Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 975/2022 avverso la sentenza n. 572/2022 emessa dal Tribunale di Savona in data 22/06/2022
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Tosini ed elettivamente Parte_1
domiciliate presso il suo studio in Gallarate (Va), Via Carlo Noè n. 45 - APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Randacio ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Savona, Piazza Mameli n. 4/2 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
"Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, contrariis rejectis, così giudicare: - In via istruttoria: per i motivi indicati nella parte espositiva, voler disporre il rifacimento e/o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine dell'accertamento del confine tra i mappali 42 e 43
(accertamento che dovrà tenere conto degli elementi tutti indicati in questa sede dall'appellante, ma non considerati in I grado né dal CTU, né dal Tribunale); - In via preliminare di merito: accertare, per i motivi indicati nella parte espositiva, il difetto di titolarità attiva della Sig.ra in relazione al rapporto giuridico dalla stessa dedotto nel giudizio di I grado. Con CP
refusione delle spese dei due gradi di giudizio. - Nel merito: a) determinare il confine fra il mappale
42 dell'Arch. e il mappale 43 coincidente con la ricostruzione proposta dall'Arch. Parte_1
, o, in subordine, nella diversa posizione – differente rispetto a quella accertata in I grado Parte_1
servitù di scolo delle acque, di posa e passaggio delle tubazioni e di mantenimento delle costruzioni realizzate di seguito all'ottenimento dei permessi rilasciati nel 1972 e nel 1994 (Doc. 3 e 6 fascicolo di I grado).".
PER L'APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello di Genova Ill.ma, in via istruttoria respingere la richiesta di disporre il rifacimento e/o integrazione della consulenza tecnica richiesta in quanto infondata, immotivata e comunque già respinta per motivi ampiamente esposti dal Giudice di primo grado;
nel merito respingere ogni domanda formulata nel presente giudizio, nei confronti dell'appellata CP
per i motivi sovraesposti, e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado.
[...]
Vinte in ogni caso spese di giudizio oltre spese generali ed oneri di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito Controparte_1 il Tribunale di Savona esponendo che: • Ella è proprietaria di un terreno sito in Sassello, località
La Carta, identificato al NCT del detto Comune, al foglio 37, mappale 43, in forza di successione di;
• Confinano con detto fondo i mappali identificati al NCT al foglio 37, mappali Persona_1
42 e 229, acquistati da a seguito di decreto di trasferimento emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona il 5.12.2008. • I confini tra le due proprietà risultano incerti, oggettivamente
e soggettivamente. • Nel corso degli ultimi anni, il sig. ha tagliato numerosi alberi del Parte_1
fondo attoreo ed ha provveduto ad erigere, senza titolo autorizzativo, una recinzione di confine, insistente tuttavia sulla proprietà dell'attrice. • Ogni tentativo di risolvere bonariamente la controversia non ha sortito buon esito. Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio Controparte_1
chiedendo accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi di rispettiva Parte_1
proprietà e conseguentemente condannare il convenuto al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata.
Si è costituito , il quale alle avverse argomentazioni ha replicato che: • In primo Parte_1 luogo, il presunto sconfinamento lamentato dall'attrice riguarda solo il primo tratto che va dalla strada provinciale al primo termine. Pertanto, risulta incontestato il confine coincidente con le altre sue spezzate. • In ogni caso, il confine ipotizzato dal tecnico di fiducia della signora Parte_2
2
[...] non è corretto ed è fondato su elementi incerti. In particolare, nel primo tratto, dalla strada provinciale alla prima spezzata lungo il lato est, la recinzione è stata da lui realizzata a 5 metri di distanza dalle costruzioni assentite e realizzate nel 1994 dai suoi danti causa. Nella stessa parte di fondo, inoltre sono posti impianti di scarico delle acque meteoriche, canalizzate in una grossa tubatura circolare, che la PA non avrebbe assentito ove le stesse avessero previsto scarichi di acque su fondo di proprietà altrui, senza rispetto delle distanze dal confine. Per tali ragioni, il convenuto ha chiesto rigettare la domanda avversaria. In via riconvenzionale subordinata, nel caso di riscontrato sconfinamento, ha chiesto accertare l'avvenuta usucapione della corrispondente parte del terreno, e, in via gradata, del diritto di servitù al mantenimento delle costruzioni, degli scoli e delle tubature, come realizzate già, e al più tardi, nel 1994.
La controversia è stata istruita mediante espletamento di CTU diretta a determinare il confine sottoposto all'azione di regolamento. All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed in tale sede trattenuta in decisione, previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memoria di replica.” (cfr sentenza)
Veniva, quindi, emessa la sentenza gravata n° 572/2022 del 22/06/2022 con la quale il
Tribunale di Savona così decideva: “1) accerta che il confine tra il terreno di proprietà di CP
sito in Sassello, località La Carta, identificato al NCT di detto Comune al foglio 37,
[...]
mappale 43 e il fondo di proprietà di , sito in Sassello, località La Carta, Parte_1
identificato al NCT di detto Comune al foglio 37, mappali 42, e 229 è quello individuato dalla linea in colore rosso disegnata nella TAVOLA 27 A allegata alla relazione C.T.U. depositata in data 14.1.2022 da intendersi qui richiamata integralmente come parte integrante della presente sentenza;
2) condanna a rimuovere immediatamente tutti i manufatti, Parte_1
costruzioni, tubazioni, insistenti sul fondo di proprietà di parte attrice, meglio identificati dal ctu come “recinzione in rete metallica, basamenti e cordoli in calcestruzzo della fondazione della recinzione in rete, tratti di raggruppamenti di pietre con cemento, muro in cemento armato di placcaggio del muro della strada provinciale, uscita tubo in pvc acqua, tubo in cls di presunto scarico acque bianche, parte del basamento plinto canna fumaria, parte del basamento in calcestruzzo limitrofo al plinto canna fumaria, pozzetto elettrico”; 3) Rigetta le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto nei confronti dell'attrice; 4) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate con decreto del 25.3.2022; 5) condanna Parte_1 [...]
al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in € Parte_1 Controparte_1
43,00 per esborsi ed in € 1.260 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario
3 spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.” (cfr sentenza)
Il Tribunale riteneva sussistere, in fatto, l'incertezza dei confini tra i fondi delle rispettive proprietà e, premesso che, nell'azione ex art. 950 c.c., primaria importanza rivestono i titoli d'acquisto e le planimetrie ad essi allegati, mentre in ultima analisi si deve ricorrere ai dati forniti dalle mappe catastali, rimanendo al giudice “ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi senza graduazione di importanza, ad eccezione delle mappe catastali” (cfr sentenza), riteneva di condividere e fare proprie le conclusioni del CTU, seguite ad indagini accurate ed approfondite sui titoli, sulla situazione di fatto, comparando poi alle mappe catastali originarie ed estratte dalle richieste di concessioni edilizie dei danti causa del convenuto . Rigettava Parte_1
tutte le domande di mantenere le opere oltre il confine eventualmente accertato, e, in particolare la domanda di usucapione del plinto in cemento, contenente le canne fumarie, e delle condotte di acque di scarico, in quanto il CTU aveva risposto che non era possibile datare con certezza l'epoca di realizzazione delle stesse.
