Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, - Prima Sezione Civile -riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
- Giudice rel./est.- Dott.ssa Cristiana Satta
SENTENZA
nella causa civile n. 5293/2022 R.G. avente ad oggetto: “Dichiarazione giudiziale di paternità" vertente
TRA
(c.f.: C.F. 1 ) e Parte_2 (c.f.: Parte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nello Cappuccio, presso il C.F. 2
cui studio elettivamente domiciliano in Sant'Antimo (NA), alla via Luigi Vanvitelli n. 4, giusta procura in atti;
ATTORI
E
,, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte 1 c.f.: ' C.F. 3
Diana, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villa di Briano (CE), alla via Lucio
Apuleio, n. 23, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Nonché
Controparte_2 (c.f.: C.F. 4 Controparte_3
(c.f.: C.F. 5 ), Controparte_4 (c.f.: C.F. 6
Controparte_5 (c.f.: C.F. 7 ), Parte 3 (c.f.: C.F. 8 ), Parte 4 (c.f.: C.F. 9 ),
Parte_5 (c.f.: C.F. 10 Parte_6
(c.f.: C.F. 11 ), Parte 7 (c.f.: C.F. 12 "
Parte 8 (c.f.: C.F. 13 ), Parte_9 (c.f.:
Parte 11 (c.f.: C.F. 16 Parte 12 (c.f.:
,
C.F. 17
CONVENUTI CONTUMACI
con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, le parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione rinunciando ai termini di legge. Il giudice riservava la causa in decisione al collegio senza i termini ex 190 c.p.c. vista la rinuncia.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte 1 e Parte_2
convenivano dinanzi a Questo Tribunale Controparte_2 CP 3
[...]
, Controparte 1 Controparte_4 Controparte_5
Parte 4 Parte_5 Parte 3
Parte 7 Parte_8 Parte_6
Parte 11 Parte 10
[...] Parte 9 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e e Parte 12
dichiarare che il signor Persona 1 nato il [...] a [...]
,
(CE) e dichiarato morto presunto con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 8/2018 del
18.07.2018, era il padre naturale di essi istanti;
2) autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., essi istanti ad assumere il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere a quanto di sua competenza;
3) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria, chiedevano di essere ammessi alla prova orale per testi e disporsi C.T.U.
Gli attori premettevano in fatto di essere nati, insieme alla sig.ra Controparte_6
[...] dalla relazione sentimentale intrattenuta a cavallo degli anni '70-80 dalla madre,
,
Persona 2 con il sig.
, Persona 1 , dichiarato morto presunto giusta sentenza del
Tribunale di Napoli nord del 18.07.2018.
Rappresentavano di essere stati dichiarati all'anagrafe italiana dalla sola madre, diversamente dalla sorella Controparte_6 dichiarata all'anagrafe del luogo di nascita in
Brasile, quale figlia legittima di tale Persona 3 Esponevano, in prosieguo, che Persona_1 coniugato con la sig.ra [...]
CP_2 con la quale non aveva avuto figli, non aveva mai riconosciuto formalmente i figli nati dalla relazione con la sig.ra Pt_1
Precisavano, infine, che a seguito della declaratoria di morte presunta, a Persona 1
[...] succedevano: la moglie Controparte_2 ed i fratelli Controparte 1 CP_3
,
, Controparte_4 Controparte_5 Parte 3 Persona 4
[...]
, '
Persona 5 deceduta il 28.07.2020 e per
[...] (celibe deceduto il 12.02.1976), essa i figli Parte 10 Parte 11 Parte 12 Parte 9
Persona 6 deceduto il 13.09.2013 e per esso i figli Parte_4
[...],
, Controparte_7 Parte 8 Parte_5 Parte 6
,
[...]
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, per l'udienza di comparizione nessuno dei convenuti si costituiva.
