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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3257 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(p.i.: e per essa (già Parte_1 P.IVA_1 CP_1
p.i.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_2 P.IVA_2
IO BO (c.f.: ), domiciliatario in Napoli, alla via Manzoni n. C.F._1
132; appellante
E
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_3 P.IVA_3 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto (c.f.: ), C.F._2 [...]
(c.f.: ), (c.f.: ), Pt_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._5 Parte_5
) e (c.f.: ), tutti elett.te C.F._6 Parte_6 C.F._7 dom.ti in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 115, presso lo studio dell'avv. Benedetto
Accarino;
1
appellata ed appellante incidentale nonché
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., (c.f.: CP_4 P.IVA_4 Controparte_5
) e (c.f.: ), tutti rappresentati e C.F._8 CP_6 C.F._9 difesi dall'avv. Francesco Mazzella (c.f.: ), domiciliatario in Napoli, C.F._10 alla via S. Giacomo n. 30 appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 916/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.1.2022, nel proc. di primo grado n. 16028/2020 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 (debitore principale), e (garanti), CP_4 Controparte_5 CP_6 ricevuta notifica del decreto ingiuntivo n. 3024 del 2020, concesso in forma provvisoriamente esecutiva, ad essi intimante il pagamento della somma di € 55.067,62 in favore della
[...]
(cessionaria della già incaricata Controparte_7 Controparte_3 Controparte_8 della riscossione s.p.a. già nell'ambito di una operazione di CP_1 CP_2 cartolarizzazione), oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante da due rapporti bancari (€ 18.892,75 derivante da scoperto del conto corrente n.
110022240 acceso il 16.4.2008 ed assistito da affidamento di € 100.000,00; € 36.174,74, a titolo di saldo del finanziamento chirografario n. 3986921 del 19.3.2012), proposero rituale opposizione e chiesero, previo accertamento della illegittimità di svariate clausole contrattuali, di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo;
chiesero l'epurazione delle poste illegittime ed il “ricalcolo” del saldo, previa eventuale c.t.u. per la determinazione dei corretti rapporti dare-avere, e la condanna della banca cessionaria al pagamento in loro favore dell'eventuale saldo attivo, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituì in giudizio ritualmente la cessionaria eccependo: - Parte_1 la inammissibilità della opposizione per tardività; - il difetto di legittimazione passiva su domande ed eccezioni del debitore in ragione della intervenuta cessione del credito - non del contratto;
- l'inammissibilità di tutte le avverse domande, eccezioni e/o contestazioni, oggetto di esplicita rinuncia nell'atto di “rimodulazione e rientro” sottoscritto in data 1.2.2013 dal debitore principale e dai fideiussori (doc. n. 9); argomentò poi nel merito in termini di infondatezza della opposizione e chiese le conseguenti declaratorie (inammissibilità
2 dell'opposizione per tardività, difetto di legittimazione passiva e rigetto della opposizione nel merito); in via gradata, chiese di accertare i saldi del conto e del mutuo e di condannare gli opponenti al pagamento in suo favore del dovuto, vinte le spese di lite.
In data 18.11.2020 intervenne volontariamente la cedente aderendo alla Controparte_3 eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria su domande ed eccezioni riferibili al contratto originario;
sollevò medesima questione di tardività della opposizione ed argomentò in termini di infondatezza nel merito;
invocò la rinuncia a contestazioni ed eccezioni contenuta nel piano di rientro sottoscritto da tutti gli opponenti;
chiese le conseguenti declaratorie e, in via gradata, chiese di accertare il saldo debitore sia in riferimento al conto corrente sia al mutuo, vinte le spese di lite.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, prodotta documentazione, disposta CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12.10.2021 ed è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Con la sentenza n. 916/2022, depositata in data 27.1.2022, il Tribunale di Napoli ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato gli opponenti a pagare alla banca l'importo di
€ 9.490,25 oltre interessi;
ha posto le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti ed ha condannato gli opponenti a rifondere alla cessionaria (società opposta) le spese di lite, liquidate in €
3.000,00, oltre accessori.
L'importo posto a carico dei debitori, determinato dal tribunale, è frutto della compensazione tra l'importo a credito del cliente riferibile al conto corrente accertato dal c.t.u. (espunta la c.m.s., le spese non pattuite e ricalcolati gli interessi dell'affidamento applicando i tassi sostitutivi t.u.b.) e quello a debito pure accertato riferibile al mutuo.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la cessionaria affidato a n. 3 Pt_1 articolati motivi così sintetizzati: -
1.difetto di legittimazione passiva della cessionaria su domande di ripetizione ed eccezioni di nullità riferibili al rapporto ceduto;
-
2.errata compensazione dei crediti derivanti dal conto corrente e dal mutuo, siccome operata d'ufficio dal tribunale, trattandosi di rapporti diversi oltre che in ragione della natura di patrimonio separato derivante dalla cessione operata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
-
3.erronea qualificazione della scrittura in atti come ricognitiva anziché come transattiva e piena validità del patto in essa contenuto di espressa rinuncia ad ogni azione ed eccezione riferibile ai rapporti contrattuali intrattenuti con la banca.
Ha chiesto, dunque, la cessionaria appellante di accogliere l'appello, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, ha chiesto di condannare i debitori in solido al pagamento in
3 suo favore della somma di € 35.625,14, oltre interessi per il saldo del mutuo chirografario in lite, illegittimamente portato in compensazione.
Ha resistito la cedente chiedendo di dichiarare l'appello non manifestamente CP_3 fondato ex art. 348 c.p.c. e di rigettarlo nel merito;
ha proposto a sua volta appello incidentale affidato a n. 3 motivi:
1.censura della sentenza quanto alla natura della scrittura dell'1.2.2013, qualificata come ricognitiva anziché transattiva, con rinuncia ad ogni azione ed eccezione e con conseguente necessità di dichiarare cessata la materia del contendere;
2.omessa pronuncia sulla inammissibilità della opposizione per tardività ex art. 641 c.p.c., con specifico riferimento alla opposizione proposta dal debitore principale e dal garante CP_4
in mancanza di produzione della prova della notifica del decreto Controparte_5 ingiuntivo al fine di individuare il dies a quo; - 3.erroneo accertamento del saldo per aver il tribunale fondato il ricalcolo in base agli interessi dell'accertato fido di fatto, laddove gli affidamenti potevano essere dimostrati solo in forma scritta.
Hanno resistito ed chiedendo il rigetto CP_4 Controparte_5 CP_6 dell'appello, vinte le spese di lite, con attribuzione alla difesa. All'udienza del 7.5.2025, sulle conclusioni delle parti precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20).
2.In via logicamente preliminare va esaminato il secondo motivo di appello incidentale sollevato dalla cedente In tale motivo la si duole della omessa Controparte_3 CP_8 pronuncia in ordine alla eccezione di tardività della opposizione a decreto ingiuntivo sollevata sin dal primo grado dalla cedente (oltre che dalla cessionaria) in riferimento alla posizione di e di (due dei tre opponenti); deduce che non erano mai state CP_4 Controparte_5 prodotte le copie notificate del decreto ingiuntivo ad ed a e che CP_4 Controparte_5 erano questi ultimi a dover dimostrare la tempestività della opposizione producendo la relata di notifica.
2.1-Evidenziato che i debitori opponenti assumono nell'atto di opposizione che il decreto ingiuntivo è stato notificato a tutti il 18.6.2020, si osserva che la circostanza è documentata solo in riferimento al debitore opponente Infatti, gli opponenti in CP_6 primo grado hanno depositato solo la relata riferibile alla intervenuta notifica del decreto ingiuntivo al debitore-opponente (decreto ingiuntivo notificato il 18.6.2020); CP_6 mentre non è stata prodotta la relata di notifica riferibile ad e CP_4 Controparte_5 per i quali, dunque, non è documentato il dies a quo ai fini del calcolo del termine per poter proporre opposizione (40 giorni ex art. 641 c.p.c.).
4 È invece, documentato che l'opposizione è stata notificata alla cedente ed alla cessionaria in data 28.7.2020 via pec;
tuttavia, per e in CP_4 Controparte_5 assenza di prova della data di notifica del decreto ingiuntivo (dies a quo), non è possibile verificare la tempestività della opposizione.
2.2.-In primo grado l'eccezione è stata sollevata già in comparsa di costituzione dalla cedente e dalla cessionaria, sia pur in maniera generica, e i debitori nulla hanno contro dedotto;
la cessionaria ha poi ben riepilogato ed argomentato sulla eccezione nella comparsa conclusionale, ma neppure nelle repliche gli opponenti hanno contro dedotto sul punto;
tuttavia, non vi è questione di tempestività del rilievo poiché si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Argomenta in proposito la Corte di Cassazione che la tardività ex art. 641 c.p.c. è sempre rilevabile dal giudice;
la verifica della tempestività della opposizione è, infatti, un presupposto processuale che il giudice può e deve controllare in ogni stato e grado del giudizio, anche senza una specifica richiesta della controparte (Cass. 2025 n. 14892); inoltre,
l'onere della prova della tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, deve essere fornita mediante la produzione della relata di notifica apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (Cass. 2011, n.
24858).
Ne consegue che la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllare la tempestività dell'opposizione, salva, comunque, la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo. In particolare, in assenza della relata, la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., può essere desunta, in base alla giurisprudenza richiamata, da altri elementi che abbiano le caratteristiche della sicurezza, quali ad esempio, le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale del creditore opposto in ordine alla data della notifica.
2.3- Così esposti i principi di diritto applicabili, nel caso al vaglio il creditore non ha mai ammesso/confermato espressamente nelle sue difese la data di notifica del decreto ingiuntivo (riportata dal debitore); gli opponenti suindicati, che ne erano onerati, non hanno prodotto la relata di notifica del decreto ingiuntivo e non hanno dato prova della tempestività della opposizione né in primo grado e neppure nel presente grado, nonostante la formulazione di uno specifico motivo di appello incidentale. Si evidenzia che, sia pur compulsati dal motivo di doglianza, gli appellanti nulla hanno contro dedotto a sostegno della tempestività di
5 opposizione e neppure hanno fornito la prova della notifica nel presente grado (L'opposizione
a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione e pertanto non è soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto è da considerarsi consentita anche in appello (Cass14582/2015; in senso analogo
Cass. 2023 n. 3071).
In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale sollevato dalla cedente, ed in riforma della gravata sentenza, l'opposizione proposta da e da CP_4 Controparte_5 va dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
3.Quanto alla residua posizione del garante vanno esaminati il primo CP_6 motivo di appello incidentale della cedente (riferibile alla censura della sentenza CP_3 sulla qualificazione del piano di rientro in atti come ricognitivo anziché transattivo oltre che contenente espressa rinuncia alle domande ed eccezioni) ed il motivo n. 3 dell'appello principale proposto dalla cessionaria avente medesimo contenuto. Assumono gli Pt_1 appellanti conclusivamente che era intervenuta una transazione e che nel documento sottoscritto sia dal debitore principale che dai garanti vi era espressa rinuncia ad azioni ed eccezioni riferibili ai rapporti intrattenuti con la banca, con conseguente inammissibilità delle domande ed eccezioni proposte dai debitori in primo grado.
3.1-Il motivo è fondato.
Premesso che in primo grado l'atto in esame dell'1.2.2013 è stato da entrambe le parti qualificato come ricognitivo/confessorio, e che la natura transattiva è questione compiutamente sollevata solo in appello, il tribunale sostiene che tale atto di ricognizione del debito non impedisce però ad +2 di far valere le cause di nullità delle fonti del credito CP_4 dedotto in giudizio come afferma Cass. 19792/2014.
Il tribunale non affronta specificamente il valore del patto di rinuncia alle domande ed eccezioni.
3.
2-In data 1.2.2013, il debitore principale ed i fideiussori (odierni appellanti) hanno sottoscritto una scrittura in cui si riconoscono debitori di € 49. 537,77 a titolo di saldo del conto corrente, e di ulteriori € 37.905,35, quale capitale residuo del finanziamento (si tratta dei contratti in esame) per una esposizione complessiva finale di € 87.443,02.
Tale documento contiene esplicita ammissione di ricezione degli estratti conto e delle modifiche praticate alle condizioni contrattuali;
prosegue poi nei seguenti termini: Con la sottoscrizione della presente rinunciamo all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti in oggetto, con
6 particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla a far data dall'accensione dei rapporti. CP_8
Segue piano di rientro rateale con la precisazione che la presente proposta non costituisce novazione della originaria obbligazione.
3.3-La giurisprudenza di merito che si è occupata dei piani di rientro contenenti anche esplicita rinuncia a domande o eccezioni riferibili al rapporto sottostante, ne evidenzia la natura transattiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 c.c., alla luce delle reciproche concessioni delle parti, rappresentate dalla rinuncia, da parte dell'Istituto di credito, a pretendere il pagamento immediato delle somme dovute in forza dei rapporti bancari richiamati (pagamenti per i quali è pattuita una dilazione, con la previsione di un piano di rientro) e, da parte dei clienti, a far valere qualsiasi contestazione sui rapporti contrattuali coinvolti (interessi o condizioni diverse), con espressa rinuncia ad ogni eccezione (Tribunale
Milano 21.11.2024 n. 10120; Tribunale Cosenza, 8.10.2023 n.1609).
In fattispecie analoga a quella affrontata in questa sede, la Corte d'Appello di Venezia
(sentenza n. 250 del 6.2.2024), nell'esaminare le censure avverso la sentenza di primo grado che aveva richiamato la nota sentenza della Cassazione n. 19792/2014, posta a fondamento anche della decisione oggi gravata (In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti), ha motivato, con argomenti che questo collegio condivide, che si tratta di un pronunciamento non riferibile alla ipotesi in lite nella quale, invece, si controverte di un atto nel quale risulta inserita, non solo una dichiarazione di valore e portata ricognitiva, a norma dell'art. 2720
c.c., ma altresì una specifica manifestazione di volontà di contenuto dispositivo-abdicativo del diritto in contesa, ne consegue l'improponibilità di tutte le domande ed eccezioni alle quali l'attore ha espressamente rinunciato.
Va, inoltre, evidenziato che nessun vizio riferibile alla validità o efficacia di questo piano è mai stato mai sollevato;
l'accordo è sottoscritto ritualmente, non è mai stato disconosciuto e contiene una chiara, e non altrimenti interpretabile, rinuncia a formulare eccezioni, anche in sede giudiziale, sulla tenuta dei rapporti in oggetto, con particolare ma non esclusivo riferimento agli importi da corrispondere a titolo di interessi. Inoltre, nel piano si dà anche atto della regolarità della capitalizzazione trimestrale siccome pattuita e calcolata.
Alla luce della interpretazione dello specifico piano di rientro dedotto in lite, emerge la sicura natura transattiva dello stesso, in presenza non solo di un contenuto ricognitivo del
7 debito, ma anche di una precisa manifestazione di volontà dispositiva avente ad oggetto il diritto controverso.
La logica conseguenza derivante da tale natura transattiva è rappresentata dall'improponibilità di tutte le domande ed eccezioni alle quali il correntista ha espressamente rinunciato, salva, come vedremo, la sola ipotesi di usura.
3.4-Va anche aggiunto che le richiamate sentenze hanno argomentato anche in termini di rilevabilità d'ufficio del fatto impeditivo (eccezione di rinuncia alle contestazioni) laddove derivante da un atto valido, efficace, immune da profili di invalidità e del quale non è chiesta espressamente la risoluzione, ed hanno qualificato come eccezione in senso lato, rilevabile anche in appello, quella di intervenuta transazione (Cass. 26118/2021; Corte Appello Venezia cit.; Trib. Cosenza cit.;).
3.5-Inoltre, inserendosi la rinuncia in un più ampio accordo transattivo, il referente normativo ai fini della eventuale invalidità dell'atto è l'art. 1972 c.c. che distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato espressamente di tale nullità (comma 1),
e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda
(comma 2).
Nel caso in esame non è stata neppure allegata la illiceità della causa o del motivo illecito comune (ai fini del rilievo d'ufficio), mentre le forme di invalidità di cui al co.2, non rilevabili d'ufficio, non sono mai state invocate e presupponevano l'essenzialità della singola clausola ex art. 1419 c.c. nell'economia del contratto (Cass. 2413/2016) e la non conoscenza della clausola di nullità, profili parimenti mai affrontati.
3.6-Sempre in applicazione della giurisprudenza richiamata, unico profilo non rinunciabile riguarderebbe l'eccezione di interessi usurari, solo questi potendo ritenersi frutto di una convenzione illecita e non già solo viziata di nullità per contrarietà a norma imperativa
(Corte Appello Venezia cit.).
Ebbene, il tribunale nella gravata sentenza ha espressamente escluso la natura usuraria degli interessi e, sul punto, il debitore vittorioso in primo grado non ha proposto appello incidentale, insufficiente essendo la mera riproposizione delle eccezioni (Cass. SS.UU. 2017,
n. 11799: In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo
8 officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure; in senso analogo da ultimo Cass. 2024, n. 25876).
3.7- In accoglimento dei richiamati motivi, la sentenza gravata va riformata, va rigettata anche l'opposizione proposta da il decreto ingiuntivo va confermato e va CP_6 dichiarato esecutivo.
4. L'accoglimento dell'appello travolge anche il capo relativo alle spese di lite del primo grado. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di di ed nella totalità, sia in favore della CP_4 Controparte_5 CP_6 cessionaria che della cedente;
sono liquidate nei valori minimi, in ragione dell'impegno difensivo prestato e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa vicino ai minimi di scaglione (da € 52.000,01 – 260.000, 00), nell'importo complessivo di € 7.052,00, per il primo grado, ed € 6.078,95 per il presente grado di appello (con abbattimento della metà dei compensi previsti per la trattazione ed istruttoria, non essendo stata espletata istruttoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento del terzo motivo dell'appello principale proposto da
[...]
e del primo e secondo motivo dell'appello incidentale proposto da Parte_1
ed in riforma della sentenza resa dal tribunale di Napoli in data 27.1.2022 n. Controparte_3
916,
a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e da CP_4 Controparte_5
b) rigetta l'opposizione proposta da CP_6
c) dichiara esecutivo nei confronti di tutti gli opponenti il decreto ingiuntivo n.
3024/2020 reso dal tribunale di Napoli;
c) condanna e in solido, alla rifusione in CP_4 Controparte_5 CP_6 favore di e di delle spese di lite, liquidate, per Parte_1 Controparte_3 ciascuna parte, quanto al primo grado di giudizio, in € 7.052,00 e, quanto al presente grado, in
€ 6.078,95, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo le spese di c.t.u. in via definitiva a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore
9 Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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