Sentenza 28 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2004, n. 14195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14195 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso l'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO VARVARO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AL AI LO BENITO, in persona del Curatore Avv. Lorenzo Spataro, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 290, presso l'avvocato MARCO SPADARO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ABBATE, giusta procura in calca al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 173/01 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 01/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2004 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SCOGNAMIGLIO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato SPADARO, con delega, che ha chiesto il rigetto dal ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo confermò la dichiarazione di inefficacia a norma dall'art. 67 comma 1 n. 2 legge fall., dei pagamenti per L. 361.270.000 che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. aveva ricevuti nel corso dell'anno 1988 dall'Imprenditore Paolo BE IE, dichiarato fallito il 20 febbraio 1990.
Ritennero i giudici del merito:
a) i due pagamenti controversi dovevano considerarsi eseguiti con mezzi anomali, perché la banca, al solo scopo di ridurre passività pregressa, aveva ottenuto da Paolo BE IE la procura a incassare i crediti derivantigli da un contratto d'appalto in corso di esecuzione, pur riconoscendogli contestualmente una nuova apertura di credito;
sicché era irrilevante accertare se al momento dei singoli incassi le passività con essi ripianate eccedessero effettivamente i fidi accordati al debitore e in quale misura avessero in tal senso assunto una funzione solutoria;
b) la banca aveva piena consapevolezza delle difficoltà dell'imprenditore, come risulta da una lettera dell'11 maggio 1988, in cui la direzione dell'istituto di credito autorizza la filiale a concedere ulteriori fidi "unicamente perché siano destinati alla riduzione dello scoperto", e da una lettera del 20 settembre 1989, intesa a ottenere l'anticipato rientro di Paolo BE IE dalle sue esposizioni.
Ricorre per Cassazione la banca a propone tre motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento di Paolo BE IE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli art. 1703, 1723, anche in relazione agli art. 1260 e s. e 1362 co., e dell'art. 67 comma 1 legge fall., nonché carenza o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di accertare in concreto la funzione del mandato all'incasso conferito da Paolo BE IE, avendola desunta esclusivamente dalla normale destinazione solutoria del mandato in rem propriam, ma senza considerazione per il contesto e per le connotazioni specifici del caso in esame. Infatti nel contratto di mandato mancava qualsiasi riferimento alla facoltà dal mandatario di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di crediti vantati nei confronti del mandante, mentre era stata contestuale l'erogazione di un ulteriore credito da parte della banca in favore del mandante. Sicché era evidente la funzione di garanzia, sia pure atipica, che assumeva in effetti il mandato, nonostante le contrarie indicazioni desumibili dalla lettera dell'11 maggio 1988. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 legge fall., anche in relazione agli art. 1703, 1723 e 1260 e s. c.c., e carenza o contraddittorieta della motivazione. Lamenta che i giudici del merito abbiano rifiutato di verificare in concreto la natura solutoria dei singoli incassi in relazione alle aperture di credito riconosciuta a Paolo BE IE, secondo la costante giurisprudenza che esclude la possibilità di considerare solutori i versamenti destinati a coprire passività non eccedenti i limiti di affidamento.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 legge fall., e carenza o contraddittorietà della motivazione, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto la banca consapevole dello stato di dissesto di Paolo BE IE, che appariva invece soltanto in difficoltà finanziarie in un contesto di normale svolgimento della sua attività imprenditoriale.
2. Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari" (Cass., sez. 1^, 17 gennaio 2003, n. 649, m. 559841). Sicché "l'estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all'operazione complessivamente realizzata, e all'atto terminale di estinzione del debito, carattere di anormalità" (Cass., sez. 1^, 4 agosto 2000, n. 10264, m. 539193);
ed "è, perciò, necessario, per escludere la revoca, non solo constatare che l'estinzione del debito pecuniario scaduto ed esigibile si sia realizzata con danaro, ma che questo non sia stato corrisposto al compimento di un processo satisfattorio non usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali" (Cass., sez. 1^, 22 novembre 1996, n. 10347, m. 500738). In particolare e indiscusso che "la cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al danaro ed e, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall., sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestualmente al sorgere del debito con essa estinto" (Cass., sez. 1^, 23 aprile 2002, n. 5917, m. 553959). E per questa ragione si ritiene che "l'attribuzione di un mandato in "rem propriam" all'incasso di crediti nei confronti di un terzo con il conferimento della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione, totale o parziale, di un debito verso il mandatario, benché non ancora sorto, anche attraverso la condensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti, ha, oltre uno scopo di garanzia, soprattutto funzione solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante"; con la conseguenza che, "trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal danaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, se pattuito nel biennio (sospetto), a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto" (Cass., sez. 1^, 13 aprile 2000, n. 4754, m. 535648, Cass., sez. 1^, 4 novembre 1998, n. 11057, m. 520356, Cass., sez. 1^, 2 settembre 1998, n. 8703, m. 518551, Cass., sez. 1^, 8 maggio 1998, n. 4688, m. 515272). Nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che il mandato all'incasso di crediti futuri del mandante fu conferito alla banca ricorrente allo scopo di consentirle di rientrare dei crediti già vantati nei confronti dell'insolvente Paolo BE IE. La ricorrente contesta questa interpretazione, rilevando che nel testo del contratto di mandato non v'è riferimento alcuno alla facoltà dal mandatario di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di crediti vantati nei confronti del mandante. Ma, com'ò noto, nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè "chiare" e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti" (Cass., sez. 1^, 10 ottobre 2003, n. 15150, m. 567388, Cass., sez. 1^, 21 marzo 2003, n. 4129, m. 561284, Cass., sez. 3^, 5 agosto 2002, n. 11707, m. 556654). E nel caso in esame la destinazione del mandato all'estinzione dei debiti esistenti, se non era espressamente prevista, non era neppure espressamente esclusa. Sicché risulta incensurabile il riferimento dei giudici del merito al comportamento successivo delle parti, perché l'esistenza di un collegamento funzionale tra negozi costituisce oggetto di apprezzamento del giudice di merito che, se condotto secondo criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanza di fatto, si sottrae al sindacato della corte di legittimità" (Cass., sez. 1^, 4 agosto 2000, n. 10264, m. 539193). Ne consegue che, avendo plausibilmente accertato che fu il mandato irrevocabile l'anomalo strumento di pagamento, correttamente i giudici del merito esclusero anche che avesse rilevanza la situazione debitoria di Paolo BE IE al momento in cui le singole somme incassate dalla banca mandataria furono impiegate per estinguerne le passività.
Sono pertanto infondati sia il primo sia al secondo motivo del ricorso.
Quanto al terzo motivo, esso risulta inteso a censurare valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, posto che la corte palermitana ha plausibilmente argomentato dalla corrispondenza interna alla stessa banca per concludere che la ricorrente fosse ben consapevole dello stato di insolvenza di Paolo BE IE nel momento in cui ne ottenne l'anomalo pagamento dei suoi crediti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorario, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004