CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6876/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via Abenante, N. 9 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240010426716 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec in data 21.6.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 419636240010426716 del 13/03/2024, notificato il 30/07/2024 dalla so.g.er.t. spa, dell'importo complessivo di euro € 275,83 (duecentosettantacinqueeuro/83), relativo alla TARI, annualità 2021, dovuta al Comune di Corigliano-Rossano. Deduceva il ricorrente la illegitimità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione e mancata individuazione dell'immobile oggetto di imposta. Faceva rilevare che l'immobile di 130 mq di Indirizzo_1, indicato in avviso, non era mai stato da esso occupato, detenuto e/o posseduto mentre, invece, si era limitato a trasferire la propria dimora in un immobile di 65 mq, sempre in Indirizzo_1 di proprietà di Nominativo_1 che si era onerata del pagamento di ogni sorta di spesa, compresa la TARI. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la SO.G.ER.T. SPA deducendo che l'immobile tassato era correttamente individuato nell'atto mentre la Nominativo_1 risuotava iscritti nei ruoli del Comune per un'altra unità abitativa occupata da una sola persona e non da due. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per il Comune di Corigliano-Rossano.
Con successiva memoria il ricorrente ribadiva di aver occupato quale ospite della Nominativo_1 un diverso immobile per il quale l'obbligo tributario risultava esser già stato assolto da quest'ultima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'avviso impugnato attiene alla tari 2021 per un immobile di 130 mq sito in Indirizzo_1 con categoria domestica e numero di occupanti 1.
Il ricorrente deduce di non aver mai occupato un immobile della consistenza indicata nell'avviso ma di essere invece stato ospite in un diverso immobile della consistenza ben minore di 60 mq sempre in quella Indirizzo_1 ma di proprietà di Nominativo_1 che aveva provveduto ad assolvere i relativi oneri tributari. A riprova di quanto eccepito sotto il profilo della legittimazione passiva di imposta ha, quindi, dimostrato che in data 15.11.2011 aveva comunicato all'Ufficio anagrafe del Comune di Rossano il proprio cambio di abitazione da Indirizzo_2 di quel Comune in Indirizzo_1. Il successivo 5.12.2011 personale della locale Polizia municipale, a tanto incaricata dall'Ufficio anagrafe, effettuava un sopralluogo al nuovo indirizzo dichiarato ,accertando che quello indicato era l'indirizo esatto e che l'abitazione era già occupata da altra persona indicata in Nominativo_1, esprimendo all'esito parere favorevole alla nuova residenza. Il ricorrente ha anche dimostrato, attraverso il deposito della relativa visura ipocatastale, che la Nominativo_1
nel Comune di Rossano è proprietaria di un solo immobile abitativo riportato in catasto al Indirizzo_1, della consistenza di circa 60 mq, per il quale aveva regolarmente provveduto ad assolvere i suoi obblighi tributari per l'imposta richiesta.
Nulla ha invece prodotta la società resistente per provare che effettivamente il ricorrente occupasse l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento.
Da qui il suo annullamento per difetto di legittimazione passiva di imposta non essendovi prova delle effettiva occupazione da parte del ricorrente dell'immobile tassato.
Le spese seguono la soccombenza e si pogono a carico della sola società di riscossione delegata anche alla fase di accertamento, mentre vanno compensate nei confronti del Comune.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato;
b) condanna la SO.G.ER.T. spa al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente che liquida in € 430,00, di cui € 30 a titolo di rimborso spese vive, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6876/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via Abenante, N. 9 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240010426716 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec in data 21.6.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 419636240010426716 del 13/03/2024, notificato il 30/07/2024 dalla so.g.er.t. spa, dell'importo complessivo di euro € 275,83 (duecentosettantacinqueeuro/83), relativo alla TARI, annualità 2021, dovuta al Comune di Corigliano-Rossano. Deduceva il ricorrente la illegitimità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione e mancata individuazione dell'immobile oggetto di imposta. Faceva rilevare che l'immobile di 130 mq di Indirizzo_1, indicato in avviso, non era mai stato da esso occupato, detenuto e/o posseduto mentre, invece, si era limitato a trasferire la propria dimora in un immobile di 65 mq, sempre in Indirizzo_1 di proprietà di Nominativo_1 che si era onerata del pagamento di ogni sorta di spesa, compresa la TARI. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la SO.G.ER.T. SPA deducendo che l'immobile tassato era correttamente individuato nell'atto mentre la Nominativo_1 risuotava iscritti nei ruoli del Comune per un'altra unità abitativa occupata da una sola persona e non da due. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per il Comune di Corigliano-Rossano.
Con successiva memoria il ricorrente ribadiva di aver occupato quale ospite della Nominativo_1 un diverso immobile per il quale l'obbligo tributario risultava esser già stato assolto da quest'ultima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'avviso impugnato attiene alla tari 2021 per un immobile di 130 mq sito in Indirizzo_1 con categoria domestica e numero di occupanti 1.
Il ricorrente deduce di non aver mai occupato un immobile della consistenza indicata nell'avviso ma di essere invece stato ospite in un diverso immobile della consistenza ben minore di 60 mq sempre in quella Indirizzo_1 ma di proprietà di Nominativo_1 che aveva provveduto ad assolvere i relativi oneri tributari. A riprova di quanto eccepito sotto il profilo della legittimazione passiva di imposta ha, quindi, dimostrato che in data 15.11.2011 aveva comunicato all'Ufficio anagrafe del Comune di Rossano il proprio cambio di abitazione da Indirizzo_2 di quel Comune in Indirizzo_1. Il successivo 5.12.2011 personale della locale Polizia municipale, a tanto incaricata dall'Ufficio anagrafe, effettuava un sopralluogo al nuovo indirizzo dichiarato ,accertando che quello indicato era l'indirizo esatto e che l'abitazione era già occupata da altra persona indicata in Nominativo_1, esprimendo all'esito parere favorevole alla nuova residenza. Il ricorrente ha anche dimostrato, attraverso il deposito della relativa visura ipocatastale, che la Nominativo_1
nel Comune di Rossano è proprietaria di un solo immobile abitativo riportato in catasto al Indirizzo_1, della consistenza di circa 60 mq, per il quale aveva regolarmente provveduto ad assolvere i suoi obblighi tributari per l'imposta richiesta.
Nulla ha invece prodotta la società resistente per provare che effettivamente il ricorrente occupasse l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento.
Da qui il suo annullamento per difetto di legittimazione passiva di imposta non essendovi prova delle effettiva occupazione da parte del ricorrente dell'immobile tassato.
Le spese seguono la soccombenza e si pogono a carico della sola società di riscossione delegata anche alla fase di accertamento, mentre vanno compensate nei confronti del Comune.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato;
b) condanna la SO.G.ER.T. spa al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente che liquida in € 430,00, di cui € 30 a titolo di rimborso spese vive, oltre accessori di legge se dovuti.