Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158/2025 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tommaso Valente, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 13.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.1.2025 la Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 31.8.2017 e di non aver generato prole;
evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con sentenza n. 319/2023 pubblicata in data 6.2.2023 R.G.
2118/2021 il Tribunale di Lecce avesse dichiarato la separazione della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed
Alla udienza di prima comparizione del 13.5.2025 compariva la sola ricorrente, posto che il CP_1, benchè ritualmente evocato in giudizio, restava contumace;
la Pt_1 quindi, insisteva per la pronuncia del divorzio, senza alcuna condizione, rinunciando ai termini per il deposito delle memorie conclusive, sicchè il giudizio veniva immediatamente rimesso al Collegio in vista della decisione.
Rileva il Tribunale che sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione della coppia era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal resistente per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Deve, pertanto, pronunciarsi il divorzio senza condizioni, stante l'assenza di istanze accessorie.
Le spese di lite, stante la mancata opposizione del resistente alla richiesta inerente lo status, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così
provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 31.8.2017 in Galatina (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2017 al n. 10 Parte I, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 30.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)