Con atto di citazione 28.09.2022, proponeva appello per i seguenti Parte_1
motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto la titolarità attiva dell'attrice in assenza di prova della proprietà della particella 43 (pag 4); - errore in fatto ed in diritto per aver deciso la controversia attenendosi alle conclusioni della CTU che ha determinato i confini utilizzando preventivamente le risultanze catastali piuttosto che i titoli di proprietà; - errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto fondata la tesi dell'appellante per cui gli immobili a lui pervenuti dovevano ritersi eretti alla distanza di legge di 5 metri dal confine, con riferimento in particolare al locale caldaia, autorizzato nel 1994; - errore in fatto ed in diritto per aver fatto proprie le conclusioni della CTU sul posizionamento del giardino che in realtà era un bosco per il semplice rinvenimento di ceppi di alto fusto all'interno della recinzione costruita dall'appellante e per la presenza del varco pedonale all'interno del muro di sostegno;
- erronea valutazione della CTU laddove il consulente ha affermato di aver utilizzato la copia autentica della “mappa d'impianto” storica, essendo in uso solo copie sulle quali è stata svolta l'urbanizzazione; - omessa pronuncia sulla domanda di usucapione della servitù di scolo e di mantenimento delle costruzioni nella posizione attuale per incertezza nell'epoca di realizzazione riferita dal CTU in particolare on riferimento alla canna fumaria ed al suo basamento, necessariamente coevi alla realizzazione della centrale termina nel 1994. Chiedeva l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU e la riforma della sentenza, con rigetto della domanda per mancanza di prova della proprietà del mapp. 42 in capo all'appellante.
4 Nel merito una diversa determinazione dei confini e l'accoglimento della domanda di usucapione con il favore delle spese dei due gradi.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta 30.12.2022, , con la Controparte_1
quale, in relazione alla contestazione della proprietà del mapp 42, evidenziava di aver prodotto i titoli relativi alla successione dal de cuius e rilevava che nessuna contestazione sul punto era stata avanzata in primo grado. Nel merito, evidenziava che il titolo di era costituito da un Parte_1
Decreto di Trasferimento, a seguito di assegnazione giudiziaria, privo di riferimenti ai confini, limitato all'indicazione dei dati catastali del bene ed eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello, che si limitavano ad una critica alle conclusioni del CTU, raggiunte a seguito di attività e valutazioni tecniche esaminate specificamente dal giudice. In merito alla domanda di usucapione,
l'appellata rilevava che non erano state, non solo provate, ma neppure richieste di provare le circostanze di fatto idonee alla prova rigorosa dell'usucapione sia delle servitù di scolo che della canna fumaria. Chiedeva il rigetto dell'appello, vinte le spese.
All'udienza del 21.5.2024, tenuta in forma scritta, fissata per la precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle memorie.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Il primo motivo di appello sul mancato accertamento della prova della proprietà in capo all'appellata è infondato. Come evidenziato dal Tribunale, l'azione proposta è un'azione CP
di regolamento di confini ex art. 950 c.c. per cui non sono in discussione i titoli di proprietà, ma i confini fra i beni. È principio costante, come conferma anche l'ordinanza della Cassazione civile,
Sez. II, n. 10066 del 24 aprile 2018, che “mentre l'azione di regolamento di confini presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra
i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che solo in tale ultimo caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione.”
ha prodotto la dichiarazione di successione di a suo favore (doc. Controparte_1 Persona_1
n' 2 atto di citazione) e l'appellante, nella sua comparsa di costituzione e risposta 11.11.2020, non ha contestato né tale documento, né la legittimazione ad agire per l'accertamento dei confini da parte dell'attrice, quale proprietaria del bene confinante.
5 Anche il secondo motivo di appello, relativo alla circostanza che il Tribunale ha aderito alla determinazione del “confine sulla scorta delle mere risultanze catastali e prima dell'esame dei titoli di proprietà, in palese violazione della legge”, è infondato.
Come confermato dall'ordinanza Cassazione civile, Sez. II, n. 10062 del 24 aprile 2018,
“Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una “vindicatio incertae partis”, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.”
Nel caso di cui è appello, l'acquisto della proprietà da parte dell'appellante è contenuto in un decreto di trasferimento giudiziario e, pertanto, ai fini della determinazione dei confini di quanto ricevuto in proprietà, il CTU è risalito ai titoli originari.
L'atto di acquisto originario del sig. (Notaio Dott. del 07/08/1971), ai fini Persona_2 Per_3 dell'individuazione dell'oggetto della compravendita, dopo l'indicazione catastale, richiama la
“planimetria scala 1:1000 (uno a mille) che, previo esame e vidimazione delle parti e di me notaio si allega a questo atto sotto la lettera A”, sottoscritta dalle parti (Allegato 23 CTU).
Per_ Nella successiva compravendita Notaio Dott. 8.1.1993 (allegato n. 25A CTU) con cui il sig.
comprava dalla sig.ra , erede di , la casa di Persona_5 Persona_6 Persona_2
abitazione da terra a cielo con circostante terreno ad uso piazzale e giardino, “L'unità immobiliare che veniva compravenduta era identificata “quanto al locale del piano interrato ed all'annesso giardino” con riferimento all'“oggetto della denuncia di variazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di
Savona il 20 agosto 1986 numero 2833E/86” (v.i contratto), mentre “quanto all'appartamento, già censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 37, mappale 42 subalterni 1,2,3 a seguito di denunciai di variazione presentata al suddetto Ufficio in pari data numero 2832E” (v.i contratto).
Infine, per il locale interrato adibito a centrale termica, l'individuazione del bene veniva determinato con riferimento alla pratica n. 2815/1994, con cui il sig. chiedeva al Comune Per_5
di Sassello la licenza di costruire pertinenze.
Nel caso di cui è appello, pur essendo ampia la facoltà del Giudice nell'utilizzo dei mezzi di prova, il riferimento alle mappe catastali si è reso necessario dallo specifico richiamo delle parti alla planimetria allagata all'atto del '71 ed alle variazioni catastali espressamente richiamate nell'atto di compravendita del '94 e, per il locale interrato adibito a centrale termica, alle planimetrie allegate alla richiesta di concessione edilizia presentata da . Persona_5
6 Sono infondati anche i successivi motivi di appello indicati con i numeri 3, 4, 5 e 6, i quali tutti afferiscono a contestazioni dell'appellante alle operazioni tecniche e logiche svolte dal CTU ed alle conclusioni cui è pervenuto, alle quali ha aderito la sentenza gravata.
La Corte, infatti, condivide la motivazione della sentenza gravata che ha evidenziato come l'indagine tecnica ed il ragionamento logico del CTU fosse da condividere per l'approfondimento, sia a livello di titoli di proprietà che a livello di mappe catastali, confermate dall'acquisizione e confronto con la mappa originaria d'impianto, con il quale il CTU medesimo ha determinato i confini fra le proprietà così come nella TAVOLA 27 A (allegato CTU).
Sulle contestazioni relative alla determinazione del confine partendo dalla planimetria, lettera A allegata, e sottoscritta dalle parti, all'atto di compravendita del 1971, mediante la sovrapposizione alla mappa d'impianto (o mappa originaria) da parte del CTU, con conseguente elaborazione dei rilievi metrici che hanno determinato il confine nel muro di cemento armato costruito a seguito della Licenza di costruzione n. 825/72, il CTU ha risposto in maniera esauriente alle critiche dell'appellante, nelle pagine dalla 37 alla 47 della relazione finale.
In esse, il CTU ha descritto minuziosamente la tecnica con cui ha eseguito i rilievi metrici e come la rilevazione tecnica del confine coincidesse con il posizionamento del muro in cemento armato
(contenente nella sommità i fori per la predisposizione della recinzione superiore), con conseguente corrispondenza in fatto, delle rilevazioni metriche. Il CTU ha osservato come le critiche esposte alle indagini tecniche dall'appellante, nominato anche quale tecnico di parte, non fossero supportate da altrettanti rilievi metrici utili a confutare le conclusioni del CTU.
In relazione alla determinazione del confine, invocata dall'appellante, mediante il richiamo de plano alla distanza dal confine di 5 mtl, imposta dal Comune di riferimento per le costruzioni, la
Corte condivide la motivazione del Tribunale che ha evidenziato l'applicabilità del criterio di prevenzione.
