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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14105 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68861/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68861/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALESIO Parte_1 C.F._1
GA AR, elettivamente domiciliato in VIA SABOTINO, 17/A 00100 ROMA presso il difensore avv. D'ALESIO GA AR
OPPONENTE / ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE AR Controparte_1 P.IVA_1
CE e dell'avv. DE AR MAURO ( ) VIA TUSCOLANA 404 C.F._2
ROMA; elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 404 00100 ROMA presso il difensore avv.
DE AR CE
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L. 2009 n. 69.
Dalla lettura degli atti e dei documenti di causa, nel richiamo dei provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio, letti gli scritti difensivi delle parti, considerato che:
1) la notifica effettuata da parte del opposto è rituale essendo stata indirizzata da parte CP_1 dell'ente di gestione al condominio presso l'indirizzo che risulta dal certificato storico anagrafico;
2) sul punto è emerso che la contestazione avanzata dalla parte opponente non sia stata suffragata da idonea produzione documentale, dovendosi pure aggiungere che, secondo i principi dettati in via generale in materia condominiale e relativi alla c. d. apparentia iuris, il condomino avrebbe un onere di comunicare un eventuale cambio di residenza nel caso in cui questa non coincide con l'abitazione sita nel condominio;
in tal caso, l'amministratore non può considerarsi in errore se indirizza alla residenza risultante dai registri dell'anagrafe condominiale ogni comunicazione relativa alla gestione del condominio, incluse le convocazioni alle assemblee condominiali;
3) e conseguentemente il , in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non può CP_1 avvalersi di tale eccezione – del fatto che l'amministratore ha inviato richieste di pagamento di oneri condominiali all'indirizzo del condomino sito nel Condominio creditore di cui ha effettiva ed oggettiva conoscenza poiché ricadente sul condomino l'obbligo di comunicare l'eventuale diverso domicilio;
4) detto ciò, il opposto ha correttamente proceduto alla notifica dell'ingiunzione ai CP_1 sensi dell'art. 140 CPC perfezionatasi lo 08.03.2019;
5) occorre ora valutare se la presente opposizione può considerarsi tempestiva, decorrendo dal lato della opponente il termine di giorni per l'opposizione dalla data in cui ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e sul punto si richiamano le osservazioni in base alle quali il procedimento notificatorio del medesimo ricorso deve ritenersi regolare;
6) sul punto le risultanze documentali hanno consentito di appurare che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato a mezzo pec all'amministratore di in data CP_1
28.10.2021; ne segue in ogni caso la tardività della notifica e conseguentemente il passaggio in pagina 2 di 3 giudicato del decreto medesimo;
7) tale conclusioni di natura preliminare / pregiudiziale rende superflua ogni valutazione circa 'il merito' dei motivi dell'opposizione.
8) Le spese seguono la soccombenza e di liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate, mentre non si potrà procedere alla condanna per lite temeraria come richiesto dal opposto in quanto CP_1 non è evidente ictu oculi che l'avversa parte abbia resistito o agito nella presente opposizione con dolo o colpa grave;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la tardività della presente opposizione e quindi l'inammissibilità;
2) Dichiara fondata la pretesa monitoria;
3) Condanna altresì la parte opponente a rimborsare al Condominio opposto le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
ROMA, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68861/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALESIO Parte_1 C.F._1
GA AR, elettivamente domiciliato in VIA SABOTINO, 17/A 00100 ROMA presso il difensore avv. D'ALESIO GA AR
OPPONENTE / ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE AR Controparte_1 P.IVA_1
CE e dell'avv. DE AR MAURO ( ) VIA TUSCOLANA 404 C.F._2
ROMA; elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 404 00100 ROMA presso il difensore avv.
DE AR CE
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L. 2009 n. 69.
Dalla lettura degli atti e dei documenti di causa, nel richiamo dei provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio, letti gli scritti difensivi delle parti, considerato che:
1) la notifica effettuata da parte del opposto è rituale essendo stata indirizzata da parte CP_1 dell'ente di gestione al condominio presso l'indirizzo che risulta dal certificato storico anagrafico;
2) sul punto è emerso che la contestazione avanzata dalla parte opponente non sia stata suffragata da idonea produzione documentale, dovendosi pure aggiungere che, secondo i principi dettati in via generale in materia condominiale e relativi alla c. d. apparentia iuris, il condomino avrebbe un onere di comunicare un eventuale cambio di residenza nel caso in cui questa non coincide con l'abitazione sita nel condominio;
in tal caso, l'amministratore non può considerarsi in errore se indirizza alla residenza risultante dai registri dell'anagrafe condominiale ogni comunicazione relativa alla gestione del condominio, incluse le convocazioni alle assemblee condominiali;
3) e conseguentemente il , in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non può CP_1 avvalersi di tale eccezione – del fatto che l'amministratore ha inviato richieste di pagamento di oneri condominiali all'indirizzo del condomino sito nel Condominio creditore di cui ha effettiva ed oggettiva conoscenza poiché ricadente sul condomino l'obbligo di comunicare l'eventuale diverso domicilio;
4) detto ciò, il opposto ha correttamente proceduto alla notifica dell'ingiunzione ai CP_1 sensi dell'art. 140 CPC perfezionatasi lo 08.03.2019;
5) occorre ora valutare se la presente opposizione può considerarsi tempestiva, decorrendo dal lato della opponente il termine di giorni per l'opposizione dalla data in cui ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e sul punto si richiamano le osservazioni in base alle quali il procedimento notificatorio del medesimo ricorso deve ritenersi regolare;
6) sul punto le risultanze documentali hanno consentito di appurare che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato a mezzo pec all'amministratore di in data CP_1
28.10.2021; ne segue in ogni caso la tardività della notifica e conseguentemente il passaggio in pagina 2 di 3 giudicato del decreto medesimo;
7) tale conclusioni di natura preliminare / pregiudiziale rende superflua ogni valutazione circa 'il merito' dei motivi dell'opposizione.
8) Le spese seguono la soccombenza e di liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate, mentre non si potrà procedere alla condanna per lite temeraria come richiesto dal opposto in quanto CP_1 non è evidente ictu oculi che l'avversa parte abbia resistito o agito nella presente opposizione con dolo o colpa grave;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la tardività della presente opposizione e quindi l'inammissibilità;
2) Dichiara fondata la pretesa monitoria;
3) Condanna altresì la parte opponente a rimborsare al Condominio opposto le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
ROMA, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
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