Alla prima udienza di trattazione tenutasi in data 27.09.2022 il giudice rinviava all'udienza del 17.01.2023, onerando parte attrice del deposito del certificato integrale storico di famiglia del sig. ai fini dell'accertamento della regolare instaurazione Persona 1
del contraddittorio.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice nominava quale c.t.u. la dott.ssa fissando per il conferimentoPersona 7 dell'incarico al nominato perito, per l'interrogatorio formale dei convenuti e per la prova testi l'udienza del 27.06.2023. Nominato in sostituzione il dott. Persona_8 lo stesso rinunciava all'incarico e il giudice, giusta ordinanza depositata in data 10.03.2023 nominava in sostituzione la dott.ssa
Angela Misso, confermando l'udienza fissata in precedenza per il conferimento dell'incarico. A seguito della rinuncia della rinuncia della dott.ssa Misso, con ordinanza depositata in data 02.05.2023 veniva nominato in sostituzione il dott. Persona_9
All'udienza del 27.6.2023, conferito incarico al nominato c.t.u., compariva personalmente il sig. CO cui era stato notificato il provvedimento che disponeva
,
l'interrogatorio formale, il quale dichiarava di essere il fratello dello scomparso;
il giudice in ragione di ciò revocava l'interrogatorio formale in quanto avente ad oggetto circostanza non riferibili al predetto soggetto, ed escusso il teste presente Persona 4 rinviava "
all'udienza del 12.12.2023 per l'esame della perizia. Nelle more, CO si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 28.11.2023, a mezzo della quale, dedotto di essere fratello di Persona_1
[...] e di essere a conoscenza del fatto che Parte 1 e Parte 2 sono
figli del defunto fratello Per_1 nati dalla relazione da questi intrattenuta negli anni '70 / Par non si opponeva alla richiesta di accertamento ex adverso '80 con la signora Per_2
proposta.
Persona 9 il quale In data 11.12.2023 veniva depositata perizia a firma del c.t.u.
Persona 1 nei confronti degli affermava, con inconfutabile certezza, la paternità di attori.
All'udienza del 12.12.2023, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice riservava la causa in decisione al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 190 c.p.c., il designato Collegio, rilevato che gli accertamenti peritali di esame e raffronto del DNA erano stati eseguiti presso un laboratorio privato e ritenuto necessario che l'esame comparativo del DNA venisse eseguito presso una struttura pubblica, rimetteva le parti dinanzi al giudice relatore, ordinando il rinnovo delle operazioni peritali e fissando la comparizione del CTU l'udienza del 28.05.2024, a seguito della quale il giudice istruttore confermava la necessità di rinnovazione delle operazioni peritali da eseguirsi presso un laboratorio di genetica di una struttura pubblica, fissando all'uopo l'udienza del 25.06.2024.
Conferito l'incarico per il rinnovo delle operazioni peritali al dott. Per_9 e fissata per
l'esame dell'elaborato l'udienza del 22.10.2024, alla predetta udienza il giudice, vista la richiesta di proroga del termine per il deposito della perizia del c.t.u. e rilevato l'erroneo deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza, rinviava l'udienza al 26.11.2024 per l'esame della perizia.
In data 19.11.2024 veniva depositata la relazione tecnica attestante che la presunta paternità di nei confronti di Parte 1 e Parte 2 è certa Persona 1
e, al 99,9999999% per al 99,9999975% per Parte 1 Parte 2
,
All'udienza del 26.11.2024 le parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione rinunciando ai termini di legge. Il giudice riservava la causa in decisione al collegio senza i termini ex 190 c.p.c. vista la rinuncia.
Il Pm ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda con visto del
15.2.2024, già dopo il deposito della prima CTU, il cui risultato è stato confermato anche a seguito della rinnovazione delle operazioni peritali. ***
La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Preliminarmente osserva il collegio, che ai sensi dell'art. 276 c.c., legittimati passivi della domanda di paternità o maternità naturale sono, in caso di mancanza del presunto genitore, i suoi eredi. Pertanto, la domanda è stata ritualmente proposta nei confronti di tutti i convenuti, eredi di Persona 1 dichiarato morto presunto.
Ciò chiarito, rileva il tribunale come nella originaria formulazione dell'art. 269 c.c, antecedente alle modifiche introdotte con la legge di riforma (art. 113 1. 19 maggio 1975
n. 151), la ricerca della paternità naturale era consentita solo nell'ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste;
il nuovo testo dell'art. 269 cit. prevede, invece, che la prova della paternità può essere fornita con ogni mezzo, salva l'insufficienza - a tal fine della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti fra la madre
-
ed il preteso padre all'epoca del concepimento. Da ciò consegue che il giudice è dotato di ampio potere discrezionale nella ricerca degli strumenti di accertamento, essendo egli libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze delle indagini che ritenga idonee e sufficienti per la soluzione della controversia ed anche mediante la valorizzazione di elementi presuntivi che presentino i requisiti di cui all'art. 2729 c.c., mentre non è richiesta la prova di una convivenza "more uxorio", nel senso di una coabitazione stabile della madre e del presunto padre.
Invero, non vi è più alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, sicché le prove emato-genetiche, tenuto conto dell'avanzato livello raggiunto dalla ricerca ed esperienza scientifica, rappresentano la prova dirimente, che con la maggiore certezza possibile forniscono sufficienti garanzie nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza (Cass. 29 maggio 2008, n. 14462; Tribunale di Roma, I sez. civile, 20.10.2011, n. 20377). Pertanto, non è più necessario aver fornito la preventiva prova della relazione tra i genitori per poter dare ingresso a prove scientifiche riguardanti la compatibilità genetica tra figlio e presunto padre, ben potendo la prova testimoniale se espletata rappresentare ulteriore elemento a supporto della decisione.
Invero, il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario (cfr. in tal senso ex plurimis Cass. n. 29838/2024). La presente fattispecie va esaminata dunque alla stregua dei principi sopra illustrati, che il Tribunale condivide ed ai quali ritiene di dover dare continuità.
Nel caso di specie, stante la dichiarazione di morte presunta del sig. Persona 1 e la conseguente impossibilità di prelevare un campione di DNA dal presunto padre, la causa
è stata istruita mediante prova testimoniale sull'esistenza della relazione tra i presunti genitori e mediante test comparativo del DNA eseguito prelevando campioni genetici estratti dai presunti figli attori e confrontandoli con i campioni genetici estratti da
Controparte 1 (fratello del presunto padre) e Persona 4 (figlio di CP 1
[...] e nipote del presunto padre).
Orbene, dall'insieme degli elementi emersi ritiene il tribunale che la paternità di Persona_1
[...] rispetto a Parte 1 e Parte_2 debba ritenersi pienamente provata.
Il teste escusso, nipote del presunto padre, ha dichiarato di esser a conoscenza della relazione tra Persona 2 e e di aver conoscenza che gli attori sono figli Persona 1
in quanto hanno sempre frequentato la sua casa in ragione dello di Persona 1
,
stretto rapporto di parentela con Persona_1 (fratello del padre) e sempre qualificati Per come "figli di e Per 1 ". Le dichiarazioni prive di vizi logici ed attendibili proprio in ragione della conoscenza diretta dei fatti da parte del teste e della frequentazione familiare in ragione del rapporto di stretta parentela, rappresentano un elemento di prova della dedotta paternità, confermata dall'espletato test genetico.
Ed invero, dalla CTU depositata il 19.11.2024, le cui operazioni si sono svolte presso l'ambulatorio di Medicina di Laboratorio, edificio 3/E dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II° è emerso che la paternità di è certa al Persona 1
Parte_299,9999975% per Parte 1 e al 99,9999999% per
Le operazioni peritali si sono svolte mediante estrazione di un campione di sangue venoso degli attori, di CO (fratello del presunto padre) e di Persona 4 (figlio di CO e nipote del presunto padre) e raffronto tra i profili genetici così individuati.
Le argomentazioni addotte dal CTU per giungere alle conclusioni sopra riportate, qui da intendersi integralmente trascritte, sono prive di vizi logici, rispettose dei principi in materia e come tali pienamente condivisibili, potendo pertanto esser poste a fondamento della decisione.
In definitiva, l'univocità e la convergenza degli elementi indiziari acquisiti al processo come sin qui descritti dimostra con certezza la fondatezza della domanda di
-
riconoscimento della paternità naturale proposta dagli attori, che va pertanto accolta come richiesto anche dal PM. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, deve dunque dichiararsi che Pt 1
), sono (c.f.: C.F. 1
) e Parte 2 (c.f.: C.F. 2
[...] con conseguente ordine di annotazione della presente sentenza figli di Persona 1
,
in calce all'atto di nascita, ai sensi del nuovo ordinamento dello stato civile.
In conseguenza dell'accertata paternità e della maggiore età dei figli, può altresì esser accolta la richiesta formulata dagli attori ai sensi dell'art. 262 c.c. di aggiunta del cognome paterno a quello materno, che stante l'età degli attori (di oltre 40 anni) rappresenta autonomo segno distintivo degli stessi.
In virtù di ciò gli attori si chiameranno Persona 10 Persona 11
[...]
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto e ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente, sono definitivamente poste a carico degli attori, considerato che nessuno dei convenuti si è opposto alla richiesta e che l'accertamento è stato fatto nell'interesse degli stessi attori.
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione della natura della pronuncia e dell'adesione alla domanda da parte dell'unico convenuto costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, prima sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che (c.f.: Parte 1
), sono figli di
) e Parte 2 (c.f.: C.F. 1 C.F. 2 nato il [...] a [...] e dichiarato morto Persona 1
,
presunto con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 8/2018 del 18.07.2018;
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ) e Parte_2 (c.f.: b) dispone che
), aggiungano al cognome materno quello paterno e che per l'effetto C.F. 2
Persona 10 Persona 10e Pt 2 ; si chiamino c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita di (c.f.: C.F. 1 ) e [...] Parte 1
Parte 2 (c.f.: C.F. 2
),
b) spese di CTU definitivamente a carico degli attori;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio il 21.1.2024
Il giudice rel.
dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro