TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/03/2026, n. 1974
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Sentenza 23 marzo 2026

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    Ottemperanza per ricostruzione carriera

    L'Amministrazione resistente ha fornito prova documentale dell'avvenuta esecuzione del giudicato, con decreto di ricostruzione carriera registrato.

  • Inammissibile
    Ottemperanza per pagamento differenze retributive

    Il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza azionata contiene una condanna generica, la cui quantificazione richiede un accertamento nel merito del rapporto sottostante, non effettuabile in sede di giudizio di ottemperanza.

  • Inammissibile
    Ottemperanza per spese di lite

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, poiché la sentenza del Giudice del lavoro ha disposto l'attribuzione delle spese in favore del procuratore costituito, creando un credito diretto a favore dell'avvocato.

  • Rigettato
    Penalità di mora per ritardo

    La richiesta è respinta poiché il procedimento di ricostruzione carriera è completato e il pagamento delle differenze retributive, in quanto richiedente specifica quantificazione, è inammissibile in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/03/2026, n. 1974
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1974
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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