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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3229/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Marinelli;
C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ) ed Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, parti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
[...]
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 aprile 2021 ed hanno Parte_1 Parte_2
chiesto che la e l' Controparte_1 [...]
vengano condannati al pagamento in Controparte_2 favore del primo di € 24.951,47 ed in favore del secondo di € 27.212,50 per differenze retributive ed integrazione del TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A
1 sostegno delle superiori pretese i ricorrenti, giornalisti componenti l' Controparte_3
presso la dal 2006 fino alla revoca
[...] CP_1 Controparte_1
dell'incarico intervenuta il 4 dicembre 2012 con decorrenza dal 10 novembre 2012, hanno argomentato di aver diritto alle retribuzioni per tutto il mese di dicembre (essendo stati retribuiti esclusivamente dal 10 novembre al 4 dicembre 2012), alla quota di tredicesima effettivamente maturata, all'indennità redazionale ex art. 16 del CCNNL per il periodo 30 giugno – 31 dicembre 2012, all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, all'indennità ex art. 19 del CCNL spettante per il lavoro domenicale e ad un trattamento di fine rapporto maggiore di quello corrisposto (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 dicembre 2022 la Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza delle
[...]
pretese avversarie e, in ogni caso, eccependo la prescrizione dei crediti eventualmente maturati oltre il quinquennio antecedente all'atto interruttivo stragiudiziale del 2015 (cfr. memoria).
Con una “memoria di costituzione integrativa” depositata il 30 dicembre 2022 i convenuti hanno eccepito, altresì, l'intervenuto giudicato sulle odierne pretese in conseguenza della sentenza n. 2267/2014 del 25 novembre 2014, confermata dalla Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 25187/2016 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Eccezione di prescrizione.
I convenuti hanno eccepito la prescrizione dei crediti eventualmente maturati oltre il quinquennio antecedente all'atto interruttivo del 25 novembre 2015 (cfr. allegato n. 12 del ricorso), cioè prima del 25 novembre 2010.
L'eccezione è fondata, cosicché tutti i crediti anteriori al 25 novembre 2010 vanno dichiarati prescritti.
L'eccezione di giudicato.
L'eccezione di giudicato, a prescindere dalla contestata ritualità della memoria integrativa depositata dai convenuti il 30 dicembre 2022, va comunque esaminata nel
2 merito perché notoriamente rilevabile d'ufficio (cfr., tra le altre, Cass., sez. VI-III, ordinanza n. 48 del 7 gennaio 2021, secondo cui “l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio”).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo censurava l'illegittima retrodatazione dell'interruzione del rapporto di lavoro dal 4 dicembre 2012 al 10 novembre 2012, accogliendo “l'azionato diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate fino alla data di effettiva cessazione della prestazione” (cfr. sentenza di cui all'allegato n. 5 del ricorso).
Esaminando la superiore pronuncia emerge chiaramente l'infondatezza dell'eccezione di giudicato, visto che il primo procedimento si basava su un presupposto del tutto diverso, cioè la validità del rapporto di lavoro e l'illegittimità, sotto svariati profili (tra cui la decorrenza), del recesso datoriale, da quello dell'odierna azione giudiziale, cioè il diritto alle differenze retributive maturare in relazione ad un rapporto nullo.
Se ciò non bastasse, poi, va considerato che nell'odierno procedimento i ricorrenti hanno agito per ottenere la “giusta retribuzione” del lavoro svolto, mentre nel precedente richiamato dagli avversari questo tema non era stato dedotto, né deducibile nel senso pacificamente inteso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n.
1259 dell'11 gennaio 2024: “il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”).
3 Nullità del rapporto di lavoro e diritti retributivi del prestatore.
I rapporti di lavoro intrattenuti dai due ricorrenti con la Controparte_1
erano nulli per violazione di norme imperative, così come stabilito dai precedenti
[...]
giurisprudenziali condivisi dalle parti.
E' noto che la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (art. 2126 c.c.) e che il prestatore, dunque, ha diritto alla retribuzione maturata (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 23645 del 21 novembre 2016), la cui liquidazione è rimessa alla valutazione del giudice anche ai sensi dell'art. 36 Cost. (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 10158 del 21 aprile 2017, secondo cui “per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative;
ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito”).
Chiarito quanto precede, può procedersi all'esame delle singole pretese dei ricorrenti.
Sul diritto alla retribuzione per il periodo dal 4 al 31 dicembre 2012 ex art. 28
CCNL giornalisti.
L'art. 28, comma 3, CCNL giornalisti stabilisce che quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera lo stipendio ed ogni altro assegno mensile cessino con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.
Secondo i ricorrenti la superiore disposizione legittimerebbe la pretesa al pagamento della retribuzione che sarebbe maturata dalla cessazione del rapporto (4 dicembre 2012) alla fine del mese (31 dicembre 2012).
Secondo i convenuti, invece, la pretesa sarebbe infondata, da un lato, perché la nullità del rapporto osterebbe all'applicazione della disposizione contrattuale e, dall'altro lato, perché quest'ultima troverebbe applicazione soltanto in caso di licenziamento o morte del prestatore.
4 Quest'ultima difesa, ad avviso del Tribunale, merita di essere condivisa per le ragioni che si vanno ad esporre.
Posto che in relazione ad un contratto nullo per violazione di norma imperativa
“non è concepibile un negozio di licenziamento” (Cass., sez. lav., sentenza n. 21884/2016 del 28 ottobre 2016) e che, con specifico riferimento al caso di specie, sull'interpretazione della cessazione del rapporto è già intervenuto il giudicato (cfr. sentenza di cui all'allegato n. 5 del ricorso nella parte in cui esclude la qualificazione dell'atto datoriale come licenziamento), il credito vantato dai ricorrenti va ritenuto insussistente perché la norma invocata si riferisce ad ipotesi tassative (licenziamento del lavoratore subordinato o morte del prestatore d'opera), oggettivamente diverse da quelle riguardanti il e Parte_1
l' (basti pensare che il licenziamento è un atto discrezionale del datore di lavoro, Pt_2 mentre l'ipotesi della morte è prevista esclusivamente per il prestatore d'opera e non per i lavoratori subordinati).
D'altra parte, poi, va considerato che la fondatezza del diritto di cui si discute in questa sede va vagliata ai sensi dell'art. 36 Cost., rispetto al quale la normativa contrattuale collettiva rappresenta soltanto un parametro di riferimento (seppur particolarmente significativo), laddove l'art. 28, comma 3, CCNL giornalisti costituisce una norma di evidente favore che ben si attaglia a rapporti di lavoro validamente costituiti, non concorrendo necessariamente ad integrare la giusta retribuzione del lavoro effettivamente prestato e già di per sé retribuito secondo l'accordo individuale.
Sulla quota di tredicesima.
I ricorrenti, sulla base dell'art. 15 del CCNL, hanno sostenuto che la tredicesima mensilità sarebbe stata corrisposta in misura inferiore al dovuto, residuando un credito, per ciascuno di loro, pari ad € 5.863,94 (cfr. ricorso).
Ebbene, condivisi i calcoli del c.t.u va riconosciuto in capo a ciascuno dei due ricorrenti una somma di € 0,12, oltre accessori.
Sull'indennità redazionale ex art. 16 del CCNL giornalisti dal 30 giugno al 31 dicembre 2012.
I ricorrenti hanno richiesto il pagamento dell'indennità di redazione ex art. 16 del
CCNL giornalisti dal 30 giugno al 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di €
1.033,95 ciascuno.
5 I convenuti non hanno contestato il fondamento della relativa pretesa.
Questo giudice ritiene che la domanda meriti di trovare parziale accoglimento, riparametrando il credito sul periodo dal 30 giugno al 4 dicembre 2012, cioè quello di effettivo svolgimento del rapporto.
A ciascuno dei ricorrenti, dunque, va riconosciuta la somma di € 884,60, così calcolata da c.t.u. nominato in corso di causa (cfr. relazione).
Sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La pretesa, ad avviso di questo Tribunale, è infondata perché, data la nullità del rapporto, i ricorrenti non avevano diritto alle ferie, né conseguentemente alla loro retribuzione.
La domanda, dunque, va rigettata.
Sull'indennità ex art. 19 del CCNL per lo svolgimento di lavoro domenicale.
I ricorrenti hanno dedotto di aver prestato lavoro domenicale e richiesto il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 19 del CCNL giornalisti.
I convenuti, da un lato, hanno sostenuto che tale norma contrattuale non sarebbe applicabile perché non richiamata dai contratti individuali e, dall'altro lato, hanno, eccepito che i lavoratori non avrebbero indicato specificamente le domeniche dedicate al lavoro.
Nessuna delle due difese delle Amministrazioni coglie nel segno: la prima è infondata perché, data la nullità del contratto individuale, la liquidazione della giusta retribuzione va effettuata ai sensi dell'art. 36 Cost., tenendo in debita considerazione la contrattazione individuale;
la seconda non merita di essere condivisa perché i ricorrenti hanno prodotto delle autodichiarazioni vistate dal coordinatore (cfr. allegati n. 9 e n. 10 del ricorso), rispetto alle quali i convenuti non hanno formulato alcuna specifica contestazione.
Purtuttavia, condivisi i conteggi del c.t.u., soltanto i resistenti vanno condannati al pagamento soltanto in favore del della somma di € 537,82, mentre nessun Persona_1
credito va riconosciuto in capo all' (cfr. relazione di c.t.u.). Pt_2
Sul maggior TFR maturato.
Ai fini del maggior TFR maturato (certamente spettante al prestatore anche in caso di rapporto nullo, visto il carattere retributivo e sinallagmatico di tale emolumento: cfr., fra
6 le altre, Cass., sez. lav., sentenza n. 19291 del 22 settembre 2011) vanno considerati soltanto i crediti sopra riconosciuti, ovviamente senza tener conto dell'eccepita prescrizione.
Pertanto, condivisi i conteggi del c.t.u., va riconosciuto al un ulteriore Parte_1 credito di € 98,26 ed all' un ulteriore credito di € 61,11, oltre accessori come per Pt_2
legge.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni sopra esposte la e l' Controparte_1 [...] vanno Controparte_2
condannati al pagamento in favore del della somma complessiva di € 1.520,80 Parte_1
ed in favore dell' della somma complessiva di € 945,83, oltre accessori come per Pt_2 legge.
L'accoglimento soltanto parziale del ricorso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, invece, vanno poste integralmente a carico delle Amministrazioni convenute, visto che l'accertamento è risultato necessario per accertare crediti dei lavoratori.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
al pagamento in favore di della somma complessiva
[...] Parte_1 di € 1.520,80 ed in favore di della somma complessiva di € 945,83, oltre Parte_2
accessori come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della e dell' Controparte_1 Controparte_2
Regione .
[...] CP_1
Così deciso il 14/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3229/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Marinelli;
C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ) ed Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, parti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
[...]
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 aprile 2021 ed hanno Parte_1 Parte_2
chiesto che la e l' Controparte_1 [...]
vengano condannati al pagamento in Controparte_2 favore del primo di € 24.951,47 ed in favore del secondo di € 27.212,50 per differenze retributive ed integrazione del TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A
1 sostegno delle superiori pretese i ricorrenti, giornalisti componenti l' Controparte_3
presso la dal 2006 fino alla revoca
[...] CP_1 Controparte_1
dell'incarico intervenuta il 4 dicembre 2012 con decorrenza dal 10 novembre 2012, hanno argomentato di aver diritto alle retribuzioni per tutto il mese di dicembre (essendo stati retribuiti esclusivamente dal 10 novembre al 4 dicembre 2012), alla quota di tredicesima effettivamente maturata, all'indennità redazionale ex art. 16 del CCNNL per il periodo 30 giugno – 31 dicembre 2012, all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, all'indennità ex art. 19 del CCNL spettante per il lavoro domenicale e ad un trattamento di fine rapporto maggiore di quello corrisposto (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 dicembre 2022 la Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza delle
[...]
pretese avversarie e, in ogni caso, eccependo la prescrizione dei crediti eventualmente maturati oltre il quinquennio antecedente all'atto interruttivo stragiudiziale del 2015 (cfr. memoria).
Con una “memoria di costituzione integrativa” depositata il 30 dicembre 2022 i convenuti hanno eccepito, altresì, l'intervenuto giudicato sulle odierne pretese in conseguenza della sentenza n. 2267/2014 del 25 novembre 2014, confermata dalla Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 25187/2016 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Eccezione di prescrizione.
I convenuti hanno eccepito la prescrizione dei crediti eventualmente maturati oltre il quinquennio antecedente all'atto interruttivo del 25 novembre 2015 (cfr. allegato n. 12 del ricorso), cioè prima del 25 novembre 2010.
L'eccezione è fondata, cosicché tutti i crediti anteriori al 25 novembre 2010 vanno dichiarati prescritti.
L'eccezione di giudicato.
