Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
L'indagine intesa ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta e rientri, quindi, nella competenza professionale dei periti industriali (o dei geometri), non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comporta e dalla capacità (cioè dalle cognizioni tecniche) occorrente per superarle,criterio che ha valore fondamentale per l'esatta interpretazione e l'applicazione dell'art 16 del regolamento professionale (RD 11 febbraio 1929, n 275, per i periti industriali, e RD 11 febbraio 1929, n 274, per i Geometri), in detta indagine si terra conto anche degli elementi dell'importo dell'opera (costo presunto), della cubatura e del numero dei piani (cosiddetti criteri di valore, od economico, e quantitativo),ma soprattutto per il loro valore sintomatico, in quanto valgono a determinare le caratteristiche costruttive dell'opera e ad illuminare sulle difficoltà tecniche che l'opera medesima presenta, al fine di apprezzare se questa costituisca una costruzione modesta ai sensi dell'ordinamento professionale, ovvero esuli dalla capacita tecnica e dalla Competenza dei periti industriali (e dei Geometri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2007, n. 13968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13968 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AL, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati FIORAVANTI OLIVO, NICCOLINI ROMANO, quest'ultimo Con Studio in 38100 - Trento, Via Oss Mazzurana n. 72, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato CARLO TOTINO, che la difende unitamente all'avvocato DRAGOGNA SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 26/03 della Corte d'Appello di TRENTO, seconda sezione, emessa il 10/12/02, depositata il 23/01/03, R.G. 415/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/07 dal Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI;
udito l'Avvocato Maurizio CALÒ (per delega Avv. Sergio DRAGOGNA, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER UZ, perito industriale, ha preteso il pagamento dei compensi per il progetto di un edificio da lui redatto su richiesta di LU ND chiedendo ed ottenendo dal presidente del tribunale di Trento decreto ingiuntivo per la somma di L. 35.534.648. Pronunciando sulla opposizione della LU, il tribunale di Trento ha revocato il predetto decreto ingiuntivo rilevando che il titolo di perito industriale non consentiva al UZ di assumere ed assolvere l'incarico di redazione del progetto.
L'appello proposto dal UZ contro questa sentenza è stato respinto dalla Corte di appello di Trento che ha, in particolare, ribadito, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado, che il titolo professionale di perito industriale consente solo la redazione dei progetti di modeste costruzioni e non avrebbe consentito al UZ, quindi, di assumere l'incarico di redazione del progetto di costruzione dell'edificio, tutt'altro che modesto, richiesto dalla LU.
Questa sentenza è impugnata con ricorso per cassazione del UZ. ND LU resiste con controricorso. È stata depositata memoria nell'interesse della controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
3. La Corte territoriale, si afferma, ha erroneamente ritenuto che le competenze professionali del perito industriale edile potessero essere assimilate a quelle del geometra.
Si tratta, invece, di professioni governate da due distinti decreti e da distinte tariffe professionali.
Tale errore, secondo il ricorrente, ha indotto la Corte di merito a negare al perito industriale edile il potere di progettazione di edifici di maggiori dimensioni, che è invece negato solo ai geometri e non ai periti industriali edili, come è dimostrato anche dalla tariffa professionale che, con delle disposizioni sostanzialmente interpretative della legge professionale, determina, tra l'altro, anche gli onorari per la progettazione di ospedali e scuole, che non possono certo considerarsi costruzioni di minore importanza.
1.1. Il motivo muove da una errata lettura della sentenza impugnata dato che questa non ha affatto applicato, per la determinazione dell'ambito delle competenze dei periti industriali edili, le norme sulle competenze dei geometri avendo espressamente chiarito che il parametro rilevante per la individuazione dei predetti limiti è solo quello della importanza della costruzione, che, a norma dell'art. 16 della legge professionale dei periti industriali può essere solo "modesta", ed avendo coerentemente utilizzato i precedenti giurisprudenziali sull'ambito delle competenze dei geometri solo come elementi di riscontro giustificati dalle assonanze terminologiche delle due diverse norme sull'ambito delle competenze professionali delle due categorie, più in particolare del R.D 11 febbraio 1929, n.274, art. 16 che, per i geometri, consente le attività di progettazione, direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili", e del R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 16 che, per i periti industriali edili consente la "progettazione e direzione di modeste costruzioni civili".
Assonanza, questa, che, del resto, depone per una lettura non molto diversa delle due norme sopra citate, come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 1474 del 13/05/1968 (Rv. 333133) che, in particolare, ha rilevato come "l'indagine intesa ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta e rientri, quindi, nella competenza professionale dei periti industriali (o dei geometri), non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comporta e dalla capacita (cioè dalle cognizioni tecniche) occorrente per superarle, criterio che ha valore fondamentale per l'esatta interpretazione e l'applicazione dell'art. 16 del regolamento professionale (R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, per i periti industriali, e R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, per i Geometri).
Se poi il ricorrente ha anche voluto criticare il significato che la Corte territoriale ha assegnato all'aggettivo ("modesta") che qualifica il tipo di costruzioni che la legge professionale consente al perito industriale edile di progettare, il motivo non potrebbe meritare sorte migliore.
La limitazione dell'ambito delle competenze del perito industriale edile alle costruzioni modeste vuole chiaramente distinguere le costruzioni a seconda della diversa difficoltà tecnica di progettazione e di realizzazione.
È, dunque, evidente che, come è chiarito anche nella sopra richiamata sentenza delle sezioni Unite di questa Corte, "modeste" debbono considerarsi le costruzioni che non presentino difficoltà tecniche che, in quanto di difficile soluzione, esulino dal livello di conoscenze proprie del perito industriale edile. Ciò indubbiamente esclude che il criterio possa essere guidato solo dalla superficie della costruzione o dai suoi costi, dato che l'una e gli altri non sono di per se indice inequivoco di specifiche difficoltà tecniche (si spiega, così, la previsione, nella tariffa professionale, di una voce per i compensi per progettazioni di costruzioni di larga superficie e di elevati costi) ma non impedisce affatto che i costi e la superficie (come la cubatura ed il numero dei piani) possano essere considerati, comunque, elementi sintomatici complementari, ancorché di per se insufficienti, siccome indicativi di caratteristiche costruttive dell'opera e di difficoltà tecniche che l'opera medesima presenta, per l'apprezzamento del carattere modesto o meno della costruzione.
La Corte territoriale ha fatto dipendere il suo apprezzamento sulle difficoltà tecniche della costruzione soprattutto dalla ampiezza dello scavo e dalle caratteristiche del progetto, che si riferiva ad un edificio a più piani, e non ad un capannone di ampia metratura, composto da una parte interrata sulla quale gravavano i tre piani superiori di maggior superficie e con sagoma, quindi, che "usciva" da quella della parte interrata "determinando la necessità di valutare la proiezione sulla struttura sottostante dei carichi della parte fuori terra", ed ha, poi, valorizzato il costo e la superficie complessiva della costruzione solo come elementi complementari e di riscontro delle conclusioni attinte sulle difficoltà tecnica della costruzione progettata (e non realizzata) dal professionista. Per quanto non enunciato espressamente, il criterio che in concreto ha guidato l'apprezzamento della Corte di merito si allinea, pertanto, perfettamente al dettato normativo come sopra richiamato ed interpretato, che definisce l'ambito di competenza professionale del perito industriale edile sulla base delle difficoltà tecniche della costruzione e tanto basta per escludere la violazione dell'art. 16 della legge professionale dei periti industriali edili che con il primo motivo si vorrebbe addebitare alla Corte territoriale.
2. Con il secondo motivo si denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5". La Corte territoriale, si afferma, ha ritenuto che la costruzione progettata non fosse di modesta importanza sulla base di parametri incompleti di valutazione, quali le dimensioni dello scavo e del manufatto e la entità della spesa, per di più servendosi di un metro rapportato ai livelli professionali dei geometri, notoriamente inferiori dato il diverso livello degli studi necessari per il titolo professionale del geometra.
2.1. Anche questo motivo, che, nonostante l'epigrafe, si sviluppa solo in una enuncia di insufficiente motivazione, è manifestamente infondato.
Come si è detto la corretta lettura della sentenza impugnata rivela che la Corte territoriale non ha affatto omesso di indicare gli elementi che hanno guidato il suo apprezzamento circa le difficoltà tecniche dell'opera.
Ciò di per se esclude il vizio denunciato;
a maggior ragione se si considera che, come si è chiarito, la motivazione si basa soprattutto su precisi elementi indicativi di una complessità architettonica e strutturale ai quali il riferimento alla superficie ed ai costi assume solo carattere complementare e di riscontro delle conclusioni attinte attraverso il predetto criterio qualitativo e si sviluppa dandosi addirittura carico di replicare ad argomenti dell'appellante del tutto secondari, come quello che fa leva sul parere del comitato tecnico interprofessionale, le cui valutazioni, in quanto di organo amministrativo, non possono in alcun modo condizionare il giudizio dell'autorità giudiziaria.
3. La rilevata infondatezza dei motivi che lo sostengono conduce al rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in Euro 2.600,00 (duemilaseicento) di cui Euro 2500,00 per onorari di avvocato ed Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione liquidate in Euro 2.600,00, in esse comprese Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte, il 22 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007