Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/03/2026, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01974/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3221 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa e pubblicata in data 15/04/2024 dal Tribunale di -OMISSIS-, Giudice del Lavoro;
e per la condanna della Amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro da fissarsi, ai sensi dell'art. 114, comma IV, lettera e) c.p.a., per il grave ritardo nell'esecuzione del giudicato, a far data dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all'effettivo soddisfacimento del credito;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Giudice del lavoro, depositata in cancelleria in data 15/04/2024 e notificata in forma esecutiva in data 22/04/2024, oltre che passata in giudicato in data 15/10/2024, con il quale è stato accertato il suo diritto al riconoscimento in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, dei servizi a tempo determinato, a decorrere dalla data di immissione in ruolo (01/09/2009), in ragione dell’anzianità maturata per il servizio preruolo; e, per l’effetto, è stato condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente, da quantificarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.300,00 oltre Iva cpa, spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore costituito.
Il ricorrente ha chiesto anche fissarsi, ai sensi dell’art. 114, comma IV, lettera e) c.p.a., la somma di denaro dovuta dal Ministero intimato per il grave ritardo nell’esecuzione del giudicato, a far data dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all’effettivo soddisfacimento del credito.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile, depositando documentazione.
In replica, il ricorrente, prendendo atto della documentazione prodotta dal Ministero resistente, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, non essendogli ancora state corrisposte le differenze retributive dovutegli.
Pervenuta alla camera di consiglio del 19 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente chiede condannarsi il Ministero della Istruzione alla esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, del Tribunale di -OMISSIS-, Giudice del lavoro, passata in giudicato.
Chiede, conseguentemente ordinarsi all’Amministrazione intimata:
- di procedere alla ricostruzione della sua carriera, previo riconoscimento dei servizi pre-ruolo espletati, nei sensi esplicitati nella sentenza;
-di provvedere al pagamento delle spettanze retributive dovute quali arretrati;
-di provvedere al pagamento delle spese ed onorari di lite, come quantificati dal Giudice del lavoro.
Ciò detto, risulta, in primo luogo, che il decreto di ricostruzione di carriera del ricorrente ha superato il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo e che lo stesso è stato registrato ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 30/06/2011 al numero 7701, in data 05/09/2025. Nel caso di specie, dunque, l'Amministrazione resistente ha fornito prova documentale dell'avvenuta esecuzione del giudicato.
In parte qua, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato integralmente soddisfatto l’interesse azionato in giudizio.
Quanto al pagamento delle differenze retributive, il ricorso deve invece ritenersi inammissibile in quanto la sentenza azionata contiene, sul punto, una condanna generica in cui la quantificazione di quanto dovuto presuppone un accertamento nel merito del rapporto sottostante, che non può essere effettuato nell’ambito di questo giudizio di ottemperanza.
Ed invero, le sentenze del giudice ordinario contenenti statuizioni di condanna, in quanto relative a posizioni di diritto soggettivo, risultano essere specifiche e puntuali e il giudizio di ottemperanza è rivolto alla mera esecuzione del comando perfettamente definito in sentenza. Nel caso, invece, di una sentenza di condanna che si presenti in forma generica, ovverosia che si limiti ad accertare l’an della pretesa, rimettendo il quantum a future determinazioni che necessitino di un accertamento cognitorio, non v’è spazio per l’azione di ottemperanza, comportando l’impossibilità di pronunciarsi da parte del giudice adito per l’ottemperanza.
Non è, in sostanza , ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario contenenti una condanna generica poiché la quantificazione di quanto dovuto presuppone un accertamento nel merito del rapporto sottostante che non può essere effettuato nell’ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, essendo quest’ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; Tar Lazio, Roma, sez. II, 15 settembre 2014, n.9669; Tar Puglia, Bari, sez. I, 7 novembre 2013, n. 1509).
Diverso discorso può essere fatto solo per le sentenze del giudice ordinario che si presentano in forma generica solo in senso lato (o meglio in forma solo apparentemente generica), in quanto la determinazione del contenuto concreto della condanna è rimesso ad una mera e automatica attività di calcolo e applicazione di criteri predeterminati incontrovertibili senza profili di possibile contestazione di fatto o diritto, e senza che ciò possa comportare un ulteriore accertamento cognitorio. Esclusivamente in quest’ultimo caso le stesse potranno essere eseguite con il rimedio dell’azione di ottemperanza ex art. 112 e ss c.p.a.
In conclusione, ciò che rileva in modo determinate ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza delle decisioni del giudice civile è che in sede di esecuzione non sia necessario integrare la pronuncia con elementi estranei al giudicato, ovverosia che non siano necessarie ulteriori valutazioni di cognizione sulla materia sottostante il giudicato del giudice ordinario (Tar Lazio, Roma, sez. III, 7 novembre 2016, n. 11000).
Nel caso di specie, il comando statuito nella sentenza del giudice ordinario non ha carattere specifico e puntuale in ordine alle differenze retributive maturate dal ricorrente, bensì si rendono necessarie delle valutazioni di merito che vanno al di là del mero calcolo effettuato sulla base di criteri specifici e determinati, individuati dal Giudice ordinario, e che, in quanto tali, esulano dal presente giudizio di ottemperanza.
Quanto, infine, alle spese di lite, la sentenza del Giudice del lavoro ne ha disposto l’attribuzione in favore del procuratore costituito nel giudizio a quo ; il ricorrente è, quindi, privo di legittimazione attiva nel chiederne il pagamento in questa sede. La distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa ex art. 93 c.p.c. comporta, invero, il sorgere di un credito direttamente a favore dell’avvocato distrattario nei confronti del debitore-parte soccombente.
Sotto tale profilo, quindi, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Alla luce di quanto sin qui statuito va anche respinta l’ulteriore richiesta di parte ricorrente, come sopra riferita, volta al pagamento della c.d penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’adempimento. Da un lato, infatti, il procedimento volto alla ricostruzione della carriera del ricorrente risulta completato; dall’altro, il pagamento delle differenze retributive maturate richiede una specifica e puntuale quantificazione delle somme, inammissibile, in questa sede ed espressamente demandata, nella sentenza azionata, ad un separato giudizio.
La natura della presente decisione, unitamente alla articolazione della vicenda processuale, giustificano, oltremodo la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA UL, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | PA UL |
IL SEGRETARIO