L'eccezione di giudicato, a prescindere dalla contestata ritualità della memoria integrativa depositata dai convenuti il 30 dicembre 2022, va comunque esaminata nel
2 merito perché notoriamente rilevabile d'ufficio (cfr., tra le altre, Cass., sez. VI-III, ordinanza n. 48 del 7 gennaio 2021, secondo cui “l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio”).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo censurava l'illegittima retrodatazione dell'interruzione del rapporto di lavoro dal 4 dicembre 2012 al 10 novembre 2012, accogliendo “l'azionato diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate fino alla data di effettiva cessazione della prestazione” (cfr. sentenza di cui all'allegato n. 5 del ricorso).
Esaminando la superiore pronuncia emerge chiaramente l'infondatezza dell'eccezione di giudicato, visto che il primo procedimento si basava su un presupposto del tutto diverso, cioè la validità del rapporto di lavoro e l'illegittimità, sotto svariati profili (tra cui la decorrenza), del recesso datoriale, da quello dell'odierna azione giudiziale, cioè il diritto alle differenze retributive maturare in relazione ad un rapporto nullo.
Se ciò non bastasse, poi, va considerato che nell'odierno procedimento i ricorrenti hanno agito per ottenere la “giusta retribuzione” del lavoro svolto, mentre nel precedente richiamato dagli avversari questo tema non era stato dedotto, né deducibile nel senso pacificamente inteso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n.
1259 dell'11 gennaio 2024: “il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”).
3 Nullità del rapporto di lavoro e diritti retributivi del prestatore.
I rapporti di lavoro intrattenuti dai due ricorrenti con la Controparte_1
erano nulli per violazione di norme imperative, così come stabilito dai precedenti
[...]
giurisprudenziali condivisi dalle parti.
E' noto che la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (art. 2126 c.c.) e che il prestatore, dunque, ha diritto alla retribuzione maturata (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 23645 del 21 novembre 2016), la cui liquidazione è rimessa alla valutazione del giudice anche ai sensi dell'art. 36 Cost. (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 10158 del 21 aprile 2017, secondo cui “per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative;
ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito”).
Chiarito quanto precede, può procedersi all'esame delle singole pretese dei ricorrenti.
Sul diritto alla retribuzione per il periodo dal 4 al 31 dicembre 2012 ex art. 28
CCNL giornalisti.
L'art. 28, comma 3, CCNL giornalisti stabilisce che quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera lo stipendio ed ogni altro assegno mensile cessino con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.
Secondo i ricorrenti la superiore disposizione legittimerebbe la pretesa al pagamento della retribuzione che sarebbe maturata dalla cessazione del rapporto (4 dicembre 2012) alla fine del mese (31 dicembre 2012).
Secondo i convenuti, invece, la pretesa sarebbe infondata, da un lato, perché la nullità del rapporto osterebbe all'applicazione della disposizione contrattuale e, dall'altro lato, perché quest'ultima troverebbe applicazione soltanto in caso di licenziamento o morte del prestatore.
4 Quest'ultima difesa, ad avviso del Tribunale, merita di essere condivisa per le ragioni che si vanno ad esporre.
Posto che in relazione ad un contratto nullo per violazione di norma imperativa
“non è concepibile un negozio di licenziamento” (Cass., sez. lav., sentenza n. 21884/2016 del 28 ottobre 2016) e che, con specifico riferimento al caso di specie, sull'interpretazione della cessazione del rapporto è già intervenuto il giudicato (cfr. sentenza di cui all'allegato n. 5 del ricorso nella parte in cui esclude la qualificazione dell'atto datoriale come licenziamento), il credito vantato dai ricorrenti va ritenuto insussistente perché la norma invocata si riferisce ad ipotesi tassative (licenziamento del lavoratore subordinato o morte del prestatore d'opera), oggettivamente diverse da quelle riguardanti il e Parte_1
l' (basti pensare che il licenziamento è un atto discrezionale del datore di lavoro, Pt_2 mentre l'ipotesi della morte è prevista esclusivamente per il prestatore d'opera e non per i lavoratori subordinati).
D'altra parte, poi, va considerato che la fondatezza del diritto di cui si discute in questa sede va vagliata ai sensi dell'art. 36 Cost., rispetto al quale la normativa contrattuale collettiva rappresenta soltanto un parametro di riferimento (seppur particolarmente significativo), laddove l'art. 28, comma 3, CCNL giornalisti costituisce una norma di evidente favore che ben si attaglia a rapporti di lavoro validamente costituiti, non concorrendo necessariamente ad integrare la giusta retribuzione del lavoro effettivamente prestato e già di per sé retribuito secondo l'accordo individuale.
Sulla quota di tredicesima.
I ricorrenti, sulla base dell'art. 15 del CCNL, hanno sostenuto che la tredicesima mensilità sarebbe stata corrisposta in misura inferiore al dovuto, residuando un credito, per ciascuno di loro, pari ad € 5.863,94 (cfr. ricorso).
Ebbene, condivisi i calcoli del c.t.u va riconosciuto in capo a ciascuno dei due ricorrenti una somma di € 0,12, oltre accessori.
Sull'indennità redazionale ex art. 16 del CCNL giornalisti dal 30 giugno al 31 dicembre 2012.
I ricorrenti hanno richiesto il pagamento dell'indennità di redazione ex art. 16 del
CCNL giornalisti dal 30 giugno al 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di €
1.033,95 ciascuno.
5 I convenuti non hanno contestato il fondamento della relativa pretesa.
Questo giudice ritiene che la domanda meriti di trovare parziale accoglimento, riparametrando il credito sul periodo dal 30 giugno al 4 dicembre 2012, cioè quello di effettivo svolgimento del rapporto.
A ciascuno dei ricorrenti, dunque, va riconosciuta la somma di € 884,60, così calcolata da c.t.u. nominato in corso di causa (cfr. relazione).
Sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La pretesa, ad avviso di questo Tribunale, è infondata perché, data la nullità del rapporto, i ricorrenti non avevano diritto alle ferie, né conseguentemente alla loro retribuzione.
La domanda, dunque, va rigettata.
Sull'indennità ex art. 19 del CCNL per lo svolgimento di lavoro domenicale.
I ricorrenti hanno dedotto di aver prestato lavoro domenicale e richiesto il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 19 del CCNL giornalisti.
I convenuti, da un lato, hanno sostenuto che tale norma contrattuale non sarebbe applicabile perché non richiamata dai contratti individuali e, dall'altro lato, hanno, eccepito che i lavoratori non avrebbero indicato specificamente le domeniche dedicate al lavoro.
Nessuna delle due difese delle Amministrazioni coglie nel segno: la prima è infondata perché, data la nullità del contratto individuale, la liquidazione della giusta retribuzione va effettuata ai sensi dell'art. 36 Cost., tenendo in debita considerazione la contrattazione individuale;
la seconda non merita di essere condivisa perché i ricorrenti hanno prodotto delle autodichiarazioni vistate dal coordinatore (cfr. allegati n. 9 e n. 10 del ricorso), rispetto alle quali i convenuti non hanno formulato alcuna specifica contestazione.
Purtuttavia, condivisi i conteggi del c.t.u., soltanto i resistenti vanno condannati al pagamento soltanto in favore del della somma di € 537,82, mentre nessun Persona_1
credito va riconosciuto in capo all' (cfr. relazione di c.t.u.). Pt_2
Sul maggior TFR maturato.
Ai fini del maggior TFR maturato (certamente spettante al prestatore anche in caso di rapporto nullo, visto il carattere retributivo e sinallagmatico di tale emolumento: cfr., fra
6 le altre, Cass., sez. lav., sentenza n. 19291 del 22 settembre 2011) vanno considerati soltanto i crediti sopra riconosciuti, ovviamente senza tener conto dell'eccepita prescrizione.
Pertanto, condivisi i conteggi del c.t.u., va riconosciuto al un ulteriore Parte_1 credito di € 98,26 ed all' un ulteriore credito di € 61,11, oltre accessori come per Pt_2
legge.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni sopra esposte la e l' Controparte_1 [...] vanno Controparte_2
condannati al pagamento in favore del della somma complessiva di € 1.520,80 Parte_1
ed in favore dell' della somma complessiva di € 945,83, oltre accessori come per Pt_2 legge.
L'accoglimento soltanto parziale del ricorso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, invece, vanno poste integralmente a carico delle Amministrazioni convenute, visto che l'accertamento è risultato necessario per accertare crediti dei lavoratori.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
al pagamento in favore di della somma complessiva
[...] Parte_1 di € 1.520,80 ed in favore di della somma complessiva di € 945,83, oltre Parte_2
accessori come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della e dell' Controparte_1 Controparte_2
Regione .
[...] CP_1
Così deciso il 14/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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