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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, all'esito dell'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2011/2019 R.G.A.C. vertente a cui è riunita la causa n. 4527/2021 R.G.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gerardo Carvelli (c.f.
e Prof. Avv. Andrea Lollo, (c.f.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via C.F._3
Buccarelli n. 49/C, presso lo studio legale Falzea Lollo, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4
difeso dall'Avv. Nunzio Raimondi (c.f. ) ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catanzaro alla Via Santa Maria di Mezzogiorno n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
-resistente –
-
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento del locatore rispetto all'obbligazione di rendere agevole e utilizzabile il bene concesso in locazione, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A sostegno della domanda ha esposto di aver stipulato con il sig. , P_
con atto pubblico del 20.04.2016, un contratto d'affitto avente ad oggetto l'azienda denominata “Lido lo Ionio” sita in Catanzaro alla località Giovino e costituita da area demaniale marittima adibita a stabilimento balneare, al prezzo complessivo di € 100.000,00, con scadenza al 31/12/2020; che il lido è stato interessato da due eventi incendiari, rispettivamente in data 19.07.2017 e
06.01.2018, di cui il primo interessante parte dell'area coperta adibita a ristoro- pizzeria di circa mq. 350 e, il secondo, l'intero stabilimento.
Pertanto, lamentando l'inerzia del proprietario/locatore, che non avrebbe provveduto al ripristino dello stabilimento balneare a seguito dei predetti incendi e, quindi, l'impossibilità di utilizzo e godimento del bene oggetto del contratto di affitto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di
Catanzaro, contrariis reiectis, cosi provvedere: A. – Accertare e dichiarare che il
si è reso gravemente inadempiente nei confronti della sig.ra P_ PT
, non avendo provveduto a rendere agevole ed utilizzabile in bene
[...]
concesso in locazione e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificati, prudentemente nella somma di €
200.000,00. B. – Accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempienza del
, ai propri doveri imposti dal contratto di fitto d'azienda, la sig.ra P_
ha subito e subisce ingenti danni non patrimoniali e morali, per Parte_1
come indicati e richiesti in narrativa, danni che si chiede espressamente, vengano liquidati in via equitativa, tenendo conto, per quanto concerne la perdita di chance, all'età ed alla professionalità dell'attrice e, per quanto concerne i danni morali, alle violenze fisiche sopportate dalla stessa, a causa di uno stress
Pagina 2 di 12 continuato per oltre due anni. C. – Condannare al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del presente giudizio.”.
Si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza in Controparte_1
fatto e in diritto della domanda attorea di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto di affitto d'azienda per inadempimento della parte conduttrice che avrebbe eseguito sulla struttura balneare opere non assentite ed abusive e si sarebbe resa inadempiente all'obbligo di custodia su di essa gravante, nonché all'obbligo di pagamento dei canoni contrattualmente previsti, con conseguente diritto del locatore ad ottenere anche il risarcimento dei danni.
Sulla scorta di tale prospettazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito: - Accogliere la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di affitto di azienda per grave inadempimento di con condanna alla restituzione dell'azienda in Parte_1
favore di;
.- Accogliere la domanda riconvenzionale Controparte_1
formulata e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni Parte_1
subiti e subendi ai sensi dell'art. 1588 C.c.; .- Accogliere la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, condannare al Parte_1
pagamento delle rate di canone illegittimamente non pagate e sino alla naturale scadenza del contratto o sino alla restituzione dell'azienda, oltre interessi moratori;
.- Rigettare ogni contraria ed avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
.- Condannare alla refusione delle spese e Parte_1 competenze di lite.” .
Nelle more del presente giudizio, iscritto al n. 2011/2019 RGAC, l'odierno resistente, assumendo l'avvenuta scadenza naturale del contratto stipulato tra le parti, ha introdotto il giudizio iscritto al n. 4527/2021 RGAC al fine sentire dichiarare la cessazione del contratto di affitto d'azienda per intervenuta scadenza, con conseguente condanna della conduttrice al rilascio del bene locato e al risarcimento del danno da ritardata consegna.
Pagina 3 di 12 Nel suddetto giudizio si è costituita chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda attorea sul presupposto che la proroga della concessione demaniale comportasse anche la proroga del contratto di affitto di azienda e, comunque, per omesso valido esercizio del diritto di disdetta del locatore.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2022, il giudizio recante R.G. 4527/2021 è stato riunito con il giudizio recante R.G. 2011/2019.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'udienza del
03.02.2023, il procuratore di parte resistente ha dichiarato di rinunciare parzialmente alla domanda riconvenzionale così formulata “Accogliere la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di affitto di azienda per grave inadempimento di con condanna Parte_1 alla restituzione dell'azienda in favore di ”, mantenendo ferme Controparte_1
le ulteriori domande proposte con la comparsa di costituzione e risposta e ha chiesto, quindi, che il giudice voglia emettere provvedimento di rilascio immediato dello stabilimento balneare “lido Lo NI in favore del legittimo proprietario e concessionario, sig. . Controparte_1
Dopo l'emissione della sentenza parziale n. 521/2023, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di affitto per finita locazione ed è stato ordinato il rilascio dell'azienda oggetto del contratto di affitto, nonché disposta la condanna della conduttrice al pagamento della somma di € 29.640,00 a titolo di risarcimento danni per indennità di occupazione, oltre interessi legali e spese processuali, la causa è stata rinviata per la prosecuzione dell'istruttoria in relazione alle ulteriori domande.
Conclusa la fase istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini che seguono: per parte ricorrente, “Voglia l'Ill.mo Sig.
Giudice, respinta ogni avversa eccezione, così provvedere: Accertare e dichiarare che il si è reso gravemente inadempiente nei confronti della sig.ra P_
Pagina 4 di 12 , non avendo provveduto a rendere agevole ed utilizzabile il bene Parte_1
concesso in locazione e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento di tutti
i danni dovuti. Accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempienza del
, ai propri doveri imposti dal contratto di fitto d'azienda, la sig.ra P_
ha subito ingenti danni non patrimoniali e morali per come Parte_1
indicati e richiesti nell'atto introduttivo, danni che si chiede espressamente, vengano liquidati in via equitativa, tenendo conto, per quanto concerne la perdita di chance, all'età ed alla professionalità dell'attrice e, per quanto concerne i danni morali, alle violenze fisiche sopportate dalla stessa, a causa di uno stress continuato per oltre sette anni.
In via istruttoria si insiste nell'ammissione delle consulenze tecniche, per come indicate nelle memorie ex 183 VI comma cpc, 2°termine. Si chiede poi di concedere una eventuale replica alle memorie di controparte.
Si chiede poi la condanna del al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del presente giudizio.”; per parte resistente, “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: a. in accoglimento della domanda riconvenzionale come proposta, accertare e dichiarare la responsabilità di ex art. 1588 c.c. in relazione agli Parte_1
incendi che hanno danneggiato il bene controverso ed ex art. 1587 c.c. in relazione alle opere abusive da essa eseguite sul bene stesso, queste ultime come accertate nella sentenza del CDS n.9807/22 e nella Verificazione da essa richiamata;
b. per l'effetto, sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale come proposta, condannare al risarcimento dei Parte_1
danni susseguiti sia agli incendi che hanno colpito il bene controverso, sia all'esecuzione delle opere abusive;
danno da individuarsi nelle opere di ripristino
e/o da quantificarsi nelle spese necessarie per le opere di ripristino dello stato originario del bene;
c. condannare , in ogni caso, al pagamento Parte_1 in favore del delle spese e competenze del giudizio”. P_
2. Occorre preliminarmente esaminare la domanda proposta da parte ricorrente di condanna del locatore al risarcimento dei danni patrimoniali e non
Pagina 5 di 12 patrimoniali, asseritamente derivati dall'inadempimento del locatore all'obbligo di ripristino dello stabilimento balneare, oggetto del contratto di affitto d'azienda, a seguito degli eventi incendiari occorsi il 19 luglio 2017 e il 6 gennaio 2018.
Assume, infatti, la conduttrice che, a seguito del primo incendio sviluppatosi nella struttura balneare, avrebbe ripetutamente richiesto al proprietario locatore
(con missive del 25.07.17 e del 28.07.17 – cfr. pag. 2 atto di citazione) di intervenire per la messa in pristino del sito, anche in quanto in tal senso sollecitata dal e dai Carabinieri senza, tuttavia, ricevere alcuna Controparte_2
risposta, così da trovarsi nell'impossibilità di utilizzare e godere del bene oggetto di affitto.
Deduce, altresì, che, a seguito del secondo evento incendiario del 2018, la struttura sarebbe stata sottoposta a sequestro penale istruttorio e che, a seguito di sua domanda, sarebbe intervenuto il dissequestro provvisorio finalizzato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino della struttura, ma che anche in tale occasione il sarebbe rimasto inerte costringendo P_
l'attrice ad effettuare esborsi di somme in via esclusiva e solo parzialmente coperti dalla Compagnia assicurativa.
Così prospettata la vicenda fattuale, l'attrice lamenta l'inadempimento delle principali obbligazioni contrattuali poste in capo al locatore dagli artt. 1575, 1576
e 1585 c.c. su cui fonda la propria domanda risarcitoria.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente è infondata e come tale non merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
È circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, l'esistenza del contratto di affitto dell'azienda di proprietà di denominata Controparte_1
“Lido lo Ionio” sita in località Giovino di Catanzaro, avente ad oggetto la gestione dello stabilmente balneare su area demaniale marittima con annessa somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per come dettagliatamente indicato nella premessa del contratto stipulato tra le parti in data 20.04.2016 (cfr. all. 24 fascicolo attrice e all. 2 fascicolo convenuto).
Pagina 6 di 12 Neppure è in discussione la custodia del bene oggetto di contratto in capo alla conduttrice, per come pure espressamente previsto alla lett. b) dell'art. 6 del su menzionato contratto (“La locatrice si obbliga: …a custodire i beni che compongono l'azienda e a conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia”).
Tanto premesso, occorre tuttavia osservare che, seppure la locazione di un bene immobile, cui è assimilabile l'affitto d'azienda, comporta il trasferimento, in capo al conduttore, della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze e, dunque, l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende, altresì, a suo carico la responsabilità per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimane comunque in capo al proprietario la responsabilità giuridica e, quindi, la custodia della cosa (Cass. Civ., n.
2422/2004).
Difatti, il proprietario conserva la disponibilità giuridica e la materiale custodia, sia per quanto riguarda le strutture murarie, sia per ciò che concerne gli impianti, con obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza degli stessi, con conseguente responsabilità esclusiva, in caso di difetti, dei danni arrecati a terzi (Cass. Civ., n. 13881/2010; Cass. Civ., sez. 3, n. 21788/2015).
Epperò, venendo alla fattispecie all'esame di questo giudice, non paiono sussistere le condizioni di applicabilità delle norme invocate da parte ricorrente, atteso che la stessa non ha fornito prova alcuna degli inadempimenti addebitati al proprietario, tali da porsi in rapporto di causa effetto con gli incendi sviluppatisi nella struttura gestita dall'attrice.
Diversamente da quanto suggerito, ma non provato dalla conduttrice, infatti, non vi sono elementi per ricondurre l'innesco dell'incendio a disfunzioni dell'impianto elettrico o di adduzione del gas;
né è stata fornita prova della riconduzione della devastazione a condotte endogene, riferibili a terzi.
Di tal chè, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 1588 c.c., con conseguente applicazione della presunzione di
Pagina 7 di 12 responsabilità a carico del conduttore, superabile con la prova che l'incendio sia accaduto per fatto allo stesso non imputabile.
Al riguardo, vale la pena osservare che, nell'ipotesi di incendio della cosa locata, “il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, trovando quindi applicazione l'art. 1588 c.c. che pone una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo.” (Cass. Civ.,
n. 15721/2015).
Pertanto, poiché parte ricorrente ha dedotto che gli incendi hanno provocato danni alla struttura gestita, e quindi a cosa soggetta alla sua custodia, sarebbe stato suo onere fornire la suddetta prova liberatoria.
Cionondimeno, non vi è agli atti del presente giudizio, al di là della mera allegazione di incendio doloso di parte attrice -da ultimo contenuta anche nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza in cui si fa riferimento all'identificazione del responsabile degli eventi incendiari senza, però, fornirne prova-, alcun valido riferimento documentale da cui possa evincersi la causa e la natura degli incendi che hanno danneggiato il bene oggetto di contratto di affitto, né tanto meno, si ribadisce, che gli stessi siano stati scatenati, in via esclusiva o concorsuale, da difetti delle strutture murarie o degli impianti sui quali il proprietario avrebbe dovuto effettuare la sorveglianza prescritta.
Del resto, anche in caso di incendio doloso, la prova liberatoria della responsabilità presunta del conduttore, deve necessariamente passare attraverso la dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo di custodia con la diligenza richiesta dal caso concreto e che il danno sia derivato da una causa esterna individuata, non riconducibile né alla sua volontà né alla sua sfera di controllo, quale nel caso di specie il fatto del terzo ossia l'incendio doloso (cfr. Cass. Civ., n. 15721/2015).
Per tale ragione, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Pagina 8 di 12 3. Passando ora ad esaminare le domande svolte dal resistente in via riconvenzionale, deve premettersi che all'udienza del 3.02.2023 il locatore, tramite il proprio difensore, ha dichiarato testualmente “di rinunciare parzialmente alla domanda riconvenzionale cosi formulata “Accogliere la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di affitto di azienda per grave inadempimento di con condanna Parte_1 alla restituzione dell'azienda in favore di ” mantenendo ferme Controparte_1 le ulteriori domande proposte con la comparsa di costituzione e risposta” (cfr. verbale ud. 3/02/2023).
Pertanto, alla luce delle conclusioni rassegnate da parte resistente e ribadite anche con le note depositate per l'odierna udienza, questo giudice è tenuto a vagliare unicamente la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati dagli incendi occorsi alla struttura concessa in affitto, nonché quelli derivati dall'abusività delle opere asseritamente realizzate dalla conduttrice.
3.1. Sotto il primo profilo, richiamando i principi espressi al precedente punto di motivazione, i danni provocati alla dovrebbero essere Controparte_3
risarciti dall'attrice che non ha superato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1588 c.c..
Stabilito ciò, per la valutazione concreta della vicenda, deve tuttavia tenersi conto del fatto che subito dopo l'incendio la conduttrice, facendosi parte diligente,
e in ottemperanza a quanto disposto dal e dai Carabinieri, Controparte_2
ha provveduto al ripristino dello status quo ante ed allo smaltimento dei rifiuti derivati dagli eventi incendiari, con la conseguenza che la struttura di proprietà del
, è stata ricostruita a spese della conduttrice. P_
In tale contesto, riservando la valutazione sul presunto abuso edilizio ad un momento successivo, non paiono residuare danni risarcibili ai sensi dell'art. 1588
c.c., peraltro solo genericamente allegati dall'odierno resistente.
3.2. Passando, quindi, alla domanda afferente agli abusi edilizi perpetrati dalla ricorrente, parte resistente deduce l'esistenza di atti di accertamento degli stessi, con particolare riferimento all'ordinanza di demolizione n. 14 del
Pagina 9 di 12 02/12/2020 del (cfr. all. note trattazione scritta convenuto Controparte_2
per ud. 22/06/2021) e alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9807/2022 (cfr. all. 2 note ud. 03/02/2023) che ha confermato la realizzazione, da parte della ricorrente,
a seguito dei più volte citati eventi incendiari, di opere edilizie difformi dall'autorizzazione unica SUAP n. 49442 del 16.06.2014 ed in assenza di titoli abilitativi.
Dai documenti depositati da parte convenuta risultano, pertanto, procedimenti di repressione di abusi edilizi nei confronti della conduttrice, conclusi con esito alla stessa sfavorevole.
Sennonché, parte ricorrente ha allegato di aver ripristinato lo stato dei luoghi, ricostruendo il lido distrutto a seguito degli eventi incendiari nello stesso stato in cui era stato concesso in locazione, deducendo all'uopo l'abusività originaria dell'immobile concesso in affitto la cui consistenza, infatti, non corrispondeva alla autorizzazione unica SUAP n. 49442 del 16.06.2014.
Occorre, infatti, considerare che l'accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale in esame, presuppone la preventiva e necessaria dimostrazione, da parte del locatore – attore in riconvenzionale-, della conformità della struttura oggetto di contratto di affitto, al momento della stipula del contratto medesimo, alla citata autorizzazione SUAP del 16.06.2014.
E tuttavia, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti è emerso che il proprietario della struttura balneare ha posto nella disponibilità della conduttrice una struttura dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate.
Dagli atti di causa e, in particolare dalla dichiarazione a firma del direttore dei lavori, Ing. , incaricato dell'esecuzione dei lavori autorizzati Controparte_4
con la citata nota SUAP dal resistente, risulta infatti che gli stessi sarebbero iniziati a febbraio 2016 e sospesi il 30/04/2016 quando, cioè, era già intervenuto il contratto di affitto, senza che i lavori fossero stati completati (cfr. nota Ing.
del 20/04/2016 – all. 1 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. convenuto: CP_4
“Il 10 febbraio 2016 sono iniziati i lavori con comunicazione scritta. I lavori sono continuati ininterrottamente fino al 30/04/2016 data in cui mediante una
Pagina 10 di 12 comunicazione scritta effettuata dal sottoscritto Ing. sono stati Controparte_4
sospesi fino al 30/09/2016 con l'intenzione di riprenderli. ALLA DATA DEL
30/04/2016 I LAVORI RISULTANO ESSERE COSTITUITI DAL CORPO A-G-F-
E-. SUBITO DOPO IL 30=04/2016 SI SONO EFFETTUATE SOLO LE
OEPRAZIONI DI ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA IN MODO DA
AFFRONTARE LA STAGIONE BALNEARE PER CUI SI E' PRESENTATA UNA
S.C.I.A. IN CUI E' STATA PRODOTTA UNA PLANIMETRIA CON LA
SITUAZIONE RELATIVA AL 30/06/2016. CONCLUSA LA STAGIONE
BALNEARE I LAVORI CONTINUANO AD ESSERE SOSPESI IN QUANTO IL
NO HA AVUTO PROBLEMI DI SALUTE…”). P_
Tali circostanze hanno trovato conferma anche nella prova testimoniale svolta in corso di causa, dalla quale è al contrario emerso il ripristino del lido nello status quo ante.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 03.02.2023, Testimone_1
dopo aver chiarito di occuparsi di polizia edilizia e commerciale, ha dichiarato che
“dopo l'incendio non siamo mai intervenuti per abusi edilizi. Dopo la ricostruzione del lido abbiamo fatto accertamenti, non per abuso edilizio, ma per verificare la corrispondenza del manufatto rispetto a quanto presentato presso gli uffici del Comune, ma noi curavamo solo l'aspetto giudiziario” (cfr. verbale u.
03.02.2023).
Ancora, il teste , escusso alla medesima udienza, Testimone_2
relativamente alle opere di ripristino eseguite dall'attrice, ha poi dichiarato che
“…Posso dire che la prima volta che la sig.ra presentò la SCIA per PT
procedere al ripristino dello stabilimento balneare, il SUAP rigettò la pratica sulla base del parere negativo del Settore Patrimonio e Demanio sul presupposto che il base al codice della navigazione solo il concessionario potesse eseguire queste attività di ricostruzione. Successivamente, per quel che ricordo, la PT
allegò documentazione del Tribunale penale che la nominò custode dello stabilimento e soggetto che avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione dello
Pagina 11 di 12 stabilimento e, pertanto, le verifiche furono positive e non vi fu alcun provvedimento negativo.”. (cfr. verbale ud. 03.02.12023).
Così stando le cose, pertanto, la richiesta di CTU promossa da parte resistente volta a verificare la realizzazione, da parte della conduttrice, di opere difformi da quelle autorizzate con provvedimento SUAP n. 49442 del 16.06.2014,
è da considerarsi del tutto esplorativa, dal momento che non vi è prova in atti della compiuta realizzazione del progetto di cui alla citata autorizzazione unica SUAP del 2014 al momento della stipula del contratto di affitto.
Alla luce di quanto esposto, anche la suddetta domanda deve essere rigettata.
4. Le spese di lite si compensano in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di;
Controparte_1
- rigetta le domande proposte in via riconvenzionale da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 14 gennaio 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
Pagina 12 di 12
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, all'esito dell'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2011/2019 R.G.A.C. vertente a cui è riunita la causa n. 4527/2021 R.G.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gerardo Carvelli (c.f.
e Prof. Avv. Andrea Lollo, (c.f.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via C.F._3
Buccarelli n. 49/C, presso lo studio legale Falzea Lollo, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4
difeso dall'Avv. Nunzio Raimondi (c.f. ) ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catanzaro alla Via Santa Maria di Mezzogiorno n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
-resistente –
-
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento del locatore rispetto all'obbligazione di rendere agevole e utilizzabile il bene concesso in locazione, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A sostegno della domanda ha esposto di aver stipulato con il sig. , P_
con atto pubblico del 20.04.2016, un contratto d'affitto avente ad oggetto l'azienda denominata “Lido lo Ionio” sita in Catanzaro alla località Giovino e costituita da area demaniale marittima adibita a stabilimento balneare, al prezzo complessivo di € 100.000,00, con scadenza al 31/12/2020; che il lido è stato interessato da due eventi incendiari, rispettivamente in data 19.07.2017 e
06.01.2018, di cui il primo interessante parte dell'area coperta adibita a ristoro- pizzeria di circa mq. 350 e, il secondo, l'intero stabilimento.
Pertanto, lamentando l'inerzia del proprietario/locatore, che non avrebbe provveduto al ripristino dello stabilimento balneare a seguito dei predetti incendi e, quindi, l'impossibilità di utilizzo e godimento del bene oggetto del contratto di affitto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di
Catanzaro, contrariis reiectis, cosi provvedere: A. – Accertare e dichiarare che il
si è reso gravemente inadempiente nei confronti della sig.ra P_ PT
, non avendo provveduto a rendere agevole ed utilizzabile in bene
[...]
concesso in locazione e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificati, prudentemente nella somma di €
200.000,00. B. – Accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempienza del
, ai propri doveri imposti dal contratto di fitto d'azienda, la sig.ra P_
ha subito e subisce ingenti danni non patrimoniali e morali, per Parte_1
come indicati e richiesti in narrativa, danni che si chiede espressamente, vengano liquidati in via equitativa, tenendo conto, per quanto concerne la perdita di chance, all'età ed alla professionalità dell'attrice e, per quanto concerne i danni morali, alle violenze fisiche sopportate dalla stessa, a causa di uno stress
Pagina 2 di 12 continuato per oltre due anni. C. – Condannare al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del presente giudizio.”.
Si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza in Controparte_1
fatto e in diritto della domanda attorea di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto di affitto d'azienda per inadempimento della parte conduttrice che avrebbe eseguito sulla struttura balneare opere non assentite ed abusive e si sarebbe resa inadempiente all'obbligo di custodia su di essa gravante, nonché all'obbligo di pagamento dei canoni contrattualmente previsti, con conseguente diritto del locatore ad ottenere anche il risarcimento dei danni.
Sulla scorta di tale prospettazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito: - Accogliere la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di affitto di azienda per grave inadempimento di con condanna alla restituzione dell'azienda in Parte_1
favore di;
.- Accogliere la domanda riconvenzionale Controparte_1
formulata e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni Parte_1
subiti e subendi ai sensi dell'art. 1588 C.c.; .- Accogliere la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, condannare al Parte_1
pagamento delle rate di canone illegittimamente non pagate e sino alla naturale scadenza del contratto o sino alla restituzione dell'azienda, oltre interessi moratori;
.- Rigettare ogni contraria ed avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
.- Condannare alla refusione delle spese e Parte_1 competenze di lite.” .
Nelle more del presente giudizio, iscritto al n. 2011/2019 RGAC, l'odierno resistente, assumendo l'avvenuta scadenza naturale del contratto stipulato tra le parti, ha introdotto il giudizio iscritto al n. 4527/2021 RGAC al fine sentire dichiarare la cessazione del contratto di affitto d'azienda per intervenuta scadenza, con conseguente condanna della conduttrice al rilascio del bene locato e al risarcimento del danno da ritardata consegna.
Pagina 3 di 12 Nel suddetto giudizio si è costituita chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda attorea sul presupposto che la proroga della concessione demaniale comportasse anche la proroga del contratto di affitto di azienda e, comunque, per omesso valido esercizio del diritto di disdetta del locatore.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2022, il giudizio recante R.G. 4527/2021 è stato riunito con il giudizio recante R.G. 2011/2019.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'udienza del
03.02.2023, il procuratore di parte resistente ha dichiarato di rinunciare parzialmente alla domanda riconvenzionale così formulata “Accogliere la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di affitto di azienda per grave inadempimento di con condanna Parte_1 alla restituzione dell'azienda in favore di ”, mantenendo ferme Controparte_1
le ulteriori domande proposte con la comparsa di costituzione e risposta e ha chiesto, quindi, che il giudice voglia emettere provvedimento di rilascio immediato dello stabilimento balneare “lido Lo NI in favore del legittimo proprietario e concessionario, sig. . Controparte_1
Dopo l'emissione della sentenza parziale n. 521/2023, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di affitto per finita locazione ed è stato ordinato il rilascio dell'azienda oggetto del contratto di affitto, nonché disposta la condanna della conduttrice al pagamento della somma di € 29.640,00 a titolo di risarcimento danni per indennità di occupazione, oltre interessi legali e spese processuali, la causa è stata rinviata per la prosecuzione dell'istruttoria in relazione alle ulteriori domande.
Conclusa la fase istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini che seguono: per parte ricorrente, “Voglia l'Ill.mo Sig.
Giudice, respinta ogni avversa eccezione, così provvedere: Accertare e dichiarare che il si è reso gravemente inadempiente nei confronti della sig.ra P_
Pagina 4 di 12 , non avendo provveduto a rendere agevole ed utilizzabile il bene Parte_1
concesso in locazione e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento di tutti
i danni dovuti. Accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempienza del
, ai propri doveri imposti dal contratto di fitto d'azienda, la sig.ra P_
ha subito ingenti danni non patrimoniali e morali per come Parte_1
indicati e richiesti nell'atto introduttivo, danni che si chiede espressamente, vengano liquidati in via equitativa, tenendo conto, per quanto concerne la perdita di chance, all'età ed alla professionalità dell'attrice e, per quanto concerne i danni morali, alle violenze fisiche sopportate dalla stessa, a causa di uno stress continuato per oltre sette anni.
In via istruttoria si insiste nell'ammissione delle consulenze tecniche, per come indicate nelle memorie ex 183 VI comma cpc, 2°termine. Si chiede poi di concedere una eventuale replica alle memorie di controparte.
Si chiede poi la condanna del al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del presente giudizio.”; per parte resistente, “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: a. in accoglimento della domanda riconvenzionale come proposta, accertare e dichiarare la responsabilità di ex art. 1588 c.c. in relazione agli Parte_1
incendi che hanno danneggiato il bene controverso ed ex art. 1587 c.c. in relazione alle opere abusive da essa eseguite sul bene stesso, queste ultime come accertate nella sentenza del CDS n.9807/22 e nella Verificazione da essa richiamata;
b. per l'effetto, sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale come proposta, condannare al risarcimento dei Parte_1
danni susseguiti sia agli incendi che hanno colpito il bene controverso, sia all'esecuzione delle opere abusive;
danno da individuarsi nelle opere di ripristino
e/o da quantificarsi nelle spese necessarie per le opere di ripristino dello stato originario del bene;
c. condannare , in ogni caso, al pagamento Parte_1 in favore del delle spese e competenze del giudizio”. P_
2. Occorre preliminarmente esaminare la domanda proposta da parte ricorrente di condanna del locatore al risarcimento dei danni patrimoniali e non
Pagina 5 di 12 patrimoniali, asseritamente derivati dall'inadempimento del locatore all'obbligo di ripristino dello stabilimento balneare, oggetto del contratto di affitto d'azienda, a seguito degli eventi incendiari occorsi il 19 luglio 2017 e il 6 gennaio 2018.
Assume, infatti, la conduttrice che, a seguito del primo incendio sviluppatosi nella struttura balneare, avrebbe ripetutamente richiesto al proprietario locatore
(con missive del 25.07.17 e del 28.07.17 – cfr. pag. 2 atto di citazione) di intervenire per la messa in pristino del sito, anche in quanto in tal senso sollecitata dal e dai Carabinieri senza, tuttavia, ricevere alcuna Controparte_2
risposta, così da trovarsi nell'impossibilità di utilizzare e godere del bene oggetto di affitto.
Deduce, altresì, che, a seguito del secondo evento incendiario del 2018, la struttura sarebbe stata sottoposta a sequestro penale istruttorio e che, a seguito di sua domanda, sarebbe intervenuto il dissequestro provvisorio finalizzato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino della struttura, ma che anche in tale occasione il sarebbe rimasto inerte costringendo P_
l'attrice ad effettuare esborsi di somme in via esclusiva e solo parzialmente coperti dalla Compagnia assicurativa.
Così prospettata la vicenda fattuale, l'attrice lamenta l'inadempimento delle principali obbligazioni contrattuali poste in capo al locatore dagli artt. 1575, 1576
e 1585 c.c. su cui fonda la propria domanda risarcitoria.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente è infondata e come tale non merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
È circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, l'esistenza del contratto di affitto dell'azienda di proprietà di denominata Controparte_1
“Lido lo Ionio” sita in località Giovino di Catanzaro, avente ad oggetto la gestione dello stabilmente balneare su area demaniale marittima con annessa somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per come dettagliatamente indicato nella premessa del contratto stipulato tra le parti in data 20.04.2016 (cfr. all. 24 fascicolo attrice e all. 2 fascicolo convenuto).
Pagina 6 di 12 Neppure è in discussione la custodia del bene oggetto di contratto in capo alla conduttrice, per come pure espressamente previsto alla lett. b) dell'art. 6 del su menzionato contratto (“La locatrice si obbliga: …a custodire i beni che compongono l'azienda e a conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia”).
Tanto premesso, occorre tuttavia osservare che, seppure la locazione di un bene immobile, cui è assimilabile l'affitto d'azienda, comporta il trasferimento, in capo al conduttore, della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze e, dunque, l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende, altresì, a suo carico la responsabilità per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimane comunque in capo al proprietario la responsabilità giuridica e, quindi, la custodia della cosa (Cass. Civ., n.
2422/2004).
Difatti, il proprietario conserva la disponibilità giuridica e la materiale custodia, sia per quanto riguarda le strutture murarie, sia per ciò che concerne gli impianti, con obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza degli stessi, con conseguente responsabilità esclusiva, in caso di difetti, dei danni arrecati a terzi (Cass. Civ., n. 13881/2010; Cass. Civ., sez. 3, n. 21788/2015).
Epperò, venendo alla fattispecie all'esame di questo giudice, non paiono sussistere le condizioni di applicabilità delle norme invocate da parte ricorrente, atteso che la stessa non ha fornito prova alcuna degli inadempimenti addebitati al proprietario, tali da porsi in rapporto di causa effetto con gli incendi sviluppatisi nella struttura gestita dall'attrice.
Diversamente da quanto suggerito, ma non provato dalla conduttrice, infatti, non vi sono elementi per ricondurre l'innesco dell'incendio a disfunzioni dell'impianto elettrico o di adduzione del gas;
né è stata fornita prova della riconduzione della devastazione a condotte endogene, riferibili a terzi.
Di tal chè, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 1588 c.c., con conseguente applicazione della presunzione di
Pagina 7 di 12 responsabilità a carico del conduttore, superabile con la prova che l'incendio sia accaduto per fatto allo stesso non imputabile.
Al riguardo, vale la pena osservare che, nell'ipotesi di incendio della cosa locata, “il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, trovando quindi applicazione l'art. 1588 c.c. che pone una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo.” (Cass. Civ.,
n. 15721/2015).
Pertanto, poiché parte ricorrente ha dedotto che gli incendi hanno provocato danni alla struttura gestita, e quindi a cosa soggetta alla sua custodia, sarebbe stato suo onere fornire la suddetta prova liberatoria.
Cionondimeno, non vi è agli atti del presente giudizio, al di là della mera allegazione di incendio doloso di parte attrice -da ultimo contenuta anche nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza in cui si fa riferimento all'identificazione del responsabile degli eventi incendiari senza, però, fornirne prova-, alcun valido riferimento documentale da cui possa evincersi la causa e la natura degli incendi che hanno danneggiato il bene oggetto di contratto di affitto, né tanto meno, si ribadisce, che gli stessi siano stati scatenati, in via esclusiva o concorsuale, da difetti delle strutture murarie o degli impianti sui quali il proprietario avrebbe dovuto effettuare la sorveglianza prescritta.
Del resto, anche in caso di incendio doloso, la prova liberatoria della responsabilità presunta del conduttore, deve necessariamente passare attraverso la dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo di custodia con la diligenza richiesta dal caso concreto e che il danno sia derivato da una causa esterna individuata, non riconducibile né alla sua volontà né alla sua sfera di controllo, quale nel caso di specie il fatto del terzo ossia l'incendio doloso (cfr. Cass. Civ., n. 15721/2015).
Per tale ragione, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Pagina 8 di 12 3. Passando ora ad esaminare le domande svolte dal resistente in via riconvenzionale, deve premettersi che all'udienza del 3.02.2023 il locatore, tramite il proprio difensore, ha dichiarato testualmente “di rinunciare parzialmente alla domanda riconvenzionale cosi formulata “Accogliere la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di affitto di azienda per grave inadempimento di con condanna Parte_1 alla restituzione dell'azienda in favore di ” mantenendo ferme Controparte_1 le ulteriori domande proposte con la comparsa di costituzione e risposta” (cfr. verbale ud. 3/02/2023).
Pertanto, alla luce delle conclusioni rassegnate da parte resistente e ribadite anche con le note depositate per l'odierna udienza, questo giudice è tenuto a vagliare unicamente la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati dagli incendi occorsi alla struttura concessa in affitto, nonché quelli derivati dall'abusività delle opere asseritamente realizzate dalla conduttrice.
3.1. Sotto il primo profilo, richiamando i principi espressi al precedente punto di motivazione, i danni provocati alla dovrebbero essere Controparte_3
risarciti dall'attrice che non ha superato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1588 c.c..
Stabilito ciò, per la valutazione concreta della vicenda, deve tuttavia tenersi conto del fatto che subito dopo l'incendio la conduttrice, facendosi parte diligente,
e in ottemperanza a quanto disposto dal e dai Carabinieri, Controparte_2
ha provveduto al ripristino dello status quo ante ed allo smaltimento dei rifiuti derivati dagli eventi incendiari, con la conseguenza che la struttura di proprietà del
, è stata ricostruita a spese della conduttrice. P_
In tale contesto, riservando la valutazione sul presunto abuso edilizio ad un momento successivo, non paiono residuare danni risarcibili ai sensi dell'art. 1588
c.c., peraltro solo genericamente allegati dall'odierno resistente.
3.2. Passando, quindi, alla domanda afferente agli abusi edilizi perpetrati dalla ricorrente, parte resistente deduce l'esistenza di atti di accertamento degli stessi, con particolare riferimento all'ordinanza di demolizione n. 14 del
Pagina 9 di 12 02/12/2020 del (cfr. all. note trattazione scritta convenuto Controparte_2
per ud. 22/06/2021) e alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9807/2022 (cfr. all. 2 note ud. 03/02/2023) che ha confermato la realizzazione, da parte della ricorrente,
a seguito dei più volte citati eventi incendiari, di opere edilizie difformi dall'autorizzazione unica SUAP n. 49442 del 16.06.2014 ed in assenza di titoli abilitativi.
Dai documenti depositati da parte convenuta risultano, pertanto, procedimenti di repressione di abusi edilizi nei confronti della conduttrice, conclusi con esito alla stessa sfavorevole.
Sennonché, parte ricorrente ha allegato di aver ripristinato lo stato dei luoghi, ricostruendo il lido distrutto a seguito degli eventi incendiari nello stesso stato in cui era stato concesso in locazione, deducendo all'uopo l'abusività originaria dell'immobile concesso in affitto la cui consistenza, infatti, non corrispondeva alla autorizzazione unica SUAP n. 49442 del 16.06.2014.
Occorre, infatti, considerare che l'accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale in esame, presuppone la preventiva e necessaria dimostrazione, da parte del locatore – attore in riconvenzionale-, della conformità della struttura oggetto di contratto di affitto, al momento della stipula del contratto medesimo, alla citata autorizzazione SUAP del 16.06.2014.
E tuttavia, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti è emerso che il proprietario della struttura balneare ha posto nella disponibilità della conduttrice una struttura dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate.
Dagli atti di causa e, in particolare dalla dichiarazione a firma del direttore dei lavori, Ing. , incaricato dell'esecuzione dei lavori autorizzati Controparte_4
con la citata nota SUAP dal resistente, risulta infatti che gli stessi sarebbero iniziati a febbraio 2016 e sospesi il 30/04/2016 quando, cioè, era già intervenuto il contratto di affitto, senza che i lavori fossero stati completati (cfr. nota Ing.
del 20/04/2016 – all. 1 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. convenuto: CP_4
“Il 10 febbraio 2016 sono iniziati i lavori con comunicazione scritta. I lavori sono continuati ininterrottamente fino al 30/04/2016 data in cui mediante una
Pagina 10 di 12 comunicazione scritta effettuata dal sottoscritto Ing. sono stati Controparte_4
sospesi fino al 30/09/2016 con l'intenzione di riprenderli. ALLA DATA DEL
30/04/2016 I LAVORI RISULTANO ESSERE COSTITUITI DAL CORPO A-G-F-
E-. SUBITO DOPO IL 30=04/2016 SI SONO EFFETTUATE SOLO LE
OEPRAZIONI DI ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA IN MODO DA
AFFRONTARE LA STAGIONE BALNEARE PER CUI SI E' PRESENTATA UNA
S.C.I.A. IN CUI E' STATA PRODOTTA UNA PLANIMETRIA CON LA
SITUAZIONE RELATIVA AL 30/06/2016. CONCLUSA LA STAGIONE
BALNEARE I LAVORI CONTINUANO AD ESSERE SOSPESI IN QUANTO IL
NO HA AVUTO PROBLEMI DI SALUTE…”). P_
Tali circostanze hanno trovato conferma anche nella prova testimoniale svolta in corso di causa, dalla quale è al contrario emerso il ripristino del lido nello status quo ante.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 03.02.2023, Testimone_1
dopo aver chiarito di occuparsi di polizia edilizia e commerciale, ha dichiarato che
“dopo l'incendio non siamo mai intervenuti per abusi edilizi. Dopo la ricostruzione del lido abbiamo fatto accertamenti, non per abuso edilizio, ma per verificare la corrispondenza del manufatto rispetto a quanto presentato presso gli uffici del Comune, ma noi curavamo solo l'aspetto giudiziario” (cfr. verbale u.
03.02.2023).
Ancora, il teste , escusso alla medesima udienza, Testimone_2
relativamente alle opere di ripristino eseguite dall'attrice, ha poi dichiarato che
“…Posso dire che la prima volta che la sig.ra presentò la SCIA per PT
procedere al ripristino dello stabilimento balneare, il SUAP rigettò la pratica sulla base del parere negativo del Settore Patrimonio e Demanio sul presupposto che il base al codice della navigazione solo il concessionario potesse eseguire queste attività di ricostruzione. Successivamente, per quel che ricordo, la PT
allegò documentazione del Tribunale penale che la nominò custode dello stabilimento e soggetto che avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione dello
Pagina 11 di 12 stabilimento e, pertanto, le verifiche furono positive e non vi fu alcun provvedimento negativo.”. (cfr. verbale ud. 03.02.12023).
Così stando le cose, pertanto, la richiesta di CTU promossa da parte resistente volta a verificare la realizzazione, da parte della conduttrice, di opere difformi da quelle autorizzate con provvedimento SUAP n. 49442 del 16.06.2014,
è da considerarsi del tutto esplorativa, dal momento che non vi è prova in atti della compiuta realizzazione del progetto di cui alla citata autorizzazione unica SUAP del 2014 al momento della stipula del contratto di affitto.
Alla luce di quanto esposto, anche la suddetta domanda deve essere rigettata.
4. Le spese di lite si compensano in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di;
Controparte_1
- rigetta le domande proposte in via riconvenzionale da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 14 gennaio 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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