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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11908/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ottavio Brocato (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 OP
(c.f. ) e (c.f. ), tutti nella C.F._3 Controparte_3 C.F._4 qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Parisi;
Persona_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 gennaio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2021 ha chiesto che Parte_1
, e , tutti nella qualità di eredi di Controparte_1 OP Controparte_3
, vengano condannati, ciascuno pro quota, al pagamento della complessiva Persona_1 somma di € 29.036,09 a titolo di differenze retributive, oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di aver lavorato come colf alle dipendenze della dal 7 gennaio 2018 al 5 novembre 2020 (tutti i giorni dalle 8 alle Per_1
1 14 e dalle 16 alle 21, con soli due giorni liberi al mese), che il rapporto veniva regolarizzato soltanto dall'1 marzo 2018 e per un numero di ore (25) inferiore a quelle effettive, di aver svolto mansioni superiori (CS) rispetto all'inquadramento del datore di lavoro (Bsuper), di aver percepito l'insufficiente retribuzione mensile di € 850,00, di aver ricevuto soltanto in parte la tredicesima mensilità ed il TFR e di aver goduto soltanto in parte delle ferie maturate (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 marzo 2023 , Controparte_1 [...]
e , tutti nella qualità di eredi di , hanno OP Controparte_3 Persona_1 chiesto il rigetto del ricorso, contestando le difese avversarie e sostenendo in punto di fatto che la ricorrente, da un lato, sarebbe stata libera ogni giovedì pomeriggio ed ogni domenica e, dall'altro lato, veniva retribuita in conformità alla retribuzione minima per il livello B super spettante alla lavoratrice (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Durata del rapporto di lavoro.
Alla luce delle contrapposte difese va ritenuto dimostrato che la ricorrente lavorava alle dipendenze della dal 7 gennaio 2018 al 5 novembre 2020 (cfr., per quanto concerne il Per_1 periodo in nero, le ricevute di pagamento prodotte dagli stessi convenuti come allegato n. 2 della memoria di costituzione).
Orario e giorni di lavoro.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato ogni giorno dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 21, con soli due giorni (non interi) liberi al mese (il giovedì dalle 9.30 alle 19), per un totale, quindi, di
61 ore settimanali.
I convenuti hanno sostenuto che la avrebbe lavorato per 25 ore settimanali Parte_1
(senza alcuna specificazione d'orario), rimenando libera ogni domenica e tutti i giovedì pomeriggio.
Ebbene, per quanto concerne l'orario di lavoro la prospettazione attorea va ritenuta sostanzialmente dimostrata non soltanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (valorizzando l'omessa indicazione da parte dei convenuti dell'orario che la badante avrebbe osservato: per limitarsi a
2 25 ore settimanali, con la domenica intera e i giovedì pomeriggio liberi, la ricorrente avrebbe dovuto lavorare, inverosimilmente, soltanto poco più di quattro ore al giorno tra mattina e pomeriggio), ma soprattutto alle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, cioè , Tes_1
e (cfr. verbale del 22 novembre 2023). Le dichiarazioni rese dai convenuti Tes_2 Tes_3
Ingoglia in sede d'interrogatorio formale, invece, vanno ritenute prive di efficacia probatoria, mancando, sotto l'aspetto ora in esame, qualsivoglia valenza confessoria.
Alla luce delle medesime testimonianze, poi, va ritenuto certamente dimostrato che la rimaneva libera ogni domenica per l'intera giornata (cfr. ancora il verbale del 22 Parte_1 novembre 2023).
Per quanto concerne il giovedì pomeriggio, invece, il compendio probatorio offerto all'attenzione del Tribunale è più incerto: infatti, se la teste ha riferito che la ricorrente Tes_1 avrebbe avuto soltanto un giorno libero alla settimana (il giovedì o la domenica: cfr. verbale del 22 novembre 2023), la teste ha riferito che ella sarebbe stata libera tutti i giovedì Tes_2 pomeriggio (senza precisare alcunché rispetto alle domeniche: cfr. verbale del 22 novembre
2023) e la teste ha dichiarato che la badante era libera soltanto due giovedì al mese Tes_3
(precisando, ma è irrilevante, che la decisione di lavorare provenisse dalla stessa ricorrente: cfr. verbale del 22 novembre 2023). Vale la pena precisare che quest'ultima testimonianza risulta parzialmente confermata dalla dichiarazione resa dal convenuto OP
, il quale, infatti, ha riferito che da un certo momento (imprecisato) la badante avrebbe
[...] goduto di soli due giovedì liberi al mese (cfr. verbale del 18 settembre 2024, anche per le dichiarazioni dell'altra convenuta Ingoglia, prive, però, di valore confessorio, cioè l'unico valorizzabile tramite l'interrogatorio formale).
Nell'incertezza del superiore compendio probatorio, però, questo giudice ritiene che possano valorizzarsi le risultanze delle ricevute depositate dagli stessi convenuti, da cui risulta
(con valore evidentemente confessorio) che la ricorrente lavorava tutti i giovedì pomeriggio, ad eccezione dei mesi di gennaio 2018 (allorquando lavorava soltanto un giovedì), febbraio
2018 (in cui lavorava soltanto due giovedì), agosto 2018 (in cui non lavorava il giovedì pomeriggio), gennaio, novembre e dicembre 2019 (in cui non lavorava alcun giovedì), febbraio
2019 (in cui lavorava soltanto due giovedì), marzo 2019 (in cui lavorava soltanto un giovedì), ottobre 2019 (in cui lavorava soltanto 3 giovedì) e marzo, aprile e novembre 2020 (in cui non lavorava alcun giovedì).
3 In definitiva, dunque, va ritenuto provato che la ricorrente lavorava per la lunedì, Per_1 martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 21 e giovedì dalle 8 alle 14, nonché tutti i giovedì pomeriggio dalle 16 alle 21 ad eccezione di quaranta giovedì pomeriggio in tutto l'arco del rapporto di lavoro (tre a gennaio 2018, due a febbraio 2018, cinque ad agosto
2018, cinque a gennaio 2019, due a febbraio 2019, tre a marzo 2019, due a ottobre 2019, quattro a novembre 2019, quattro a dicembre 2019, quattro a marzo 2020, cinque ad aprile 2020 ed uno a novembre 2020).
Inquadramento della lavoratrice.
La ricorrente ha sostenuto di aver svolto sempre mansioni ascrivibili al livello CS (spettante all'assistente non formato di persone non autosufficienti), mentre i convenuti hanno argomentato circa la correttezza dell'inquadramento riconosciuto (B super, spettante all'assistente di persone autosufficienti), visto che la sarebbe stata sempre Per_1 autosufficiente.
Ora, all'esito dell'interrogatorio formale dei convenuti ed Controparte_1 [...]
va ritenuto senz'altro dimostrato che negli ultimi tre mesi prima del decesso OP la non fosse più autosufficiente (cfr. verbale del 18 settembre 2024). Per_1
Purtuttavia, da un esame complessivo delle testimonianze acquisite la condizione di non autosufficiente della datrice di lavoro può farsi risalire ad una data ben più antecedente.
Infatti, se il teste ha riferito, senza alcuna precisazione temporale, che la Tes_1 Per_1 usava i pannoloni ed utilizzava la sedia a rotelle per spostarsi, il teste ha precisato Tes_2 che essa “per spostarsi ha avuto bisogno di aiuto soltanto nell'ultimo anno” (ancorando tale ricorso ad un ricovero dopo il quale “iniziò ad usare il girello”, aveva iniziato ad utilizzare i pannoloni
“verso il 2019” e “negli ultimi tempi ha iniziato ad usare la sedia a rotelle, penso meno di un anno prima della sua morte”, ricordando che la badante l'aiutava ad alzarsi;
l'altra testimone , Tes_3 da parte sua, ha confermato che la non era allettata, ma si muoveva “con difficoltà e con Per_1
l'aiuto della badante”, soprattutto dopo il ricovero di “Pasqua 2019” quando iniziava ad utilizzare “un carrellino o la sedia a rotelle”, pur contestualmente riferendo che la badante aiutava la signora a “spostarsi dal letto alla sedia a rotelle” con la precisazione che ciò “avveniva penso nel 2020, cioè nell'ultimo periodo” (cfr. verbale del 22 novembre 2023).
4 Ebbene, in base ai superiori elementi probatori e considerando che lo stato di salute della
[...] peggiorava sicuramente in modo progressivo, può ritenersi ragionevolmente dimostrato Per_1 che ella non fosse più autosufficiente già dal mese di maggio 2019, cioè il mese successivo al ricovero di Pasqua 2019 cui sia il teste che il teste si riferiscono in merito Tes_2 Tes_3 ad un sensibile peggioramento delle condizioni di salute dell'amica.
Pertanto, va riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto ad essere inquadrata dall'assunzione fino ad aprile 2019 al livello B super e da maggio 2019 al 5 novembre 2020 al livello C super.
Indennità sostitutiva di ferie non godute.
L'indennità sostitutiva per le ferie non godute va riconosciuta in misura corrispondente alla differenza tra quanto maturato e quanto riconosciuto dalla datrice di lavoro nelle buste paga e nelle ricevute versate in atti, così come correttamente calcolato dal c.t.u. in esecuzione di specifico mandato di questo giudice.
Differenze retributive spettanti alla ricorrente.
Per tutte le ragioni sopra esposte, va riconosciuto alla un credito di € 11.627,63 a Parte_1 titolo di differenze retributive (compreso lavoro straordinario, indennità sostitutive di ferie non godute, mensilità aggiuntive e saldo di TFR), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione di ctu prendendo in considerazione la prima ipotesi di calcolo, effettuata con riferimento ai lavoratori conviventi, visto ch'è pacifica la convivenza della ricorrente con il datore di lavoro).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
I tre convenuti vanno condannati, ciascuno pro quota (1/3), al pagamento in favore della ricorrente della superiore somma, nonché, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso in favore dell'Erario delle spese di lite della (giusta ammissione della medesima al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato), liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20%.
Per la stessa regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dei tre convenuti.
P.Q.M.
5 nel contraddittorio delle parti,
condanna , e , tutti nella Controparte_1 OP Controparte_3 qualità di eredi di , al pagamento pro quota (1/3) in favore di Persona_1 Parte_1 della somma di € 11.627,63, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun
[...] rateo fino al saldo;
condanna , e al pagamento in Controparte_1 OP Controparte_3 favore dell'Erario delle spese giudiziali di che liquida in € Parte_1
4.310,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di , e Controparte_1 OP CP_3
le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11908/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ottavio Brocato (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 OP
(c.f. ) e (c.f. ), tutti nella C.F._3 Controparte_3 C.F._4 qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Parisi;
Persona_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 gennaio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2021 ha chiesto che Parte_1
, e , tutti nella qualità di eredi di Controparte_1 OP Controparte_3
, vengano condannati, ciascuno pro quota, al pagamento della complessiva Persona_1 somma di € 29.036,09 a titolo di differenze retributive, oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di aver lavorato come colf alle dipendenze della dal 7 gennaio 2018 al 5 novembre 2020 (tutti i giorni dalle 8 alle Per_1
1 14 e dalle 16 alle 21, con soli due giorni liberi al mese), che il rapporto veniva regolarizzato soltanto dall'1 marzo 2018 e per un numero di ore (25) inferiore a quelle effettive, di aver svolto mansioni superiori (CS) rispetto all'inquadramento del datore di lavoro (Bsuper), di aver percepito l'insufficiente retribuzione mensile di € 850,00, di aver ricevuto soltanto in parte la tredicesima mensilità ed il TFR e di aver goduto soltanto in parte delle ferie maturate (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 marzo 2023 , Controparte_1 [...]
e , tutti nella qualità di eredi di , hanno OP Controparte_3 Persona_1 chiesto il rigetto del ricorso, contestando le difese avversarie e sostenendo in punto di fatto che la ricorrente, da un lato, sarebbe stata libera ogni giovedì pomeriggio ed ogni domenica e, dall'altro lato, veniva retribuita in conformità alla retribuzione minima per il livello B super spettante alla lavoratrice (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Durata del rapporto di lavoro.
Alla luce delle contrapposte difese va ritenuto dimostrato che la ricorrente lavorava alle dipendenze della dal 7 gennaio 2018 al 5 novembre 2020 (cfr., per quanto concerne il Per_1 periodo in nero, le ricevute di pagamento prodotte dagli stessi convenuti come allegato n. 2 della memoria di costituzione).
Orario e giorni di lavoro.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato ogni giorno dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 21, con soli due giorni (non interi) liberi al mese (il giovedì dalle 9.30 alle 19), per un totale, quindi, di
61 ore settimanali.
I convenuti hanno sostenuto che la avrebbe lavorato per 25 ore settimanali Parte_1
(senza alcuna specificazione d'orario), rimenando libera ogni domenica e tutti i giovedì pomeriggio.
Ebbene, per quanto concerne l'orario di lavoro la prospettazione attorea va ritenuta sostanzialmente dimostrata non soltanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (valorizzando l'omessa indicazione da parte dei convenuti dell'orario che la badante avrebbe osservato: per limitarsi a
2 25 ore settimanali, con la domenica intera e i giovedì pomeriggio liberi, la ricorrente avrebbe dovuto lavorare, inverosimilmente, soltanto poco più di quattro ore al giorno tra mattina e pomeriggio), ma soprattutto alle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, cioè , Tes_1
e (cfr. verbale del 22 novembre 2023). Le dichiarazioni rese dai convenuti Tes_2 Tes_3
Ingoglia in sede d'interrogatorio formale, invece, vanno ritenute prive di efficacia probatoria, mancando, sotto l'aspetto ora in esame, qualsivoglia valenza confessoria.
Alla luce delle medesime testimonianze, poi, va ritenuto certamente dimostrato che la rimaneva libera ogni domenica per l'intera giornata (cfr. ancora il verbale del 22 Parte_1 novembre 2023).
Per quanto concerne il giovedì pomeriggio, invece, il compendio probatorio offerto all'attenzione del Tribunale è più incerto: infatti, se la teste ha riferito che la ricorrente Tes_1 avrebbe avuto soltanto un giorno libero alla settimana (il giovedì o la domenica: cfr. verbale del 22 novembre 2023), la teste ha riferito che ella sarebbe stata libera tutti i giovedì Tes_2 pomeriggio (senza precisare alcunché rispetto alle domeniche: cfr. verbale del 22 novembre
2023) e la teste ha dichiarato che la badante era libera soltanto due giovedì al mese Tes_3
(precisando, ma è irrilevante, che la decisione di lavorare provenisse dalla stessa ricorrente: cfr. verbale del 22 novembre 2023). Vale la pena precisare che quest'ultima testimonianza risulta parzialmente confermata dalla dichiarazione resa dal convenuto OP
, il quale, infatti, ha riferito che da un certo momento (imprecisato) la badante avrebbe
[...] goduto di soli due giovedì liberi al mese (cfr. verbale del 18 settembre 2024, anche per le dichiarazioni dell'altra convenuta Ingoglia, prive, però, di valore confessorio, cioè l'unico valorizzabile tramite l'interrogatorio formale).
Nell'incertezza del superiore compendio probatorio, però, questo giudice ritiene che possano valorizzarsi le risultanze delle ricevute depositate dagli stessi convenuti, da cui risulta
(con valore evidentemente confessorio) che la ricorrente lavorava tutti i giovedì pomeriggio, ad eccezione dei mesi di gennaio 2018 (allorquando lavorava soltanto un giovedì), febbraio
2018 (in cui lavorava soltanto due giovedì), agosto 2018 (in cui non lavorava il giovedì pomeriggio), gennaio, novembre e dicembre 2019 (in cui non lavorava alcun giovedì), febbraio
2019 (in cui lavorava soltanto due giovedì), marzo 2019 (in cui lavorava soltanto un giovedì), ottobre 2019 (in cui lavorava soltanto 3 giovedì) e marzo, aprile e novembre 2020 (in cui non lavorava alcun giovedì).
3 In definitiva, dunque, va ritenuto provato che la ricorrente lavorava per la lunedì, Per_1 martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 21 e giovedì dalle 8 alle 14, nonché tutti i giovedì pomeriggio dalle 16 alle 21 ad eccezione di quaranta giovedì pomeriggio in tutto l'arco del rapporto di lavoro (tre a gennaio 2018, due a febbraio 2018, cinque ad agosto
2018, cinque a gennaio 2019, due a febbraio 2019, tre a marzo 2019, due a ottobre 2019, quattro a novembre 2019, quattro a dicembre 2019, quattro a marzo 2020, cinque ad aprile 2020 ed uno a novembre 2020).
Inquadramento della lavoratrice.
La ricorrente ha sostenuto di aver svolto sempre mansioni ascrivibili al livello CS (spettante all'assistente non formato di persone non autosufficienti), mentre i convenuti hanno argomentato circa la correttezza dell'inquadramento riconosciuto (B super, spettante all'assistente di persone autosufficienti), visto che la sarebbe stata sempre Per_1 autosufficiente.
Ora, all'esito dell'interrogatorio formale dei convenuti ed Controparte_1 [...]
va ritenuto senz'altro dimostrato che negli ultimi tre mesi prima del decesso OP la non fosse più autosufficiente (cfr. verbale del 18 settembre 2024). Per_1
Purtuttavia, da un esame complessivo delle testimonianze acquisite la condizione di non autosufficiente della datrice di lavoro può farsi risalire ad una data ben più antecedente.
Infatti, se il teste ha riferito, senza alcuna precisazione temporale, che la Tes_1 Per_1 usava i pannoloni ed utilizzava la sedia a rotelle per spostarsi, il teste ha precisato Tes_2 che essa “per spostarsi ha avuto bisogno di aiuto soltanto nell'ultimo anno” (ancorando tale ricorso ad un ricovero dopo il quale “iniziò ad usare il girello”, aveva iniziato ad utilizzare i pannoloni
“verso il 2019” e “negli ultimi tempi ha iniziato ad usare la sedia a rotelle, penso meno di un anno prima della sua morte”, ricordando che la badante l'aiutava ad alzarsi;
l'altra testimone , Tes_3 da parte sua, ha confermato che la non era allettata, ma si muoveva “con difficoltà e con Per_1
l'aiuto della badante”, soprattutto dopo il ricovero di “Pasqua 2019” quando iniziava ad utilizzare “un carrellino o la sedia a rotelle”, pur contestualmente riferendo che la badante aiutava la signora a “spostarsi dal letto alla sedia a rotelle” con la precisazione che ciò “avveniva penso nel 2020, cioè nell'ultimo periodo” (cfr. verbale del 22 novembre 2023).
4 Ebbene, in base ai superiori elementi probatori e considerando che lo stato di salute della
[...] peggiorava sicuramente in modo progressivo, può ritenersi ragionevolmente dimostrato Per_1 che ella non fosse più autosufficiente già dal mese di maggio 2019, cioè il mese successivo al ricovero di Pasqua 2019 cui sia il teste che il teste si riferiscono in merito Tes_2 Tes_3 ad un sensibile peggioramento delle condizioni di salute dell'amica.
Pertanto, va riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto ad essere inquadrata dall'assunzione fino ad aprile 2019 al livello B super e da maggio 2019 al 5 novembre 2020 al livello C super.
Indennità sostitutiva di ferie non godute.
L'indennità sostitutiva per le ferie non godute va riconosciuta in misura corrispondente alla differenza tra quanto maturato e quanto riconosciuto dalla datrice di lavoro nelle buste paga e nelle ricevute versate in atti, così come correttamente calcolato dal c.t.u. in esecuzione di specifico mandato di questo giudice.
Differenze retributive spettanti alla ricorrente.
Per tutte le ragioni sopra esposte, va riconosciuto alla un credito di € 11.627,63 a Parte_1 titolo di differenze retributive (compreso lavoro straordinario, indennità sostitutive di ferie non godute, mensilità aggiuntive e saldo di TFR), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione di ctu prendendo in considerazione la prima ipotesi di calcolo, effettuata con riferimento ai lavoratori conviventi, visto ch'è pacifica la convivenza della ricorrente con il datore di lavoro).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
I tre convenuti vanno condannati, ciascuno pro quota (1/3), al pagamento in favore della ricorrente della superiore somma, nonché, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso in favore dell'Erario delle spese di lite della (giusta ammissione della medesima al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato), liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20%.
Per la stessa regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dei tre convenuti.
P.Q.M.
5 nel contraddittorio delle parti,
condanna , e , tutti nella Controparte_1 OP Controparte_3 qualità di eredi di , al pagamento pro quota (1/3) in favore di Persona_1 Parte_1 della somma di € 11.627,63, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun
[...] rateo fino al saldo;
condanna , e al pagamento in Controparte_1 OP Controparte_3 favore dell'Erario delle spese giudiziali di che liquida in € Parte_1
4.310,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di , e Controparte_1 OP CP_3
le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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