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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3721/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10/11/2023, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3/C - BULGAROGRASSO con l'Avv. TARQUINIO PAOLA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3/C - BULGAROGRASSO con l'Avv. GRISONI DAMIANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LURATE CACCIVIO, in data 19/05/1984,
(anno 1984, atto n. 17, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 614/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 14.5.2024, pubblicata il
29.5.2024 1 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/11/2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19.05.1984; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lurate Caccivio (CO), all'Anno
1984, numero 17, Parte II, Serie A;
- ordinare al Comune di Lurate Caccivio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 3
1) la casa familiare sita a Bulgarograsso, Via Monte Bianco n. 3/C, di proprietà del signor Pt_1 viene assegnata a quest'ultimo con i beni mobili ivi contenuti con facoltà di continuare ad abitarvi, anche con il figlio maggiorenne;
Persona_1
2) il signor provvederà al mantenimento diretto del figlio maggiorenne Parte_1 Per_1
attualmente disoccupato, sino al momento in cui quest'ultimo non troverà un'occupazione
[...] lavorativa;
3) il signor si obbliga a versare a favore della signora , previa Parte_1 Parte_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione e di riconoscimento alla moglie della sua contribuzione, con il proprio lavoro, anche casalingo e di cura dei figli, alla formazione del patrimonio familiare, avendo consentito in tal modo al marito di svolgere la professione con la dovuta libertà, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 68.000,00= (sessantottomila/00) da versarsi in unica tranche entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di divorzio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è effettuata a tacitazione
2 di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;”
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 19/05/1984, in LURATE CACCIVIO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LURATE CACCIVIO
(anno 1984, atto n. 17, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
3 5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LURATE CACCIVIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10/11/2023, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3/C - BULGAROGRASSO con l'Avv. TARQUINIO PAOLA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3/C - BULGAROGRASSO con l'Avv. GRISONI DAMIANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LURATE CACCIVIO, in data 19/05/1984,
(anno 1984, atto n. 17, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 614/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 14.5.2024, pubblicata il
29.5.2024 1 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/11/2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19.05.1984; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lurate Caccivio (CO), all'Anno
1984, numero 17, Parte II, Serie A;
- ordinare al Comune di Lurate Caccivio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 3
1) la casa familiare sita a Bulgarograsso, Via Monte Bianco n. 3/C, di proprietà del signor Pt_1 viene assegnata a quest'ultimo con i beni mobili ivi contenuti con facoltà di continuare ad abitarvi, anche con il figlio maggiorenne;
Persona_1
2) il signor provvederà al mantenimento diretto del figlio maggiorenne Parte_1 Per_1
attualmente disoccupato, sino al momento in cui quest'ultimo non troverà un'occupazione
[...] lavorativa;
3) il signor si obbliga a versare a favore della signora , previa Parte_1 Parte_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione e di riconoscimento alla moglie della sua contribuzione, con il proprio lavoro, anche casalingo e di cura dei figli, alla formazione del patrimonio familiare, avendo consentito in tal modo al marito di svolgere la professione con la dovuta libertà, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 68.000,00= (sessantottomila/00) da versarsi in unica tranche entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di divorzio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è effettuata a tacitazione
2 di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;”
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 19/05/1984, in LURATE CACCIVIO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LURATE CACCIVIO
(anno 1984, atto n. 17, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
3 5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LURATE CACCIVIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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