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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LORELLA CASTAGNA contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO CP_1 C.F._2
RIGAMONTI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e “Dichiarare la cessazione Parte_1 CP_1 degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri il, 22/9/01, in Parte_2
GO (oggi ) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colle Parte_3
AN (luogo di trascrizione dell'Atto di matrimonio) la trascrizione dell'emananda sentenza;
.
Revocare, per i motivi di cui in premessa l'obbligo del Sig. al versamento della CP_1 somma di € 116,96 mensili (aggiornato ISTAT) alla ricorrente;
La Sig.ra s'impegna a cedere al Sig. che si impegna ad acquistare, la Pt_1 CP_1 quota di proprietà del 50% delle unità immobiliari così individuate:
1) Appartamento sito in GO, Via Statale, 63, Piano 2- censito in N.C.E.U., Foglio 4, mappale
1510 sub 760 nella sezione urbana del Comune di GO;
2) Autorimessa censita al N.C.E.U., Foglio 4 mappale 1510, Sub 709, nella sezione urbana del
Comune di GO;
Il rogito verrà fissato di comune accordo avanti il Notaio, con Studio in Lecco Persona_1
C.so Martiri della liberazione 53, entro il 31/7/25, al prezzo concordato tra le parti;
LE PARTI CONCORDEMENTE RINUNCIANO ALL'IMPUGNAZIONE DELL'EMANANDA SENTENZA.
Le spese della procedura saranno compensate tra le parti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario a GO (ora ) il 22/09/2001 e dalla loro unione sono nati i figli Parte_3
e maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2 Per_3
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 327/2020 del 14/09/2020, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
ha convenuto in giudizio chiedendo pronunciarsi Parte_1 CP_1 sentenza di divorzio con conferma dell'obbligo di versamento dell'assegno mensile in suo favore posto a carico del resistente.
si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente.
Le parti hanno successivamente raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve dunque essere accolta.
È provato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a GO (ora Parte_3
il 22/09/2001 e che il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 327/2020 del 14/09/2020,
[...] passata in giudicato, ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come convenuto tra le stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e a GO (ora ) il 22/09/2001, trascritto Parte_1 CP_1 Parte_3 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Parte_3
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LORELLA CASTAGNA contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO CP_1 C.F._2
RIGAMONTI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e “Dichiarare la cessazione Parte_1 CP_1 degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri il, 22/9/01, in Parte_2
GO (oggi ) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colle Parte_3
AN (luogo di trascrizione dell'Atto di matrimonio) la trascrizione dell'emananda sentenza;
.
Revocare, per i motivi di cui in premessa l'obbligo del Sig. al versamento della CP_1 somma di € 116,96 mensili (aggiornato ISTAT) alla ricorrente;
La Sig.ra s'impegna a cedere al Sig. che si impegna ad acquistare, la Pt_1 CP_1 quota di proprietà del 50% delle unità immobiliari così individuate:
1) Appartamento sito in GO, Via Statale, 63, Piano 2- censito in N.C.E.U., Foglio 4, mappale
1510 sub 760 nella sezione urbana del Comune di GO;
2) Autorimessa censita al N.C.E.U., Foglio 4 mappale 1510, Sub 709, nella sezione urbana del
Comune di GO;
Il rogito verrà fissato di comune accordo avanti il Notaio, con Studio in Lecco Persona_1
C.so Martiri della liberazione 53, entro il 31/7/25, al prezzo concordato tra le parti;
LE PARTI CONCORDEMENTE RINUNCIANO ALL'IMPUGNAZIONE DELL'EMANANDA SENTENZA.
Le spese della procedura saranno compensate tra le parti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario a GO (ora ) il 22/09/2001 e dalla loro unione sono nati i figli Parte_3
e maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2 Per_3
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 327/2020 del 14/09/2020, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
ha convenuto in giudizio chiedendo pronunciarsi Parte_1 CP_1 sentenza di divorzio con conferma dell'obbligo di versamento dell'assegno mensile in suo favore posto a carico del resistente.
si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente.
Le parti hanno successivamente raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve dunque essere accolta.
È provato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a GO (ora Parte_3
il 22/09/2001 e che il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 327/2020 del 14/09/2020,
[...] passata in giudicato, ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come convenuto tra le stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e a GO (ora ) il 22/09/2001, trascritto Parte_1 CP_1 Parte_3 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Parte_3
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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