Poiché è circostanza non contestata e provata che la costruzione pervenuta all'appellante è stata definita, quanto all'abitazione ed al muretto in cemento, a seguito della Licenza di costruzione n.
825/72, senza che vi fossero sul confine o nelle immediate vicinanza altre costruzioni (situazione di fatto rinvenibile tuttora in quanto la proprietà dell'appellata è un terreno boschivo), deve prevalere il criterio della prevenzione della costruzione. Infatti, come stabilito nella sentenza delle
Sezioni Unite del 19 maggio 2016 n. 10318, ove un regolamento locale si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, ciò non impedisce l'operatività del principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la
7 possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 c.c..
In questo caso, dove è certa la preventiva costruzione del bene pervenuto in proprietà a , Parte_1
il dato giuridico, dei 5 mtl di distanza dal confine, non può essere ritenuto prevalente rispetto alle precise e motivate, sia logicamente che tecnicamente, rilevazioni metriche svolte dal CTU e compiute sulla base delle mappe catastali richiamate negli atti di proprietà.
Dal progetto, esaminato dal CTU, la costruzione proprio sul confine del muro attualmente esistente, è stata una scelta dell'originario proprietario , il quale ha poi edificato Persona_2
l'abitazione ad una distanza di 7,20 ml dal confine est, distanza maggiore di quella approvata, che comunque rispetta l'autorizzazione comunale in quanto ancora più limitativa di quella prevista, anche se di solo 0,80 ml. L'esistenza di un'area fra l'abitazione ed il muro costruito sul confine, denominata “giardino”, non implica affatto, come ritiene l'appellante, che essa debba essere necessariamente arborea e che non possa, invece, essere cementata, in quanto la denominazione
“giardino” è convenzionalmente e logicamente riferita all'area aperta interposta fra la costruzione abitativa ed il confine.
L'originaria costruzione del muro sul confine è poi confermata dalla verifica dei rilievi del CTU, rispetto anche alle planimetrie conseguenti alle opere edilizie svolte dal successivo proprietario nel 1994: “Negli elaborati grafici autorizzati con pratica 2815 del 1994 (allegato Persona_5
n. 26A-26B documentazione agli atti rilasciata da Comune di Sassello) redatti dal Geom. CP_2
, veniva concessa al sig. dal Comune di Sassello la costruzione di pertinenze.
[...] Per_5
Nello specifico, nella tratta in prossimità del confine oggetto della perizia, veniva autorizzata la costruzione di un fabbricato interrato adibito a centrale termica. La base dei progetti proviene da un rilievo celerimetrico in loco. Nello specifico, le planimetrie depositate, firmate oltre che dal tecnico anche dalla proprietà (sig. , identificano il confine est del lotto in intervento Per_5
corrispondente al muretto di recinzione costruito nel 1972, mantenendo la sagoma della particella in intervento coincidente con la geometria del mappale 42. La centrale termica viene autorizzata in aderenza al fabbricato abitativo, per una lunghezza di 6,00 ml verso la proprietà attrice, ponendo la posizione del confine ancora oltre di 1,20 ml. Negli elaborati autorizzati non è presente il plinto che sorregge la canna fumaria, di dimensioni 1,85 ml x 2,00 ml, insistente in parte sul terreno di proprietà attrice. In sintesi, anche questi elaborati identificano il confine di proprietà
a 7,20 ml dall'abitazione e 1,20 ml dalla centrale termica, confermando tutte le risultanze osservate in precedenza. per la realizzazione del locale interrato.” (CTU pag. 33)
8 In ogni caso le contestazioni dei rilievi tecnici, oltre ad essere generiche, non sono supportate da altrettanti rilievi tecnici contrari a quelli del CTU, così come da quest'ultimo già ampiamente contestato in sede di risposta alle osservazioni. Nelle pagine da 39 a 44 della relazione finale, il
CTU si sofferma a dimostrare come i rilievi da lui eseguiti confermano l'esatta posizione di tutti i punti utilizzati nella sovrapposizione con la mappa di impianto (compresi quelli attinenti ai muri della casa, non alterabili), mentre non corrispondono ai rilievi, le pietre che l'appellante indica come “termini lapidei”, che risultano in posizione non attendibile in quanto rilevati con uno sconfinamento fuori dalla normale tolleranza.
È fondato, limitatamente al solo plinto ospitante le canne fumarie, il motivo di appello sul rigetto della domanda di usucapione.
In relazione alla recinzione, di recente fattura, come confermato dal CTU ed apprezzabile dalle foto in atti, l'appellante non ha fornito alcuna prova, né ha tentato di provare la circostanza temporale richiesta per l'usucapione, con conseguente rigetto della domanda, non oggetto di appello.
Il motivo di appello è limitato al punto della sentenza che ha respinto la domanda relativa alle
“servitù di scolo e di mantenimento delle costruzioni nella posizione attuale”.
Sulle servitù di scolo, la sentenza gravata ha motivato che, dai documenti esaminati dal CTU e prodotti in atti (licenza comunale del 1972), non era prevista la realizzazione di alcuna opera all'interno della proprietà , ma erano autorizzate opere idrauliche esclusivamente CP all'interno della proprietà oggetto di intervento. Trattandosi, allo stato, di opere in parte interrate e, pertanto, il CTU logicamente ha concluso di non poterne determinate l'epoca di realizzo. In assenza di prova, ma anche di richiesta di prova, sulla realizzazione da oltre un ventennio di dette opere di scolo delle acque, la Corte conferma sul punto la sentenza gravata, alla luce anche della necessità di una prova rigorosa ai fini dell'usucapione.
La Corte, invece, ritiene fondato il motivo sul difetto di motivazione in relazione al rigetto della domanda di usucapione del plinto costituente il basamento delle canne fumarie del locale interrato adibito a centrale termica. Sul punto la sentenza gravata ha motivato: “da un lato, non si rinvengono nei titoli edilizi autorizzazioni alla loro realizzazione nella posizione odierna, d'altro lato, secondo la valutazione espressa dal CTU “Non risulta possibile risalire al periodo di realizzazione dei manufatti appartenenti al convenuto e insistenti in parte sul fondo attoreo” (cfr sentenza).
9 La valutazione del CTU è generica in quanto riferita a tutte le opere da lui visionate (pag. 35 CTU), ma non specificamente al plinto base delle canne fumarie. Mentre per le opere interrate di scolo delle acque, la valutazione può essere condivisa senza alcuna specificazione, non essendo opere visibili, altrettanto non è sufficiente per le opere visibili ed apprezzabili direttamente dal tecnico d'ufficio e dal giudice di merito.
L'esame attento della documentazione fotografica prodotta in atti e nella CTU, oltre all'esame del progetto per la realizzazione del locale caldaia del 1994, consente alla Corte di ritenere la realizzazione del plinto in cemento costituente il basamento delle canne fumarie, coevo alla realizzazione del locale caldaia. Infatti, dalla documentazione fotografica è direttamente apprezzabile l'aspetto esterno del cemento con cui è realizzato che evidenzia una perfetta assonanza con quello del muretto esterno del locale interrato. In particolare, il plinto ed il supporto superiore delle canne fumarie sono conformi ed in omocromia sia al pavimento costituente la base dello stesso locale interrato, che si estende senza soluzione di continuità fino a costituire la base del plinto su cui insistono le canne fumarie (foto pag. 26 ed a pag. 29 CTU- foto 5a, 5b e 5c fascicolo Malfatto 1 grado), sia a quello costituente la parte superiore di copertura del medesimo locale interrato (foto pag. 25 CTU).
Inoltre, l'aspetto esterno del cemento del plinto/basamento delle canne fumarie differisce sensibilmente da quello del muro in cemento, molto più chiaro, costituente il tamponamento a prolungamento del confine a piano strada, realizzato da (visibile nella foto a pag. 22 Parte_1
CTU). Detto muretto costituisce il prolungamento del confine a piano strada, alla fine del quale ha installato la recinzione di rete metallica di sconfinamento nella proprietà . Parte_1 CP
Differisce anche dal cemento, sempre più chiaro, a copertura delle pietre in cui sono state realizzate le opere a ridosso del plinto delle canne fumarie e nelle quali si innesta il tubo di raccolta delle acque di scarico (foto pag 27 CTU).
Oltre all'apprezzabile aspetto esteriore, la Corte ritiene che sussista anche l'aspetto funzionale di detto plinto in cemento che costituisce, senza alcuna contestazione, il basamento delle canne fumarie del locale caldaia. L'esame del progetto e l'autorizzazione alla costruzione di un locale caldaia totalmente interrato, posto sotto una copertura adibita a pavimento area “giardino”, per cui non era possibile alcuno sfogo della centrale termica, consentono di ritenere, sia logicamente che in fatto, che la costruzione del plinto in cemento costituente la base delle canne fumarie della centrale termica, sia stata realizzata contemporaneamente alla realizzazione del locale interrato adibito a locale caldaia nell'anno 1994, con conseguente raggiungimento della prova del compimento dell'elemento temporale dei venti anni, necessario ai fini dell'usucapione.
10 Altrettanto non può essere concluso in relazione al pozzetto elettrico, realizzato in epoca successiva al plinto in cemento e per il quale non è stato fornito né reperito alcun elemento utile, alla determinazione della costruzione.
La Corte, per quanto sopra, conferma la sentenza gravata, con la riforma in relazione all'accoglimento della domanda di usucapione relativa al solo plinto/basamento delle canne fumarie del locale caldaia interrato realizzato a seguito del progetto del 1994.
Le spese del primo e del secondo grado, a seguito del limitato accoglimento della domanda riconvenzionale vengono compensate per un quarto con condanna di al Parte_1 pagamento dei ¾ a favore di che vengono liquidate, già ridotte per entrambi i Controparte_1 gradi, nel dispositivo in base al D.M. 55/2014, in conformità dell'art. 5 c. 1 sulla base dello scaglione indicato dalle parti, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria in appello: per il primo grado si determinano in € 32,25 per esborsi ed € 945,00 per compensi;
per il secondo grado: Fase di studio: € 375,00; Fase introduttiva: € 375,00; Fase decisionale € 638,00 =
Compenso tabellare € 1.388,00.
Anche le spese di CTU vengono compensate per un quarto con condanna in solido delle parti, ponendo a carico di il pagamento dei ¾ ed il restante ¼ a carico di Parte_1 CP
.
[...]
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello iscritto al n. R.G. 975/2021 avverso la sentenza n. 572/2022 emessa dal Tribunale di Savona in data 22/06/2022 così decide:
1. In parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara l'usucapione del posizionamento, oltre il confine accertato, del solo plinto in cemento, costituente il basamento delle canne fumarie del locale caldaia interrato;
2. Condanna l'appellante alla refusione dei ¾ delle spese di lite dei due Parte_1 gradi a favore dell'appellata che liquida come segue, già ridotte: per Controparte_1 il primo grado in € 32,25 per esborsi ed € 945,00 per compensi, oltre maggiorazione ed accessori di legge;
per il grado di appello in € 1.388,00 per compensi, oltre maggiorazione ed accessori di legge;
3. Condanna in solido al pagamento della CTU e pone i ¾ a carico di Parte_1
ed il restante ¼ a carico di;
Controparte_1
4. Conferma nel resto la sentenza gravata
Genova, 27 dicembre 2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
11 Dott. Gabriele Marroni
Dott. Marcello Bruno
12