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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/06/2024, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1653/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1653/2019
PROMOSSA DA
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TE C.F._1
Cesare Spadaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in persona del TR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Vincenzo Palomba,
Rachele Polidori e Saverio Carmelo Spina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Vinci, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 06.12.2023, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da TE
contro il decreto ingiuntivo n. 102/2019, emesso in data 11.01.2019 dal
[...]
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 6403/2018 r.g., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € TR
37.565,26, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del monitorio.
Pag. 1 di 6 1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di avere alcun collegamento con l'utenza manomessa, intestata alla società “ di Organizzazione_1 Controparte_2
, chiedendo la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di
[...] TR
[...]
2. - Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto TR dell'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita a mezzo prove orali, è stata posta in decisione all'udienza del 06.12.2023 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - È fondata, invero, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
, intesa quale eccezione di difetto della posizione giuridica TE sostanziale dal lato passivo.
4.2. - Sul punto, va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere
- e dello speculare dovere di subire - un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti astrattamente idonei a fondare il diritto vantato dall'attore, avuto esclusivamente riguardo alle prospettazioni di quest'ultimo, prescindendo, cioè, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con la conseguenza che il giudice deve verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. L'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura, invece, come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e la cui mancanza comporta il rigetto della domanda;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa ed anche ove non vi sia contestazione sul punto (cfr. Sez. Un., n. 2951/2016).
4.3. - Va, altresì, ricordato che il giudizio di opposizione si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pag. 2 di 6 Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova dell'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva in capo all'opponente.
4.4. - Con riguardo al caso in esame, è stato indicato, nel ricorso TE monitorio, quale soggetto inadempiente nei confronti di TR per la fornitura di energia elettrica (cfr. doc. 2, fasc. opponente), e, pertanto, sulla
[...] scorta della prospettazione attorea, sussiste in capo al predetto la legitimatio ad causam dal lato passivo.
4.5. - Ciò che, invece, difetta in capo al suddetto opponente è la titolarità della posizione giuridica sostanziale dal lato passivo, posto che, dalle risultanze di causa, emerge non solo che lo stesso non è intestatario del contratto di fornitura oggetto della fattura n.
088023087010148A, posta a base del decreto ingiuntivo opposto, ma non vi è prova, altresì, che egli abbia di fatto utilizzato la suddetta fornitura.
4.6. - Invero, dal verbale di verifica n. 76934/8 del 27.11.2012 redatto dagli incaricati di
, emerge che l'intestataria del contatore di erogazione n. POD Org_2
IT001E900871783, ubicato in C.da Cozzo Campana a Ispica, è la Organizzazione_3 di Avveduto e (doc. 4, fasc. opponente) -
[...] CP_2 Controparte_2 circostanza confermata, altresì, dal verbale di constatazione redatto dall' Parte_2
(cfr. doc. 11, fasc. opponente) - il cui legale rappresentante, all'epoca dei fatti,
[...] era tale , come si evince dalle dichiarazioni testimoniali assunte in Persona_1 corso di causa (cfr. verbale di udienza del 10.02.2021).
4.7. - Dalle risultanze istruttorie emerge, altresì, che l'utenza oggetto di verifica alimentava l'illuminazione del piazzale esterno sul quale affacciano diversi magazzini, tra cui quello della titolare della nonché un Organizzazione_3 fabbricato rurale posto alle spalle dei magazzini, occupato, all'epoca dei fatti, da cittadini stranieri (cfr. verbali di udienza del 10.02.2021 e del 20.10.2021).
Inoltre, il contatore in oggetto, al momento della verifica, risultava chiuso con un'anta in ferro assicurata con lucchetto apposta da , moglie dell'opponente e Controparte_3 titolare e amministratore unico della società , che ha il proprio punto CP_4 vendita in C.da Cozzo Campana a Ispica, a ciò autorizzata dal legale rappresentante della per evitare che venisse staccata Organizzazione_3
l'illuminazione del piazzale esterno da parte di ignoti per perpetrare furti già avvenuti in passato e regolarmente denunciati (cfr. verbale di udienza del 10.12.2021).
Tuttavia, come affermato dai testi escussi, le chiavi del citato lucchetto sono state consegnate a tutti i proprietari dei magazzini ivi presenti (cfr. verbali di udienza del
10.02.2021 e del 20.10.2021), i quali, dunque, analogamente all'opponente, avevano completo accesso al contatore in oggetto.
Pag. 3 di 6 4.8. - D'altra parte, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, non è stata riscontrata alcuna manomissione nel contatore custodito con l'anta in ferro chiusa ed assicurata dal lucchetto, ma un “allaccio diretto alla rete enel realizzato sul pozzetto derivazione presa con cavo 4x10 mm² precordato”, privo di qualsiasi lucchetto e/o protezione (doc. 4, fasc. opponente).
4.8.1. - Al riguardo, va ricordato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti di addetti al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali Org_2 operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale, ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio (cfr.
Cass. pen. n. 7566/2020).
Pertanto, non v'è dubbio che l'attività del dipendente di - rientrante tra Org_2 gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica
-, incaricato della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente, “rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. n. 7075/2020).
Ne consegue che al verbale di verifica in oggetto deve attribuirsi fede privilegiata e lo stesso, in mancanza di querela di falso, costituisce piena prova dell'accertata manomissione.
4.8.2. - Quanto accertato nel verbale di verifica, ad ogni modo, è stato confermato dallo stesso incaricato di che lo ha redatto, il quale, Persona_2 Org_2 escusso in giudizio, ha riconosciuto la propria firma e confermato che “dal pozzetto i cavi partivano per alimentare il contatore;
il pozzetto era sotto il contatore, la sede stradale era all'interno del piazzale condominiale” (cfr. verbale di udienza del
10.02.2021).
4.9. - Alla luce di quanto sopra, dunque, ferma l'assenza di qualsivoglia collegamento tra l'opponente e l'utenza oggetto di verifica, non risulta dimostrato, nemmeno presuntivamente, l'interesse che l'opponente avrebbe avuto nel predisporre l'allaccio abusivo, tenuto conto, peraltro, che, come precisato dai testi e Controparte_3
entrambi proprietari dei rispettivi magazzini che si affacciano sul Testimone_1 piazzale esterno antistante l'ingresso di ciascun magazzino, nel complesso immobiliare di C.da Cozzo Campana non è stato costituito alcun condominio e non vi è una forma di gestione comune, ma il piazzale esterno è di proprietà della Organizzazione_3
mentre i proprietari dei magazzini facenti parte del complesso hanno
[...] soltanto il diritto di passarvi per raggiungere le rispettive proprietà (cfr. verbali di udienza del 10.02.2021 e del 20.10.2021).
5. - Donde, l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 4 di 6 6. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta nei confronti dell'opponente, da distrarsi in favore dell'Avv. Cesare Spadaro, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
6.1. - Nel caso in esame risulta, infine, applicabile l'art. 96, co. 3, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 45, co. 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale stabilisce che
“quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
In particolare, la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente, di condanna, nei confronti di ex art. 96 c.p.c. per responsabilità TR aggravata, deve intendersi quale sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., tenuto conto che l'opponente si è rimesso “alla valutazione del Giudice sul quantum da liquidarsi” (cfr. pag. 9, atto di citazione).
Ciò posto, la società opposta ha agito con colpa grave nei confronti di TE
: agire in mala fede o colpa grave vuol dire, infatti, azionare la propria pretesa
[...]
o resistere a quella avversaria con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della inammissibilità e/o della infondatezza della propria posizione.
Nel caso in esame, l'opposta ha proposto la domanda monitoria, ulteriormente coltivandola in questa sede, nonostante il rilievo del difetto della posizione giuridica sostanziale dal lato passivo, prontamente effettuato dall'opponente in sede processuale
(cfr. Cass 23341/2019). L'opponente, inoltre, già in epoca antecedente il deposito del ricorso monitorio, aveva comunicato all'opposta la conclusione del giudizio penale a suo carico con sentenza assolutoria, chiedendo l'emissione di una nota di credito d'importo pari a quello fatturato (cfr. doc. 13, fasc. opponente).
L'opposta, per quanto detto, ben poteva, usando l'ordinaria diligenza, avvedersi dell'assoluta incertezza della propria pretesa creditoria nei confronti dell'opponente, ma non lo ha fatto, con ciò incorrendo in una negligenza inescusabile. Di conseguenza, va condannata d'ufficio, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore di TE
, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata a
[...] titolo di risarcimento del danno.
Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento la metà dell'importo delle spese processuali dovute alla parte vittoriosa, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1653/2019 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da contro il decreto ingiuntivo n. 102/2019, emesso in data TE
11.01.2019 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 6403/2018
r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna in persona del legale TR rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di , delle TE spese di lite che si liquidano in complessivi € 286,00 per spese vive (di cui €
27,00 per bolli e € 259,00 per c.u.), ed € 7.616,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Cesare Spadaro, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3) Condanna in persona del legale TR rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , TE dell'ulteriore importo di € 3.808,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Così deciso a Siracusa in data 13 giugno 2024
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1653/2019
PROMOSSA DA
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TE C.F._1
Cesare Spadaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in persona del TR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Vincenzo Palomba,
Rachele Polidori e Saverio Carmelo Spina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Vinci, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 06.12.2023, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da TE
contro il decreto ingiuntivo n. 102/2019, emesso in data 11.01.2019 dal
[...]
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 6403/2018 r.g., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € TR
37.565,26, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del monitorio.
Pag. 1 di 6 1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di avere alcun collegamento con l'utenza manomessa, intestata alla società “ di Organizzazione_1 Controparte_2
, chiedendo la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di
[...] TR
[...]
2. - Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto TR dell'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita a mezzo prove orali, è stata posta in decisione all'udienza del 06.12.2023 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - È fondata, invero, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
, intesa quale eccezione di difetto della posizione giuridica TE sostanziale dal lato passivo.
4.2. - Sul punto, va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere
- e dello speculare dovere di subire - un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti astrattamente idonei a fondare il diritto vantato dall'attore, avuto esclusivamente riguardo alle prospettazioni di quest'ultimo, prescindendo, cioè, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con la conseguenza che il giudice deve verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. L'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura, invece, come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e la cui mancanza comporta il rigetto della domanda;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa ed anche ove non vi sia contestazione sul punto (cfr. Sez. Un., n. 2951/2016).
4.3. - Va, altresì, ricordato che il giudizio di opposizione si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pag. 2 di 6 Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova dell'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva in capo all'opponente.
4.4. - Con riguardo al caso in esame, è stato indicato, nel ricorso TE monitorio, quale soggetto inadempiente nei confronti di TR per la fornitura di energia elettrica (cfr. doc. 2, fasc. opponente), e, pertanto, sulla
[...] scorta della prospettazione attorea, sussiste in capo al predetto la legitimatio ad causam dal lato passivo.
4.5. - Ciò che, invece, difetta in capo al suddetto opponente è la titolarità della posizione giuridica sostanziale dal lato passivo, posto che, dalle risultanze di causa, emerge non solo che lo stesso non è intestatario del contratto di fornitura oggetto della fattura n.
088023087010148A, posta a base del decreto ingiuntivo opposto, ma non vi è prova, altresì, che egli abbia di fatto utilizzato la suddetta fornitura.
4.6. - Invero, dal verbale di verifica n. 76934/8 del 27.11.2012 redatto dagli incaricati di
, emerge che l'intestataria del contatore di erogazione n. POD Org_2
IT001E900871783, ubicato in C.da Cozzo Campana a Ispica, è la Organizzazione_3 di Avveduto e (doc. 4, fasc. opponente) -
[...] CP_2 Controparte_2 circostanza confermata, altresì, dal verbale di constatazione redatto dall' Parte_2
(cfr. doc. 11, fasc. opponente) - il cui legale rappresentante, all'epoca dei fatti,
[...] era tale , come si evince dalle dichiarazioni testimoniali assunte in Persona_1 corso di causa (cfr. verbale di udienza del 10.02.2021).
4.7. - Dalle risultanze istruttorie emerge, altresì, che l'utenza oggetto di verifica alimentava l'illuminazione del piazzale esterno sul quale affacciano diversi magazzini, tra cui quello della titolare della nonché un Organizzazione_3 fabbricato rurale posto alle spalle dei magazzini, occupato, all'epoca dei fatti, da cittadini stranieri (cfr. verbali di udienza del 10.02.2021 e del 20.10.2021).
Inoltre, il contatore in oggetto, al momento della verifica, risultava chiuso con un'anta in ferro assicurata con lucchetto apposta da , moglie dell'opponente e Controparte_3 titolare e amministratore unico della società , che ha il proprio punto CP_4 vendita in C.da Cozzo Campana a Ispica, a ciò autorizzata dal legale rappresentante della per evitare che venisse staccata Organizzazione_3
l'illuminazione del piazzale esterno da parte di ignoti per perpetrare furti già avvenuti in passato e regolarmente denunciati (cfr. verbale di udienza del 10.12.2021).
Tuttavia, come affermato dai testi escussi, le chiavi del citato lucchetto sono state consegnate a tutti i proprietari dei magazzini ivi presenti (cfr. verbali di udienza del
10.02.2021 e del 20.10.2021), i quali, dunque, analogamente all'opponente, avevano completo accesso al contatore in oggetto.
Pag. 3 di 6 4.8. - D'altra parte, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, non è stata riscontrata alcuna manomissione nel contatore custodito con l'anta in ferro chiusa ed assicurata dal lucchetto, ma un “allaccio diretto alla rete enel realizzato sul pozzetto derivazione presa con cavo 4x10 mm² precordato”, privo di qualsiasi lucchetto e/o protezione (doc. 4, fasc. opponente).
4.8.1. - Al riguardo, va ricordato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti di addetti al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali Org_2 operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale, ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio (cfr.
Cass. pen. n. 7566/2020).
Pertanto, non v'è dubbio che l'attività del dipendente di - rientrante tra Org_2 gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica
-, incaricato della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente, “rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. n. 7075/2020).
Ne consegue che al verbale di verifica in oggetto deve attribuirsi fede privilegiata e lo stesso, in mancanza di querela di falso, costituisce piena prova dell'accertata manomissione.
4.8.2. - Quanto accertato nel verbale di verifica, ad ogni modo, è stato confermato dallo stesso incaricato di che lo ha redatto, il quale, Persona_2 Org_2 escusso in giudizio, ha riconosciuto la propria firma e confermato che “dal pozzetto i cavi partivano per alimentare il contatore;
il pozzetto era sotto il contatore, la sede stradale era all'interno del piazzale condominiale” (cfr. verbale di udienza del
10.02.2021).
4.9. - Alla luce di quanto sopra, dunque, ferma l'assenza di qualsivoglia collegamento tra l'opponente e l'utenza oggetto di verifica, non risulta dimostrato, nemmeno presuntivamente, l'interesse che l'opponente avrebbe avuto nel predisporre l'allaccio abusivo, tenuto conto, peraltro, che, come precisato dai testi e Controparte_3
entrambi proprietari dei rispettivi magazzini che si affacciano sul Testimone_1 piazzale esterno antistante l'ingresso di ciascun magazzino, nel complesso immobiliare di C.da Cozzo Campana non è stato costituito alcun condominio e non vi è una forma di gestione comune, ma il piazzale esterno è di proprietà della Organizzazione_3
mentre i proprietari dei magazzini facenti parte del complesso hanno
[...] soltanto il diritto di passarvi per raggiungere le rispettive proprietà (cfr. verbali di udienza del 10.02.2021 e del 20.10.2021).
5. - Donde, l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 4 di 6 6. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta nei confronti dell'opponente, da distrarsi in favore dell'Avv. Cesare Spadaro, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
6.1. - Nel caso in esame risulta, infine, applicabile l'art. 96, co. 3, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 45, co. 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale stabilisce che
“quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
In particolare, la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente, di condanna, nei confronti di ex art. 96 c.p.c. per responsabilità TR aggravata, deve intendersi quale sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., tenuto conto che l'opponente si è rimesso “alla valutazione del Giudice sul quantum da liquidarsi” (cfr. pag. 9, atto di citazione).
Ciò posto, la società opposta ha agito con colpa grave nei confronti di TE
: agire in mala fede o colpa grave vuol dire, infatti, azionare la propria pretesa
[...]
o resistere a quella avversaria con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della inammissibilità e/o della infondatezza della propria posizione.
Nel caso in esame, l'opposta ha proposto la domanda monitoria, ulteriormente coltivandola in questa sede, nonostante il rilievo del difetto della posizione giuridica sostanziale dal lato passivo, prontamente effettuato dall'opponente in sede processuale
(cfr. Cass 23341/2019). L'opponente, inoltre, già in epoca antecedente il deposito del ricorso monitorio, aveva comunicato all'opposta la conclusione del giudizio penale a suo carico con sentenza assolutoria, chiedendo l'emissione di una nota di credito d'importo pari a quello fatturato (cfr. doc. 13, fasc. opponente).
L'opposta, per quanto detto, ben poteva, usando l'ordinaria diligenza, avvedersi dell'assoluta incertezza della propria pretesa creditoria nei confronti dell'opponente, ma non lo ha fatto, con ciò incorrendo in una negligenza inescusabile. Di conseguenza, va condannata d'ufficio, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore di TE
, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata a
[...] titolo di risarcimento del danno.
Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento la metà dell'importo delle spese processuali dovute alla parte vittoriosa, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1653/2019 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da contro il decreto ingiuntivo n. 102/2019, emesso in data TE
11.01.2019 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 6403/2018
r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna in persona del legale TR rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di , delle TE spese di lite che si liquidano in complessivi € 286,00 per spese vive (di cui €
27,00 per bolli e € 259,00 per c.u.), ed € 7.616,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Cesare Spadaro, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3) Condanna in persona del legale TR rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , TE dell'ulteriore importo di € 3.808,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Così deciso a Siracusa in data 13 giugno 2024
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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