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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 29 del ruolo generale delle cause dell'anno 2025
TRA
c.f. ), quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio C.F._2
Pinca, come da mandato in atti
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 21.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 30/9/2021 e Controparte_1 Pt_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1681/2021,
[...] emesso dal Tribunale di Lecce il 28/7/2021 su ricorso di Parte_2
e, per essa, quale mandataria, cessionaria di
[...] Parte_1
per il pagamento di € 42.660,67, oltre interessi, spese Controparte_3
e competenze del procedimento monitorio. Il pagamento in solido di detta somma veniva richiesto agli opponenti, sulla base dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 0010393028750000 per la somma di euro 26.893,44 sottoscritto da (con la garanzia di con la cedente Fiditalia Gruppo Sizzi rl. CP_1 Pt_3
Gli opponenti eccepivano, in via preliminare: la nullità della cessione operata da
nei confronti di per violazione dell'art. 125 septies TUB non CP_3 Pt_1 essendovi prova della ricezione dell'avviso individuale da parte degli opponenti;
il difetto di legittimazione attiva di per carenza di Parte_1 prova della titolarità del credito. Nel merito, assumevano l'infondatezza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria.
Si costituiva ritualmente l'opposta contestando tutti i motivi dell'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo”.
§ 1
All'esito del giudizio di primo grado il tribunale di Lecce, con sentenza n.
3688/2024, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della banca e, per l'effetto, ha accolto l'opposizione; ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1681/2021 ed ha condannato al pagamento delle spese processuali. Parte_2
§ 1.2
A sostegno della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue: ha ritenuto non assolto l'onere della cessionaria di dimostrare la effettiva inclusione, del credito oggetto di causa, nell'operazione di cessione in blocco dei crediti da
Fiditalia s.p.a. a (ora , per mancanza di Parte_1 Parte_2 prova, in capo alla ricorrente, della titolarità del credito azionato in monitorio.
§ 2
quale mandataria di ha proposto Parte_1 Parte_2 appello, ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza n. 3688/2024, fosse rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai debitori, previo accertamento della legittimazione attiva della banca.
e si sono costituiti in giudizio ed hanno Controparte_1 Parte_3 chiesto il rigetto dell'appello.
In data 23.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa con contestuale lettura di dispositivo e motivazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che Parte_1 avrebbe errato il tribunale a valutare il materiale istruttorio a sua disposizione, giungendo ingiustamente a negare la legittimazione della banca ad agire con il ricorso monitorio.
Il motivo è fondato.
Da un attento esame degli atti, si evince che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, il credito ceduto da ..a. a risulta compiutamente CP_4 Parte_1 individuato e documentato mediante produzione del contratto di cessione (già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e regolarmente notificato ai debitori) nel quale è espressamente individuato il credito per cui è processo.
Così rivalutata la questione preliminare della legittimazione attiva della banca, poiché non ricorre nessuna delle ipotesi di rimessione della causa dinanzi al tribunale, alla corte restano da analizzare, in unico grado, tutti i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo già proposti dai debitori e non scrutinati dal tribunale perché assorbiti nella decisione adottata in rito, sicchè, con separata e contestuale ordinanza sarà disposto il prosieguo del giudizio.
§ 4.
Le spese processuali saranno regolate e liquidate con la sentenza definitiva.
p.q.m.
La corte,
- accoglie il primo motivo d'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accerta la legittimazione attiva di Parte_2 dispone, con separata ordinanza il prosieguo del giudizio;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Lecce, 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 29 del ruolo generale delle cause dell'anno 2025
TRA
c.f. ), quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio C.F._2
Pinca, come da mandato in atti
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 21.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 30/9/2021 e Controparte_1 Pt_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1681/2021,
[...] emesso dal Tribunale di Lecce il 28/7/2021 su ricorso di Parte_2
e, per essa, quale mandataria, cessionaria di
[...] Parte_1
per il pagamento di € 42.660,67, oltre interessi, spese Controparte_3
e competenze del procedimento monitorio. Il pagamento in solido di detta somma veniva richiesto agli opponenti, sulla base dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 0010393028750000 per la somma di euro 26.893,44 sottoscritto da (con la garanzia di con la cedente Fiditalia Gruppo Sizzi rl. CP_1 Pt_3
Gli opponenti eccepivano, in via preliminare: la nullità della cessione operata da
nei confronti di per violazione dell'art. 125 septies TUB non CP_3 Pt_1 essendovi prova della ricezione dell'avviso individuale da parte degli opponenti;
il difetto di legittimazione attiva di per carenza di Parte_1 prova della titolarità del credito. Nel merito, assumevano l'infondatezza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria.
Si costituiva ritualmente l'opposta contestando tutti i motivi dell'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo”.
§ 1
All'esito del giudizio di primo grado il tribunale di Lecce, con sentenza n.
3688/2024, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della banca e, per l'effetto, ha accolto l'opposizione; ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1681/2021 ed ha condannato al pagamento delle spese processuali. Parte_2
§ 1.2
A sostegno della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue: ha ritenuto non assolto l'onere della cessionaria di dimostrare la effettiva inclusione, del credito oggetto di causa, nell'operazione di cessione in blocco dei crediti da
Fiditalia s.p.a. a (ora , per mancanza di Parte_1 Parte_2 prova, in capo alla ricorrente, della titolarità del credito azionato in monitorio.
§ 2
quale mandataria di ha proposto Parte_1 Parte_2 appello, ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza n. 3688/2024, fosse rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai debitori, previo accertamento della legittimazione attiva della banca.
e si sono costituiti in giudizio ed hanno Controparte_1 Parte_3 chiesto il rigetto dell'appello.
In data 23.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa con contestuale lettura di dispositivo e motivazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che Parte_1 avrebbe errato il tribunale a valutare il materiale istruttorio a sua disposizione, giungendo ingiustamente a negare la legittimazione della banca ad agire con il ricorso monitorio.
Il motivo è fondato.
Da un attento esame degli atti, si evince che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, il credito ceduto da ..a. a risulta compiutamente CP_4 Parte_1 individuato e documentato mediante produzione del contratto di cessione (già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e regolarmente notificato ai debitori) nel quale è espressamente individuato il credito per cui è processo.
Così rivalutata la questione preliminare della legittimazione attiva della banca, poiché non ricorre nessuna delle ipotesi di rimessione della causa dinanzi al tribunale, alla corte restano da analizzare, in unico grado, tutti i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo già proposti dai debitori e non scrutinati dal tribunale perché assorbiti nella decisione adottata in rito, sicchè, con separata e contestuale ordinanza sarà disposto il prosieguo del giudizio.
§ 4.
Le spese processuali saranno regolate e liquidate con la sentenza definitiva.
p.q.m.
La corte,
- accoglie il primo motivo d'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accerta la legittimazione attiva di Parte_2 dispone, con separata ordinanza il prosieguo del giudizio;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Lecce, 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele