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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8868 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7193/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7193/2021
Oggi 13 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la società ricorrente l'avv. MA SA NN la quale si riporta alle conclusioni formulate nell'atto di opposizione e negli scritti successivi, chiedendo l'accoglimento delle domande svolte;
per la CCIAA è presente il funzionario delegato DR MA il quale si riporta a quanto rappresentato nella memoria di costituzione e nelle ulteriori memorie depositate nonché ai precedenti verbali di udienza chiedendo il rigetto delle domande;
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione.
Alle ore 19,25 dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 7193/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7193/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Albanese Parte_1
e MA SA NN, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n.5 presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Albanese;
RICORRENTE nella persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato CP_1 CP_2
e difeso dagli avvocati Fabrizio Albanese e MA SA NN, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n.5 presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Albanese;
RICORRENTE contro
Controparte_3
rappresentata nel presente giudizio dai propri funzionari delegati DR
[...]
MA e MA EL EL GU, elettivamente domiciliati in Roma, via dell'Oceano Indiano 17;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione ex art.6 D. Lgs 150/2011
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 13 giugno 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 gennaio 2021 e la Parte_1 CP_1
nella persona del legale rapp.te p.t. , hanno proposto opposizione CP_2 all'ordinanza ingiunzione n. 2020/228291 emessa il 16 dicembre 2020 dalla
Roma Controparte_3 Controparte_4
[.
pagamento della somma di € 30.000,00 (oltre € 34,00 per diritti di notifica e spese ufficio) quale sanzione amministrativa per aver posto in commercio materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla L.
18.10.1971 n.791. La contestazione trae origine dal verbale di accertamento del
12.01.2016 (doc.1 resistente) emesso a carico del sig. nella Parte_1
qualità di Presidente del CDA della e della CP_1 CP_1
responsabile in solido, a seguito del sopralluogo in data 19.05.2015 presso l'impresa “Angel Mercatone Due S.r.l.” sita in Castenaso (BO), durante il quale l'Organo Accertatore, in persona di due funzionari dipendenti della CP_3
di Bologna, hanno prelevato n. 5 esemplari del prodotto elettrico
[...]
“Insetticida da parete con 4 led e ventolina di aspirazione” Marca PH mod.
IK99, codice a barre 8019101709493 Made in China, per sottoporlo a successive prove di laboratorio al fine di verificarne la sicurezza e la conformità alle norme previste. I campioni prelevati, assieme alla documentazione tecnica fornita su richiesta dalla società , sono stati inviati in data 02/12/2015 all'organismo CP_1 Elettra s.r.l. per i controlli circa la conformità alle direttive europee. All'esito dei controlli effettuati era risultato che la lampada insetticida PH non era conforme ai requisiti delle norme armonizzate EN 60335-1, EN 60335-2.59, EN
62233.
A fondamento della domanda di nullità e/o annullamento dell'ordinanza ingiunzione, previa sospensione della stessa, i ricorrenti hanno dedotto:
1) con riferimento alla violazione della norma EN 60335-1:2012-01 (relativa alle istruzioni: altezza dei caratteri e mancanza di un formato alternativo oltre a quello contenuto nella confezione), che il prodotto è stato immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore della norma, che pertanto nel caso di specie non sarebbe applicabile;
2) con riferimento alla violazione della norma EN 60335-2-59 (avvertenza per apparecchi contenenti lampade che non possono essere sostituite senza rompere o distruggere la macchina) che la buona fede della società era testimoniata CP_1
dalle circostanze che il prodotto prima di essere spedito dalla Cina era stato controllato ed ispezionato dall' Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) ed inoltre che le avvertenze generali erano quelle stesse usate in precedenza per un prodotto analogo ed approvate da IMQ. Infine, nel caso specifico, l'avvertenza sarebbe stata superflua in quanto l'apparecchio non contiene lampadine UV, visibili e sostituibili dall'utente, ma lampade a LED;
3) con riferimento alla violazione della norma EN 60335-2- 59/A1/A2 punto 7.12
(mancata avvertenza dell'uso interno od esterno del prodotto) che si tratta di una svista del revisore in quanto il manuale utente riporta testualmente: “Copre un'area esterna di circa 25m2 e un'ambiente fino a 50m3”;
4) con riferimento alla mancata indicazione del metodo e della frequenza di pulizia dell'apparecchio che le istruzioni non sono necessarie in quanto il prodotto non ha griglie smontabili che debbano essere pulite mentre il contenitore di insetti è ben visibile e quindi appare chiaro che debba essere svuotato quando è pieno di insetti;
5) con riferimento alla presunta mancanza di spiegazione del simbolo di alta tensione
(simbolo 5036 IEC 60417-1), che l'apparecchio in oggetto, non avendo griglie elettrificate ma unicamente componenti in plastica, non deve essere contrassegnato dal simbolo di alta tensione, che quindi avrebbe potuto perfino non essere apposto. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, i ricorrenti hanno chiesto di rideterminare l'entità della sanzione nel minimo edittale.
La Camera di Commercio di Roma ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in primo luogo la tardività dell'opposizione proposta;
nel merito, relativamente alla non applicabilità della norma EN 60335-1:2012-01, entrata in vigore dopo che il prodotto era stato immesso sul mercato per la prima volta dalla ha CP_1
dedotto che la verifica di conformità è riferita al momento della immissione sul mercato di ciascun esemplare del prodotto e pertanto nel caso di specie si doveva considerare la data del 9 aprile 2014, in cui gli apparecchi sottoposti a controllo erano stati venduti dalla alla Angel Mercatone Due s.r.l.. CP_1
EL pari infondate erano le eccezioni dei ricorrenti relative all'utilizzo di avvertenze generali già usate per un prodotto analogo ed approvate dall'organismo
IMQ, in quanto il controllo di conformità viene effettuato sulle istruzioni che accompagnano i campioni prelevati, mentre non erano state considerate le istruzioni presenti nel fascicolo tecnico fornito dalla e revisionato CP_1
da IMQ, dove le non conformità sopra rilevate erano state eliminate. Con riferimento alle altre avvertenze mancanti, ritenute superflue dai ricorrenti, la
CCIAA ha dedotto che in quanto previste dal legislatore non possono essere ritenute tali. Inoltre, con riferimento alla mancata spiegazione del simbolo 5036 della IEC 60417-1, ha dedotto che tale simbolo, una volta apposto sul prodotto, necessitava di spiegazioni.
Infine, per quanto riguarda l'eccezione sollevata sull'assenza di colpa, l'opposta ha osservato che, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della Legge 689/81, che disciplina l'elemento psicologico dell'illecito amministrativo, richiede quale elemento necessario ma al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa ed inoltre che, in ogni caso, la colpa deve ritenersi positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative.
Preliminarmente il ricorso deve essere considerato tempestivo, in quanto l'ordinanza impugnata è stata notificata il 17 dicembre 2020 e il deposito telematico del ricorso si è perfezionato il 16 gennaio 2021, data in cui è stata emessa la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata. Nel merito, la normativa di riferimento è data dalla L.18 ottobre 1977 n.791
(“Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n.72/23 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”) come modificata dal
D.L.vo 25 novembre 1996 n.626 (“Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”) ed in particolare dall'art. 2: “il materiale elettrico che rientra nel campo dell'art.1 può essere posto in commercio sole se costruito a regola d'arte in materia di sicurezza non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge. (…)” e dall'art. 3: "Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunità europea”.
Tanto premesso, passando ad analizzare le eccezioni sollevate dal ricorrente si osserva innanzitutto con riferimento al concetto di immissione sul mercato unionale che il Regolamento (CE) n. 765/2008 definisce “immissione sul mercato” europeo “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario”, ovvero “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo
o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”. Le stesse definizioni sono state riprese nel Regolamento
(UE) n. 2019/1020. La Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti, chiarisce alla sezione 2.3 intitolata Immissione sul mercato (immissione in commercio) che “Anche se un tipo o un modello di prodotto è stato fornito prima dell'entrata in vigore della nuova normativa di armonizzazione dell'Unione che stabilisce nuovi requisiti obbligatori, i singoli esemplari dello stesso tipo o modello immessi sul mercato dopo che i nuovi requisiti sono diventati applicabili devono conformarsi a questi ultimi”. Deve pertanto ritenersi sussistente la violazione contestata anche se la società opponente ha dimostrato di aver venduto altri esemplari dello stesso prodotto prima della entrata in vigore della norma EN 60335-1 punto 7.12.Z1.
Quanto alle altre violazioni contestate deve osservarsi quanto segue:
1. In ordine alla mancanza dell'avvertenza “...le lampade non possono essere sostituite senza rompere il prodotto…”, questa viene riconosciuta da parte opponente che però ne eccepisce la superfluità “in quanto il prodotto NON PUO'
ESSERE APERTO dall'utente , che di certo mai si potrebbe immaginare di sostituire lampade a LED (non sono lampadine UV, come subito appresso si dirà) incassate nell'involucro plastico di rivestimento”. Ebbene, tale spiegazione non può trovare accoglimento, poiché introduce elementi di discrezionalità che possono condurre ad una disapplicazione della normativa rimessa ad una valutazione, sia essa logica o del tutto arbitraria, del destinatario della norma.
Risulta infatti evidente che l'obiettivo, sotteso alla disciplina in materia, di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, può essere adeguatamente perseguito solo mediante una rigorosa applicazione delle norme che non lasci margini di scelta negli adempimenti formali.
Né a diversa conclusione può giungersi considerando l'ulteriore difesa di parte opposta: la circostanza che l'avvertenza sia stata introdotta per i prodotti provvisti di lampade UV, visibili dall'utente e soggette a frequenti rotture, rappresenta un fattore che non incide sull'obbligo di informazione richiesto dalla normativa nazionale ed europea. D'altro canto, il concetto di sicurezza del prodotto viene definito anche in funzione dell'utilizzo da parte di categorie di consumatori che si trovano in condizione di maggiore rischio, quali in particolare minori ed anziani.
2. In ordine alla mancata indicazione del metodo e della frequenza di pulizia del prodotto, parte opponente eccepisce che la superfluità di tale indicazione è stata rilevata anche da parte dell'ente certificatore IMQ in fase di verifica della documentazione tecnica. Ciò in quanto il prodotto non presenta griglie smontabili che possano essere pulite, mentre è assolutamente in vista, e di agevole rimozione per la pulizia, l'apposito recipiente bacinella. Ebbene, tali indicazioni sul metodo di pulizia non sono state richiamate nelle istruzioni, così come previsto dalla normativa, ma lasciate all'intuizione del consumatore.
3. Quanto, infine, alla contestata mancanza di spiegazione del simbolo di alta tensione
(simbolo 5036 IEC 60417-1), presente nel prodotto, parte opponente nel dedurre l'errore commesso del che non ha verificato la effettiva Controparte_5 componentistica del prodotto, riconosce l'errore della nell'aver CP_1
inserito il sopracitato simbolo senza allegare alcuna spiegazione, deducendo però di non avere alcun obbligo di inserire quel simbolo a termini di normativa.
Secondo l'opponente, infatti, l'esclusivo utilizzo di griglie in plastica e non elettrificate, esclude qualsiasi obbligo di contrassegnare il prodotto con il simbolo di alta tensione.
Correttamente la parte opposta ha rilevato che il simbolo in oggetto non indica alta tensione, bensì tensione pericolosa (dangerous voltages), concetto più legato alla sicurezza e che ha riguardo non solo all'intervallo specifico di tensioni elettriche, ma altresì alla durata del contatto, alla resistenza del corpo umano ecc.
Pertanto, anche tale simbolo, poiché utilizzato, avrebbe richiesto apposite spiegazioni.
Relativamente all'invocata esimente per assenza di colpa da parte dell'azienda opponente nell'immissione sul mercato del prodotto in questione, deve osservarsi come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “la buona fede può essere utilmente invocata dall'autore come esimente, quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare in lui il convincimento della liceità della sua condotta e quando egli abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. civ., Sez. V, Sent. 30/10/2009, n. 23019; Cass. civ.n.
13610/2007).
Nel caso di specie tale elementi non sembrano ravvisabili, posto che quanto meno la consolidata presenza sul mercato dell'azienda opponente avrebbe dovuto indurre la stessa ad un maggiore grado di attenzione per conformarsi al dettato normativo.
Quanto, infine, alle contestazioni relative alla quantificazione della sanzione irrogata, l'art. 11 l. 689/1981 stabilisce che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Ebbene, in applicazione dei suddetti criteri, seppur escludendosi, per quanto esposto in precedenza, l'invocata esimente della buona fede, sussistono diversi elementi che inducono a ritenere attenuato tanto il grado di colpa ascrivibile alla parte opponente quanto la gravità della contestazione, con conseguente riduzione dell'entità della sanzione.
Sotto questo profilo, infatti, l'avvenuto utilizzo di istruzioni ed indicazioni approvate e/o validate da un ente certificatore come IMQ, così come le richiamate specifiche difese dedotte in relazione alle contestazioni formulate nell'atto impugnato, quali ad esempio la circostanza che il manuale dell'utente indicasse chiaramente che il prodotto è utilizzabile all'esterno, valgono ad attenuare il profilo di colpa nella commissione della violazione, in applicazione dell'art.11 della Legge n.689/1981.
Si ritiene pertanto equo ridurre l'entità della sanzione ai minimi edittali anche in ragione del limitato valore del bene posto in commercio.
Le spese di lite, vista la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e da Parte_1
nella persona del legale rapp.te p.t. , annulla CP_1 CP_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 2020/228291 emessa il 16 dicembre 2020 dalla Camera di Commercio di Roma Area VI – Servizio Sanzioni Amministrative e ridetermina l'importo dovuto da e da in solido, Parte_1 CP_1
nella somma di euro 10.329,00;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 13/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7193/2021
Oggi 13 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la società ricorrente l'avv. MA SA NN la quale si riporta alle conclusioni formulate nell'atto di opposizione e negli scritti successivi, chiedendo l'accoglimento delle domande svolte;
per la CCIAA è presente il funzionario delegato DR MA il quale si riporta a quanto rappresentato nella memoria di costituzione e nelle ulteriori memorie depositate nonché ai precedenti verbali di udienza chiedendo il rigetto delle domande;
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione.
Alle ore 19,25 dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 7193/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7193/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Albanese Parte_1
e MA SA NN, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n.5 presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Albanese;
RICORRENTE nella persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato CP_1 CP_2
e difeso dagli avvocati Fabrizio Albanese e MA SA NN, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n.5 presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Albanese;
RICORRENTE contro
Controparte_3
rappresentata nel presente giudizio dai propri funzionari delegati DR
[...]
MA e MA EL EL GU, elettivamente domiciliati in Roma, via dell'Oceano Indiano 17;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione ex art.6 D. Lgs 150/2011
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 13 giugno 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 gennaio 2021 e la Parte_1 CP_1
nella persona del legale rapp.te p.t. , hanno proposto opposizione CP_2 all'ordinanza ingiunzione n. 2020/228291 emessa il 16 dicembre 2020 dalla
Roma Controparte_3 Controparte_4
[.
pagamento della somma di € 30.000,00 (oltre € 34,00 per diritti di notifica e spese ufficio) quale sanzione amministrativa per aver posto in commercio materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla L.
18.10.1971 n.791. La contestazione trae origine dal verbale di accertamento del
12.01.2016 (doc.1 resistente) emesso a carico del sig. nella Parte_1
qualità di Presidente del CDA della e della CP_1 CP_1
responsabile in solido, a seguito del sopralluogo in data 19.05.2015 presso l'impresa “Angel Mercatone Due S.r.l.” sita in Castenaso (BO), durante il quale l'Organo Accertatore, in persona di due funzionari dipendenti della CP_3
di Bologna, hanno prelevato n. 5 esemplari del prodotto elettrico
[...]
“Insetticida da parete con 4 led e ventolina di aspirazione” Marca PH mod.
IK99, codice a barre 8019101709493 Made in China, per sottoporlo a successive prove di laboratorio al fine di verificarne la sicurezza e la conformità alle norme previste. I campioni prelevati, assieme alla documentazione tecnica fornita su richiesta dalla società , sono stati inviati in data 02/12/2015 all'organismo CP_1 Elettra s.r.l. per i controlli circa la conformità alle direttive europee. All'esito dei controlli effettuati era risultato che la lampada insetticida PH non era conforme ai requisiti delle norme armonizzate EN 60335-1, EN 60335-2.59, EN
62233.
A fondamento della domanda di nullità e/o annullamento dell'ordinanza ingiunzione, previa sospensione della stessa, i ricorrenti hanno dedotto:
1) con riferimento alla violazione della norma EN 60335-1:2012-01 (relativa alle istruzioni: altezza dei caratteri e mancanza di un formato alternativo oltre a quello contenuto nella confezione), che il prodotto è stato immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore della norma, che pertanto nel caso di specie non sarebbe applicabile;
2) con riferimento alla violazione della norma EN 60335-2-59 (avvertenza per apparecchi contenenti lampade che non possono essere sostituite senza rompere o distruggere la macchina) che la buona fede della società era testimoniata CP_1
dalle circostanze che il prodotto prima di essere spedito dalla Cina era stato controllato ed ispezionato dall' Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) ed inoltre che le avvertenze generali erano quelle stesse usate in precedenza per un prodotto analogo ed approvate da IMQ. Infine, nel caso specifico, l'avvertenza sarebbe stata superflua in quanto l'apparecchio non contiene lampadine UV, visibili e sostituibili dall'utente, ma lampade a LED;
3) con riferimento alla violazione della norma EN 60335-2- 59/A1/A2 punto 7.12
(mancata avvertenza dell'uso interno od esterno del prodotto) che si tratta di una svista del revisore in quanto il manuale utente riporta testualmente: “Copre un'area esterna di circa 25m2 e un'ambiente fino a 50m3”;
4) con riferimento alla mancata indicazione del metodo e della frequenza di pulizia dell'apparecchio che le istruzioni non sono necessarie in quanto il prodotto non ha griglie smontabili che debbano essere pulite mentre il contenitore di insetti è ben visibile e quindi appare chiaro che debba essere svuotato quando è pieno di insetti;
5) con riferimento alla presunta mancanza di spiegazione del simbolo di alta tensione
(simbolo 5036 IEC 60417-1), che l'apparecchio in oggetto, non avendo griglie elettrificate ma unicamente componenti in plastica, non deve essere contrassegnato dal simbolo di alta tensione, che quindi avrebbe potuto perfino non essere apposto. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, i ricorrenti hanno chiesto di rideterminare l'entità della sanzione nel minimo edittale.
La Camera di Commercio di Roma ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in primo luogo la tardività dell'opposizione proposta;
nel merito, relativamente alla non applicabilità della norma EN 60335-1:2012-01, entrata in vigore dopo che il prodotto era stato immesso sul mercato per la prima volta dalla ha CP_1
dedotto che la verifica di conformità è riferita al momento della immissione sul mercato di ciascun esemplare del prodotto e pertanto nel caso di specie si doveva considerare la data del 9 aprile 2014, in cui gli apparecchi sottoposti a controllo erano stati venduti dalla alla Angel Mercatone Due s.r.l.. CP_1
EL pari infondate erano le eccezioni dei ricorrenti relative all'utilizzo di avvertenze generali già usate per un prodotto analogo ed approvate dall'organismo
IMQ, in quanto il controllo di conformità viene effettuato sulle istruzioni che accompagnano i campioni prelevati, mentre non erano state considerate le istruzioni presenti nel fascicolo tecnico fornito dalla e revisionato CP_1
da IMQ, dove le non conformità sopra rilevate erano state eliminate. Con riferimento alle altre avvertenze mancanti, ritenute superflue dai ricorrenti, la
CCIAA ha dedotto che in quanto previste dal legislatore non possono essere ritenute tali. Inoltre, con riferimento alla mancata spiegazione del simbolo 5036 della IEC 60417-1, ha dedotto che tale simbolo, una volta apposto sul prodotto, necessitava di spiegazioni.
Infine, per quanto riguarda l'eccezione sollevata sull'assenza di colpa, l'opposta ha osservato che, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della Legge 689/81, che disciplina l'elemento psicologico dell'illecito amministrativo, richiede quale elemento necessario ma al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa ed inoltre che, in ogni caso, la colpa deve ritenersi positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative.
Preliminarmente il ricorso deve essere considerato tempestivo, in quanto l'ordinanza impugnata è stata notificata il 17 dicembre 2020 e il deposito telematico del ricorso si è perfezionato il 16 gennaio 2021, data in cui è stata emessa la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata. Nel merito, la normativa di riferimento è data dalla L.18 ottobre 1977 n.791
(“Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n.72/23 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”) come modificata dal
D.L.vo 25 novembre 1996 n.626 (“Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”) ed in particolare dall'art. 2: “il materiale elettrico che rientra nel campo dell'art.1 può essere posto in commercio sole se costruito a regola d'arte in materia di sicurezza non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge. (…)” e dall'art. 3: "Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunità europea”.
Tanto premesso, passando ad analizzare le eccezioni sollevate dal ricorrente si osserva innanzitutto con riferimento al concetto di immissione sul mercato unionale che il Regolamento (CE) n. 765/2008 definisce “immissione sul mercato” europeo “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario”, ovvero “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo
o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”. Le stesse definizioni sono state riprese nel Regolamento
(UE) n. 2019/1020. La Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti, chiarisce alla sezione 2.3 intitolata Immissione sul mercato (immissione in commercio) che “Anche se un tipo o un modello di prodotto è stato fornito prima dell'entrata in vigore della nuova normativa di armonizzazione dell'Unione che stabilisce nuovi requisiti obbligatori, i singoli esemplari dello stesso tipo o modello immessi sul mercato dopo che i nuovi requisiti sono diventati applicabili devono conformarsi a questi ultimi”. Deve pertanto ritenersi sussistente la violazione contestata anche se la società opponente ha dimostrato di aver venduto altri esemplari dello stesso prodotto prima della entrata in vigore della norma EN 60335-1 punto 7.12.Z1.
Quanto alle altre violazioni contestate deve osservarsi quanto segue:
1. In ordine alla mancanza dell'avvertenza “...le lampade non possono essere sostituite senza rompere il prodotto…”, questa viene riconosciuta da parte opponente che però ne eccepisce la superfluità “in quanto il prodotto NON PUO'
ESSERE APERTO dall'utente , che di certo mai si potrebbe immaginare di sostituire lampade a LED (non sono lampadine UV, come subito appresso si dirà) incassate nell'involucro plastico di rivestimento”. Ebbene, tale spiegazione non può trovare accoglimento, poiché introduce elementi di discrezionalità che possono condurre ad una disapplicazione della normativa rimessa ad una valutazione, sia essa logica o del tutto arbitraria, del destinatario della norma.
Risulta infatti evidente che l'obiettivo, sotteso alla disciplina in materia, di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, può essere adeguatamente perseguito solo mediante una rigorosa applicazione delle norme che non lasci margini di scelta negli adempimenti formali.
Né a diversa conclusione può giungersi considerando l'ulteriore difesa di parte opposta: la circostanza che l'avvertenza sia stata introdotta per i prodotti provvisti di lampade UV, visibili dall'utente e soggette a frequenti rotture, rappresenta un fattore che non incide sull'obbligo di informazione richiesto dalla normativa nazionale ed europea. D'altro canto, il concetto di sicurezza del prodotto viene definito anche in funzione dell'utilizzo da parte di categorie di consumatori che si trovano in condizione di maggiore rischio, quali in particolare minori ed anziani.
2. In ordine alla mancata indicazione del metodo e della frequenza di pulizia del prodotto, parte opponente eccepisce che la superfluità di tale indicazione è stata rilevata anche da parte dell'ente certificatore IMQ in fase di verifica della documentazione tecnica. Ciò in quanto il prodotto non presenta griglie smontabili che possano essere pulite, mentre è assolutamente in vista, e di agevole rimozione per la pulizia, l'apposito recipiente bacinella. Ebbene, tali indicazioni sul metodo di pulizia non sono state richiamate nelle istruzioni, così come previsto dalla normativa, ma lasciate all'intuizione del consumatore.
3. Quanto, infine, alla contestata mancanza di spiegazione del simbolo di alta tensione
(simbolo 5036 IEC 60417-1), presente nel prodotto, parte opponente nel dedurre l'errore commesso del che non ha verificato la effettiva Controparte_5 componentistica del prodotto, riconosce l'errore della nell'aver CP_1
inserito il sopracitato simbolo senza allegare alcuna spiegazione, deducendo però di non avere alcun obbligo di inserire quel simbolo a termini di normativa.
Secondo l'opponente, infatti, l'esclusivo utilizzo di griglie in plastica e non elettrificate, esclude qualsiasi obbligo di contrassegnare il prodotto con il simbolo di alta tensione.
Correttamente la parte opposta ha rilevato che il simbolo in oggetto non indica alta tensione, bensì tensione pericolosa (dangerous voltages), concetto più legato alla sicurezza e che ha riguardo non solo all'intervallo specifico di tensioni elettriche, ma altresì alla durata del contatto, alla resistenza del corpo umano ecc.
Pertanto, anche tale simbolo, poiché utilizzato, avrebbe richiesto apposite spiegazioni.
Relativamente all'invocata esimente per assenza di colpa da parte dell'azienda opponente nell'immissione sul mercato del prodotto in questione, deve osservarsi come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “la buona fede può essere utilmente invocata dall'autore come esimente, quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare in lui il convincimento della liceità della sua condotta e quando egli abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. civ., Sez. V, Sent. 30/10/2009, n. 23019; Cass. civ.n.
13610/2007).
Nel caso di specie tale elementi non sembrano ravvisabili, posto che quanto meno la consolidata presenza sul mercato dell'azienda opponente avrebbe dovuto indurre la stessa ad un maggiore grado di attenzione per conformarsi al dettato normativo.
Quanto, infine, alle contestazioni relative alla quantificazione della sanzione irrogata, l'art. 11 l. 689/1981 stabilisce che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Ebbene, in applicazione dei suddetti criteri, seppur escludendosi, per quanto esposto in precedenza, l'invocata esimente della buona fede, sussistono diversi elementi che inducono a ritenere attenuato tanto il grado di colpa ascrivibile alla parte opponente quanto la gravità della contestazione, con conseguente riduzione dell'entità della sanzione.
Sotto questo profilo, infatti, l'avvenuto utilizzo di istruzioni ed indicazioni approvate e/o validate da un ente certificatore come IMQ, così come le richiamate specifiche difese dedotte in relazione alle contestazioni formulate nell'atto impugnato, quali ad esempio la circostanza che il manuale dell'utente indicasse chiaramente che il prodotto è utilizzabile all'esterno, valgono ad attenuare il profilo di colpa nella commissione della violazione, in applicazione dell'art.11 della Legge n.689/1981.
Si ritiene pertanto equo ridurre l'entità della sanzione ai minimi edittali anche in ragione del limitato valore del bene posto in commercio.
Le spese di lite, vista la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e da Parte_1
nella persona del legale rapp.te p.t. , annulla CP_1 CP_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 2020/228291 emessa il 16 dicembre 2020 dalla Camera di Commercio di Roma Area VI – Servizio Sanzioni Amministrative e ridetermina l'importo dovuto da e da in solido, Parte_1 CP_1
nella somma di euro 10.329,00;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 13/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia