Art. 1-ter. (( (Misure per le imprese agricole colpite da calamita' naturali) )) (( 1. All' articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , introdotto dall' articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , le parole: "venti rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta rate trimestrali".
2. All' articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 .
4. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , sono concessi, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004 , assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilita' di spesa, contributi in conto capitale equivalenti al concorso sul pagamento degli interessi per operazioni creditizie della durata di quindici anni, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.
5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di proprieta' di soggetti ammessi, ai sensi dell' articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia fideiussoria. In questo caso la garanzia deve essere prestata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l'immediata cancellazione dell'ipoteca. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
6. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il successivo provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda e' esaminato entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.
Quest'ultima puo' essere depositata presso le direzioni provinciali dell'INPS, ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'accertamento della data di presentazione fa fede la ricevuta del deposito rilasciata dall'impiegato responsabile della sede provinciale dell'INPS, ovvero l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata. La presentazione, davanti al giudice competente, del provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione, contenente la dichiarazione di rinunzia all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi previsti e disciplinati dalla legge, comporta l'estinzione del procedimento pendente per il recupero forzoso del credito nei confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli. ))
2. All' articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 .
4. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , sono concessi, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004 , assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilita' di spesa, contributi in conto capitale equivalenti al concorso sul pagamento degli interessi per operazioni creditizie della durata di quindici anni, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.
5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di proprieta' di soggetti ammessi, ai sensi dell' articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia fideiussoria. In questo caso la garanzia deve essere prestata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l'immediata cancellazione dell'ipoteca. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
6. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il successivo provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda e' esaminato entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.
Quest'ultima puo' essere depositata presso le direzioni provinciali dell'INPS, ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'accertamento della data di presentazione fa fede la ricevuta del deposito rilasciata dall'impiegato responsabile della sede provinciale dell'INPS, ovvero l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata. La presentazione, davanti al giudice competente, del provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione, contenente la dichiarazione di rinunzia all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi previsti e disciplinati dalla legge, comporta l'estinzione del procedimento pendente per il recupero forzoso del credito nei confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli. ))