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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Vergori, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 20.12.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 20.302,40 erogatale sulla prestazione INVCIV n. 07116562 e domandata in restituzione dall' con nota CP_1 del 30.3.2022 (a titolo di indennità di accompagnamento da febbraio 2019 ad aprile 2022), eccependo il difetto di motivazione della predetta nota e l'irripetibilità dei ratei. Al contempo ha chiesto il ripristino dell'erogazione dell'assegno di invalidità, assertivamente sospeso e trattenuto dall' a far data dal mese di marzo 2023 “per il CP_1 graduale recupero dell'indebito”. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In rapporto alle precipue indicazioni in ordine all'origine dell'indebito fornite dall' (peraltro, corroborate dalla documentazione versata in atti), è, in primo luogo, CP_1 da ritenere che le somme di cui si discute siano state erogate alla in maniera Pt_1 indebita, stante il venir meno, a decorrere dal mese di gennaio 2019, del requisito sanitario funzionale all'erogazione della indennità di accompagnamento. Tali indicazioni valgono, inoltre, a palesare debitamente le ragioni a fondamento della pretesa restitutoria, sì da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della medesima pretesa, come, peraltro, comprova la piena conferenza delle difese svolte dalla nell'ambito del presente giudizio. Pt_1
Tanto premesso, occorre osservare che, se per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di
1 questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha, pure, evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nella vicenda in esame, la significativa circostanza che la sin dal mese di Pt_1 gennaio 2019 avesse maturato piena conoscenza del venir meno del requisito sanitario di cui si discute (e ciò in ragione della rituale notifica del verbale sanitario, con cui le era stata riconosciuta esclusivamente la condizione di inabile), non vi è modo di enucleare, in rapporto alle ricostruzione fattuale che viene in rilievo, alcuna situazione idonea a ingenerare affidamento, meritevole di tutela per il tramite della irripetibilità dei pagamenti indebiti ricevuti. Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire in relazione al fatto che la richiesta di ripetizione di cui trattasi non sia stata preceduta dalla adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca della prestazione assistenziale in questione Le disposizioni di cui agli art. 37, L. n. 448/1998 e art. 42, D.L. n. 269/2003 richiamate dalla parte ricorrente sono, infatti, da intendere quali norme di azione, che
2 non possono di per sé valere a condizionare sul piano sostanziale l'insorgenza del diritto e la ripetibilità di eventuali pagamenti indebiti, salvo il ricorrere di una situazione idonea a generare affidamento, nel caso di specie, tuttavia, non rilevabile, essendo la Pt_1 come detto, stata debitamente informata sulla intervenuta caducazione del diritto all'erogazione dei ratei dell'indennità di accompagnamento (cfr. sul punto Cass. n. 34013/2019: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”; Cass. n. 24180/2022: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”). Al contempo, è da ritenere priva di sbocco la domanda di cui al punto 3 delle conclusioni del ricorso, specificatamente volta a conseguire il ripristino dell'assegno di invalidità INVCIV n. 07116562, non avendo la parte ricorrente in alcun modo documentato che l' a seguito della comunicazione della richiesta restitutoria per cui CP_1
è causa abbia disposto la sospensione della prestazione assistenziale in questione e/o trattenuto i relativi ratei in modo da avviare il recupero dell'indebito di cui si trattasi. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente, in difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 20.12.2023 da Pt_1
nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la
[...] CP_1 parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in euro CP_1
2.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 25 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Vergori, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 20.12.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 20.302,40 erogatale sulla prestazione INVCIV n. 07116562 e domandata in restituzione dall' con nota CP_1 del 30.3.2022 (a titolo di indennità di accompagnamento da febbraio 2019 ad aprile 2022), eccependo il difetto di motivazione della predetta nota e l'irripetibilità dei ratei. Al contempo ha chiesto il ripristino dell'erogazione dell'assegno di invalidità, assertivamente sospeso e trattenuto dall' a far data dal mese di marzo 2023 “per il CP_1 graduale recupero dell'indebito”. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In rapporto alle precipue indicazioni in ordine all'origine dell'indebito fornite dall' (peraltro, corroborate dalla documentazione versata in atti), è, in primo luogo, CP_1 da ritenere che le somme di cui si discute siano state erogate alla in maniera Pt_1 indebita, stante il venir meno, a decorrere dal mese di gennaio 2019, del requisito sanitario funzionale all'erogazione della indennità di accompagnamento. Tali indicazioni valgono, inoltre, a palesare debitamente le ragioni a fondamento della pretesa restitutoria, sì da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della medesima pretesa, come, peraltro, comprova la piena conferenza delle difese svolte dalla nell'ambito del presente giudizio. Pt_1
Tanto premesso, occorre osservare che, se per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di
1 questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha, pure, evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nella vicenda in esame, la significativa circostanza che la sin dal mese di Pt_1 gennaio 2019 avesse maturato piena conoscenza del venir meno del requisito sanitario di cui si discute (e ciò in ragione della rituale notifica del verbale sanitario, con cui le era stata riconosciuta esclusivamente la condizione di inabile), non vi è modo di enucleare, in rapporto alle ricostruzione fattuale che viene in rilievo, alcuna situazione idonea a ingenerare affidamento, meritevole di tutela per il tramite della irripetibilità dei pagamenti indebiti ricevuti. Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire in relazione al fatto che la richiesta di ripetizione di cui trattasi non sia stata preceduta dalla adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca della prestazione assistenziale in questione Le disposizioni di cui agli art. 37, L. n. 448/1998 e art. 42, D.L. n. 269/2003 richiamate dalla parte ricorrente sono, infatti, da intendere quali norme di azione, che
2 non possono di per sé valere a condizionare sul piano sostanziale l'insorgenza del diritto e la ripetibilità di eventuali pagamenti indebiti, salvo il ricorrere di una situazione idonea a generare affidamento, nel caso di specie, tuttavia, non rilevabile, essendo la Pt_1 come detto, stata debitamente informata sulla intervenuta caducazione del diritto all'erogazione dei ratei dell'indennità di accompagnamento (cfr. sul punto Cass. n. 34013/2019: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”; Cass. n. 24180/2022: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”). Al contempo, è da ritenere priva di sbocco la domanda di cui al punto 3 delle conclusioni del ricorso, specificatamente volta a conseguire il ripristino dell'assegno di invalidità INVCIV n. 07116562, non avendo la parte ricorrente in alcun modo documentato che l' a seguito della comunicazione della richiesta restitutoria per cui CP_1
è causa abbia disposto la sospensione della prestazione assistenziale in questione e/o trattenuto i relativi ratei in modo da avviare il recupero dell'indebito di cui si trattasi. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente, in difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 20.12.2023 da Pt_1
nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la
[...] CP_1 parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in euro CP_1
2.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 25 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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