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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 215/2024, avente per oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili”, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Cubeddu e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Vagnoni
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Dessì Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. accordo congiunto di cui alla nota scritta depositata il 28/01/2025,
confermato all'udienza del 30/01/2025 e qui di seguito riportato:
“1) confermarsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il domicilio Per_1
materno. I genitori concorreranno al mantenimento, educazione ed istruzione del
pagina 1 di 5 medesimo, assumendo assieme le decisioni di maggior rilievo per la vita del figlio, istruzione e salute incluse;
2) in ragione della coabitazione di con la madre, confermare l'assegnazione della casa in Stintino Via Per_1
Grecale n° 17, di proprietà comune alle parti, alla sig.ra CP_1
3) il padre avrà il più ampio diritto di visita nei confronti del minore e pertanto lo potrà incontrare e tenere con
sé quando vorrà nel rispetto della volontà del medesimo figlio e previi accordi con la madre;
4) in ogni caso, trascorrerà con il padre le seguenti giornate: 1° settimana: lunedì, mercoledì, venerdì Per_1
pomeriggio compresa la cena (dalle 16:00 alle 21:30); 2° settimana: martedì e giovedì pomeriggio compresa la
cena (dalle 16:00 alle 21:30) e dal sabato mattina alla domenica sera;
5) trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, Per_1
ed i genitori stabiliranno fra loro i relativi periodi, fatti sempre salvi eventuali diversi accordi tra loro. In tali
periodi di tempo, i cui giorni specifici saranno individuati dalla coppia genitoriale con congruo anticipo, il
diritto di frequentazione resterà reciprocamente sospeso, così come in ogni altra ipotesi in cui il bambino
trascorrerà un periodo di vacanza con l'uno o con l'altro genitore. Resta inteso tra le parti che qualora
manifesti il desiderio di trascorrere giorni di vacanza a Osilo, presso la casa della nonna materna, il Per_1
minore sarà lì accompagnato nel rispetto della sua volontà;
6) trascorrerà con ciascun genitore le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 Per_1
dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio, nonché le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì-
sabato santo e Pasqua-martedì successivo, salvo diversi accordi;
7) il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario del minore figlio, l'assegno mensile di 400,00 euro, da
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
CP_1
8) l'intera somma dell'assegno unico universale erogato mensilmente dall'Inps sarà percepito nella sua
interezza dalla sig.ra Controparte_1
9) il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale continuerà a ricadere per intero sul sig.
; Parte_1
pagina 2 di 5 10) i genitori provvederanno in egual misura a sopportare le spese straordinarie che si dovessero rendere
necessarie nell'interesse del figlio. La loro regolamentazione soggiacerà alle indicazioni contenute nelle Linee
Guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense ovvero nel Protocollo recepito dal Tribunale di Sassari, che i
coniugi dichiarano di ben conoscere e alle quali si atterranno;
11) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (per iscritto, anche tramite whatsapp) all'altro genitore la
documentazione comprovante la spesa entro 30 giorni dall'esborso: il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre
i 15 giorni successivi alla richiesta;
12) la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del
50%, al pari della deduzione per i figli a carico;
13) nessun mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro”.
***
Con ricorso depositato in data 26/01/2024 il sig. ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale la sig.ra per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio contratto in Osilo il 27 aprile 2002, trascritto nei registri del predetto Comune per l'Anno 2002,
Numero 2 Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Ha allegato che 1) con sentenza n. 648/2022, pubblicata il 19/06/2022, RG n. 2733/2020 il Tribunale di Sassari
disponeva la separazione personale dei coniugi;
2) che nonostante il Tribunale avesse pronunciato l'affido congiunto del figlio (nato il [...]), i comportamenti ostativi della sig.ra avrebbero reso Per_1 CP_1
difficile il rapporto con il figlio;
3) dal punto di vista patrimoniale ha esposto a) di essere comproprietario, in comunione ordinaria, con la sig.ra della casa coniugale sita in Stintino, in via Grecale n. 17; che CP_1
l'immobile è stato assegnato in sede di separazione alla coniuge che vi abita con il figlio ed è gravato da mutuo con rate mensili pari ad euro 715,00 di cui il ricorrente si fa carico integralmente;
b) di svolgere attività
lavorativa presso un attività commerciale di cui è titolare nel Comune di Stintino;
c) rilevava che, anche a causa di problemi di salute, con grandi sacrifici provvede al mantenimento del figlio e al pagamento del mutuo dell'abitazione.
pagina 3 di 5 Ciò premesso il ricorrente ha chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido condiviso del figlio minore;
confermi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra disponga CP_1
un assegno di mantenimento mensile non superiore a 400,00 euro con spese straordinarie condivise al 50% tra entrambi i genitori e disponga che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre.
In data 04 aprile 2024 si è costituita la resistente la quale ha aderito alla domanda principale di scioglimento del matrimonio e di affido condiviso del figlio minore ma ha eccepito che: 1) mai aveva posto in essere comportamenti tali da ostacolare o rendere difficile la frequentazione e il rapporto tra il padre ed anzi Per_1
lamentava l'assenza paterna auspicando una maggiore presenza del nella vita del minore che soffre di Per_2
disturbi (“disordine evolutivo delle abilità scolastiche con disturbo dello sviluppo della coordinazione”; “asma
cronica. Disturbo di adattamento con ansia”) che necessitano trattamenti farmacologici giornalieri;
2) dal punto di vista patrimoniale ha lamentato che il padre non ha sempre contribuito alle spese straordinarie né ha “mai
versato alcuna delle provvidenze percepite nell'interesse esclusivo del figlio (assegno unico)”; infine ha chiesto di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio di euro 700,00.
In data 16/05/2024 il Giudice con ordinanza ex art 473 bis 22 cpc ha assunto i provvedimenti temporanei confermando l'affido condiviso, regolamentando il regime di visita padre/figlio, e confermando per quanto concerne il mantenimento del minore le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo la situazione reddituale delle parti mutata dalla pronuncia del Tribunale del 19/06/2022, inoltre ha invitato le parti a intraprendere nelle more dell'istruttoria un percorso di mediazione familiare utile a trovare soluzioni condivise.
All'udienza del 6/11/2024 i procuratori delle parti hanno dichiarato che i genitori si erano attenuti alle statuizioni di cui all'ordinanza del 16/05/2024, e hanno chiesto un rinvio ad altra udienza per la comparizione personale delle parti e per consentire la redazione di un eventuale accordo condiviso sulle condizioni del divorzio;
in data
28/01/2025 le parti con nota scritta hanno dichiarato di aver trovato un accordo congiunto sulle condizioni del divorzio. All'udienza del 30/01/2025 le parti comparse personalmente hanno confermato l'avvenuto accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2
lett. b, L.898/1970: in accoglimento della proposta domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del pagina 4 di 5 matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di legge di ininterrotta separazione dichiarata con Sentenza
n. 648/2022 pubblicata il 19/06/2022 R.G. 2733/2020 emessa dal Tribunale di Sassari ed essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Il Collegio prende atto delle condizioni del divorzio concordate dalle parti di cui alla nota scritta del 28/01/2025
e confermate all'udienza del 30/01/2025 (riportate in epigrafe), in quanto non contrastanti con l'interesse primario della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in OSILO (SS) il 27/04/2002 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
OSILO (SS) per l'Anno 2002, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di OSILO di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) conferma le conclusioni congiunte di cui alla nota scritta del 28/01/2025 e confermate all'udienza del
30/01/2025, come sopra trascritte, in quanto non contrastanti con l'interesse primario della prole, e prende atto delle obbligazioni che esse hanno ivi assunto reciprocamente.
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 14.02.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 215/2024, avente per oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili”, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Cubeddu e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Vagnoni
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Dessì Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. accordo congiunto di cui alla nota scritta depositata il 28/01/2025,
confermato all'udienza del 30/01/2025 e qui di seguito riportato:
“1) confermarsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il domicilio Per_1
materno. I genitori concorreranno al mantenimento, educazione ed istruzione del
pagina 1 di 5 medesimo, assumendo assieme le decisioni di maggior rilievo per la vita del figlio, istruzione e salute incluse;
2) in ragione della coabitazione di con la madre, confermare l'assegnazione della casa in Stintino Via Per_1
Grecale n° 17, di proprietà comune alle parti, alla sig.ra CP_1
3) il padre avrà il più ampio diritto di visita nei confronti del minore e pertanto lo potrà incontrare e tenere con
sé quando vorrà nel rispetto della volontà del medesimo figlio e previi accordi con la madre;
4) in ogni caso, trascorrerà con il padre le seguenti giornate: 1° settimana: lunedì, mercoledì, venerdì Per_1
pomeriggio compresa la cena (dalle 16:00 alle 21:30); 2° settimana: martedì e giovedì pomeriggio compresa la
cena (dalle 16:00 alle 21:30) e dal sabato mattina alla domenica sera;
5) trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, Per_1
ed i genitori stabiliranno fra loro i relativi periodi, fatti sempre salvi eventuali diversi accordi tra loro. In tali
periodi di tempo, i cui giorni specifici saranno individuati dalla coppia genitoriale con congruo anticipo, il
diritto di frequentazione resterà reciprocamente sospeso, così come in ogni altra ipotesi in cui il bambino
trascorrerà un periodo di vacanza con l'uno o con l'altro genitore. Resta inteso tra le parti che qualora
manifesti il desiderio di trascorrere giorni di vacanza a Osilo, presso la casa della nonna materna, il Per_1
minore sarà lì accompagnato nel rispetto della sua volontà;
6) trascorrerà con ciascun genitore le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 Per_1
dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio, nonché le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì-
sabato santo e Pasqua-martedì successivo, salvo diversi accordi;
7) il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario del minore figlio, l'assegno mensile di 400,00 euro, da
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
CP_1
8) l'intera somma dell'assegno unico universale erogato mensilmente dall'Inps sarà percepito nella sua
interezza dalla sig.ra Controparte_1
9) il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale continuerà a ricadere per intero sul sig.
; Parte_1
pagina 2 di 5 10) i genitori provvederanno in egual misura a sopportare le spese straordinarie che si dovessero rendere
necessarie nell'interesse del figlio. La loro regolamentazione soggiacerà alle indicazioni contenute nelle Linee
Guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense ovvero nel Protocollo recepito dal Tribunale di Sassari, che i
coniugi dichiarano di ben conoscere e alle quali si atterranno;
11) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (per iscritto, anche tramite whatsapp) all'altro genitore la
documentazione comprovante la spesa entro 30 giorni dall'esborso: il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre
i 15 giorni successivi alla richiesta;
12) la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del
50%, al pari della deduzione per i figli a carico;
13) nessun mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro”.
***
Con ricorso depositato in data 26/01/2024 il sig. ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale la sig.ra per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio contratto in Osilo il 27 aprile 2002, trascritto nei registri del predetto Comune per l'Anno 2002,
Numero 2 Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Ha allegato che 1) con sentenza n. 648/2022, pubblicata il 19/06/2022, RG n. 2733/2020 il Tribunale di Sassari
disponeva la separazione personale dei coniugi;
2) che nonostante il Tribunale avesse pronunciato l'affido congiunto del figlio (nato il [...]), i comportamenti ostativi della sig.ra avrebbero reso Per_1 CP_1
difficile il rapporto con il figlio;
3) dal punto di vista patrimoniale ha esposto a) di essere comproprietario, in comunione ordinaria, con la sig.ra della casa coniugale sita in Stintino, in via Grecale n. 17; che CP_1
l'immobile è stato assegnato in sede di separazione alla coniuge che vi abita con il figlio ed è gravato da mutuo con rate mensili pari ad euro 715,00 di cui il ricorrente si fa carico integralmente;
b) di svolgere attività
lavorativa presso un attività commerciale di cui è titolare nel Comune di Stintino;
c) rilevava che, anche a causa di problemi di salute, con grandi sacrifici provvede al mantenimento del figlio e al pagamento del mutuo dell'abitazione.
pagina 3 di 5 Ciò premesso il ricorrente ha chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido condiviso del figlio minore;
confermi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra disponga CP_1
un assegno di mantenimento mensile non superiore a 400,00 euro con spese straordinarie condivise al 50% tra entrambi i genitori e disponga che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre.
In data 04 aprile 2024 si è costituita la resistente la quale ha aderito alla domanda principale di scioglimento del matrimonio e di affido condiviso del figlio minore ma ha eccepito che: 1) mai aveva posto in essere comportamenti tali da ostacolare o rendere difficile la frequentazione e il rapporto tra il padre ed anzi Per_1
lamentava l'assenza paterna auspicando una maggiore presenza del nella vita del minore che soffre di Per_2
disturbi (“disordine evolutivo delle abilità scolastiche con disturbo dello sviluppo della coordinazione”; “asma
cronica. Disturbo di adattamento con ansia”) che necessitano trattamenti farmacologici giornalieri;
2) dal punto di vista patrimoniale ha lamentato che il padre non ha sempre contribuito alle spese straordinarie né ha “mai
versato alcuna delle provvidenze percepite nell'interesse esclusivo del figlio (assegno unico)”; infine ha chiesto di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio di euro 700,00.
In data 16/05/2024 il Giudice con ordinanza ex art 473 bis 22 cpc ha assunto i provvedimenti temporanei confermando l'affido condiviso, regolamentando il regime di visita padre/figlio, e confermando per quanto concerne il mantenimento del minore le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo la situazione reddituale delle parti mutata dalla pronuncia del Tribunale del 19/06/2022, inoltre ha invitato le parti a intraprendere nelle more dell'istruttoria un percorso di mediazione familiare utile a trovare soluzioni condivise.
All'udienza del 6/11/2024 i procuratori delle parti hanno dichiarato che i genitori si erano attenuti alle statuizioni di cui all'ordinanza del 16/05/2024, e hanno chiesto un rinvio ad altra udienza per la comparizione personale delle parti e per consentire la redazione di un eventuale accordo condiviso sulle condizioni del divorzio;
in data
28/01/2025 le parti con nota scritta hanno dichiarato di aver trovato un accordo congiunto sulle condizioni del divorzio. All'udienza del 30/01/2025 le parti comparse personalmente hanno confermato l'avvenuto accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2
lett. b, L.898/1970: in accoglimento della proposta domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del pagina 4 di 5 matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di legge di ininterrotta separazione dichiarata con Sentenza
n. 648/2022 pubblicata il 19/06/2022 R.G. 2733/2020 emessa dal Tribunale di Sassari ed essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Il Collegio prende atto delle condizioni del divorzio concordate dalle parti di cui alla nota scritta del 28/01/2025
e confermate all'udienza del 30/01/2025 (riportate in epigrafe), in quanto non contrastanti con l'interesse primario della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in OSILO (SS) il 27/04/2002 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
OSILO (SS) per l'Anno 2002, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di OSILO di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) conferma le conclusioni congiunte di cui alla nota scritta del 28/01/2025 e confermate all'udienza del
30/01/2025, come sopra trascritte, in quanto non contrastanti con l'interesse primario della prole, e prende atto delle obbligazioni che esse hanno ivi assunto reciprocamente.
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 14.02.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 5 di 5