Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 2
In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).
Proposta opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento degli oneri condominiali, costituisce mera “emendatio libelli”, consentita, la richiesta, formulata dal condominio opposto in sede di comparsa di costituzione e risposta, di condanna dell'opponente al pagamento di un importo inferiore a quello ingiunto e corrispondente alle sole spese condominiali di manutenzione e di amministrazione ordinaria, con esclusione di quelle di straordinaria amministrazione, in ragione della titolarità, in capo all’obbligato, anziché del diritto di proprietà, come esposto nel ricorso monitorio, del diritto reale di abitazione sulla stessa unità immobiliare.
Commentari • 7
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17255 - pubb. 17/05/2017 Appartamento oggetto di diritto reale di abitazione e imputazione delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria Cassazione civile, sez. II, 19 Aprile 2017, n. 9920. Est. Giusti. Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Appartamento oggetto di diritto reale di abitazione - Imputazione delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria - Criterio - Fondamento In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del …
Leggi di più… - 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 3. Divisione spese condominiali in caso di usufrutto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 gennaio 2021
- 4. Spese straordinarie condominio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 ottobre 2019
- 5. Separazione, all’assegnatario della casa coniugale spettano le spese condominialiRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 9 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2017, n. 9920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9920 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
099 20-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da: Bruno BIANCHINI - Presidente R.G. 4298/2013 Cron 9920 Lorenzo ORILIA - Consigliere -Consigliere Rel. Alberto GIUSTI Rep. - Consigliere Elisa PICARONI Ud. 21/3/2017 Chiara BESSO MARCHEIS - Consigliere condominio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT TO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato Vincenzo Giannandrea, con domicilio eletto nello studio dell'Avvocato Isidoro Toscano in Roma, via Corri- doni, n. 48; ricorrente -
contro
CONDOMINIO PARCO LA VECCHIA DI CASSANO DELLE MURGE, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avvocato Francesca Giampetruzzi, con domicilio eletto nello studio dell'Avvocato Giuliano Rossi in Roma, via Gregorio VII, n. 108; - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Ac- quaviva delle Fonti, n. 275/11 in data 20 dicembre 2011. 790/17 Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 21 mar- zo 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito l'Avvocato Francesca Giampetruzzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di pace di Acquaviva delle Fonti, su ricorso del con- dominio Parco La Vecchia sito in Cassano delle Murge, con decreto del 18 novembre 2008 ingiungeva a TO IO, indicato nella richiesta monitoria come proprietario di una unità immobiliare facente parte del condominio, il pagamento immediato della somma di euro 948,96, oltre interessi legali e spese della procedura. Notificato il decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto proponeva op- posizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in forza del contratto di acquisto per notaio Franco Longo De- bellis di Giovinazzo in data 28 gennaio 2002, egli era titolare del solo diritto di abitazione sull'immobile condominiale, il cui diritto di pro- prietà apparteneva, invece, ad NI ZZ. -2. Con sentenza in data 23 luglio 2009, il Giudice di pace acco- glieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente, così come richiesto dal creditore opposto, al pagamento, in favore del condominio, della minore somma di euro 714,75 per spese condominiali di ordinaria amministrazione, ritenen- do che la ulteriore somma di euro 234,41, essendo dovuta a titolo di manutenzione straordinaria, doveva gravare sulla proprietaria. -3. Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fon- ti, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 dicembre 2011, ha rigettato l'appello del IO e confermato la de- An 2 cisione impugnata, condannando l'appellante alla rifusione, in favore del condominio, delle spese del grado.
3.1. Il Tribunale ha rilevato che gravano su chi ha il diritto di abitazione le spese di custodia, amministrazione e manutenzione or- dinaria dell'immobile, mentre le spese per le riparazioni straordinarie sono a carico del nudo proprietario: pertanto, ha ritenuto corretta la distinzione, operata dal Giudice di pace, con riferimento alla diversa natura degli oneri condominiali pretesi al fine di individuare il sogget- to tenuto al pagamento. Il Tribunale ha altresì escluso che costituisca un radicale muta- mento della domanda la deduzione, da parte del creditore opposto, che il IO era tenuto al pagamento, non in quanto proprietario ma, come titolare del diritto di abitazione sull'immobile facente parte del complesso condominiale. 4. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale il IO ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 febbraio 2013, sulla base di due motivi. L'intimato condominio ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (violazione del principio di corrisponden- za tra il chiesto e il pronunciato nonché motivazione omessa, insuffi- ciente ed erronea su punto decisivo della controversia riguardante la legittimazione passiva del IO) ci si duole che il giudice del merito abbia obliterato la veste (di proprietario) in base alla quale il IO era stato considerato nel ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, nel provvedimento emesso dal Giudice di pace. E siccome il IO non è proprietario dell'immobile, ma titolare del diritto di abitazione, egli doveva essere considerato soggetto estraneo al giudizio, non solo per la somma pretesa a titolo di straordinaria amministrazione, ma anche per quella dovuta a titolo di manutenzione ordinaria. An - 3 - 1.1. Il motivo è infondato. Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di diritto reale di abitazione, il titolare del diritto di abitazione è tenuto al pa- gamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, applicandosi, in forza dell'art. 1026 cod. civ., le di- sposizioni dettate in tema di usufrutto dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ., che si riflettono anche, come confermato dall'art. 67 disp. att. cod. civ., sul pagamento degli oneri condominiali, costituenti un'obbligazione propter rem (cfr. Cass., Sez. II, 16 febbraio 2012, n. 2236; Cass., Sez. II, 28 agosto 2008, n. 21774). Tanto premesso, non sono configurabili i vizi denunciati, giacché la titolarità passiva del rapporto controverso in capo al IO - avente il diritto reale di abitazione su un'unità immobiliare posta nel condominio "Parco La Vecchia" è stata riconosciuta in forza della domanda del condominio, creditore opposto, come emendata nel cor- so del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in sede di compar- sa di costituzione e risposta. Risulta infatti per tabulas che, costituendosi in giudizio, il condo- minio ha precisato la propria domanda, dichiarando di voler insistere per la richiesta di condanna del IO limitatamente all'importo di euro 714,15, corrispondente alle spese condominiali attinenti all'ordinaria amministrazione delle cose e dei servizi comuni. -2. Il secondo motivo denuncia violazione del divieto di proporre domande diverse e nuove nel giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo (con conseguente omesso rilievo della preclusione all'esercizio della giurisdizione), nonché violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 99, 112, 342, 638 e 645 cod. proc. civ., 1026, 1004, 1005, 1117 e 1123 cod. civ. e 63 disp. att. cod. proc. civ. e motivazione omessa, erronea ed insufficiente su fatti controversi e decisivi per il giudizio. Ad avviso del an ricorrente, vi sarebbe diversità tra il titolo (causa petendi) originaria- mente allegato dal condominio nel ricorso a fondamento della do- manda di pagamento del complessivo importo di euro 948,96 (basato sulla qualifica di pieno proprietario del IO e, quindi, sull'implicito richiamo alla obbligazione propter rem collegata alla contitolarità del diritto di proprietà dei beni condominiali in capo al medesimo) e il ti- tolo accertato in corso di causa e considerato quale presupposto al quale ricollegare l'accoglimento parziale della domanda (causa peten- di individuata nell'obbligazione propter rem collegata al diritto di abi- tazione). Nell'ambito del motivo di impugnazione, il ricorrente articola due profili di censura. Il primo (rubricato preclusione all'esercizio della giurisdizione per inosservanza del divieto di proporre domande diver- se e nuove nel giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, in riferimento all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., e comunque violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 339, terzo comma, 113, secondo comma, 112, cod. proc. civ. e 24, secondo comma, 111, secondo comma Cost. e 101 cod. proc. civ.) sottolinea l'ontologica diversità tra l'elemento costitu- tivo della causa petendi addotto ed allegato a fondamento della do- manda e il titolo alla base della pronuncia di condanna emessa dal Giudice di pace all'esito del giudizio di opposizione. Il secondo (rubri- cato violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 99, 112, 132, 342, 638, 645 cod. proc. civ., 2697, primo comma, 2709, 1026, 1004, 1005, 1117, 1123 cod. civ., 63 disp. att. cod. civ., nonché motivazione omessa, erronea ed insufficiente) lamenta che la sentenza sia basata su un accertamento dei fatti e su una valutazione dei medesimi in termini giuridici “chiaramente difforme e divergente rispetto ai fatti (e connesse argomentazioni) allegati dal condominio in sede di originario ricorso per decreto ingiuntivo".
2.1. Il motivo è infondato, sotto tutti i profili in cui si articola. ан - 5 - Esso muove dalla premessa che a fronte di una richiesta, avan- zata in sede monitoria dal condominio ingiungente, di condanna del IO al pagamento della somma di euro 984,96, a titolo di spese condominiali dovute in qualità di proprietario di un'unità immobiliare posta nel complesso condominiale - costituisca un'inammissibile mu- tamento della causa petendi la deduzione, da parte del creditore op- posto, della responsabilità del IO fondata sulla titolarità del dirit- to reale minore di abitazione sullo stesso immobile e per l'importo (inferiore) corrispondente alle sole spese condominiali di manutenzio- ne e di ordinaria amministrazione. Ma si tratta di un presupposto evidentemente erroneo. Infatti, si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modifi- cazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svol- gimento del contraddittorio (Cass., Sez. V, 20 luglio 2012, n. 12621; Cass., Sez. II, 28 gennaio 2015, n. 1585). Poiché in relazione al pagamento degli oneri condominiali la quali- tà di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa e anche le spese dovute dall'habitator si confi- gurano come obbligazioni propter rem (cfr. Cass., Sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23291), costituisce mera emendatio libelli, consentita, la ri- chiesta, precisata da parte del condominio opposto in sede di com- parsa di costituzione e risposta, di un importo minore rispetto quel- lo ingiunto, corrispondente alle sole spese condominiali di manuten- zione e di amministrazione ordinaria, con esclusione di quelle di straordinaria amministrazione, in ragione della titolarità, in capo all'obbligato, non del diritto di proprietà, come esposto nel ricorso per au 6- decreto ingiuntivo, ma del diritto reale di abitazione sulla stessa unità immobiliare, il quale rappresenta, rispetto al diritto di proprietà, una situazione derivata minore.
3. Il ricorso è rigettato. - Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del- lo Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese pro- cessuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi eu- ro 1.700, di cui euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge;
dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello do- vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se- zione civile, il 21 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Димо Мишели Alberto Cicerti Funzionario Gludiziario Dott.se Donatella D'ANNA DEPORTATO IN CANCELLERIA Nome, 19 APR. 2017 7 Doa Donac JA