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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VI Sezione Civile in persona del giudice dott. Valeria Conforti
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo iscritta al n 12155 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 decisa
TRA
(cf ) , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Portici, via Leonardo Da Vinci, 137 presso lo studio dell'avv.to Paolo Lecce che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-
- APPELLANTE
(cf ) Controparte_1 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
con sede in IA TO (TV) alla Controparte_2
Via Marocchesa n. 14 (Codice Fiscale e numero di Iscrizione al
Registro delle Imprese di EV , partita i.v.a. P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via P.IVA_2
Melisurgo 4, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Fusco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-APPELLATA
1
OGGETTO : appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra emessa in data 28.6.2019 (RG 5066/2016) e pubblicata in data
4.10.2019
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto da avverso la pronuncia del Parte_1
Giudice di Pace di Barra emessa in data 28.6.2019 (RG 5066/2016) e pubblicata in data 4.10.2019, pure se ammissibile perché predisposto in conformità del novellato art. 342 c.p.c., è del tutto infondato e va respinto con piena conferma della sentenza appellata.
Risulta dagli atti che il medesimo sinistro in ragione del quale l'appellante aveva richiesto il ristoro dei connessi danni patiti è stato già esaminato in altro procedimento a parti invertite dinanzi al Giudice di
Pace di Casoria rg 4864/2016, con sentenza pubblicata in data
6.12.2016 e confermata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza numero 663\2021 dell'11\03\2021, divenuta definitiva.
In ordine a tale ultimo aspetto (conferma della pronuncia di primo grado in appello) parte appellante nulla ha dedotto, limitandosi a riprodurre nella comparsa conclusionale le medesime doglianze illustrate nell'atto di appello e fondate essenzialmente su circostanze quali la non corretta instaurazione del contraddittorio nel parallelo procedimento già definito che avrebbe dovuto nel caso far valere con i mezzi di impugnazione avverso quella pronuncia e non già instaurando un nuovo giudizio.
Parte appellante ha anche sostenuto il giudizio instaurato dinanzi al
Giudice di Pace di Casoria, oramai definitivo, avrebbe ad un oggetto un rapporto differente il che è decisamente smentito dal raffronto tra la richiamata sentenza definitiva ed i fatti narrati dall'attore/appellante
2 nell'atto di citazione del presente giudizio in fase di appello (sinistro verificatosi il 15.7.2015 in Casoria).
Pertanto correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto la domanda risarcitoria del infondata per violazione del ne bis in idem. Pt_1
Al momento della pronuncia della sentenza qui gravata invero era stato proposto un appello (evidentemente tardivo ) avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Casoria sul giudizio introdotto dalla;
ad oggi CP_1 risulta che tale sentenza, nella quale è stato riconosciuto l'esclusivo apporto causale della condotta di guida dell'odierno appellante nella causazione del sinistro, sia divenuta definitiva.
In ordine al governo delle spese, nei rapporti tra l'appellante a la compagnia costituita le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. (con la precisazione che le stesse vengono liquidate in base al criterio del disputatum
(applicando i valori tra il minimo ed il massimo attesa l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate).
Nei rapporti tra l'appellante e il convenuto responsabile civile vittorioso stante la contumacia di quest'ultimo non occorre la statuizione sulle spese.
Infine, quanto all'appellante, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l' impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati, come quello che ci occupa, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
228/12 (primo gennaio 2013) e cioè dal 31 gennaio 2013.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, sul gravame iscritto al N RG 12155.20, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
2) Condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che Controparte_2 liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante ed;
Controparte_1
4) Dichiara che l'appellante tenuto al pagamento di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli il, 26.3.2025
IL GIUDICE
(dott. Valeria Conforti)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VI Sezione Civile in persona del giudice dott. Valeria Conforti
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo iscritta al n 12155 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 decisa
TRA
(cf ) , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Portici, via Leonardo Da Vinci, 137 presso lo studio dell'avv.to Paolo Lecce che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-
- APPELLANTE
(cf ) Controparte_1 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
con sede in IA TO (TV) alla Controparte_2
Via Marocchesa n. 14 (Codice Fiscale e numero di Iscrizione al
Registro delle Imprese di EV , partita i.v.a. P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via P.IVA_2
Melisurgo 4, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Fusco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-APPELLATA
1
OGGETTO : appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra emessa in data 28.6.2019 (RG 5066/2016) e pubblicata in data
4.10.2019
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto da avverso la pronuncia del Parte_1
Giudice di Pace di Barra emessa in data 28.6.2019 (RG 5066/2016) e pubblicata in data 4.10.2019, pure se ammissibile perché predisposto in conformità del novellato art. 342 c.p.c., è del tutto infondato e va respinto con piena conferma della sentenza appellata.
Risulta dagli atti che il medesimo sinistro in ragione del quale l'appellante aveva richiesto il ristoro dei connessi danni patiti è stato già esaminato in altro procedimento a parti invertite dinanzi al Giudice di
Pace di Casoria rg 4864/2016, con sentenza pubblicata in data
6.12.2016 e confermata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza numero 663\2021 dell'11\03\2021, divenuta definitiva.
In ordine a tale ultimo aspetto (conferma della pronuncia di primo grado in appello) parte appellante nulla ha dedotto, limitandosi a riprodurre nella comparsa conclusionale le medesime doglianze illustrate nell'atto di appello e fondate essenzialmente su circostanze quali la non corretta instaurazione del contraddittorio nel parallelo procedimento già definito che avrebbe dovuto nel caso far valere con i mezzi di impugnazione avverso quella pronuncia e non già instaurando un nuovo giudizio.
Parte appellante ha anche sostenuto il giudizio instaurato dinanzi al
Giudice di Pace di Casoria, oramai definitivo, avrebbe ad un oggetto un rapporto differente il che è decisamente smentito dal raffronto tra la richiamata sentenza definitiva ed i fatti narrati dall'attore/appellante
2 nell'atto di citazione del presente giudizio in fase di appello (sinistro verificatosi il 15.7.2015 in Casoria).
Pertanto correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto la domanda risarcitoria del infondata per violazione del ne bis in idem. Pt_1
Al momento della pronuncia della sentenza qui gravata invero era stato proposto un appello (evidentemente tardivo ) avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Casoria sul giudizio introdotto dalla;
ad oggi CP_1 risulta che tale sentenza, nella quale è stato riconosciuto l'esclusivo apporto causale della condotta di guida dell'odierno appellante nella causazione del sinistro, sia divenuta definitiva.
In ordine al governo delle spese, nei rapporti tra l'appellante a la compagnia costituita le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. (con la precisazione che le stesse vengono liquidate in base al criterio del disputatum
(applicando i valori tra il minimo ed il massimo attesa l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate).
Nei rapporti tra l'appellante e il convenuto responsabile civile vittorioso stante la contumacia di quest'ultimo non occorre la statuizione sulle spese.
Infine, quanto all'appellante, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l' impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati, come quello che ci occupa, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
228/12 (primo gennaio 2013) e cioè dal 31 gennaio 2013.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, sul gravame iscritto al N RG 12155.20, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
2) Condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che Controparte_2 liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante ed;
Controparte_1
4) Dichiara che l'appellante tenuto al pagamento di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli il, 26.3.2025
IL GIUDICE
(dott. Valeria Conforti)
4