Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2017, n. 9920
CASS
Sentenza 19 aprile 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 21 marzo 2017. Le parti in causa erano un condomino, che ha presentato ricorso, e il condominio stesso, che ha resistito al ricorso. Il condomino contestava la legittimazione passiva, sostenendo di essere titolare solo del diritto di abitazione e non della proprietà, e quindi non responsabile per le spese condominiali. Il condominio, al contrario, sosteneva che il titolare del diritto di abitazione fosse tenuto a pagare le spese di ordinaria amministrazione.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Bari. Ha argomentato che, in base all'art. 1026 c.c., il titolare del diritto di abitazione è obbligato a sostenere le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria, poiché tali spese sono considerate obbligazioni propter rem. La Corte ha escluso che ci fosse un mutamento della causa petendi, poiché la richiesta del condominio era stata precisata in sede di giudizio, limitandosi alle spese ordinarie. Pertanto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

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In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).

Proposta opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento degli oneri condominiali, costituisce mera “emendatio libelli”, consentita, la richiesta, formulata dal condominio opposto in sede di comparsa di costituzione e risposta, di condanna dell'opponente al pagamento di un importo inferiore a quello ingiunto e corrispondente alle sole spese condominiali di manutenzione e di amministrazione ordinaria, con esclusione di quelle di straordinaria amministrazione, in ragione della titolarità, in capo all’obbligato, anziché del diritto di proprietà, come esposto nel ricorso monitorio, del diritto reale di abitazione sulla stessa unità immobiliare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2017, n. 9920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9920
Data del deposito : 19 aprile 2017

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