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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 50/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il giudice, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (PI. ), e P.IVA_1 per essa quale mandataria, la Controparte_1
ritenuta la propria competenza;
ritenuto che
alla luce del contratto prodotto in atti nonché la natura di persona fisica dell'ingiunto, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione della Direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, dunque, del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”); osservato che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (“ex multis” CGUE, 4 Giugno 2009, Pannon GSM, causa C-243/08, punti 31 e 32 della motivazione;
CGUE, 11 Marzo 2020, Lintner, causa C511/17, punto 26 della motivazione;
CGUE 4 Giugno 2020, Kancelaria Medius, causa C-495/19, punto 37 della motivazione); considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“B2C”, cioè conclusi tra professionista e consumatore, non è escluso nel procedimento monitorio, ma è anzi vieppiù doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore, specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e , Controparte_2 Controparte_3 che ha sancito che “L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”, in tal modo consentendo finanche al Giudice dell'Esecuzione di controllare, se del caso, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto che costituisce il substrato della pretesa creditoria cristallizzata in un decreto ingiuntivo divenuto formalmente irrevocabile, in quanto non opposto entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c. (cfr. Cass. Sez Unite, n. 9479, 6.04.2023); ritenuto che in base ad un esame sommario della pattuizione, le clausole pattuite in ordine agli interessi- nei limiti della natura del procedimento-non appaiano avere carattere vessatorio ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo;
ritenuto, altresì, di dover avvertire l'ingiunto che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle predette clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio (CGUE 17 Maggio 2022 “causa C-600/19 Ibercaja”); rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
a (C.F. ), residente in V. PLINIO IL VECCHIO 2 B Controparte_4 C.F._1
2 NA (IS) 86079, in qualità di debitore principale, e a (C.F. CP_5 CP_6
residente in V. PLINIO IL VECCHIO 2 2 NA (IS) C.F._2 CP_5
86079, in qualità di garante, di pagare in solido alla parte ricorrente, per le Parte_1 causali di cui al ricorso, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto:
1. la somma di € 24.518,62;
2. gli interessi come da domanda, purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi, in € 567,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo e che laddove non proporrà opposizione entro il suddetto termine, non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessuna altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio, e non potrà più proporre opposizione.
Isernia, 29/01/2025
Il Giudice
dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il giudice, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (PI. ), e P.IVA_1 per essa quale mandataria, la Controparte_1
ritenuta la propria competenza;
ritenuto che
alla luce del contratto prodotto in atti nonché la natura di persona fisica dell'ingiunto, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione della Direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, dunque, del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”); osservato che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (“ex multis” CGUE, 4 Giugno 2009, Pannon GSM, causa C-243/08, punti 31 e 32 della motivazione;
CGUE, 11 Marzo 2020, Lintner, causa C511/17, punto 26 della motivazione;
CGUE 4 Giugno 2020, Kancelaria Medius, causa C-495/19, punto 37 della motivazione); considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“B2C”, cioè conclusi tra professionista e consumatore, non è escluso nel procedimento monitorio, ma è anzi vieppiù doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore, specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e , Controparte_2 Controparte_3 che ha sancito che “L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”, in tal modo consentendo finanche al Giudice dell'Esecuzione di controllare, se del caso, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto che costituisce il substrato della pretesa creditoria cristallizzata in un decreto ingiuntivo divenuto formalmente irrevocabile, in quanto non opposto entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c. (cfr. Cass. Sez Unite, n. 9479, 6.04.2023); ritenuto che in base ad un esame sommario della pattuizione, le clausole pattuite in ordine agli interessi- nei limiti della natura del procedimento-non appaiano avere carattere vessatorio ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo;
ritenuto, altresì, di dover avvertire l'ingiunto che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle predette clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio (CGUE 17 Maggio 2022 “causa C-600/19 Ibercaja”); rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
a (C.F. ), residente in V. PLINIO IL VECCHIO 2 B Controparte_4 C.F._1
2 NA (IS) 86079, in qualità di debitore principale, e a (C.F. CP_5 CP_6
residente in V. PLINIO IL VECCHIO 2 2 NA (IS) C.F._2 CP_5
86079, in qualità di garante, di pagare in solido alla parte ricorrente, per le Parte_1 causali di cui al ricorso, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto:
1. la somma di € 24.518,62;
2. gli interessi come da domanda, purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi, in € 567,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo e che laddove non proporrà opposizione entro il suddetto termine, non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessuna altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio, e non potrà più proporre opposizione.
Isernia, 29/01/2025
Il Giudice
dott. Vittorio Cobianchi Bellisari