Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/05/2025, n. 10097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10097 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 10097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2025, proposto da
GE NZ, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza Tribunale di Cassino n. 295/2023 pubbl. il 13/04/2023 RG n. 1510/2021 passata in giudicato, nella parte recante condanna del M.I.U.R. al pagamento di somme di denaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe.
L’amministrazione resistente, nel costituirsi formalmente in giudizio, resisteva genericamente alla domanda ex adverso avanzata.
Nella camera di consiglio del 16.4.2025, come in verbale, il difensore insisteva nella domanda evidenziando che nessun pagamento solutorio era nelle more intervenuto.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione
Il ricorso va accolto perché fondato.
A tal fine, infatti, deve osservarsi che il ricorso è stato notificato in data 7.1.2025 e che la notifica della decisione in forma esecutiva – passata in giudicato in data 12.9.2024 – all’Amministrazione resistente nella propria sede legale è avvenuta in data 6.10.2023.
Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata con firma digitale.
Non risulta, viceversa, che il Ministero resistente abbia dato esecuzione al giudicato di cui si tratta.
Ne consegue, quindi, che deve ordinarsi al Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina - anche al fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale - il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima direzione generale in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti.
Sono altresì dovuti sia gli ulteriori interessi legali, dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo, sulla somma complessivamente dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente; sia il rimborso delle spese vive successive.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione statale) e sono liquidate come in dispositivo in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, in misura ridotta attesa la serialità del presente giudizio con altri incamerati alla medesima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), dispone come segue:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione, entro il termine di sessanta giorni di cui in motivazione, alla sentenza di cui in epigrafe come integrato dalla parte motiva della presente decisione;
2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito - con facoltà di conferire delega - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta;
3) condanna infine il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del difensore di parte ricorrente che si liquidano in misura ridotta in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO