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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5502 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 3562/2022, riservato alla udienza del 22-5-2025 celebrata con modalità cartolare a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte come da decreto del 2-5-2025 e vertente: TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Vaccaro ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, via Bolsena n. 63, per procura in atti – appellante. E
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2 e difeso dagli Avv.ti Carla De Meo e Alessandra Giuliani, presso lo studio della prima elett.te dom.to, in Roma, via Rubicone nr. 42 – appellato. E PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA – intervenuto. Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in Sermoneta Parte_1 Parte_2 (LT) in data 3-9-1983 e dalla loro unione è nato il figlio (26-4-1985). Persona_1
Instaurato il giudizio di separazione da , il Tribunale di Tivoli, con sentenza Parte_1 n. 763/2014 ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico di
, ed obbligo in capo al medesimo di versare in favore di , Parte_2 Parte_1 alla quale assegnava la casa familiare, un assegno mensile di mantenimento di euro 800,00 ed un assegno mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento del figlio;
dette Per_1 condizioni sono state confermate dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2230/2017. Instaurato il giudizio di divorzio davanti al Tribunale di Tivoli, costituito , con Parte_2 ordinanza presidenziale del 10-7-2019 è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , in quanto maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, nonché conseguentemente dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, confermandosi le condizioni della separazione. Con sentenza n. 621/2022 depositata il 22-4-2022 il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così ha statuito: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
Parte_1 revoca l'assegno a carico di per il mantenimento del figlio;
Parte_2 Persona_1 fermi restando per il passato i provvedimenti presidenziali, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento versato da in favore di;
rigetta le altre Parte_2 Parte_1 domande proposte dalla parte ricorrente (assegno divorzile e riconoscimento in suo favore della quota di TFR dell'ex marito); compensa interamente tra le parti le spese di lite. Ha in particolare motivato il Tribunale il rigetto della domanda di assegno divorzile, affermando che aveva avuto un percorso professionale che le aveva Parte_1 consentito di andare in pensione nel 2018 con la qualifica di dirigente ospedaliera (infermiere coordinatore); risultava titolare di redditi pari ad euro 2.239,00, poi rettificato in
R.G. 3562/2022 2
euro 1.950,00 netti mensili;
e non aveva dimostrato, anche a causa della genericità e natura valutativa dei capitoli di prova orale dedotti e della inidoneità del chiesto interrogatorio formale a suscitare confessione, di avere rinunciato alle proprie aspirazioni professionali ed economiche per assolvere gli impegni familiari consentendo al marito di realizzare la sua crescita professionale ed economica. Con ricorso depositato in data 20-6-2022 ha proposto appello, chiedendo, Parte_1 in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, di porre a carico di un Parte_2 assegno divorzile in proprio favore, nella misura di giustizia ed a decorrere dalla data della domanda, nonché di riconoscerle la quota del 40% del TFR percepito da a Parte_2 seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato e maturato nel periodo di durata del matrimonio. A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto di avere fornito uno specifico contributo alla formazione del patrimonio comune familiare ed ha dedotto di essersi sempre occupata in prima persona del figlio, con conseguente sacrificio della propria vita professionale. Con memoria depositata in data 17-4-2023 si è costituito chiedendo di Parte_2 rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Il P.G. con atto del 19-5-2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello. La Corte si è riservata all'esito dell'udienza del 22-5-2025, trattata con modalità cartolari;
entrambe le parti hanno preventivamente depositato note scritte. Tanto premesso, l'appello risulta infondato. Una volta che il Tribunale ha accertato – e sul punto non vi è contestazione da parte della appellante – che questa nel corso della unione matrimoniale ha avuto un ruolo lavorativo attivo, compiendo con profitto il proprio percorso professionale, fino alla pensione, intervenuta nel 2018 dopo avere acquisito una qualifica di dirigente, non vi è modo di ritenere dimostrato, sulla base degli atti di causa, che la appellante “abbia compresso le proprie aspirazioni professionali ed economiche, per assolvere agli impegni familiari connessi all'accudimento del figlio comune” (pagg. 9 - 10 atto di appello), così da essere giustificata la necessità di un assegno divorzile in suo favore. Infatti, laddove non sono dedotti impedimenti o ritardi nella carriera della appellante, a causa dei concomitanti impegni familiari, che ne abbiano nel concreto interrotto la crescita professionale, invero giunta sino al livello di dirigente nell'ambito della sua sfera lavorativa, si deve ritenere che la cura della famiglia da parte della appellante, al pari del marito, si è conciliata con le proprie aspirazioni professionali. Difetta quindi la necessità perequativa e compensativa di ristabilire, con la corresponsione di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, sacrifici e rinunce della appellante alle proprie aspirazioni professionali. Peraltro, il buon livello retributivo raggiunto dalla appellante, anche per come accertato dal Tribunale (“2.230,00 euro .… poi rettificato in euro 1.950,00 .… mensili” al netto), neppure giustifica la necessità di un assegno divorzile in favore della appellante, la quale comunque non svolge con l'atto di appello nessuna specifica comparazione con la complessiva capacità retributiva dell'ex coniuge, al fine di dimostrare la sussistenza di un ingiustificato divario a suo svantaggio. Dai cedolini INPS della pensione di , medico in pensione, risulta che la sua Parte_2 pensione al netto nel mese di novembre 2022 era pari ad euro 3.652,30, nel mese di ottobre 2022 ad euro 4.460,87, nel mese di gennaio 2023 ad euro 3.562,39. Invece dalla dichiarazione persone fisiche 2022 per l'anno 2021 di deriva Parte_1 un reddito complessivo in suo favore di euro 75.328,00, una imposta netta di euro 24.300,00, addizionale regionale di euro 2.029,00, addizionale comunale di euro 595,00, e dunque un reddito netto, approssimativamente, di euro 48.404,00, da cui euro 3.723,38 al mese per tredici mensilità.
R.G. 3562/2022 3
Non vi è pertanto divario significativo, tale da giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'appellante, che dispone di un reddito tale da esserle garantito un tenore di vita più che dignitoso. Neppure può soccorrere a tale fine, come invece sostiene l'appellante, la sentenza di separazione, laddove questa dava conto del “dichiarato impegno professionale di dodici ore al giorno” dell'ex coniuge (pag. 10 atto di appello), attesa la diversità di natura tra il giudizio di separazione e quello di divorzio e delle rispettive conseguenze. Vale al riguardo osservare che il Tribunale ha precisato come le prove orali chieste dalla odierna appellante siano risultate, quanto alle prove per testimoni, formulate per capitoli generici ovvero contenenti valutazioni, e quanto alla prova per interrogatorio formale, inidonea a condurre alla confessione giudiziale della controparte, e sul punto l'appellante, poiché non riproduce i rispettivi capitoli di prova né sottopone a specifica censura l'apprezzamento del Tribunale, non consente alla Corte di ritenere fondati i motivi di appello;
inoltre l'appellante non ha reiterato le prove in questo grado. Per tutte queste ragioni si deve concludere che le incombenze familiari, nella conduzione della convivenza matrimoniale e nella cura ed accudimento del figlio, non abbiano comportato in danno della appellante privazioni e rinunce nello svolgimento della sua carriera professionale, in virtù della quale peraltro ella ha potuto beneficiare di una apprezzabile capacità retributiva. Non potendosi accogliere la domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata dall'appellante, né la connessa richiesta di riconoscimento, per lo stesso titolo, della quota pari al 40% del TFR erogato in favore dell'ex coniuge, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Per il principio di soccombenza le spese del procedimento di appello devono essere poste a carico dell'appellante ; tali spese sono liquidate, ai sensi del d.m. 10-3- Parte_1 2014 n. 55, Tabella 12, scaglione 3, esclusa la fase istruttoria non svolta, in euro 4.400,00, oltre accessori. Stante il rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1
Tivoli n. 621/2022 del 22-4-2022;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Parte_2 procedimento di appello, che liquida in complessivi euro 4.400,00, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1 Roma 5-6-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 3562/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 3562/2022, riservato alla udienza del 22-5-2025 celebrata con modalità cartolare a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte come da decreto del 2-5-2025 e vertente: TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Vaccaro ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, via Bolsena n. 63, per procura in atti – appellante. E
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2 e difeso dagli Avv.ti Carla De Meo e Alessandra Giuliani, presso lo studio della prima elett.te dom.to, in Roma, via Rubicone nr. 42 – appellato. E PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA – intervenuto. Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in Sermoneta Parte_1 Parte_2 (LT) in data 3-9-1983 e dalla loro unione è nato il figlio (26-4-1985). Persona_1
Instaurato il giudizio di separazione da , il Tribunale di Tivoli, con sentenza Parte_1 n. 763/2014 ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico di
, ed obbligo in capo al medesimo di versare in favore di , Parte_2 Parte_1 alla quale assegnava la casa familiare, un assegno mensile di mantenimento di euro 800,00 ed un assegno mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento del figlio;
dette Per_1 condizioni sono state confermate dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2230/2017. Instaurato il giudizio di divorzio davanti al Tribunale di Tivoli, costituito , con Parte_2 ordinanza presidenziale del 10-7-2019 è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , in quanto maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, nonché conseguentemente dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, confermandosi le condizioni della separazione. Con sentenza n. 621/2022 depositata il 22-4-2022 il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così ha statuito: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
Parte_1 revoca l'assegno a carico di per il mantenimento del figlio;
Parte_2 Persona_1 fermi restando per il passato i provvedimenti presidenziali, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento versato da in favore di;
rigetta le altre Parte_2 Parte_1 domande proposte dalla parte ricorrente (assegno divorzile e riconoscimento in suo favore della quota di TFR dell'ex marito); compensa interamente tra le parti le spese di lite. Ha in particolare motivato il Tribunale il rigetto della domanda di assegno divorzile, affermando che aveva avuto un percorso professionale che le aveva Parte_1 consentito di andare in pensione nel 2018 con la qualifica di dirigente ospedaliera (infermiere coordinatore); risultava titolare di redditi pari ad euro 2.239,00, poi rettificato in
R.G. 3562/2022 2
euro 1.950,00 netti mensili;
e non aveva dimostrato, anche a causa della genericità e natura valutativa dei capitoli di prova orale dedotti e della inidoneità del chiesto interrogatorio formale a suscitare confessione, di avere rinunciato alle proprie aspirazioni professionali ed economiche per assolvere gli impegni familiari consentendo al marito di realizzare la sua crescita professionale ed economica. Con ricorso depositato in data 20-6-2022 ha proposto appello, chiedendo, Parte_1 in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, di porre a carico di un Parte_2 assegno divorzile in proprio favore, nella misura di giustizia ed a decorrere dalla data della domanda, nonché di riconoscerle la quota del 40% del TFR percepito da a Parte_2 seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato e maturato nel periodo di durata del matrimonio. A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto di avere fornito uno specifico contributo alla formazione del patrimonio comune familiare ed ha dedotto di essersi sempre occupata in prima persona del figlio, con conseguente sacrificio della propria vita professionale. Con memoria depositata in data 17-4-2023 si è costituito chiedendo di Parte_2 rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Il P.G. con atto del 19-5-2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello. La Corte si è riservata all'esito dell'udienza del 22-5-2025, trattata con modalità cartolari;
entrambe le parti hanno preventivamente depositato note scritte. Tanto premesso, l'appello risulta infondato. Una volta che il Tribunale ha accertato – e sul punto non vi è contestazione da parte della appellante – che questa nel corso della unione matrimoniale ha avuto un ruolo lavorativo attivo, compiendo con profitto il proprio percorso professionale, fino alla pensione, intervenuta nel 2018 dopo avere acquisito una qualifica di dirigente, non vi è modo di ritenere dimostrato, sulla base degli atti di causa, che la appellante “abbia compresso le proprie aspirazioni professionali ed economiche, per assolvere agli impegni familiari connessi all'accudimento del figlio comune” (pagg. 9 - 10 atto di appello), così da essere giustificata la necessità di un assegno divorzile in suo favore. Infatti, laddove non sono dedotti impedimenti o ritardi nella carriera della appellante, a causa dei concomitanti impegni familiari, che ne abbiano nel concreto interrotto la crescita professionale, invero giunta sino al livello di dirigente nell'ambito della sua sfera lavorativa, si deve ritenere che la cura della famiglia da parte della appellante, al pari del marito, si è conciliata con le proprie aspirazioni professionali. Difetta quindi la necessità perequativa e compensativa di ristabilire, con la corresponsione di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, sacrifici e rinunce della appellante alle proprie aspirazioni professionali. Peraltro, il buon livello retributivo raggiunto dalla appellante, anche per come accertato dal Tribunale (“2.230,00 euro .… poi rettificato in euro 1.950,00 .… mensili” al netto), neppure giustifica la necessità di un assegno divorzile in favore della appellante, la quale comunque non svolge con l'atto di appello nessuna specifica comparazione con la complessiva capacità retributiva dell'ex coniuge, al fine di dimostrare la sussistenza di un ingiustificato divario a suo svantaggio. Dai cedolini INPS della pensione di , medico in pensione, risulta che la sua Parte_2 pensione al netto nel mese di novembre 2022 era pari ad euro 3.652,30, nel mese di ottobre 2022 ad euro 4.460,87, nel mese di gennaio 2023 ad euro 3.562,39. Invece dalla dichiarazione persone fisiche 2022 per l'anno 2021 di deriva Parte_1 un reddito complessivo in suo favore di euro 75.328,00, una imposta netta di euro 24.300,00, addizionale regionale di euro 2.029,00, addizionale comunale di euro 595,00, e dunque un reddito netto, approssimativamente, di euro 48.404,00, da cui euro 3.723,38 al mese per tredici mensilità.
R.G. 3562/2022 3
Non vi è pertanto divario significativo, tale da giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'appellante, che dispone di un reddito tale da esserle garantito un tenore di vita più che dignitoso. Neppure può soccorrere a tale fine, come invece sostiene l'appellante, la sentenza di separazione, laddove questa dava conto del “dichiarato impegno professionale di dodici ore al giorno” dell'ex coniuge (pag. 10 atto di appello), attesa la diversità di natura tra il giudizio di separazione e quello di divorzio e delle rispettive conseguenze. Vale al riguardo osservare che il Tribunale ha precisato come le prove orali chieste dalla odierna appellante siano risultate, quanto alle prove per testimoni, formulate per capitoli generici ovvero contenenti valutazioni, e quanto alla prova per interrogatorio formale, inidonea a condurre alla confessione giudiziale della controparte, e sul punto l'appellante, poiché non riproduce i rispettivi capitoli di prova né sottopone a specifica censura l'apprezzamento del Tribunale, non consente alla Corte di ritenere fondati i motivi di appello;
inoltre l'appellante non ha reiterato le prove in questo grado. Per tutte queste ragioni si deve concludere che le incombenze familiari, nella conduzione della convivenza matrimoniale e nella cura ed accudimento del figlio, non abbiano comportato in danno della appellante privazioni e rinunce nello svolgimento della sua carriera professionale, in virtù della quale peraltro ella ha potuto beneficiare di una apprezzabile capacità retributiva. Non potendosi accogliere la domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata dall'appellante, né la connessa richiesta di riconoscimento, per lo stesso titolo, della quota pari al 40% del TFR erogato in favore dell'ex coniuge, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Per il principio di soccombenza le spese del procedimento di appello devono essere poste a carico dell'appellante ; tali spese sono liquidate, ai sensi del d.m. 10-3- Parte_1 2014 n. 55, Tabella 12, scaglione 3, esclusa la fase istruttoria non svolta, in euro 4.400,00, oltre accessori. Stante il rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1
Tivoli n. 621/2022 del 22-4-2022;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Parte_2 procedimento di appello, che liquida in complessivi euro 4.400,00, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1 Roma 5-6-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 3562/2022