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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1028/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2014 avente ad oggetto: “mutuo” e promossa
DA
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), in qualità di eredi di (C.F.: Parte_3 C.F._3 Persona_1
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Damiano, Salvatore Lopreiato e C.F._4
Sandro Franzè ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Vibo Valentia, Viale
Affaccio n. 95.;
-attori in riassunzione in riconvenzionale–
CONTRO
(C.F.: ), titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato CP_1 C.F._5
e difeso dall'Avv. Sonia Lampasi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, alla
Via Minerva n. 12,
- convenuto in riconvenzionale in riassunzione-
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in Cancelleria in data 16.6.2014, conveniva Persona_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Vibo Valentia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale, previo accertamento che la mancata la restituzione alla SI.ra delle somme mutuate ha certamente superato i limiti della Persona_1 normale tollerabilità avuto riguardo agli usi, alla natura del rapporto e agli interessi delle parti e che il comportamento tenuto dal SI. nella costituisce indice inequivoco della volontà del debitore di CP_1
1 non adempiere all'obbligazione restitutoria sancita dall'art. 1813 c.c., condannare il SI. a CP_1 restituire immediatamente alla SI.ra la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) mutuata in Persona_1 data 26 novembre 2008, oltre agli interessi legali sino al saldo;
in via subordinata, previa fissazione in favore del SI. di un termine per la restituzione delle somme mutuate dalla SI.ra in CP_1 Persona_1 data 26 novembre 2008, condannare il SI. a restituire entro il suddetto termine alla SI.ra CP_1
la somma di € 20.000,00 (ventimila,00), oltre agli interessi legali sino al saldo. Con vittoria Persona_1 di spese del presente giudizio. Con riserva di ogni diritto e azione”.
A fondamento della domanda spiegata, la ricorrente deduceva di avere effettuato in data 26.11.2008 un bonifico di € 20.000,00 in favore del IG. , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 indicando espressamente quale dicitura dell'operazione la causale “Prestito per cassa edile”.
Ad avviso dell'istante in forza di tale bonifico doveva ritenersi perfezionato con il IG. un contratto CP_1 di mutuo da cui derivava l'obbligo a carico del predetto resistente di restituzione delle somme mutuate e degli interessi legali. Inoltre, la ricorrente rilevava che al momento della concessione del prestito non era stato convenzionalmente pattuito un termine per la restituzione delle somme mutuate ma che con lettera del
3.10.2009 aveva chiesto al SI. la restituzione della somma di euro 20.000,00 mutuatagli, CP_1 assegnandogli un termine di dieci giorni per adempiere all'obbligo gravante a suo carico ai sensi dell'art. 1183
c.c.. Nonostante tale missiva, il IG. non restituiva la somma richiesta, né forniva alcun riscontro CP_1 manifestando implicitamente la volontà di non adempiere all'obbligazione restitutoria sancita dall'art. 1813
c.c..
Pertanto, alla luce di siffatte premesse in fatto ed in diritto chiedeva all'adito Tribunale Persona_1 di condannare a restituire la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) mutuata in data 26 novembre CP_1
2008, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Con memoria di costituzione e risposta del 31.01.2015, si costituiva in giudizio il IG. che CP_1 impugnava e contesta quanto dedotto da controparte e proponeva due distinte domande riconvenzionali. Nel dettaglio, il resistente deduceva:
- che la ricorrente era sposata, in regime di comunione legale dei beni, con il SI. , fratello del Persona_2 convenuto, deceduto il 07.10.2008;
- che il resistente era titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Sant'Onofrio Via Ipponio SNC;
- che quando ancora in vita conferiva al fratello, SI. , delega di firma sul conto corrente Persona_2 bancario della propria ditta individuale n. 547 acceso presso la Banca IM (oggi UBI Banca) filiale di Vibo
Valentia Marina;
- che, tenuto conto dei rapporti di fiducia intercorrenti tra i due fratelli, la delega al veniva Persona_2 conferita al fine di effettuare tempestivamente i pagamenti inerenti all'attività d'impresa secondo le eSIenze quotidiane (pagamento stipendi, fornitori, imposte, consulenti, servizi, ecc.) nei periodi in cui il IG.
[...]
si trovava fuori regione per motivi di lavoro;
CP_1
- che, tuttavia, il IG. gestiva il conto corrente effettuando pagamenti ed accrediti non solo Persona_2 per spese riconducibili alla attività di impresa della ditta individuale, ma anche per spese personali in favore
2 dalla coniuge SI.ra odierna ricorrente, e per il soddisfacimento di bisogni della propria Persona_1 famiglia;
- che i pagamenti, effettuati dal IG. e non riconducibili a costi aziendali ammonterebbero ad Persona_2
€ 372.403,00;
- che la somma pretesa dalla IG.ra (€ 20.000,00) oggetto del presente giudizio dovrebbe essere PE oggetto di compensazione con il maggior credito sopra descritto;
- che, pertanto, la IG.ra è debitrice, sia in proprio che quale erede del defunto coniuge SI. PE [...]
, della somma pari a € 352.403,00. Per_2
Parte resistente, alla luce di quanto esposto in fatto ed in diritto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare la domanda della ricorrente perché infondata in fatto e diritto e non provata;
2.
Acclarare e dichiarare che la ditta vanta nei confronti della ricorrente, in proprio e quale erede CP_1 del de cuius , un credito per l'importo di euro 372.403,00 determinato in forza delle Persona_2 corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa;
3. Acclarare e dichiarare intervenuta la eccepita parziale compensazione del credito vantato dalla ditta individuale di euro 372.403,00 con la somma di CP_1 euro 20.000,00 di cui al bonifico effettuato dalla SI.ra il 26.11.2008 quale restituzione in Persona_1 acconto del più ampio credito vantato dalla ditta e pertanto rigettare le richieste della SI.ra ; Persona_1
4. In via riconvenzionale, nella ipotesi si accertasse l'esistenza di rispettivi contratti di mutuo, acclarare e dichiarare che la ditta vanta un credito per l'importo di euro 372.403,00 determinato dal totale CP_1 delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa, e per l'effetto, operata la compensazione della somma di euro
20.000,00, condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius , al pagamento della Persona_2 somma di euro 352.403,00 rivalutata come per legge oltre interessi moratori dalla data di emissione dei singoli assegni fino al soddisfo a favore della ditta individuale;
In via subordinata 5. Acclarare e CP_1 dichiarare in via riconvenzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento della ricorrente in danno della ditta individuale FF AF per l'importo di euro 352.403,00, al netto della eccepita compensazione, per le corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale,
a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008, per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa per far fronte a spese della ricorrente
e della sua famiglia e per l'effetto condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius
[...]
, al pagamento di un indennizzo in favore della ditta individuale per l'importo di euro Per_2 CP_1
352.403,00 rivalutato come per legge oltre interessi moratori dalla data di emissione dei singoli assegni fino al soddisfo. In ogni caso 6. Con vittoria di spese e competenze di giustizia da distrarsi in favore del difensore costituito.
7. Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”.
All'udienza del 13.02.3015 (prima udienza utile), la ricorrente proponeva domanda di cd. reconventio
3 reconventionis al fine di accertare l'esistenza di una società di fatto tra il defunto e CP_2 CP_3 esercitata sottoforma di impresa individuale. Secondo la ricorrente i pagamenti effettuati dal IG. Persona_2
e ammontanti ad € 372.403,00 rappresenterebbero una indiretta ripartizione degli utili della società di fatto. In tal senso, parte istante chiedeva di accertare che la predetta somma costituisce la remunerazione riconosciuta dal IG. al fratello relativa all'attività di gestione dell'impresa individuale. CP_1 Persona_2
Con ordinanza del 15.6.2015, Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario e fissava l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 27.10.2015 parte attrice riformulava le domande già avanzate all'udienza del 13.02.2015 ed inoltre, in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna dell'attrice nei limiti della quota ereditaria pervenutale in virtù di successione legittima (un terzo) in concorso con gli altri eredi legittimi e ). Pt_1 Pt_2 Parte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 20 giugno 2017 - emessa dal giudice in precedenza titolare del fascicolo - veniva parzialmente ammessa la prova articolata da entrambe le parti (interrogatorio formale delle parti, prove testimoniali e prove documentali). All'udienza del 22.04.2021 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii dovuti all'assenza del giudice titolare (nel frattempo applicato presso la
Sezione Penale del Tribunale di Vibo Valentia) e al carico di ruolo, all'udienza del 26.01.2023, il procuratore di parte attrice dichiarava il decesso di parte attrice . Il giudizio era dichiarato interrotto. Con Persona_1 ricorso in riassunzione depositato in data 19.04.2023, il IG. riassumeva il processo nei CP_4 confronti degli eredi dell'attrice . Persona_1
Con comparsa di costituzione in prosecuzione del 26.0.2023, si costituivano in giudizio
[...]
e in qualità di eredi di che si riportavano gli atti Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 difensivi depositati dalla IG.ra e precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate all'udienza PE del 3.05.2022. All'udienza del 10.10.2024 i procuratori precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Prima di vagliare la domanda principale proposta dall'attrice, occorre preliminarmente delimitare il thema decidendum del presente giudizio, così come cristallizzatosi all'esito della formulazione delle domande ed eccezioni svolte da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi, nonché alla luce dalle precisazioni/modifiche delle domande e della reconventio reconventionis proposta nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c..
Come innanzi anticipato, parte attrice ha agito nel presente giudizio chiedendo di condannare il SI.
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, alla restituzione della somma di € CP_1
20.000,00 (ventimila/00) mutuata – secondo la prospettazione di parte attrice - in data 26 novembre 2008, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha, in primo luogo, eccepito in riconvenzionale la sussistenza di un maggior credito vantato dalla ditta (per l'importo di euro 372.403,00) Parte_4 determinato in forza delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 e da porre eventualmente in compensazione con l'importo richiesto
4 dall'istante.
ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale condizionata nei termini che seguono: “nella CP_1 ipotesi si accertasse l'esistenza di rispettivi contratti di mutuo, acclarare e dichiarare che la ditta
[...]
vanta un credito per l'importo di euro 372.403,00 determinato dal totale delle corresponsioni di CP_1 denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa, e per l'effetto, operata la compensazione della somma di euro 20.000,00, condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius , al pagamento della somma di euro Persona_2
352.403,00 rivalutata come per legge oltre interessi moratori dalla data di emissione dei singoli assegni fino al soddisfo a favore della ditta individuale .” CP_1
E, infine, il convenuto, in via subordinata, ha proposto domanda riconvenzionale ex art. 2041 al fine di accertare l'ingiustificato arricchimento della in danno della ditta individuale di FF AF per PE
l'importo di euro 352.403,00, con conseguente richiesta di condanna della stessa.
Nella prima difesa utile (prima udienza, prima del disposto mutamento del rito), parte attrice ha proposto domanda reconvetio reconventionis nei termini che seguono: “- in via principale, di accertare l'esistenza di una società di fatto tra il suo defunto marito e il SI. , ancorché esercitata sotto Persona_2 CP_1 la forma di impresa individuale di quest'ultimo, con ogni conseguenza di legge, e di rigettare conseguentemente le domande e le eccezioni riconvenzionali avversarie;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venisse accertata l'esistenza di una società di fatto tra il SI. e il SI. CP_1 Per_2
, di accertare che l'importo di euro 372.403,00 costituisce la remunerazione riconosciuta dal SI.
[...]
in favore di suo fratello relativa alle attività di gestione svolte da quest'ultimo in CP_1 Persona_2 favore dell'impresa individuale del convenuto, trattandosi dunque di somme legittimamente acquisite dal SI.
nel corso del tempo;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di Persona_2 accoglimento totale o parziale delle domande formulate da controparte in via riconvenzionale, di condannare
l'attrice al pagamento di una somma proporzionale alla quota ereditaria pervenutale in virtù della successione legittima del marito SI. , pari a un terzo, in virtù del concorso degli altri coeredi legittimi SI.ri Persona_2
e , ai quali l'eredità si è devoluta per i restanti due terzi.” Pt_1 Pt_2 Parte_3
Ancora, parte convenuta, nella prima memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. ha così modificato la domanda riconvenzionale originariamente proposta: “
3. Acclarare e dichiarare che la ditta
[...]
vanta nei confronti della ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius nonché nei CP_1 Persona_2 confronti dei SIg. ed anch'essi in proprio (per i vantaggi diretti di cui Parte_1 Pt_2 Parte_3 hanno beneficiato) ed in qualità di eredi, un credito - in forza degli esistenti rapporti di debito/credito e/o di contratti di mutuo atipici intervenuti tra il SI. e la ditta - per l'importo Persona_2 CP_1 complessivo di euro 1.462.050,60 (ricompresa la somma di euro 352.406,00 richiesta in via riconvenzionale sulla domanda principale) determinato in virtù delle ingiustificate corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui appunto ha beneficiato direttamente il de cuius, la ricorrente unitamente al coniuge,
5 nonché indirettamente anche gli altri eredi SIg. ed e per l'effetto Parte_1 Pt_2 Parte_3 condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius unitamente ai SIg. Persona_2 [...]
ed nel caso di chiamata in causa e/o intervento volontario degli stessi, al Pt_1 Pt_2 Parte_3 pagamento della somma euro 1.462.050,60 (ricompresa la somma di euro 352.406,00 richiesta in via riconvenzionale sulla domanda principale).”
Il convenuto ha poi proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei seguenti termini: “4.
Acclarare e dichiarare il danno subito dalla ditta per la depauperazione patrimoniale a fronte CP_1 dei vantaggi economici ricevuti dal SI. in proprio, unitamente al coniuge ed ai figli nonché dal Persona_2 coniuge e dai figli in proprio, quantificato nella somma di euro 250.000,00 / 400.000,00 ovvero nella maggiore
o minore somma che verrà quantificata in corso di causa e per l'effetto condannare la SI.ra , Persona_1 in proprio e quale erede del de cuius unitamente ai SIg. , ed Persona_2 Parte_1 Pt_2 Parte_3 nel caso di chiamata in causa e/o intervento volontario degli stessi, al pagamento in favore della ditta individuale al risarcimento dei danni subiti per un importo tra euro 250.000,00 e 400.000,00 CP_1 ovvero la maggiore o minore somma determinata in corso di causa eventualmente da quantificarsi anche in via equitativa sulla base anche dei saldi conto negativi anno per anno indicati negli allegati estratti conto e del prestito personale contratto dal SI. per le eSIenze della ditta; “ CP_1
Il ha, in ogni caso, riproposto l'eccepita riconvenzionale di compensazione così riformulando le sue CP_1 conclusioni: “5. Acclarare e dichiarare intervenuta l'eccepita parziale compensazione del credito vantato dalla ditta individuale di euro 1.462.050,60 (ricompresa la somma di euro 352.406,00 richiesta CP_1 in via riconvenzionale sulla domanda principale) aumentata del danno che verrà quantificato, con la somma di euro 20.000,00 di cui al bonifico effettuato dalla SI.ra il 26.11.2008 quale restituzione in Persona_1 acconto del più ampio credito vantato dalla ditta nei confronti della stessa e di tutti gli eredi e pertanto rigettare le richieste della SI.ra ”. Persona_1
E, infine, in via subordinata ha precisato la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. già proposta unitamente alla comparsa di costituzione: “
6. In via subordinata sempre in via riconvenzionale rispetto alla precedente richiesta, acclarare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento della ricorrente e, nel caso di chiamata in causa, dei figli SIg. ed Parte_1 Pt_2
in danno della ditta individuale FF AF per l'importo di euro 1.462.050,60 (ricompresa la Parte_3 somma di euro 352.406,00 richiesta in via riconvenzionale sulla domanda principale) determinato in forza delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui appunto ha beneficiato direttamente il de cuius, la ricorrente unitamente al coniuge nonché indirettamente anche gli altri eredi SIg. , Parte_1
ed e per l'effetto condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius Pt_2 Parte_3 [...]
unitamente ai SIg. , ed nel caso di chiamata in causa e/o intervento Per_2 Parte_1 Pt_2 Parte_3 volontario degli stessi, alla restituzione della somma suindicata.”
Parte convenuta ha in ogni caso eccepito l'inammissibilità della spiegata domanda di reconventio reconvetionis chiedendone il rigetto, così come il rigetto della domanda principale.
6 Tanto premesso, in primo luogo deve esaminarsi l'ammissibilità della reconventio reconventionis di parte attrice.
Giova ribadire che il sistema processuale consente l'azione come applicazione del principio generale dell'articolo 24 Cost., nonché la riconvenzionale;
questa ultima è senza limiti, se non per il fatto che vi è identità soggettiva fra le due parti (attore e convenuto), parti che sono invertite, nel senso che il convenuto diviene attore in via riconvenzionale. La successiva inversa domanda (o, anche, semplici difese) è chiamata comunemente reconventio reconventionis. Vede di nuovo l'attore come attore sostanziale, come nella prima domanda, quella originaria. Tale reconventio reconventionis non è però ammessa senza limiti. Infatti, tale atto
è consentito solo se la ulteriore difesa è conseguenza delle difese della parte convenuta. Regola già emergente dalla logica;
in precedenza prevista nel quinto comma dell'articolo 183 c.p.c. ed oggi nel labirintico meccanismo delle memorie 171 ter c.p.c. (numero 1 del primo comma) con testo identico. La regola è logica perché, se la reconventio reconventionis non è conseguenza delle difese del convenuto, non si comprende perché l'attore sostanziale non abbia agito prima. Dunque, una domanda ulteriore dell'attore sostanziale è ammissibile solo se conseguenza delle riconvenzionali o delle difese di parte convenuta sostanziale.
Per consolidata giurisprudenza della Cassazione: “L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile
a quella del convenuto, né trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd.
“reconventio reconventionis” non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto
e deve essere consequenziale rispetto ad esse.” (Cass n. 26782 del 22/12/2016).
È, dunque, evidente che la posizione di convenuto che l'originario attore viene ad acquisire per effetto della riconvenzionale proposta dalla controparte, non può valere a far assumere al medesimo la posizione di convenuto in senso sostanziale, assoggettabile al regime di cui agli artt. 36 e 167, comma 2, cod. proc. civ. La cd. reconventio reconventionis non è - per il vero - assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ai sensi delle norme citate, atteso che essa è caratterizzata dal fatto che viene introdotta esclusivamente per l'eSIenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto. Ed è questa la ragione per cui l'art. 183, comma 5, cod. proc. civ. prevede che la cd. reconventio reconventionis debba essere formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In ogni altro caso, all'attore è inibito proporre nuove domande nell'udienza di trattazione, rispetto a quelle proposte nell'atto introduttivo della lite, come si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto (cfr.
Cass.S.U. 12310/2015).
7 Nel caso di specie, come innanzi anticipato, ha agito in giudizio per ottenere la Persona_1 restituzione di una somma asseritamente mutuata al in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 omonima. Quest'ultimo costituendosi ha proposto domanda riconvenzionale condizionata per ottenere, nel caso di accoglimento della domanda principale, l'accertamento della sussistenza di un maggior credito pari ad euro 372.403,00 determinato dal totale delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008.
A questo punto la ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale al fine di accertare l'esistenza di PE una società di fatto tra il suo defunto marito e il SI. , ancorché esercitata sotto la Persona_2 CP_1 forma di impresa individuale di quest'ultimo; in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venisse accertata l'esistenza di una società di fatto, ha richiesto di accertare che l'importo di euro 372.403,00 costituisce la remunerazione riconosciuta dal SI. in favore di suo fratello relativa CP_1 Persona_2 alle attività di gestione svolte da quest'ultimo in favore dell'impresa individuale del convenuto.
Osserva il Tribunale che la domanda nuova proposta da parte attrice e relativa all'esistenza di una società di fatto in ipotesi sussistente tra il defunto e , ben poteva essere proposte dalla Persona_2 CP_1
con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio anche considerando che l'istante ha chiamato PE in causa l'odierno convenuto, , proprio in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale. CP_1
La domanda spiegata, dunque, non può considerarsi una “conseguenza” della domanda riconvenzionale proposta dal il quale si è limitato ad eccepire in via riconvenzionale la sussistenza di un maggior credito CP_1 in favore della e a proporre domanda riconvenzionale condizionata. PE
Deve poi specificarsi che la lacunosità delle allegazioni probatorie a sostegno della domanda principale
(per come si vedrà innanzi, con specifico riferimento al titolo sotteso alla pretesa azionata), non potevano e non possono di certo essere colmate con la proposizione di domande nuova che l'istante ben avrebbe potuto formulare con l'introduzione del giudizio in esame.
Le richieste di parte attrice in reconventio reconventionis costituiscono, pertanto, domande autonome, non necessitate dalla proposizione della riconvenzionale, e come tali inammissibili. In tal senso ad avviso di chi scrive sarebbe stato superfluo ammettere i testi richiesti da parte attrice, presumibilmente ammessi dal giudice in precedenza titolare del ruolo sul presupposto dell'ammissibilità della domanda così formulata.
Posta l'assorbente ragione di inammissibilità cui si è detto, va inoltre sottolineato che la domanda appare inammissibile anche per una ulteriore ragione. Ed, infatti, la ha agito nel presente giudizio in proprio e PE non in qualità di erede di , circostanza allegata solo con la memoria depositata ex art. 183 comma Persona_2
VI n. 1 c.p.c.. Con l'ulteriore conseguenza che difettavano in capo all'attrice originaria sia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sia la sua legittimazione attiva quanto alle domande riconvenzionali nuove proposte. A nulla rilevando, lo si chiarisce, l'intervenuta costituzione in prosecuzione degli eredi di potendo Persona_1 questi ultimi, in qualità di eredi intervenuti in seguito all'interruzione del giudizio per il decesso della parte attrice, limitarsi a far proprie le domande già ritualmente formulate dalla de cuius entro i termini perentori previsti dal codice di rito.
Venendo invece alle difese del convenuto.
8 Come detto, quest'ultimo nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1, ha modificato sia il petitum che la causa petendi, nonché i soggetti destinatari delle proprie richieste.
Sotto tale profilo occorre ribadire che, la mutatio libelli consiste in una modifica della domanda proposta in giudizio con l'atto introduttivo, che risulti nuova in quanto mutata in uno degli elementi costitutivi dell'azione (petitum, causa petendi, personae). La giurisprudenza più recente ha optato per una definizione meno rigida di emendatio libelli, ritenendo che “si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione,un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte
e da alterare il regolare svolgimenti del contraddittorio” (cfr. ad es. Cassazione sentenza n. 9920 de19 aprile
2017).
Orbene, le domande, formulata per la prima volta con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., in aggiunta a quella diretta al rigetto della domanda dell'attore e alla domanda riconvenzionale ex art. 2041 proposte con la comparsa di costituzione e risposta, devono ritenersi completamente estranee alla regolazione degli interessi oggetto del giudizio come delineato con l'atto introduttivo e la comparsa di costituzione.
Sono quindi inammissibili, in quanto non integrano una semplice 'emendatio libelli' bensì una vera e propria 'mutatio libelli' non solo dal punto di vista del petitum e della causa patendi, ma anche dal punto di vista soggettivo se si considera che le due nuove domande (la nuova domanda riconvenzionale n. 3 della memoria n. 1 e la domanda di risarcimento dei danni proposte n. 4 della memoria n. 1), per come emerge dalle conclusioni rassegnate, sono rivolte all'attrice in qualità di erede di (mentre - come si è Persona_2 specificato - il presente giudizio è stato instaurato dalla in proprio) e nei confronti degli eredi di PE [...]
, all'epoca neppure evocati in giudizio. Per_2
Tanto chiarito, può esaminarsi il merito della domanda principale.
La domanda di parte attrice è infondata.
La ha agito in giudizio per veder condannare alla restituzione di € 20.000,00 quale PE CP_1 somma mutuatagli in data 26.11.2008 con bonifico avente causale “Prestito per cassa edile”. Il IG. FF
LE non ha contestato di aver ricevuto della somma ma ha eccepito (con eccezione riconvenzionale in compensazione) che tale somma avrebbe fatto parte di più ampio rapporto di dare avere sussistente con il defunto fratello . Persona_2
È pacifico che in capo a colui che propone domanda di restituzione gravi l'onere della prova sia della dazione di somma di denaro che del titolo di mutuo;
il punto è pacifico, tanto che neppure un'eventuale difesa di controparte in ordine a un diverso titolo della dazione, quand'anche rimasta sprovvista di prova, non elide il suddetto onere probatorio. In breve: “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. n. 27372/2021).
Com'è noto il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a
9 disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (cfr. Corte di Cass. n. 30944/2018).
Ed inoltre: qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non SInifica eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore.
Venendo alla fattispecie in esame, si osserva che gli elementi di fatto addotti a sostegno della domanda sono del tutto carenti. Ed infatti parte attrice si è limitata a dedurre di aver effettuato il bonifico in favore del convenuto indicando come causale “Prestito per cassa edile” senza nulla allegare (e tanto meno provare) in ordine al titolo sottostante la propria pretesa.
Parte convenuta, pur non contestando di aver ricevuto tale somma di denaro, ha tempestivamente dedotto l'insussistenza del contratto di mutuo in questione, eccependo in riconvenzionale la sussistenza di un controcredito di importo maggiore rispetto a quanto richiesto dall'istante e derivante dalla delega conferita dal convenuto al fratello, (coniuge dell'attrice) quanto alle movimentazioni del conto corrente della Persona_2 ditta individuale.
Parte attrice ha, a sua volta eccepito, che sarebbe intercorsa tra i due germani una società di fatto cosicché
l'ipotizzato controcredito avrebbe dovuto ricomprendersi nei più ampi rapporti gestori della ditta individuale, solo formalmente intestata al convenuto . CP_1
In tal senso non si comprende come l'eccepita sussistenza di una società di fatto tra i due fratelli e CP_1 dunque l'invocata ripartizione degli utili tra gli stessi (su cui parte attrice si è diffusamente spese nei propri scritti difensivi) possa costituire il titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione in capo al CP_1 per la somma specificamente indicata nell'atto di citazione. Sotto tale profilo le difese di parte attrice sono rimaste del tutto carenti.
La “datio” di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Dunque, considerato che parte attrice - in tal senso onerata - non ha fornito ulteriori elementi presuntivi oltre all'indicazione della causale del bonifico e considerata l'eccezione riconvenzionale del si deve CP_1
10 concludere che non è stata in alcun modo raggiunta la prova in ordine alla domanda proposta da parte attrice e pertanto la stessa deve ritenersi infondata e deve essere rigettata.
Tale statuizione assorbe ogni disamina in merito alla domanda riconvenzionale condizionata proposta da parte convenuta (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta per come modificate – nel quantum
– nella memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1).
In tal senso giova chiarire che - tenuto conto delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta - il convenuto non ha affatto chiesto la condanna dell'attrice al maggior credito vantato ma si è limitato a opporre tale somma in compensazione rispetto alla domanda principale avanzata dall'istante (cfr. punti nn. 2, 3 della comparsa di costituzione e risposta: “
2. Acclarare e dichiarare che la ditta CP_1 vanta nei confronti della ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius , un credito per Persona_2
l'importo di euro 372.403,00 determinato in forza delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa;
3. Acclarare
e dichiarare intervenuta la eccepita parziale compensazione del credito vantato dalla ditta individuale
[...]
di euro 372.403,00 con la somma di euro 20.000,00 di cui al bonifico effettuato dalla SI.ra CP_1 [...]
il 26.11.2008 quale restituzione in acconto del più ampio credito vantato dalla ditta e pertanto PE rigettare le richieste della SI.ra ”). Persona_1
Come è noto, l'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale e l'eccezione riconvenzionale consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo.
Con la domanda riconvenzionale, invece, il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale.
È parimenti pacifico che la compensazione, comportando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di una eccezione riconvenzionale qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di domanda riconvenzionale, allorché tenda a un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte. Tuttavia, l'eccezione di compensazione corrisponde sempre ad una eccezione riconvenzionale solo allorché venga sollevata dal titolare del credito di importo maggiore, laddove si configura una domanda qualora pretenda di ottenere nello stesso giudizio di pagamento dell'eccedenza (Cass. Cassazione civile, sez.
II, 02/03/2016, n. 4133).
Orbene, vagliando il tenore delle conclusioni della comparsa di costituzione sopra riportate, il convenuto non ha invocato la condanna della al pagamento della differenza del maggior credito;
non è revocabile PE in dubbio, pertanto, che si sia al cospetto di una semplice eccezione riconvenzionale. .
Quanto alla domanda riconvenzionale condizionata proposta da parte convenuta (cfr. punto n. 4 della comparsa di costituzione e risposta: “4. In via riconvenzionale, nella ipotesi si accertasse l'esistenza di
11 rispettivi contratti di mutuo, acclarare e dichiarare che la ditta vanta un credito per l'importo CP_1 di euro 372.403,00 determinato dal totale delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa, e per l'effetto, operata la compensazione della somma di euro 20.000,00, condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius , al pagamento della somma di euro 352.403,00 rivalutata come per legge oltre Persona_2 interessi moratori dalla data di emissione dei singoli assegni fino al soddisfo a favore della ditta individuale
”) la stessa, come detto, è assorbita dal rigetto della domanda principale. CP_1
Deve, infine, esaminarsi l'ulteriore domanda riconvenzionale ex art. 2041 proposta dal nella CP_1 comparsa di costituzione e ribadita nella memoria n. 1 (seppur con la precisazione relativa agli importi da accertare in favore del convenuto in riconvenzionale).
Come è noto, l'azione generale di arricchimento è proponibile solo se non è possibile esperire una diversa azione “tipica” prevista dall'ordinamento, al fine di permettere a chiunque di avere tutela a fronte di una ingiusta diminuzione patrimoniale subita.
La giurisprudenza ha affermato che la sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento deve essere intesa in via restrittiva, in quanto “presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito” (Cass.
Civ. Sent. n. 843/2020).
Parte convenuta ha eccepito l'applicabilità delle norme sull'ingiustificato arricchimento, in quanto i prelievi e pagamenti effettuati dal sarebbero stati – a tutto voler concedere – spostamenti Persona_2 patrimoniali privi di causa.
Il Tribunale ritiene che la fattispecie in esame non configuri né un'ipotesi di arricchimento senza giusta causa né un caso di indebito oggettivo (sulla differenza tra i due istituti si veda Cass. Sent. n. 10810/2020).
Ed infatti, per quanto emerge dagli atti di causa, la delega bancaria rilasciata da parte convenuta in favore del deceduto fratello, , ad operare sul conto bancario a sé intestato era stata conferita dal Persona_2 [...]
affinché il fratello si occupasse delle necessità della Ditta Individuale, ed in particolare per curare gli CP_1 aspetti contabili. Orbene, l'incarico che parte convenuta ha conferito al fratello configura un mandato.
In generale, la delega ad operare su un conto corrente altrui ha il limitato effetto di vincolare la banca ad eseguire le operazioni per conto del delegante, senza incidenza sul rapporto tra delegante e delegato (Cass. civile, sent. n. 13825/2010). Spetta al giudice definire, in base ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, la natura del rapporto tra i due fratelli al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili.
La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale va operata sulla base della causa, ossia dello scopo pratico del negozio, della sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (Sez. 3, Sentenza n. 23941 del 12/11/2009, Sentenza n. 7927 del 28/03/2017, Rv. 643530).
12 Nella specie, il mandato conferito da al fratello costituisce un negozio giuridico CP_1 Per_2 logicamente presupposto e giuridicamente distinto dalla delega formale ad operare sul conto corrente, valevole solo a legittimare il mandatario nei rapporti con la banca.
Si tratta, quindi, di un contratto (stipulato in forma orale) con cui avrebbe richiesto il compimento di una serie di atti giuridici – ossia le operazioni sul conto ed i pagamenti – in suo nome e conto.
Il Tribunale osserva inoltre che anche la stessa ricostruzione fattuale e giuridica di parte convenuta, pur riferendosi genericamente alla delega data al fratello ad operare, lascia intendere che il rapporto sottostante fosse un mandato a tutti gli effetti.
Nelle difese di parte convenuta è possibile rivenire diversi profili di doglianza tutti attinenti alla responsabilità tipica del mandatario per inadempimento dell'incarico: - più volte parte convenuta lamenta il travalicamento da parte del fratello degli ampi limiti della delega forniti, profilando pertanto una responsabilità del mandatario ex art. 1711 c.c.; - sin dalla comparsa di risposta il convenuto ha fatto riferimento alla
“malagestio” del fratello, intendendo quindi agire per far valere la responsabilità del mandatario da cattiva gestione degli affari conferiti.
L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. esperita da parte convenuta è quindi inammissibile per mancato rispetto del requisito di sussidiarietà previsto ex art. 2042 c.c.: nel caso di specie la parte aveva infatti le azioni contrattuali espressamente previste in tema di mandato per far valere gli inadempimenti del mandatario.
La declaratoria di inammissibilità quanto alla reconventio reconventionis di parte attrice e alle domande nuove proposte da parte convenuta nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., rigetto di tutte le ulteriori domande delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA INAMMISSIBILE la reconventio reconventionis di parte attrice per come formulata nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.;
- DICHIARA INAMMISSIBILI le domande nuove formulate da parte convenuta con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.;
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- DICHIARA assorbita la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta ex art. 2041
c.c.;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia, 10.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
13 Dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
209.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1028/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2014 avente ad oggetto: “mutuo” e promossa
DA
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), in qualità di eredi di (C.F.: Parte_3 C.F._3 Persona_1
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Damiano, Salvatore Lopreiato e C.F._4
Sandro Franzè ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Vibo Valentia, Viale
Affaccio n. 95.;
-attori in riassunzione in riconvenzionale–
CONTRO
(C.F.: ), titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato CP_1 C.F._5
e difeso dall'Avv. Sonia Lampasi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, alla
Via Minerva n. 12,
- convenuto in riconvenzionale in riassunzione-
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in Cancelleria in data 16.6.2014, conveniva Persona_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Vibo Valentia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale, previo accertamento che la mancata la restituzione alla SI.ra delle somme mutuate ha certamente superato i limiti della Persona_1 normale tollerabilità avuto riguardo agli usi, alla natura del rapporto e agli interessi delle parti e che il comportamento tenuto dal SI. nella costituisce indice inequivoco della volontà del debitore di CP_1
1 non adempiere all'obbligazione restitutoria sancita dall'art. 1813 c.c., condannare il SI. a CP_1 restituire immediatamente alla SI.ra la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) mutuata in Persona_1 data 26 novembre 2008, oltre agli interessi legali sino al saldo;
in via subordinata, previa fissazione in favore del SI. di un termine per la restituzione delle somme mutuate dalla SI.ra in CP_1 Persona_1 data 26 novembre 2008, condannare il SI. a restituire entro il suddetto termine alla SI.ra CP_1
la somma di € 20.000,00 (ventimila,00), oltre agli interessi legali sino al saldo. Con vittoria Persona_1 di spese del presente giudizio. Con riserva di ogni diritto e azione”.
A fondamento della domanda spiegata, la ricorrente deduceva di avere effettuato in data 26.11.2008 un bonifico di € 20.000,00 in favore del IG. , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 indicando espressamente quale dicitura dell'operazione la causale “Prestito per cassa edile”.
Ad avviso dell'istante in forza di tale bonifico doveva ritenersi perfezionato con il IG. un contratto CP_1 di mutuo da cui derivava l'obbligo a carico del predetto resistente di restituzione delle somme mutuate e degli interessi legali. Inoltre, la ricorrente rilevava che al momento della concessione del prestito non era stato convenzionalmente pattuito un termine per la restituzione delle somme mutuate ma che con lettera del
3.10.2009 aveva chiesto al SI. la restituzione della somma di euro 20.000,00 mutuatagli, CP_1 assegnandogli un termine di dieci giorni per adempiere all'obbligo gravante a suo carico ai sensi dell'art. 1183
c.c.. Nonostante tale missiva, il IG. non restituiva la somma richiesta, né forniva alcun riscontro CP_1 manifestando implicitamente la volontà di non adempiere all'obbligazione restitutoria sancita dall'art. 1813
c.c..
Pertanto, alla luce di siffatte premesse in fatto ed in diritto chiedeva all'adito Tribunale Persona_1 di condannare a restituire la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) mutuata in data 26 novembre CP_1
2008, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Con memoria di costituzione e risposta del 31.01.2015, si costituiva in giudizio il IG. che CP_1 impugnava e contesta quanto dedotto da controparte e proponeva due distinte domande riconvenzionali. Nel dettaglio, il resistente deduceva:
- che la ricorrente era sposata, in regime di comunione legale dei beni, con il SI. , fratello del Persona_2 convenuto, deceduto il 07.10.2008;
- che il resistente era titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Sant'Onofrio Via Ipponio SNC;
- che quando ancora in vita conferiva al fratello, SI. , delega di firma sul conto corrente Persona_2 bancario della propria ditta individuale n. 547 acceso presso la Banca IM (oggi UBI Banca) filiale di Vibo
Valentia Marina;
- che, tenuto conto dei rapporti di fiducia intercorrenti tra i due fratelli, la delega al veniva Persona_2 conferita al fine di effettuare tempestivamente i pagamenti inerenti all'attività d'impresa secondo le eSIenze quotidiane (pagamento stipendi, fornitori, imposte, consulenti, servizi, ecc.) nei periodi in cui il IG.
[...]
si trovava fuori regione per motivi di lavoro;
CP_1
- che, tuttavia, il IG. gestiva il conto corrente effettuando pagamenti ed accrediti non solo Persona_2 per spese riconducibili alla attività di impresa della ditta individuale, ma anche per spese personali in favore
2 dalla coniuge SI.ra odierna ricorrente, e per il soddisfacimento di bisogni della propria Persona_1 famiglia;
- che i pagamenti, effettuati dal IG. e non riconducibili a costi aziendali ammonterebbero ad Persona_2
€ 372.403,00;
- che la somma pretesa dalla IG.ra (€ 20.000,00) oggetto del presente giudizio dovrebbe essere PE oggetto di compensazione con il maggior credito sopra descritto;
- che, pertanto, la IG.ra è debitrice, sia in proprio che quale erede del defunto coniuge SI. PE [...]
, della somma pari a € 352.403,00. Per_2
Parte resistente, alla luce di quanto esposto in fatto ed in diritto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare la domanda della ricorrente perché infondata in fatto e diritto e non provata;
2.
Acclarare e dichiarare che la ditta vanta nei confronti della ricorrente, in proprio e quale erede CP_1 del de cuius , un credito per l'importo di euro 372.403,00 determinato in forza delle Persona_2 corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa;
3. Acclarare e dichiarare intervenuta la eccepita parziale compensazione del credito vantato dalla ditta individuale di euro 372.403,00 con la somma di CP_1 euro 20.000,00 di cui al bonifico effettuato dalla SI.ra il 26.11.2008 quale restituzione in Persona_1 acconto del più ampio credito vantato dalla ditta e pertanto rigettare le richieste della SI.ra ; Persona_1
4. In via riconvenzionale, nella ipotesi si accertasse l'esistenza di rispettivi contratti di mutuo, acclarare e dichiarare che la ditta vanta un credito per l'importo di euro 372.403,00 determinato dal totale CP_1 delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa, e per l'effetto, operata la compensazione della somma di euro
20.000,00, condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius , al pagamento della Persona_2 somma di euro 352.403,00 rivalutata come per legge oltre interessi moratori dalla data di emissione dei singoli assegni fino al soddisfo a favore della ditta individuale;
In via subordinata 5. Acclarare e CP_1 dichiarare in via riconvenzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento della ricorrente in danno della ditta individuale FF AF per l'importo di euro 352.403,00, al netto della eccepita compensazione, per le corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale,
a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008, per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa per far fronte a spese della ricorrente
e della sua famiglia e per l'effetto condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius
[...]
, al pagamento di un indennizzo in favore della ditta individuale per l'importo di euro Per_2 CP_1
352.403,00 rivalutato come per legge oltre interessi moratori dalla data di emissione dei singoli assegni fino al soddisfo. In ogni caso 6. Con vittoria di spese e competenze di giustizia da distrarsi in favore del difensore costituito.
7. Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”.
All'udienza del 13.02.3015 (prima udienza utile), la ricorrente proponeva domanda di cd. reconventio
3 reconventionis al fine di accertare l'esistenza di una società di fatto tra il defunto e CP_2 CP_3 esercitata sottoforma di impresa individuale. Secondo la ricorrente i pagamenti effettuati dal IG. Persona_2
e ammontanti ad € 372.403,00 rappresenterebbero una indiretta ripartizione degli utili della società di fatto. In tal senso, parte istante chiedeva di accertare che la predetta somma costituisce la remunerazione riconosciuta dal IG. al fratello relativa all'attività di gestione dell'impresa individuale. CP_1 Persona_2
Con ordinanza del 15.6.2015, Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario e fissava l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 27.10.2015 parte attrice riformulava le domande già avanzate all'udienza del 13.02.2015 ed inoltre, in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna dell'attrice nei limiti della quota ereditaria pervenutale in virtù di successione legittima (un terzo) in concorso con gli altri eredi legittimi e ). Pt_1 Pt_2 Parte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 20 giugno 2017 - emessa dal giudice in precedenza titolare del fascicolo - veniva parzialmente ammessa la prova articolata da entrambe le parti (interrogatorio formale delle parti, prove testimoniali e prove documentali). All'udienza del 22.04.2021 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii dovuti all'assenza del giudice titolare (nel frattempo applicato presso la
Sezione Penale del Tribunale di Vibo Valentia) e al carico di ruolo, all'udienza del 26.01.2023, il procuratore di parte attrice dichiarava il decesso di parte attrice . Il giudizio era dichiarato interrotto. Con Persona_1 ricorso in riassunzione depositato in data 19.04.2023, il IG. riassumeva il processo nei CP_4 confronti degli eredi dell'attrice . Persona_1
Con comparsa di costituzione in prosecuzione del 26.0.2023, si costituivano in giudizio
[...]
e in qualità di eredi di che si riportavano gli atti Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 difensivi depositati dalla IG.ra e precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate all'udienza PE del 3.05.2022. All'udienza del 10.10.2024 i procuratori precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Prima di vagliare la domanda principale proposta dall'attrice, occorre preliminarmente delimitare il thema decidendum del presente giudizio, così come cristallizzatosi all'esito della formulazione delle domande ed eccezioni svolte da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi, nonché alla luce dalle precisazioni/modifiche delle domande e della reconventio reconventionis proposta nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c..
Come innanzi anticipato, parte attrice ha agito nel presente giudizio chiedendo di condannare il SI.
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, alla restituzione della somma di € CP_1
20.000,00 (ventimila/00) mutuata – secondo la prospettazione di parte attrice - in data 26 novembre 2008, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha, in primo luogo, eccepito in riconvenzionale la sussistenza di un maggior credito vantato dalla ditta (per l'importo di euro 372.403,00) Parte_4 determinato in forza delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 e da porre eventualmente in compensazione con l'importo richiesto
4 dall'istante.
ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale condizionata nei termini che seguono: “nella CP_1 ipotesi si accertasse l'esistenza di rispettivi contratti di mutuo, acclarare e dichiarare che la ditta
[...]
vanta un credito per l'importo di euro 372.403,00 determinato dal totale delle corresponsioni di CP_1 denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa, e per l'effetto, operata la compensazione della somma di euro 20.000,00, condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius , al pagamento della somma di euro Persona_2
352.403,00 rivalutata come per legge oltre interessi moratori dalla data di emissione dei singoli assegni fino al soddisfo a favore della ditta individuale .” CP_1
E, infine, il convenuto, in via subordinata, ha proposto domanda riconvenzionale ex art. 2041 al fine di accertare l'ingiustificato arricchimento della in danno della ditta individuale di FF AF per PE
l'importo di euro 352.403,00, con conseguente richiesta di condanna della stessa.
Nella prima difesa utile (prima udienza, prima del disposto mutamento del rito), parte attrice ha proposto domanda reconvetio reconventionis nei termini che seguono: “- in via principale, di accertare l'esistenza di una società di fatto tra il suo defunto marito e il SI. , ancorché esercitata sotto Persona_2 CP_1 la forma di impresa individuale di quest'ultimo, con ogni conseguenza di legge, e di rigettare conseguentemente le domande e le eccezioni riconvenzionali avversarie;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venisse accertata l'esistenza di una società di fatto tra il SI. e il SI. CP_1 Per_2
, di accertare che l'importo di euro 372.403,00 costituisce la remunerazione riconosciuta dal SI.
[...]
in favore di suo fratello relativa alle attività di gestione svolte da quest'ultimo in CP_1 Persona_2 favore dell'impresa individuale del convenuto, trattandosi dunque di somme legittimamente acquisite dal SI.
nel corso del tempo;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di Persona_2 accoglimento totale o parziale delle domande formulate da controparte in via riconvenzionale, di condannare
l'attrice al pagamento di una somma proporzionale alla quota ereditaria pervenutale in virtù della successione legittima del marito SI. , pari a un terzo, in virtù del concorso degli altri coeredi legittimi SI.ri Persona_2
e , ai quali l'eredità si è devoluta per i restanti due terzi.” Pt_1 Pt_2 Parte_3
Ancora, parte convenuta, nella prima memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. ha così modificato la domanda riconvenzionale originariamente proposta: “
3. Acclarare e dichiarare che la ditta
[...]
vanta nei confronti della ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius nonché nei CP_1 Persona_2 confronti dei SIg. ed anch'essi in proprio (per i vantaggi diretti di cui Parte_1 Pt_2 Parte_3 hanno beneficiato) ed in qualità di eredi, un credito - in forza degli esistenti rapporti di debito/credito e/o di contratti di mutuo atipici intervenuti tra il SI. e la ditta - per l'importo Persona_2 CP_1 complessivo di euro 1.462.050,60 (ricompresa la somma di euro 352.406,00 richiesta in via riconvenzionale sulla domanda principale) determinato in virtù delle ingiustificate corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui appunto ha beneficiato direttamente il de cuius, la ricorrente unitamente al coniuge,
5 nonché indirettamente anche gli altri eredi SIg. ed e per l'effetto Parte_1 Pt_2 Parte_3 condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius unitamente ai SIg. Persona_2 [...]
ed nel caso di chiamata in causa e/o intervento volontario degli stessi, al Pt_1 Pt_2 Parte_3 pagamento della somma euro 1.462.050,60 (ricompresa la somma di euro 352.406,00 richiesta in via riconvenzionale sulla domanda principale).”
Il convenuto ha poi proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei seguenti termini: “4.
Acclarare e dichiarare il danno subito dalla ditta per la depauperazione patrimoniale a fronte CP_1 dei vantaggi economici ricevuti dal SI. in proprio, unitamente al coniuge ed ai figli nonché dal Persona_2 coniuge e dai figli in proprio, quantificato nella somma di euro 250.000,00 / 400.000,00 ovvero nella maggiore
o minore somma che verrà quantificata in corso di causa e per l'effetto condannare la SI.ra , Persona_1 in proprio e quale erede del de cuius unitamente ai SIg. , ed Persona_2 Parte_1 Pt_2 Parte_3 nel caso di chiamata in causa e/o intervento volontario degli stessi, al pagamento in favore della ditta individuale al risarcimento dei danni subiti per un importo tra euro 250.000,00 e 400.000,00 CP_1 ovvero la maggiore o minore somma determinata in corso di causa eventualmente da quantificarsi anche in via equitativa sulla base anche dei saldi conto negativi anno per anno indicati negli allegati estratti conto e del prestito personale contratto dal SI. per le eSIenze della ditta; “ CP_1
Il ha, in ogni caso, riproposto l'eccepita riconvenzionale di compensazione così riformulando le sue CP_1 conclusioni: “5. Acclarare e dichiarare intervenuta l'eccepita parziale compensazione del credito vantato dalla ditta individuale di euro 1.462.050,60 (ricompresa la somma di euro 352.406,00 richiesta CP_1 in via riconvenzionale sulla domanda principale) aumentata del danno che verrà quantificato, con la somma di euro 20.000,00 di cui al bonifico effettuato dalla SI.ra il 26.11.2008 quale restituzione in Persona_1 acconto del più ampio credito vantato dalla ditta nei confronti della stessa e di tutti gli eredi e pertanto rigettare le richieste della SI.ra ”. Persona_1
E, infine, in via subordinata ha precisato la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. già proposta unitamente alla comparsa di costituzione: “
6. In via subordinata sempre in via riconvenzionale rispetto alla precedente richiesta, acclarare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento della ricorrente e, nel caso di chiamata in causa, dei figli SIg. ed Parte_1 Pt_2
in danno della ditta individuale FF AF per l'importo di euro 1.462.050,60 (ricompresa la Parte_3 somma di euro 352.406,00 richiesta in via riconvenzionale sulla domanda principale) determinato in forza delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui appunto ha beneficiato direttamente il de cuius, la ricorrente unitamente al coniuge nonché indirettamente anche gli altri eredi SIg. , Parte_1
ed e per l'effetto condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius Pt_2 Parte_3 [...]
unitamente ai SIg. , ed nel caso di chiamata in causa e/o intervento Per_2 Parte_1 Pt_2 Parte_3 volontario degli stessi, alla restituzione della somma suindicata.”
Parte convenuta ha in ogni caso eccepito l'inammissibilità della spiegata domanda di reconventio reconvetionis chiedendone il rigetto, così come il rigetto della domanda principale.
6 Tanto premesso, in primo luogo deve esaminarsi l'ammissibilità della reconventio reconventionis di parte attrice.
Giova ribadire che il sistema processuale consente l'azione come applicazione del principio generale dell'articolo 24 Cost., nonché la riconvenzionale;
questa ultima è senza limiti, se non per il fatto che vi è identità soggettiva fra le due parti (attore e convenuto), parti che sono invertite, nel senso che il convenuto diviene attore in via riconvenzionale. La successiva inversa domanda (o, anche, semplici difese) è chiamata comunemente reconventio reconventionis. Vede di nuovo l'attore come attore sostanziale, come nella prima domanda, quella originaria. Tale reconventio reconventionis non è però ammessa senza limiti. Infatti, tale atto
è consentito solo se la ulteriore difesa è conseguenza delle difese della parte convenuta. Regola già emergente dalla logica;
in precedenza prevista nel quinto comma dell'articolo 183 c.p.c. ed oggi nel labirintico meccanismo delle memorie 171 ter c.p.c. (numero 1 del primo comma) con testo identico. La regola è logica perché, se la reconventio reconventionis non è conseguenza delle difese del convenuto, non si comprende perché l'attore sostanziale non abbia agito prima. Dunque, una domanda ulteriore dell'attore sostanziale è ammissibile solo se conseguenza delle riconvenzionali o delle difese di parte convenuta sostanziale.
Per consolidata giurisprudenza della Cassazione: “L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile
a quella del convenuto, né trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd.
“reconventio reconventionis” non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto
e deve essere consequenziale rispetto ad esse.” (Cass n. 26782 del 22/12/2016).
È, dunque, evidente che la posizione di convenuto che l'originario attore viene ad acquisire per effetto della riconvenzionale proposta dalla controparte, non può valere a far assumere al medesimo la posizione di convenuto in senso sostanziale, assoggettabile al regime di cui agli artt. 36 e 167, comma 2, cod. proc. civ. La cd. reconventio reconventionis non è - per il vero - assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ai sensi delle norme citate, atteso che essa è caratterizzata dal fatto che viene introdotta esclusivamente per l'eSIenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto. Ed è questa la ragione per cui l'art. 183, comma 5, cod. proc. civ. prevede che la cd. reconventio reconventionis debba essere formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In ogni altro caso, all'attore è inibito proporre nuove domande nell'udienza di trattazione, rispetto a quelle proposte nell'atto introduttivo della lite, come si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto (cfr.
Cass.S.U. 12310/2015).
7 Nel caso di specie, come innanzi anticipato, ha agito in giudizio per ottenere la Persona_1 restituzione di una somma asseritamente mutuata al in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 omonima. Quest'ultimo costituendosi ha proposto domanda riconvenzionale condizionata per ottenere, nel caso di accoglimento della domanda principale, l'accertamento della sussistenza di un maggior credito pari ad euro 372.403,00 determinato dal totale delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008.
A questo punto la ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale al fine di accertare l'esistenza di PE una società di fatto tra il suo defunto marito e il SI. , ancorché esercitata sotto la Persona_2 CP_1 forma di impresa individuale di quest'ultimo; in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venisse accertata l'esistenza di una società di fatto, ha richiesto di accertare che l'importo di euro 372.403,00 costituisce la remunerazione riconosciuta dal SI. in favore di suo fratello relativa CP_1 Persona_2 alle attività di gestione svolte da quest'ultimo in favore dell'impresa individuale del convenuto.
Osserva il Tribunale che la domanda nuova proposta da parte attrice e relativa all'esistenza di una società di fatto in ipotesi sussistente tra il defunto e , ben poteva essere proposte dalla Persona_2 CP_1
con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio anche considerando che l'istante ha chiamato PE in causa l'odierno convenuto, , proprio in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale. CP_1
La domanda spiegata, dunque, non può considerarsi una “conseguenza” della domanda riconvenzionale proposta dal il quale si è limitato ad eccepire in via riconvenzionale la sussistenza di un maggior credito CP_1 in favore della e a proporre domanda riconvenzionale condizionata. PE
Deve poi specificarsi che la lacunosità delle allegazioni probatorie a sostegno della domanda principale
(per come si vedrà innanzi, con specifico riferimento al titolo sotteso alla pretesa azionata), non potevano e non possono di certo essere colmate con la proposizione di domande nuova che l'istante ben avrebbe potuto formulare con l'introduzione del giudizio in esame.
Le richieste di parte attrice in reconventio reconventionis costituiscono, pertanto, domande autonome, non necessitate dalla proposizione della riconvenzionale, e come tali inammissibili. In tal senso ad avviso di chi scrive sarebbe stato superfluo ammettere i testi richiesti da parte attrice, presumibilmente ammessi dal giudice in precedenza titolare del ruolo sul presupposto dell'ammissibilità della domanda così formulata.
Posta l'assorbente ragione di inammissibilità cui si è detto, va inoltre sottolineato che la domanda appare inammissibile anche per una ulteriore ragione. Ed, infatti, la ha agito nel presente giudizio in proprio e PE non in qualità di erede di , circostanza allegata solo con la memoria depositata ex art. 183 comma Persona_2
VI n. 1 c.p.c.. Con l'ulteriore conseguenza che difettavano in capo all'attrice originaria sia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sia la sua legittimazione attiva quanto alle domande riconvenzionali nuove proposte. A nulla rilevando, lo si chiarisce, l'intervenuta costituzione in prosecuzione degli eredi di potendo Persona_1 questi ultimi, in qualità di eredi intervenuti in seguito all'interruzione del giudizio per il decesso della parte attrice, limitarsi a far proprie le domande già ritualmente formulate dalla de cuius entro i termini perentori previsti dal codice di rito.
Venendo invece alle difese del convenuto.
8 Come detto, quest'ultimo nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1, ha modificato sia il petitum che la causa petendi, nonché i soggetti destinatari delle proprie richieste.
Sotto tale profilo occorre ribadire che, la mutatio libelli consiste in una modifica della domanda proposta in giudizio con l'atto introduttivo, che risulti nuova in quanto mutata in uno degli elementi costitutivi dell'azione (petitum, causa petendi, personae). La giurisprudenza più recente ha optato per una definizione meno rigida di emendatio libelli, ritenendo che “si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione,un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte
e da alterare il regolare svolgimenti del contraddittorio” (cfr. ad es. Cassazione sentenza n. 9920 de19 aprile
2017).
Orbene, le domande, formulata per la prima volta con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., in aggiunta a quella diretta al rigetto della domanda dell'attore e alla domanda riconvenzionale ex art. 2041 proposte con la comparsa di costituzione e risposta, devono ritenersi completamente estranee alla regolazione degli interessi oggetto del giudizio come delineato con l'atto introduttivo e la comparsa di costituzione.
Sono quindi inammissibili, in quanto non integrano una semplice 'emendatio libelli' bensì una vera e propria 'mutatio libelli' non solo dal punto di vista del petitum e della causa patendi, ma anche dal punto di vista soggettivo se si considera che le due nuove domande (la nuova domanda riconvenzionale n. 3 della memoria n. 1 e la domanda di risarcimento dei danni proposte n. 4 della memoria n. 1), per come emerge dalle conclusioni rassegnate, sono rivolte all'attrice in qualità di erede di (mentre - come si è Persona_2 specificato - il presente giudizio è stato instaurato dalla in proprio) e nei confronti degli eredi di PE [...]
, all'epoca neppure evocati in giudizio. Per_2
Tanto chiarito, può esaminarsi il merito della domanda principale.
La domanda di parte attrice è infondata.
La ha agito in giudizio per veder condannare alla restituzione di € 20.000,00 quale PE CP_1 somma mutuatagli in data 26.11.2008 con bonifico avente causale “Prestito per cassa edile”. Il IG. FF
LE non ha contestato di aver ricevuto della somma ma ha eccepito (con eccezione riconvenzionale in compensazione) che tale somma avrebbe fatto parte di più ampio rapporto di dare avere sussistente con il defunto fratello . Persona_2
È pacifico che in capo a colui che propone domanda di restituzione gravi l'onere della prova sia della dazione di somma di denaro che del titolo di mutuo;
il punto è pacifico, tanto che neppure un'eventuale difesa di controparte in ordine a un diverso titolo della dazione, quand'anche rimasta sprovvista di prova, non elide il suddetto onere probatorio. In breve: “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. n. 27372/2021).
Com'è noto il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a
9 disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (cfr. Corte di Cass. n. 30944/2018).
Ed inoltre: qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non SInifica eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore.
Venendo alla fattispecie in esame, si osserva che gli elementi di fatto addotti a sostegno della domanda sono del tutto carenti. Ed infatti parte attrice si è limitata a dedurre di aver effettuato il bonifico in favore del convenuto indicando come causale “Prestito per cassa edile” senza nulla allegare (e tanto meno provare) in ordine al titolo sottostante la propria pretesa.
Parte convenuta, pur non contestando di aver ricevuto tale somma di denaro, ha tempestivamente dedotto l'insussistenza del contratto di mutuo in questione, eccependo in riconvenzionale la sussistenza di un controcredito di importo maggiore rispetto a quanto richiesto dall'istante e derivante dalla delega conferita dal convenuto al fratello, (coniuge dell'attrice) quanto alle movimentazioni del conto corrente della Persona_2 ditta individuale.
Parte attrice ha, a sua volta eccepito, che sarebbe intercorsa tra i due germani una società di fatto cosicché
l'ipotizzato controcredito avrebbe dovuto ricomprendersi nei più ampi rapporti gestori della ditta individuale, solo formalmente intestata al convenuto . CP_1
In tal senso non si comprende come l'eccepita sussistenza di una società di fatto tra i due fratelli e CP_1 dunque l'invocata ripartizione degli utili tra gli stessi (su cui parte attrice si è diffusamente spese nei propri scritti difensivi) possa costituire il titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione in capo al CP_1 per la somma specificamente indicata nell'atto di citazione. Sotto tale profilo le difese di parte attrice sono rimaste del tutto carenti.
La “datio” di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Dunque, considerato che parte attrice - in tal senso onerata - non ha fornito ulteriori elementi presuntivi oltre all'indicazione della causale del bonifico e considerata l'eccezione riconvenzionale del si deve CP_1
10 concludere che non è stata in alcun modo raggiunta la prova in ordine alla domanda proposta da parte attrice e pertanto la stessa deve ritenersi infondata e deve essere rigettata.
Tale statuizione assorbe ogni disamina in merito alla domanda riconvenzionale condizionata proposta da parte convenuta (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta per come modificate – nel quantum
– nella memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1).
In tal senso giova chiarire che - tenuto conto delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta - il convenuto non ha affatto chiesto la condanna dell'attrice al maggior credito vantato ma si è limitato a opporre tale somma in compensazione rispetto alla domanda principale avanzata dall'istante (cfr. punti nn. 2, 3 della comparsa di costituzione e risposta: “
2. Acclarare e dichiarare che la ditta CP_1 vanta nei confronti della ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius , un credito per Persona_2
l'importo di euro 372.403,00 determinato in forza delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa;
3. Acclarare
e dichiarare intervenuta la eccepita parziale compensazione del credito vantato dalla ditta individuale
[...]
di euro 372.403,00 con la somma di euro 20.000,00 di cui al bonifico effettuato dalla SI.ra CP_1 [...]
il 26.11.2008 quale restituzione in acconto del più ampio credito vantato dalla ditta e pertanto PE rigettare le richieste della SI.ra ”). Persona_1
Come è noto, l'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale e l'eccezione riconvenzionale consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo.
Con la domanda riconvenzionale, invece, il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale.
È parimenti pacifico che la compensazione, comportando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di una eccezione riconvenzionale qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di domanda riconvenzionale, allorché tenda a un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte. Tuttavia, l'eccezione di compensazione corrisponde sempre ad una eccezione riconvenzionale solo allorché venga sollevata dal titolare del credito di importo maggiore, laddove si configura una domanda qualora pretenda di ottenere nello stesso giudizio di pagamento dell'eccedenza (Cass. Cassazione civile, sez.
II, 02/03/2016, n. 4133).
Orbene, vagliando il tenore delle conclusioni della comparsa di costituzione sopra riportate, il convenuto non ha invocato la condanna della al pagamento della differenza del maggior credito;
non è revocabile PE in dubbio, pertanto, che si sia al cospetto di una semplice eccezione riconvenzionale. .
Quanto alla domanda riconvenzionale condizionata proposta da parte convenuta (cfr. punto n. 4 della comparsa di costituzione e risposta: “4. In via riconvenzionale, nella ipotesi si accertasse l'esistenza di
11 rispettivi contratti di mutuo, acclarare e dichiarare che la ditta vanta un credito per l'importo CP_1 di euro 372.403,00 determinato dal totale delle corresponsioni di denaro effettuate dal conto corrente della ditta individuale a far data dall'anno 2005 fino all'anno 2008 per far fronte a spese ed acquisiti di beni di cui ha beneficiato la ricorrente unitamente al coniuge con risparmio della correlativa spesa, e per l'effetto, operata la compensazione della somma di euro 20.000,00, condannare la ricorrente, in proprio e quale erede del de cuius , al pagamento della somma di euro 352.403,00 rivalutata come per legge oltre Persona_2 interessi moratori dalla data di emissione dei singoli assegni fino al soddisfo a favore della ditta individuale
”) la stessa, come detto, è assorbita dal rigetto della domanda principale. CP_1
Deve, infine, esaminarsi l'ulteriore domanda riconvenzionale ex art. 2041 proposta dal nella CP_1 comparsa di costituzione e ribadita nella memoria n. 1 (seppur con la precisazione relativa agli importi da accertare in favore del convenuto in riconvenzionale).
Come è noto, l'azione generale di arricchimento è proponibile solo se non è possibile esperire una diversa azione “tipica” prevista dall'ordinamento, al fine di permettere a chiunque di avere tutela a fronte di una ingiusta diminuzione patrimoniale subita.
La giurisprudenza ha affermato che la sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento deve essere intesa in via restrittiva, in quanto “presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito” (Cass.
Civ. Sent. n. 843/2020).
Parte convenuta ha eccepito l'applicabilità delle norme sull'ingiustificato arricchimento, in quanto i prelievi e pagamenti effettuati dal sarebbero stati – a tutto voler concedere – spostamenti Persona_2 patrimoniali privi di causa.
Il Tribunale ritiene che la fattispecie in esame non configuri né un'ipotesi di arricchimento senza giusta causa né un caso di indebito oggettivo (sulla differenza tra i due istituti si veda Cass. Sent. n. 10810/2020).
Ed infatti, per quanto emerge dagli atti di causa, la delega bancaria rilasciata da parte convenuta in favore del deceduto fratello, , ad operare sul conto bancario a sé intestato era stata conferita dal Persona_2 [...]
affinché il fratello si occupasse delle necessità della Ditta Individuale, ed in particolare per curare gli CP_1 aspetti contabili. Orbene, l'incarico che parte convenuta ha conferito al fratello configura un mandato.
In generale, la delega ad operare su un conto corrente altrui ha il limitato effetto di vincolare la banca ad eseguire le operazioni per conto del delegante, senza incidenza sul rapporto tra delegante e delegato (Cass. civile, sent. n. 13825/2010). Spetta al giudice definire, in base ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, la natura del rapporto tra i due fratelli al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili.
La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale va operata sulla base della causa, ossia dello scopo pratico del negozio, della sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (Sez. 3, Sentenza n. 23941 del 12/11/2009, Sentenza n. 7927 del 28/03/2017, Rv. 643530).
12 Nella specie, il mandato conferito da al fratello costituisce un negozio giuridico CP_1 Per_2 logicamente presupposto e giuridicamente distinto dalla delega formale ad operare sul conto corrente, valevole solo a legittimare il mandatario nei rapporti con la banca.
Si tratta, quindi, di un contratto (stipulato in forma orale) con cui avrebbe richiesto il compimento di una serie di atti giuridici – ossia le operazioni sul conto ed i pagamenti – in suo nome e conto.
Il Tribunale osserva inoltre che anche la stessa ricostruzione fattuale e giuridica di parte convenuta, pur riferendosi genericamente alla delega data al fratello ad operare, lascia intendere che il rapporto sottostante fosse un mandato a tutti gli effetti.
Nelle difese di parte convenuta è possibile rivenire diversi profili di doglianza tutti attinenti alla responsabilità tipica del mandatario per inadempimento dell'incarico: - più volte parte convenuta lamenta il travalicamento da parte del fratello degli ampi limiti della delega forniti, profilando pertanto una responsabilità del mandatario ex art. 1711 c.c.; - sin dalla comparsa di risposta il convenuto ha fatto riferimento alla
“malagestio” del fratello, intendendo quindi agire per far valere la responsabilità del mandatario da cattiva gestione degli affari conferiti.
L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. esperita da parte convenuta è quindi inammissibile per mancato rispetto del requisito di sussidiarietà previsto ex art. 2042 c.c.: nel caso di specie la parte aveva infatti le azioni contrattuali espressamente previste in tema di mandato per far valere gli inadempimenti del mandatario.
La declaratoria di inammissibilità quanto alla reconventio reconventionis di parte attrice e alle domande nuove proposte da parte convenuta nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., rigetto di tutte le ulteriori domande delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA INAMMISSIBILE la reconventio reconventionis di parte attrice per come formulata nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.;
- DICHIARA INAMMISSIBILI le domande nuove formulate da parte convenuta con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.;
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- DICHIARA assorbita la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta ex art. 2041
c.c.;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia, 10.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
13 Dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
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