Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
1368 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1368 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto (anche) la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GAMBETTOLA in data 12/06/2004 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. LUCCHI JENNY e dall' avv.
DE MARCO BARBARA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 21/06/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi (anche) la cessazione degli effetti civili del
1
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 05/08/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GAMBETTOLA in data
12/06/2004 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di GAMBETTOLA al n. 8
P. 2 S. A Anno 2004; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
21/06/2024, che integralmente si riportano:
1) affido congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di ospitare il figlio minore compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di nei giorni di mercoledì dall'uscita di scuola Per_1
alle ore 13.50 circa sino al venerdì a pranzo. farà poi ritorno a Per_1
Gambettola presso l'abitazione materna nel primo pomeriggio del venerdì. I coniugi
2 terranno il figlio nel fine settimana alternativamente concordandone di volta in volta i tempi e le modalità.
Il minore, inoltre, trascorrerà con i genitori ora il giorno di Natale ora il giorno di
Santo Stefano ora l'ultimo dell'anno ora il Capodanno ad anni alternati.
Durante le vacanze Pasquali, trascorrerà con i genitori ora il giorno di Per_1
Pasqua ora il giorno di Pasquetta ad anni alterni.
Durante le vacanze estive, intendendosi per esse il periodo di chiusura estiva della scuola, il Sig. potrà tenere con sé il minore, oltre nei giorni di cui Controparte_1
al punto 1) primo capoverso, anche per 15 giorni consecutivi da concordarsi di volta in volta tra i ricorrenti, entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con impegni di lavoro, periodi di ferie, problemi di salute e quant'altro di entrambi i genitori, e con impegni ricreativi, formativi e parascolastici di . Nel periodo in cui il Per_1
minore sarà con il padre permarrà un diritto di visita della madre. In caso di impegni lavorativi di uno dei genitori (trasferte, corsi di aggiornamento...) sarà
l'altro genitore ad occuparsi principalmente del minore.
2) Assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra . Parte_1
Nell'esclusivo interesse del figlio, il diritto di abitazione di Controparte_2
anche oltre alla raggiunta indipendenza economica di e comunque sino a Per_1
che i coniugi di comune accordo non decideranno o di acquistare l'uno la quota dell'altro o di vendere l'immobile. È comune volontà dei coniugi altresì regolamentare la gestione delle spese inerenti all'immobile nel seguente modo: in qualità di beneficiaria del diritto di abitazione, sosterrà tutte le spese Parte_1
di ordinaria manutenzione, in quanto a suo carico, e anticiperà nella misura del
100% sia le spese di straordinaria manutenzione che si renderanno eventualmente necessarie, sia le spese condominiali;
da intendersi entrambe relative tanto all'appartamento quanto alle parti comuni. Al momento della vendita a terzi dell'immobile o della cessione di quota tra comproprietari, si conteggerà
l'ammontare delle spese straordinarie e necessarie eventualmente sostenute (che
3 verranno imputate nella misura di ½ al e delle spese condominiali ordinarie CP_1
(che verranno imputate nella misura di ¼ al . L'importo così determinato CP_1
verrà decurtato dalla quota spettante a e versato o compensato in Controparte_1
favore di opportunamente rivalutato alla data della vendita/cessione di Parte_1
quota dell'immobile. Quanto alla somma di €20.000 che la Sig.ra ha Pt_1
decurtato dai suoi averi e utilizzato per estinguere il mutuo gravante sull'immobile di famiglia, le parti si danno reciprocamente atto che la quota del 50% di pertinenza di
è stata restituita ad a mezzo bonifico in data Controparte_1 Parte_1
15/05/2024 con il versamento dell'importo di €10.500 (comprensivo di capitale e di interessi e rivalutazione monetaria forfettariamente determinati nella misura di
€500). Pertanto, le parti non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione a questo aspetto economico.
3) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
4) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento di , Controparte_1 Per_1
verserà alla Sig.ra sul c/c acceso presso la banca Widiba ed avente il Pt_1
seguente iban [...] la somma di €250,00 mensili;
somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Sarà cura della Sig.ra Pt_1
comunicare un eventuale cambiamento di conto corrente sul quale accreditare le somme relative al mantenimento di . Tale contributo si protrarrà fino al Per_1
compimento degli studi – anche universitari – ed, in ogni caso, fino a quando non sia divenuto economicamente autosufficiente. Le spese mediche non Per_1
mutuabili nonché spese scolastiche, sportive, tutte documentate, spettano nella misura del 50% ad ognuno dei genitori. Nello stabilire quali spese straordinarie andranno condivise al 50% ed eventualmente preventivamente concordate fra ciascuno dei genitori si adotteranno le linee guida esplicitate dal Tribunale di Forlì che si allegano al presente ricorso.
4 5) I ricorrenti si impegnano a garantire l'uno all'altra la reperibilità telefonica per comunicazioni riguardanti il figlio su utenza intestata esclusivamente ai coniugi;
in virtù del tipo di affidamento richiesto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio - relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute - sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I coniugi si impegnano a discutere e decidere insieme eventuali viaggi all'estero che decideranno di fare insieme a , nonché l'opportunità che il Per_1
minore effettui un viaggio da solo (in caso di viaggio-studio).
6) I ricorrenti riconoscono di avere definito ogni questione patrimoniale e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, al di fuori delle obbligazioni che nascono dal presente atto.
7) Nel rispetto della sensibilità del proprio figlio, i coniugi si impegnano a far conoscere/frequentare al minore eventuali rispettivi compagni, solo qualora quest'ultimo ne faccia esplicita richiesta e comunque solo dopo averne concordato con l'altro coniuge l'opportunità.
8) Entrambi i coniugi prestano assenso al rilascio del passaporto per il figlio minore, qualora ne sorga la necessità.
Spese compensate, in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di GAMBETTOLA per quanto di competenza.
Forlì, 02/04/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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