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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
CHELI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 205
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli avv.ti LAURA DONATI e ANTONELLA SIGNORINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Montevarchi (AR), Via Pascoli, n. 46
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 08.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., contenente istanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., depositato in data
08.02.2025, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di Parte_1
esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e Persona_1 Per_2
nate a Firenze il 20.05.2011, dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente
[...]
. Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito un determinato regime di visita padre – figlie e un contributo al mantenimento a carico del resistente pari alla complessiva somma di euro 800,00 mensili, di cui euro 400,00 per ciascuna figlia, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Arezzo.
A sostegno delle sue istanze, la ricorrente ha rappresentato di aver convissuto con il resistente dall'anno 2011 sino al 21.01.2025 in un immobile di esclusiva proprietà del e di essersi in CP_1 seguito trasferita con le figlie in un altro immobile condotto in locazione, stante l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
Ha altresì rappresentato che da maggio 2024 avrebbe tentato di addivenire ad una regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e che il resistente avrebbe ostacolato qualsivoglia regolamentazione in tal senso.
Sul punto ha precisato che per le suddette ragioni e per il bene delle figlie avrebbe rinunciato all'assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare, ha rappresentato di essere stata costretta a rinunciarvi in ragione dei gravi comportamenti che avrebbe tenuto il resistente dapprima omettendo di effettuare i dovuti lavori di manutenzione per le macchie di umidità presenti alle pareti e poi omettendo in più occasioni di azionare le caldaie presenti, lasciando al freddo le figlie e i nonni materni.
La ricorrente ha rilevato che il resistente, anche in seguito all'interruzione della convivenza, avrebbe posto in essere condotte tese all'isolamento oltre che all'estraniamento sia nei confronti del mondo esterno sia nei confronti delle figlie. Sul punto ha evidenziato che la convivenza sarebbe stata caratterizzata dalla totale abdicazione del ruolo paterno e che ciò avrebbe comportato non solo la perdita di comunicazione tra il resistente e la ma anche tra il e le figlie, tanto che queste ultime per ogni necessità si rivolgerebbero Pt_1 CP_1
unicamente alla madre.
Sempre al riguardo ha dedotto che il avrebbe da sempre delegato alla qualsivoglia CP_1 Pt_1
organizzazione della vita quotidiana delle figlie e che, pertanto, posto dinanzi alle tipiche problematiche adolescenziali delle stesse, il resistente non sarebbe stato in grado di gestirle e avrebbe
“incolpato” la ricorrente e i nonni materni per gli atteggiamenti delle minori.
Ha altresì rilevato che le parti sarebbero in totale disaccordo sul regime di frequentazione da adottare.
In ordine al contributo al mantenimento, la ricorrente ha rappresentato le disponibilità reddituali e/o patrimoniali oltre che gli oneri delle parti e ha rilevato che da giugno 2024 il resistente avrebbe omesso di corrispondere un contributo per le figlie e avrebbe rimborsato alla stessa solo la somma di euro 632,65 per il periodo da giugno a dicembre del 2024.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.04.2025, il resistente , Controparte_1
contestando quanto dedotto da parte avversa e chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo, ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto un determinato regime di visita padre – figlie e un contributo al mantenimento a suo carico pari alla complessiva somma di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Infine, ha chiesto che venisse disposta la percezione dell'assegno unico universale da parte di ciascun genitore.
A sostegno delle sue istanze, il resistente ha contestato quanto dedotto da controparte circa un suo ipotetico atteggiamento oppositivo in relazione alla regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Ha evidenziato che la avrebbe scelto di lasciare la casa familiare per suo esclusivo interesse e Pt_1 che la stessa avrebbe potuto continuare ad abitare nello stesso immobile, essendo quest'ultimo facilmente divisibile e avendo ricevuto una proposta in tal senso.
Sul punto ha specificato di aver provveduto ad effettuare i lavori di manutenzione richiesti dalla Pt_1
e posti come condizione per l'accettazione della suddetta proposta.
Sempre al riguardo ha rappresentato che, conclusi i lavori di manutenzione, la ricorrente avrebbe comunicato al che si sarebbe trasferita altrove con le figlie. CP_1 Ha inoltre contestato la rappresentazione fatta dalla ricorrente circa la figura paterna e ha asserito di essersi sempre occupato delle figlie e di averle sempre accompagnate nei loro impegni sportivi o scolastici.
In ordine alla figura materna ha rilevato che la delegherebbe la gestione delle minori ai nonni Pt_1
materni, escludendo dalle scelte il padre.
Riguardo all'educazione da impartire alle minori ha rilevato che le parti si sarebbe sempre trovate in disaccordo e che la avrebbe privato la figura paterna di ogni credibilità e autorità di fronte alle Pt_1
figlie.
Ha contestato quanto rappresentato dalla ricorrente in ordine alla situazione lavorativa e patrimoniale del resistente e in ordine al comportamento omissivo dello stesso circa il mantenimento delle figlie.
Sul punto ha specificato di aver corrisposto le spese per la casa, per la manutenzione della stessa e per la legna annuale per il riscaldamento dell'immobile.
All'udienza del 08.05.2025 le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 08.05.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 08.05.2025, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni: “
- Le minori restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con loro collocamento presso la madre;
- Il padre terrà con sé le figlie, sempre facendo salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo il calendario proposto dalla madre nel ricorso introduttivo, con la precisazione che nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio dai genitori;
- Il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di euro
350,00, rivalutabili annualmente, per il loro mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale con la precisazione che entrambi i genitori parteciperanno al 50% alle spese di vestiario necessarie per le figlie per i cambi stagionali e di taglie;
- L'assegno unico universale per le figlie continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla madre;
- Spese di lite integralmente compensate.”
.” (cfr. verbale d'udienza del 08.05.2025). Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 08.05.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
08.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
CHELI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 205
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli avv.ti LAURA DONATI e ANTONELLA SIGNORINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Montevarchi (AR), Via Pascoli, n. 46
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 08.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., contenente istanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., depositato in data
08.02.2025, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di Parte_1
esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e Persona_1 Per_2
nate a Firenze il 20.05.2011, dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente
[...]
. Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito un determinato regime di visita padre – figlie e un contributo al mantenimento a carico del resistente pari alla complessiva somma di euro 800,00 mensili, di cui euro 400,00 per ciascuna figlia, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Arezzo.
A sostegno delle sue istanze, la ricorrente ha rappresentato di aver convissuto con il resistente dall'anno 2011 sino al 21.01.2025 in un immobile di esclusiva proprietà del e di essersi in CP_1 seguito trasferita con le figlie in un altro immobile condotto in locazione, stante l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
Ha altresì rappresentato che da maggio 2024 avrebbe tentato di addivenire ad una regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e che il resistente avrebbe ostacolato qualsivoglia regolamentazione in tal senso.
Sul punto ha precisato che per le suddette ragioni e per il bene delle figlie avrebbe rinunciato all'assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare, ha rappresentato di essere stata costretta a rinunciarvi in ragione dei gravi comportamenti che avrebbe tenuto il resistente dapprima omettendo di effettuare i dovuti lavori di manutenzione per le macchie di umidità presenti alle pareti e poi omettendo in più occasioni di azionare le caldaie presenti, lasciando al freddo le figlie e i nonni materni.
La ricorrente ha rilevato che il resistente, anche in seguito all'interruzione della convivenza, avrebbe posto in essere condotte tese all'isolamento oltre che all'estraniamento sia nei confronti del mondo esterno sia nei confronti delle figlie. Sul punto ha evidenziato che la convivenza sarebbe stata caratterizzata dalla totale abdicazione del ruolo paterno e che ciò avrebbe comportato non solo la perdita di comunicazione tra il resistente e la ma anche tra il e le figlie, tanto che queste ultime per ogni necessità si rivolgerebbero Pt_1 CP_1
unicamente alla madre.
Sempre al riguardo ha dedotto che il avrebbe da sempre delegato alla qualsivoglia CP_1 Pt_1
organizzazione della vita quotidiana delle figlie e che, pertanto, posto dinanzi alle tipiche problematiche adolescenziali delle stesse, il resistente non sarebbe stato in grado di gestirle e avrebbe
“incolpato” la ricorrente e i nonni materni per gli atteggiamenti delle minori.
Ha altresì rilevato che le parti sarebbero in totale disaccordo sul regime di frequentazione da adottare.
In ordine al contributo al mantenimento, la ricorrente ha rappresentato le disponibilità reddituali e/o patrimoniali oltre che gli oneri delle parti e ha rilevato che da giugno 2024 il resistente avrebbe omesso di corrispondere un contributo per le figlie e avrebbe rimborsato alla stessa solo la somma di euro 632,65 per il periodo da giugno a dicembre del 2024.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.04.2025, il resistente , Controparte_1
contestando quanto dedotto da parte avversa e chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo, ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto un determinato regime di visita padre – figlie e un contributo al mantenimento a suo carico pari alla complessiva somma di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Infine, ha chiesto che venisse disposta la percezione dell'assegno unico universale da parte di ciascun genitore.
A sostegno delle sue istanze, il resistente ha contestato quanto dedotto da controparte circa un suo ipotetico atteggiamento oppositivo in relazione alla regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Ha evidenziato che la avrebbe scelto di lasciare la casa familiare per suo esclusivo interesse e Pt_1 che la stessa avrebbe potuto continuare ad abitare nello stesso immobile, essendo quest'ultimo facilmente divisibile e avendo ricevuto una proposta in tal senso.
Sul punto ha specificato di aver provveduto ad effettuare i lavori di manutenzione richiesti dalla Pt_1
e posti come condizione per l'accettazione della suddetta proposta.
Sempre al riguardo ha rappresentato che, conclusi i lavori di manutenzione, la ricorrente avrebbe comunicato al che si sarebbe trasferita altrove con le figlie. CP_1 Ha inoltre contestato la rappresentazione fatta dalla ricorrente circa la figura paterna e ha asserito di essersi sempre occupato delle figlie e di averle sempre accompagnate nei loro impegni sportivi o scolastici.
In ordine alla figura materna ha rilevato che la delegherebbe la gestione delle minori ai nonni Pt_1
materni, escludendo dalle scelte il padre.
Riguardo all'educazione da impartire alle minori ha rilevato che le parti si sarebbe sempre trovate in disaccordo e che la avrebbe privato la figura paterna di ogni credibilità e autorità di fronte alle Pt_1
figlie.
Ha contestato quanto rappresentato dalla ricorrente in ordine alla situazione lavorativa e patrimoniale del resistente e in ordine al comportamento omissivo dello stesso circa il mantenimento delle figlie.
Sul punto ha specificato di aver corrisposto le spese per la casa, per la manutenzione della stessa e per la legna annuale per il riscaldamento dell'immobile.
All'udienza del 08.05.2025 le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 08.05.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 08.05.2025, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni: “
- Le minori restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con loro collocamento presso la madre;
- Il padre terrà con sé le figlie, sempre facendo salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo il calendario proposto dalla madre nel ricorso introduttivo, con la precisazione che nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio dai genitori;
- Il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di euro
350,00, rivalutabili annualmente, per il loro mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale con la precisazione che entrambi i genitori parteciperanno al 50% alle spese di vestiario necessarie per le figlie per i cambi stagionali e di taglie;
- L'assegno unico universale per le figlie continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla madre;
- Spese di lite integralmente compensate.”
.” (cfr. verbale d'udienza del 08.05.2025). Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 08.05.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
08.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni