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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12137/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12137/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TE IA
INTERVENUTO
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12,21 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. LAI MICHELE , Parte_1
Per essuno compare . , Controparte_1
L'Avv. LAI si riporta agli atti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. .
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12137/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI MICHELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via F. Pacini, 23 50144 Firenze Italiapresso il difensore avv. LAI MICHELE
ATTORE/I contro
C.F. ), . Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
TE IA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in data 28.10.24 presentava ricorso nei confronti de ol Parte_1 Controparte_2 quale chiedeva la dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto di locazione tra le parti e la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni dovuti.
La convenuta si è resa contumace in giudizio.
La causa viene decisa in data odierna con la presente sentenza.
Con contratto di locazione registrato del 7.3.21 il concedeva in locazione a per uso Pt_1 CP_2 commerciale immobili siti in Firenze, Via del Romito n. 1/G/r eVia Crimea n. 3/5, n. 7/r e 9/r.,
Il canone veniva pattuito in € 2.000,00 mensili per il 2021 fino a giugno ed in € 3.000,00 mensili da giugno a dicembre 2021 ,in € 3.500,00 mensili per il 2022 ed € 4.500,00 mensili a partire dal 2023.
Il canone doveva essere pagato entro il giorno 5 di ogni mese ed il mancato puntuale pagamento anche di una rata di canone , decorso il termine di venti giorni dalla scadenza, ai sensi della clausola n. 6 dava pagina 2 di 3 luogo alla risoluzione ipso iure del contratto.
Ha esposto il nel ricorso che alla data del 12.12.22 LBSS era debitrice di € 33.000,00 per canoni Pt_1 non pagati;
ragione per la quale in pari data veniva comunicata alla stessa l'intervenuta risoluzione del contratto( v. doc. 2).
Il ricorrente ha provato il fatto costitutivo della domanda, allegando il contratto di locazione registrato.
Era onere della conduttrice convenuta fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto pagamento dei canoni( Cass. SU n.13533/01): prova che però evidentemente la convenuta, resasi contumace in giudizio, non ha fornito.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 1456 c.c. per dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di CP_2
Consequenziale è la condanna di al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 L. n. CP_2 392/78 equa data di rilascio appare il 15.12.25..
L'art. 1591 c.c. stabilisce che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Dal prospetto dei pagamenti allegato da parte del risulta che ha effettuato solo pagamenti Pt_1 CP_2 parziali e che al settembre 2025 , a fronte di un importo complessivamente dovuto di € 216.500,00 la convenuta ha versato solo € 89,.000,00 , per una differenza di € 127.500,00 cui devono aggiungersi € 307,00 per imposta di registro dovuta, per complessivi € 127.807,00 oltre interessi dalle singole scadenze e l'ulteriore indennità di occupazione di € 4.500,00 mensili fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 786,00 per spese, € 8.000,00 per compensi ed € 1.200,00 per spese generali, per complessivi € 9.986,00.
PQM
Il Tribunale dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto immobili siti in Firenze Via del Romito n. 1/G/r, e Via Crimea n. 3/5, CP_1 7/r e 9/r per inadempimento della conduttrice;
condanna La a rilasciare gli immobili CP_1 suddetti, fissa per il rilascio la data del 15.12.25; condanna La a pagare in favore di CP_1 [...] la somma di € 127.807,00 oltre interessi dalle scadenze ed ulteriore indennità di Pt_1 occupazione di € 4.500,00 mensili fino al rilascio;
condanna parte convenuta a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 9.986,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12137/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TE IA
INTERVENUTO
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12,21 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. LAI MICHELE , Parte_1
Per essuno compare . , Controparte_1
L'Avv. LAI si riporta agli atti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. .
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12137/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI MICHELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via F. Pacini, 23 50144 Firenze Italiapresso il difensore avv. LAI MICHELE
ATTORE/I contro
C.F. ), . Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
TE IA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in data 28.10.24 presentava ricorso nei confronti de ol Parte_1 Controparte_2 quale chiedeva la dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto di locazione tra le parti e la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni dovuti.
La convenuta si è resa contumace in giudizio.
La causa viene decisa in data odierna con la presente sentenza.
Con contratto di locazione registrato del 7.3.21 il concedeva in locazione a per uso Pt_1 CP_2 commerciale immobili siti in Firenze, Via del Romito n. 1/G/r eVia Crimea n. 3/5, n. 7/r e 9/r.,
Il canone veniva pattuito in € 2.000,00 mensili per il 2021 fino a giugno ed in € 3.000,00 mensili da giugno a dicembre 2021 ,in € 3.500,00 mensili per il 2022 ed € 4.500,00 mensili a partire dal 2023.
Il canone doveva essere pagato entro il giorno 5 di ogni mese ed il mancato puntuale pagamento anche di una rata di canone , decorso il termine di venti giorni dalla scadenza, ai sensi della clausola n. 6 dava pagina 2 di 3 luogo alla risoluzione ipso iure del contratto.
Ha esposto il nel ricorso che alla data del 12.12.22 LBSS era debitrice di € 33.000,00 per canoni Pt_1 non pagati;
ragione per la quale in pari data veniva comunicata alla stessa l'intervenuta risoluzione del contratto( v. doc. 2).
Il ricorrente ha provato il fatto costitutivo della domanda, allegando il contratto di locazione registrato.
Era onere della conduttrice convenuta fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto pagamento dei canoni( Cass. SU n.13533/01): prova che però evidentemente la convenuta, resasi contumace in giudizio, non ha fornito.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 1456 c.c. per dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di CP_2
Consequenziale è la condanna di al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 L. n. CP_2 392/78 equa data di rilascio appare il 15.12.25..
L'art. 1591 c.c. stabilisce che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Dal prospetto dei pagamenti allegato da parte del risulta che ha effettuato solo pagamenti Pt_1 CP_2 parziali e che al settembre 2025 , a fronte di un importo complessivamente dovuto di € 216.500,00 la convenuta ha versato solo € 89,.000,00 , per una differenza di € 127.500,00 cui devono aggiungersi € 307,00 per imposta di registro dovuta, per complessivi € 127.807,00 oltre interessi dalle singole scadenze e l'ulteriore indennità di occupazione di € 4.500,00 mensili fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 786,00 per spese, € 8.000,00 per compensi ed € 1.200,00 per spese generali, per complessivi € 9.986,00.
PQM
Il Tribunale dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto immobili siti in Firenze Via del Romito n. 1/G/r, e Via Crimea n. 3/5, CP_1 7/r e 9/r per inadempimento della conduttrice;
condanna La a rilasciare gli immobili CP_1 suddetti, fissa per il rilascio la data del 15.12.25; condanna La a pagare in favore di CP_1 [...] la somma di € 127.807,00 oltre interessi dalle scadenze ed ulteriore indennità di Pt_1 occupazione di € 4.500,00 mensili fino al rilascio;
condanna parte convenuta a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 9.986,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3