Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6147 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Lattarulo, appellante E
(c.f. , in persona del procuratore ad negotia, dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ramellini,
[...] appellata
E
(c.f. ), Controparte_3 CP_1 P.IVA_2 altra appellata – non costituita All'udienza del 08.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 2468/2022, pronunziata Parte_1 dal Giudice di Pace di Taranto in data 30.09.2022, impugnando il capo relativo alle spese, che erano state compensate dal primo giudice;
lamentava l'appellante la violazione dell'art. 5 d.m. 191/2008 e conseguente vizio di compensazione delle spese processuali;
CP_
• rilevato che (in breve , costituitasi, si opponeva all'accoglimento Controparte_1 dell'avversa impugnazione;
• rilevato che l'altra appellata non si costituiva;
• ritenuto che l'appello possa trovare accoglimento, in quanto: a) l'eccezione sollevata dalla compagnia appellata, con la quale si sostiene l'inammissibilità dell'appello non può essere condivisa, posto che parte appellante ha sostenuto che il primo giudice, avendo dichiarato cessata la materia del contendere, avrebbe dovuto decidere in ordine alla spese di lite in forza del principio della c.d. soccombenza virtuale ed in proposito la stessa parte appellante CP_ ha contestato la correttezza della valutazione del primo giudice, secondo cui “…ha adempiuto alla richiesta di accesso nel termine di cui all'art. 146 D.Lgs. n. 209/2005…”, ed ha osservato che la compagnia avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 5 d.m. 191/2008, comunicare l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di accesso entro il termine di gg. 15 dal ricevimento della stessa, mentre nel caso di specie la compagnia avrebbe risposto a detta richiesta, inviando contestualmente la documentazione in proprio possesso, dopo lo scadere del predetto termine, seppure entro il termine di 60 gg. previsto dall'art. 146 d.lgs. n. 209/2005, che, sempre secondo l'appellante, dovrebbe essere riferito alla conclusione dell'intero procedimento di accesso, comprendente anche il tempo messo a disposizione del richiedente per prendere visione dei documenti ed eventualmente estrarne copia;
b) dalla lettura della sentenza impugnata si evince come il primo giudice abbia ritenuto virtualmente soccombente l'odierno appellante, in quanto “…dalla documentazione allegata nel fascicolo della parte convenuta assicurazione emerge che l'attrice con nota pec del 20- CP_1
08-2020, ha inviato la richiesta di accesso alle convenute assicurazioni;
che ha CP_1 trasmesso al procuratore dell'attrice con pec del 24-09-2020 tutta la documentazione richiesta, quella in suo possesso. Pertanto, ante causam la convenuta assicurazione ha
l'atto introduttivo del giudizio di primo grado in data 21.09.2020 a mezzo p.e.c., non avendo ricevuto nelle more una risposta dalla compagnia alla propria richiesta di accesso, posto che, come si è visto, la compagnia soddisfaceva la domanda di accesso, ponendo a disposizione della controparte i documenti, solo con nota inviata in data 24.09.2020; va, in proposito, osservato che l'art. 146, commi 3 e 4, d.lgs. n. 209/2005 dispongono che “
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'IVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.”; l'art. 5 d.m. n. 191/2008, evidentemente in attuazione di quanto previsto dal cennato comma 4, prevede che “
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma
3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.
2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata;
nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'. 3.
L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.
4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso”; il successivo art. 6 dispone che “1. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non puo' essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni.
2. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni puo' inoltrare reclamo all anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo CP_4 l' provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione”; dalle cennate disposizioni CP_4 emerge che l'accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere comunicati per iscritto al richiedente entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, mentre il termine di giorni sessanta riguarda la conclusione dell'intero procedimento di accesso, comprendente, pertanto, la fase della concreta attuazione del diritto con la effettiva messa a disposizione degli atti;
nel caso di specie, ricevuta dalla compagnia in data 20.08.2020 la richiesta di accesso, il termine di quindici giorni previsto per la comunicazione dell'esito della richiesta, scadeva il 04.09.2020, mentre la compagnia inviava la pec di riscontro, con cui, come detto, trasmetteva i documenti (così implicitamente comunicando l'accoglimento della richiesta con riferimento a detti atti e mettendo gli stessi direttamente nella disponibilità del richiedente) il 24.09.2020, vale a dire molti giorni dopo la scadenza del termine di giorni quindici e dopo la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado;
pertanto, non appare corretta la valutazione del primo giudice, che nell'esaminare il comportamento della compagnia abbia tenuto in conto esclusivamente il termine previsto dall'art. 146 cit. (“…la convenuta assicurazione ha adempiuto alla richiesta di accesso nel termine di cui all'art. 146 D.Lgs. n. 209/2005…”), senza considerare quanto previsto dall'art. 5 d.m. cit., che fissa alla compagnia un termine di giorni 15 per comunicare l'accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso, posto che, non ricevendo una risposta alla richiesta di accesso nel termine normativamente previsto di giorni 15, la parte richiedente deve evidentemente confidare nel mancato accoglimento della stessa;
non possono essere condivisi gli argomenti esposti dalla compagnia, in quanto la concreta messa disposizione degli atti richiesti rappresenta (anche normativamente) un momento logicamente (ed in alcuni casi anche materialmente) distinto dall'accoglimento dell'istanza, cosicché, in ragione del citato art. 5 la parte richiedente ha il diritto di conoscere l'esito della richiesta (accoglimento, rifiuto, limitazione) nel termine di giorni 15; il fatto che la compagnia, di propria iniziativa o su richiesta dell'istante, trasmetta direttamente gli atti al richiedente a mezzo di posta elettronica non può importare la privazione per l'istante di detto diritto, in assenza di una previsione normativa in tal senso;
l'art. 5 d.m. citato, nella parte in cui prevede il termine di giorni 15 per la comunicazione dell'accoglimento, del rifiuto o della limitazione dell'accesso, non si pone in contrasto con la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 146 d.lgs. cit., posto che detto articolo contiene le norme generali sul diritto di accesso, rimettendo, con il comma 4 innanzi riportato, alla normativa di secondo livello la disciplina di dettaglio;
infatti, il comma 3 dell'art. 146 prevede infatti il termine ultimo per la conclusione del procedimento di accesso (60 giorni per mettere il richiedente in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia), mentre il citato art. 5, nel ribadire (in conformità con l'art. 146) che il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di giorni 60 dal ricevimento della richiesta di accesso (cfr. comma 4 dell'art. 5, ma anche il comma 2 dell'art. 6), prevede anche un onere di comunicazione dell'esito della richiesta di accesso (accoglimento, rifiuto o limitazione), da inoltrare nel termine di giorni 15; il fatto che, come sostenuto, la vicenda si sia svolta in periodo emergenziale (agosto-settembre 2020) non appare rilevare nel caso di specie, sia perché i termini innanzi indicati non risultavano normativamente sospesi in detto periodo, sia in quanto la trasmissione tempestiva via pec dell'esito dell'istanza non appare influenzata da detta situazione o, in ogni caso, non è stato adeguatamente dimostrato che vi sia stata una detta influenza, ad esempio con la dimostrazione dell'impossibilità per il personale dipendente della compagnia di accedere al fascicolo, cartaceo o informatico, se del caso anche nel corso dello svolgimento del lavoro dal proprio domicilio;
pertanto, non apparendo corretta la valutazione del primo giudice in ordine al comportamento della compagnia (ritenuto dal giudice di pace rispettoso del termine previsto dall'art. 146 d.lgs. cit.), che deve essere, invece, giudicato non rispettoso del termine di giorni 15 previsto dal più volte citato art. 5 per riscontrare la richiesta della attraverso una comunicazione Pt_1 dell'esito della stessa, deve ritenersi virtualmente soccombente con Controparte_1 riguardo alla domanda proposta dall'odierna appellante nei suoi confronti, con conseguente sua condanna, in riforma del capo delle spese della sentenza impugnata, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore del difensore della , dichiaratosi antistatario, posto che non Pt_1 appaiono ravvisabili nel caso di specie i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle stesse: non la soccombenza reciproca, non la novità assoluta della questione, non il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, né ancora si ravvisano altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle indicate nell'art. 92 c.p.c.
(appena citate) che, in forza della dichiarazione di incostituzionalità del cennato articolo, pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018, possano giustificare la compensazione delle spese di lite;
CP_
• rilevato che deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, nella misura pure liquidata in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza e con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
nulla deve disporsi in ordine alle spese nel rapporto fra l'appellante ed che la difesa della ha espressamente Controparte_5 Pt_1 dichiarato di avere evocato nel presente grado di giudizio esclusivamente ai fini della c.d. litis denuntiatio, essendo tra dette parti intervenuta una transazione;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma del capo delle spese Parte_1 della sentenza impugnata, condanna a pagare all'appellante le spese di lite Controparte_1 del giudizio di primo grado, che liquida in € 125,00 per esborsi ed in € 650,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Angelo Lattarulo;
b) condanna a rifondere all'appellante le spese del giudizio di appello, che Controparte_1 liquida in € 174,00 per esborsi ed in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Angelo Lattarulo. Taranto, 29.04.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco