TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9378/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9378/2022 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ricci Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, largo Sermoneta n. 24, è elettivamente C.F._2
domiciliato
OPPONENTE
E
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Del Controparte_1 C.F._3
Greco ) e Francesco Bordo , elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5
presso lo studio del primo in Napoli, alla via Tarsia n. 64
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto pronunciato nel procedimento monitorio Parte_1
avente R. G. n. 2199/2022 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di
[...]
la somma di euro 9.449,50, oltre interessi e spese del procedimento quale quota Controparte_1 dell'imposta di registro relativa alla divisione dell'eredità morendo dismessa da dovuta Persona_1
dal coerede odierno opponente. Il ha dedotto che il decreto ingiuntivo è stato notificato in Parte_1 violazione dell'art. 643, co. 2, c.p.c. e, pertanto, deve ritenersi “privo di qualsivoglia effetto”. In particolare,
pagina 1 di 5 l'opponente ha allegato che: 1) l'ingiunzione di pagamento qui opposta “è stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, in forma cartacea ed in mera fotocopia, nella inosservanza delle forme di cui al 2° comma dell'art. 633 cpc, dunque illegittimamente, dal momento che risultano mancanti le dovute attestazioni, necessarie a garantirne la sua piena corrispondenza agli atti presenti nel fascicolo digitale e la stessa legale conoscenza del provvedimento notificato. Al riguardo, si osserva che la fotocopia dell'atto notificato, infatti, non solo manca dei dati essenziali per individuare univocamente il provvedimento e per dare certezza circa la sua conformità all'originale, ma è inoltre totalmente priva, sia per quel che riguarda il ricorso, sia il decreto, delle relative sottoscrizioni ovvero di attestazione circa la loro esistenza sugli originali, posto che la dichiarazione di conformità, che si rinviene apposta su foglio separato, non contiene alcuna asseverazione circa l'esistenza delle relative firme sui rispettivi documenti, da cui la fotocopia si assume tratta, ancorché apposte in formato digitale, né tanto meno risulta attestato se la stessa fotocopia notificata è riproduzione fotografica di copie informatiche ovvero di duplicati informatici, per cui l'atto notificato, attese le suesposte ragioni, non è in alcun modo riconoscibile e quindi se ne disconosce la sua conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c.”; 2) “Oltretutto, la suddetta certificazione di conformità, come si è detto, è stata resa su foglio separato, ma in termini non rispondenti alle prescrizioni normative di cui all'art. 16 undecies D.L. n. 179 del 18/10/2012 ed all'art. 19 ter provvedimento 16/4/2014 delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, co. 1, DM n. 44/2011, come tale, quindi, del tutto invalida ed inefficace, atteso il suo contenuto generico ed imprecisato, che di per sé inficia la stessa notifica dell'atto e rende di conseguenza privo di effetti l'opposto decreto. Infatti, con la menzionata certificazione, si attesta la conformità di un certo ricorso e di un pedissequo provvedimento, senza che di quest'ultimo ne siano stati specificati il tipo e gli estremi utili alla sua certa individuazione, il tutto con dichiarazione resa in termini altrettanto vaghi ed imprecisati, circa una loro asserita conformità ad atti e provvedimenti, non individuati, contenuti nel fascicolo telematico”.
Del ha chiesto il rigetto dell'opposizione (e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. Controparte_1
96 c.p.c.) deducendo che l'unico, generico motivo di opposizione (opposizione mediante la quale la controparte non ha, nel merito, contestato la pretesa creditoria) è fondato sulla erronea prospettazione di una irregolarità nella notificazione del decreto ingiuntivo che, in realtà, non è ravvisabile risultando la dichiarazione di conformità della copia notificata all'originale conforme a quella prevista per legge e l'atto notificato idoneo a far conoscere le ragioni e l'entità della pretesa creditoria, nonché a consentire alla controparte (che, mediante il proprio legale, ha avuto accesso al fascicolo del procedimento monitorio)
l'esercizio del diritto di difesa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, in occasione della prima udienza sono stati pure assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. e, in assenza di deposito di memorie ai sensi della pagina 2 di 5 norma da ultimo citata, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 26 novembre 2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata alcun provvedimento dovendo essere adottato ai sensi dell'art. 653 c.p.c. stante la già disposta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2.1. Occorre premettere che l'unico motivo di opposizione risulta formulato secondo modalità che non consentono di valutare con certezza se il abbia inteso prospettare la inesistenza o la nullità della Parte_1
notificazione del decreto ingiuntivo.
Pur avendo l'opponente dedotto (p. 2 dell'atto di citazione) che il decreto ingiuntivo è privo di effetti, deve escludersi la ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 644 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, infatti, tale ipotesi ricorre solo allorquando “manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (Cass. sez. lav., ord.
13 ottobre 2022, n. 30044; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 23 agosto 2011, n. 17478); del resto, avuto riguardo al tenore delle allegazioni ed agli atti depositati, non è possibile ritenere in concreto esistente un'ipotesi riconducibile all'eccezionale categoria della inesistenza della notificazione (Cass., sez. 2, ord. 10 settembre 2024, n. 24329; Cass., S. U., sent. 20 luglio 2016, n. 14916).
2.2. Tanto detto, mediante la parte dell'atto di citazione sopra ritrascritta sub 1) deve ritenersi che il
[...]
abbia inteso disconoscere, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia Pt_1
analogica del documento informatico notificatogli (in questo senso viene in rilievo, in particolare, l'inciso finale del passaggio sopra ritrascritto). Ebbene, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, un simile disconoscimento (che deve ritenersi rituale, perché svolto mediante la puntuale prospettazione degli elementi di asserita difformità sussistenti tra la copia e l'originale) non preclude al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (tra le tante, Cass., sez. 5, sent. 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., sez. 5, sent. 8 giugno 2018, n. 14950); conformità che, quanto al caso concreto, può essere nella sostanza valutata alla luce della copia del decreto ingiuntivo depositata dall'opposta in allegato alla propria costituzione (copia che non presenta i profili -tra l'altro, la mancanza della “coccardina”- posti alla base dello svolto disconoscimento).
Né è possibile condividere l'assunto per il quale il documento notificato sarebbe privo dei “dati essenziali per individuare univocamente il provvedimento” risultando, in realtà, dalla copia notificata il numero del procedimento monitorio radicato dalla;
numero che ha consentito (la circostanza non è Parte_1 contestata) al difensore dell'odierno opponente di richiedere l'accesso al fascicolo telematico iscritto a fronte del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
pagina 3 di 5 2.3. Quanto alla doglianza sopra ritrascritta al n. 2) non può non rilevarsi che l'attestazione di conformità risulta apposta su foglio congiunto (mediante timbro di cancelleria) al decreto ingiuntivo (così risultando rispettato l'art. 16undecies, co. 1, d. l. n. 179/2012) che, come detto, riporta il numero del procedimento monitorio instaurato dall'odierna opposta. Inconferente risulta invece il richiamo all'art. 19ter del provvedimento 16/4/2014, atteso che, secondo quanto risulta dalla rubrica della richiamata disposizione,
l'art. 19ter si applica in relazione alle “Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato”, mentre è pacifico che il decreto ingiuntivo sia stato notificato (così come il foglio contenente l'attestazione di conformità) in copia analogica.
In ogni caso, quella prospettata dal sarebbe una ipotesi di mera irregolarità dell'attestazione di Parte_1
conformità che, avuto pure riguardo al principio di raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.), non potrebbe comportare la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Ferma la portata assorbente delle considerazioni che precedono, è appena il caso di osservare che, ove pure l'opposizione fosse risultata fondata (ciò che, per quanto detto, non è), in ogni caso, revocato il decreto ingiuntivo, non sarebbe stato possibile non pronunziare condanna del al pagamento della Parte_1
somma oggetto (quanto al capitale ed agli interessi) di ingiunzione stante il dovere, per il giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. che revochi il decreto, di esaminare nel merito la pretesa azionata in sede monitoria (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009,
n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184).
A riguardo non può condividersi la difesa (in verità svolta solo a partire dagli scritti conclusionali) secondo la quale l'accoglimento della domanda della sarebbe precluso dalla mancata produzione dei Parte_1
documenti all'uopo necessari. Se è vero che la parte opposta non ha prodotto il fascicolo del procedimento monitorio, ritiene tuttavia questo Giudice che la fondatezza della pretesa creditoria della Parte_1
avrebbe potuto essere apprezzata (si ribadisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo) alla luce del principio di non contestazione, non avendo l'opponente specificamente (e tempestivamente) contestato le seguenti circostanze in fatto (risultanti dal ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.) che, pure, devono ritenersi allo stesso note: i) l'esistenza della sentenza n. 5489/18 di questo Tribunale (passata in giudicato) mediante la quale è stata dichiarata la qualità di eredi legittimi di di Persona_1 Controparte_1 [...]
e ; ii) l'invio, a tutti gli eredi di CP_2 Controparte_3 Parte_1 Persona_1
, dell'avviso di liquidazione n. 2018/001/SC/000005489/0/002 mediante il quale Agenzia delle
[...]
entrate ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 37.780,00 per imposta di registro ed imposta catastale;
iii) l'invio, da parte dell'odierna opposta a , di raccomandata del Parte_1
21.9.2021 mediante la quale è stata richiesta all'odierno opponente “la quota di sua pertinenza di €
9.449,50”.
pagina 4 di 5 4. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. (unica norma che può ritenersi evocata per effetto del generico riferimento all'art. 96 c.p.c., non avendo l'opposta allegato -prima ancora che provato- l'esistenza di un danno subito in conseguenza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.) non ravvisandosi, in capo al , quella colpa grave che costituisce requisito soggettivo minimo al fine Parte_1
della condanna ai sensi di tale norma.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 127/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal medesimo scaglione per le fasi istruttoria e decisoria in considerazione dell'attività effettivamente svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore degli avvocati Francesco Del Greco e Parte_1
Francesco Bordo, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.386,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9378/2022 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ricci Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, largo Sermoneta n. 24, è elettivamente C.F._2
domiciliato
OPPONENTE
E
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Del Controparte_1 C.F._3
Greco ) e Francesco Bordo , elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5
presso lo studio del primo in Napoli, alla via Tarsia n. 64
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto pronunciato nel procedimento monitorio Parte_1
avente R. G. n. 2199/2022 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di
[...]
la somma di euro 9.449,50, oltre interessi e spese del procedimento quale quota Controparte_1 dell'imposta di registro relativa alla divisione dell'eredità morendo dismessa da dovuta Persona_1
dal coerede odierno opponente. Il ha dedotto che il decreto ingiuntivo è stato notificato in Parte_1 violazione dell'art. 643, co. 2, c.p.c. e, pertanto, deve ritenersi “privo di qualsivoglia effetto”. In particolare,
pagina 1 di 5 l'opponente ha allegato che: 1) l'ingiunzione di pagamento qui opposta “è stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, in forma cartacea ed in mera fotocopia, nella inosservanza delle forme di cui al 2° comma dell'art. 633 cpc, dunque illegittimamente, dal momento che risultano mancanti le dovute attestazioni, necessarie a garantirne la sua piena corrispondenza agli atti presenti nel fascicolo digitale e la stessa legale conoscenza del provvedimento notificato. Al riguardo, si osserva che la fotocopia dell'atto notificato, infatti, non solo manca dei dati essenziali per individuare univocamente il provvedimento e per dare certezza circa la sua conformità all'originale, ma è inoltre totalmente priva, sia per quel che riguarda il ricorso, sia il decreto, delle relative sottoscrizioni ovvero di attestazione circa la loro esistenza sugli originali, posto che la dichiarazione di conformità, che si rinviene apposta su foglio separato, non contiene alcuna asseverazione circa l'esistenza delle relative firme sui rispettivi documenti, da cui la fotocopia si assume tratta, ancorché apposte in formato digitale, né tanto meno risulta attestato se la stessa fotocopia notificata è riproduzione fotografica di copie informatiche ovvero di duplicati informatici, per cui l'atto notificato, attese le suesposte ragioni, non è in alcun modo riconoscibile e quindi se ne disconosce la sua conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c.”; 2) “Oltretutto, la suddetta certificazione di conformità, come si è detto, è stata resa su foglio separato, ma in termini non rispondenti alle prescrizioni normative di cui all'art. 16 undecies D.L. n. 179 del 18/10/2012 ed all'art. 19 ter provvedimento 16/4/2014 delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, co. 1, DM n. 44/2011, come tale, quindi, del tutto invalida ed inefficace, atteso il suo contenuto generico ed imprecisato, che di per sé inficia la stessa notifica dell'atto e rende di conseguenza privo di effetti l'opposto decreto. Infatti, con la menzionata certificazione, si attesta la conformità di un certo ricorso e di un pedissequo provvedimento, senza che di quest'ultimo ne siano stati specificati il tipo e gli estremi utili alla sua certa individuazione, il tutto con dichiarazione resa in termini altrettanto vaghi ed imprecisati, circa una loro asserita conformità ad atti e provvedimenti, non individuati, contenuti nel fascicolo telematico”.
Del ha chiesto il rigetto dell'opposizione (e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. Controparte_1
96 c.p.c.) deducendo che l'unico, generico motivo di opposizione (opposizione mediante la quale la controparte non ha, nel merito, contestato la pretesa creditoria) è fondato sulla erronea prospettazione di una irregolarità nella notificazione del decreto ingiuntivo che, in realtà, non è ravvisabile risultando la dichiarazione di conformità della copia notificata all'originale conforme a quella prevista per legge e l'atto notificato idoneo a far conoscere le ragioni e l'entità della pretesa creditoria, nonché a consentire alla controparte (che, mediante il proprio legale, ha avuto accesso al fascicolo del procedimento monitorio)
l'esercizio del diritto di difesa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, in occasione della prima udienza sono stati pure assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. e, in assenza di deposito di memorie ai sensi della pagina 2 di 5 norma da ultimo citata, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 26 novembre 2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata alcun provvedimento dovendo essere adottato ai sensi dell'art. 653 c.p.c. stante la già disposta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2.1. Occorre premettere che l'unico motivo di opposizione risulta formulato secondo modalità che non consentono di valutare con certezza se il abbia inteso prospettare la inesistenza o la nullità della Parte_1
notificazione del decreto ingiuntivo.
Pur avendo l'opponente dedotto (p. 2 dell'atto di citazione) che il decreto ingiuntivo è privo di effetti, deve escludersi la ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 644 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, infatti, tale ipotesi ricorre solo allorquando “manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (Cass. sez. lav., ord.
13 ottobre 2022, n. 30044; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 23 agosto 2011, n. 17478); del resto, avuto riguardo al tenore delle allegazioni ed agli atti depositati, non è possibile ritenere in concreto esistente un'ipotesi riconducibile all'eccezionale categoria della inesistenza della notificazione (Cass., sez. 2, ord. 10 settembre 2024, n. 24329; Cass., S. U., sent. 20 luglio 2016, n. 14916).
2.2. Tanto detto, mediante la parte dell'atto di citazione sopra ritrascritta sub 1) deve ritenersi che il
[...]
abbia inteso disconoscere, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia Pt_1
analogica del documento informatico notificatogli (in questo senso viene in rilievo, in particolare, l'inciso finale del passaggio sopra ritrascritto). Ebbene, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, un simile disconoscimento (che deve ritenersi rituale, perché svolto mediante la puntuale prospettazione degli elementi di asserita difformità sussistenti tra la copia e l'originale) non preclude al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (tra le tante, Cass., sez. 5, sent. 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., sez. 5, sent. 8 giugno 2018, n. 14950); conformità che, quanto al caso concreto, può essere nella sostanza valutata alla luce della copia del decreto ingiuntivo depositata dall'opposta in allegato alla propria costituzione (copia che non presenta i profili -tra l'altro, la mancanza della “coccardina”- posti alla base dello svolto disconoscimento).
Né è possibile condividere l'assunto per il quale il documento notificato sarebbe privo dei “dati essenziali per individuare univocamente il provvedimento” risultando, in realtà, dalla copia notificata il numero del procedimento monitorio radicato dalla;
numero che ha consentito (la circostanza non è Parte_1 contestata) al difensore dell'odierno opponente di richiedere l'accesso al fascicolo telematico iscritto a fronte del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
pagina 3 di 5 2.3. Quanto alla doglianza sopra ritrascritta al n. 2) non può non rilevarsi che l'attestazione di conformità risulta apposta su foglio congiunto (mediante timbro di cancelleria) al decreto ingiuntivo (così risultando rispettato l'art. 16undecies, co. 1, d. l. n. 179/2012) che, come detto, riporta il numero del procedimento monitorio instaurato dall'odierna opposta. Inconferente risulta invece il richiamo all'art. 19ter del provvedimento 16/4/2014, atteso che, secondo quanto risulta dalla rubrica della richiamata disposizione,
l'art. 19ter si applica in relazione alle “Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato”, mentre è pacifico che il decreto ingiuntivo sia stato notificato (così come il foglio contenente l'attestazione di conformità) in copia analogica.
In ogni caso, quella prospettata dal sarebbe una ipotesi di mera irregolarità dell'attestazione di Parte_1
conformità che, avuto pure riguardo al principio di raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.), non potrebbe comportare la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Ferma la portata assorbente delle considerazioni che precedono, è appena il caso di osservare che, ove pure l'opposizione fosse risultata fondata (ciò che, per quanto detto, non è), in ogni caso, revocato il decreto ingiuntivo, non sarebbe stato possibile non pronunziare condanna del al pagamento della Parte_1
somma oggetto (quanto al capitale ed agli interessi) di ingiunzione stante il dovere, per il giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. che revochi il decreto, di esaminare nel merito la pretesa azionata in sede monitoria (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009,
n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184).
A riguardo non può condividersi la difesa (in verità svolta solo a partire dagli scritti conclusionali) secondo la quale l'accoglimento della domanda della sarebbe precluso dalla mancata produzione dei Parte_1
documenti all'uopo necessari. Se è vero che la parte opposta non ha prodotto il fascicolo del procedimento monitorio, ritiene tuttavia questo Giudice che la fondatezza della pretesa creditoria della Parte_1
avrebbe potuto essere apprezzata (si ribadisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo) alla luce del principio di non contestazione, non avendo l'opponente specificamente (e tempestivamente) contestato le seguenti circostanze in fatto (risultanti dal ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.) che, pure, devono ritenersi allo stesso note: i) l'esistenza della sentenza n. 5489/18 di questo Tribunale (passata in giudicato) mediante la quale è stata dichiarata la qualità di eredi legittimi di di Persona_1 Controparte_1 [...]
e ; ii) l'invio, a tutti gli eredi di CP_2 Controparte_3 Parte_1 Persona_1
, dell'avviso di liquidazione n. 2018/001/SC/000005489/0/002 mediante il quale Agenzia delle
[...]
entrate ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 37.780,00 per imposta di registro ed imposta catastale;
iii) l'invio, da parte dell'odierna opposta a , di raccomandata del Parte_1
21.9.2021 mediante la quale è stata richiesta all'odierno opponente “la quota di sua pertinenza di €
9.449,50”.
pagina 4 di 5 4. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. (unica norma che può ritenersi evocata per effetto del generico riferimento all'art. 96 c.p.c., non avendo l'opposta allegato -prima ancora che provato- l'esistenza di un danno subito in conseguenza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.) non ravvisandosi, in capo al , quella colpa grave che costituisce requisito soggettivo minimo al fine Parte_1
della condanna ai sensi di tale norma.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 127/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal medesimo scaglione per le fasi istruttoria e decisoria in considerazione dell'attività effettivamente svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore degli avvocati Francesco Del Greco e Parte_1
Francesco Bordo, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.386,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5