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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1506/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Donatello n. 21, (C.F. ed elettivamente domiciliata in Torino, via C.F._1
Beaumont n. 25, presso lo studio degli avvocati Monica Ronco e Stefano Saglimbeni che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
GO del LE (LE) il 16.08.1970, cittadino italiano residente in Torino Corso Farini n.
32, ma in procinto di trasferire la propria residenza in Grugliasco via Trento n. 39, difeso e rappresentato dall'Avv. Alberto FERRARI, con studio in Torino Largo Giovanni Migliara
n.15 per delega in atti resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea- pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte delle parti
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo
scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Pt_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento esclusivo di alla madre, con residenza anagrafica presso la Per_1
medesima;
c) Disporre che il padre possa vedere il figlio previo accordo con la madre compatibilmente con le
esigenze del bambino, due fine settimana al mese dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore
22.00 e 1 pomeriggio a settimana, senza pernottamento, previa valutazione della sistemazione
abitativa del signor e con comunicazione e alla madre del nuovo indirizzo di residenza. CP_1
Per le vacanze estive 2 settimane anche non consecutive;
durante le vacanze di Natale per 1
settimana anche per il tramite di terza persona da rinvenire anche con l'aiuto della madre e di cui
sosterrà le spese, dal 23 al 30 dicembre 1 anno e quello successivo dal 31 al 6 gennaio;
per il 2025 il
periodo 23/30 dicembre il minore starà con il padre;
Pasqua ad anni alterni per tutto il periodo di
vacanza scolastica, per il 2025 con la madre. l'accordo sul periodo delle vacanze estive deve
avvenire entro il 31 maggio
d) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora con tutti gli arredi ivi Pt_1
esistenti;
e) confermare a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore CP_1
di euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento Per_1
del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche
documentate,
assegno unico interamente alla madre affidataria esclusiva così come la pensione di invalidità;
f) i genitori si impegnano a seguire le indicazioni degli specialisti per quanto riguarda le diete e le
terapie che il figlio dovrà seguire;
per 1 sola volta il padre potrà individuare un biologo
nutrizionista per la dieta da somministrare al figlio a sue spese ivi comprese quelle della dieta
(salvo solo prodotti di normale di normale somministrazione) che dovesse essere suggerita, se
ritenuto indispensabile per la patologia di;
Per_1
pagina 2 di 7 g) restano valide tutte le prese in carico già in atto da parte dei Servizi Sociali, di Educativa, di
Logopedia, NPI, e specialisti comportamentali;
h) spese compensate.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.5.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito
[...] Controparte_1
innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio,
premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile il 5 luglio 2008 nel Comune di Borgaro T.se atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Borgaro, al n. 8, parte 1, anno 2008
(doc. 1);
- dal matrimonio è nato a [...] il [...] di cittadinanza italiana, Per_1
residente con la madre in Borgaro T.se (TO) affetto da patologia autistica grave;
- nel procedimento per la separazione consensuale in data 12.1.2018 i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea e la separazione è stata omologata dal Tribunale di Ivrea con decreto del 23.2.2018 (doc. 6);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto confermarsi l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre alla luce della condizione di manifesta carenza e inidoneità educativa da parte del padre;
quest'ultimo, volutamente disoccupato e che quindi da tempo non versava neanche il contributo al mantenimento del figlio facendo gravare sulla sola madre gli oneri di cura e accudimento del minore, si era rivolto al Tribunale per i Minori
per ottenere, previa CTU specifica di biologo nutrizionista specializzato in autismo o medico dietologo, un provvedimento prescrittivo e/o limitativo della responsabilità
genitoriale ex artt. 333 e 336 cc.. La madre ha anche chiesto la conferma del contributo mensile di € 300,00, così come concordato in sede di separazione tra i coniugi, con pagina 3 di 7 impegno del padre ad aumentare detta somma ad euro 500,00 nel momento in cui il medesimo avrà trovato un'occupazione stabile.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda sul vincolo, ma chiedendo l'affido condiviso del figlio (avendo la madre abbandonato la dieta adeguata al minore dopo la separazione), dichiarando la disponibilità a versare per il figlio la somma di €
300,00 oltre 50% spese extra, consentendo alla madre la percezione dell'intero assegno unico per il minore.
In data 10.10.2024, il Tribunale per i Minori ha trasmesso gli atti all'intestato Tribunale
chiedendo la riunione al presente del procedimento ivi incardinato n. RG 984/2024,
dichiarando la propria incompetenza.
Sono state trasmesse le relazioni dei Servizi incaricati del monitoraggio e di indagine sociale il 27.9.2024 e il 3.2.2025.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 19
febbraio 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, visti anche gli esiti degli approfondimenti commissionati ai Servizi, le parti hanno trovato un accordo,
discusso la causa e, a tanto autorizzate, hanno rassegnato conclusioni congiunte come sopra riportate, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Non si dava luogo all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., apparendo superfluo alla luce dell'accordo delle parti sul regime di affido e collocazione della prole.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 14 febbraio 2025), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta pagina 4 di 7 ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale all'udienza del 12.1.2018
comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del
23.2.2018. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro e per l'affidamento ed il mantenimento della prole;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio di cd.
“bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). I genitori hanno anche tenuto conto delle valutazioni e considerazioni dei Servizi.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rese, come del resto dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e il 5 luglio 2008 nel Comune di Borgaro Controparte_1
pagina 5 di 7 T.se atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Borgaro, al n. 8, parte 1, anno
2008
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. conferma l'affidamento esclusivo di alla madre, con residenza anagrafica Per_1
presso la medesima;
3. dispone che il padre possa vedere il figlio previo accordo con la madre compatibilmente con le esigenze del bambino, due fine settimana al mese dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 22.00 e 1 pomeriggio a settimana, senza pernottamento,
previa valutazione della sistemazione abitativa del signor e con comunicazione CP_1
alla madre del nuovo indirizzo di residenza. Per le vacanze estive 2 settimane anche non consecutive;
durante le vacanze di Natale per 1 settimana anche per il tramite di terza persona da rinvenire anche con l'aiuto della madre e di cui sosterrà le spese, dal 23 al 30
dicembre 1 anno e quello successivo dal 31 al 6 gennaio;
per il 2025 il periodo 23/30
dicembre il minore starà con il padre;
Pasqua ad anni alterni per tutto il periodo di vacanza scolastica, per il 2025 con la madre. L'accordo sul periodo delle vacanze estive deve avvenire entro il 31 maggio
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla signora con tutti gli arredi ivi Pt_1
esistenti;
5. conferma a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1
minore di euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico Per_1
secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
l'assegno unico spetterà interamente alla madre affidataria esclusiva così come la pensione di invalidità;
6. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano a seguire le indicazioni degli specialisti per quanto riguarda le diete e le terapie che il figlio dovrà
pagina 6 di 7 seguire;
per 1 sola volta il padre potrà individuare un biologo nutrizionista per la dieta da somministrare al figlio a sue spese ivi comprese quelle della dieta (salvo solo prodotti di normale somministrazione) che dovesse essere suggerita, se ritenuto indispensabile per la patologia di;
Per_1
7.dispone la prosecuzione di tutte le prese in carico già in atto da parte dei Servizi Sociali,
di Educativa, di Logopedia, NPI, e specialisti comportamentali
8. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1506/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Donatello n. 21, (C.F. ed elettivamente domiciliata in Torino, via C.F._1
Beaumont n. 25, presso lo studio degli avvocati Monica Ronco e Stefano Saglimbeni che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
GO del LE (LE) il 16.08.1970, cittadino italiano residente in Torino Corso Farini n.
32, ma in procinto di trasferire la propria residenza in Grugliasco via Trento n. 39, difeso e rappresentato dall'Avv. Alberto FERRARI, con studio in Torino Largo Giovanni Migliara
n.15 per delega in atti resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea- pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte delle parti
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo
scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Pt_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento esclusivo di alla madre, con residenza anagrafica presso la Per_1
medesima;
c) Disporre che il padre possa vedere il figlio previo accordo con la madre compatibilmente con le
esigenze del bambino, due fine settimana al mese dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore
22.00 e 1 pomeriggio a settimana, senza pernottamento, previa valutazione della sistemazione
abitativa del signor e con comunicazione e alla madre del nuovo indirizzo di residenza. CP_1
Per le vacanze estive 2 settimane anche non consecutive;
durante le vacanze di Natale per 1
settimana anche per il tramite di terza persona da rinvenire anche con l'aiuto della madre e di cui
sosterrà le spese, dal 23 al 30 dicembre 1 anno e quello successivo dal 31 al 6 gennaio;
per il 2025 il
periodo 23/30 dicembre il minore starà con il padre;
Pasqua ad anni alterni per tutto il periodo di
vacanza scolastica, per il 2025 con la madre. l'accordo sul periodo delle vacanze estive deve
avvenire entro il 31 maggio
d) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora con tutti gli arredi ivi Pt_1
esistenti;
e) confermare a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore CP_1
di euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento Per_1
del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche
documentate,
assegno unico interamente alla madre affidataria esclusiva così come la pensione di invalidità;
f) i genitori si impegnano a seguire le indicazioni degli specialisti per quanto riguarda le diete e le
terapie che il figlio dovrà seguire;
per 1 sola volta il padre potrà individuare un biologo
nutrizionista per la dieta da somministrare al figlio a sue spese ivi comprese quelle della dieta
(salvo solo prodotti di normale di normale somministrazione) che dovesse essere suggerita, se
ritenuto indispensabile per la patologia di;
Per_1
pagina 2 di 7 g) restano valide tutte le prese in carico già in atto da parte dei Servizi Sociali, di Educativa, di
Logopedia, NPI, e specialisti comportamentali;
h) spese compensate.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.5.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito
[...] Controparte_1
innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio,
premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile il 5 luglio 2008 nel Comune di Borgaro T.se atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Borgaro, al n. 8, parte 1, anno 2008
(doc. 1);
- dal matrimonio è nato a [...] il [...] di cittadinanza italiana, Per_1
residente con la madre in Borgaro T.se (TO) affetto da patologia autistica grave;
- nel procedimento per la separazione consensuale in data 12.1.2018 i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea e la separazione è stata omologata dal Tribunale di Ivrea con decreto del 23.2.2018 (doc. 6);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto confermarsi l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre alla luce della condizione di manifesta carenza e inidoneità educativa da parte del padre;
quest'ultimo, volutamente disoccupato e che quindi da tempo non versava neanche il contributo al mantenimento del figlio facendo gravare sulla sola madre gli oneri di cura e accudimento del minore, si era rivolto al Tribunale per i Minori
per ottenere, previa CTU specifica di biologo nutrizionista specializzato in autismo o medico dietologo, un provvedimento prescrittivo e/o limitativo della responsabilità
genitoriale ex artt. 333 e 336 cc.. La madre ha anche chiesto la conferma del contributo mensile di € 300,00, così come concordato in sede di separazione tra i coniugi, con pagina 3 di 7 impegno del padre ad aumentare detta somma ad euro 500,00 nel momento in cui il medesimo avrà trovato un'occupazione stabile.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda sul vincolo, ma chiedendo l'affido condiviso del figlio (avendo la madre abbandonato la dieta adeguata al minore dopo la separazione), dichiarando la disponibilità a versare per il figlio la somma di €
300,00 oltre 50% spese extra, consentendo alla madre la percezione dell'intero assegno unico per il minore.
In data 10.10.2024, il Tribunale per i Minori ha trasmesso gli atti all'intestato Tribunale
chiedendo la riunione al presente del procedimento ivi incardinato n. RG 984/2024,
dichiarando la propria incompetenza.
Sono state trasmesse le relazioni dei Servizi incaricati del monitoraggio e di indagine sociale il 27.9.2024 e il 3.2.2025.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 19
febbraio 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, visti anche gli esiti degli approfondimenti commissionati ai Servizi, le parti hanno trovato un accordo,
discusso la causa e, a tanto autorizzate, hanno rassegnato conclusioni congiunte come sopra riportate, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Non si dava luogo all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., apparendo superfluo alla luce dell'accordo delle parti sul regime di affido e collocazione della prole.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 14 febbraio 2025), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta pagina 4 di 7 ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale all'udienza del 12.1.2018
comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del
23.2.2018. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro e per l'affidamento ed il mantenimento della prole;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio di cd.
“bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). I genitori hanno anche tenuto conto delle valutazioni e considerazioni dei Servizi.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rese, come del resto dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e il 5 luglio 2008 nel Comune di Borgaro Controparte_1
pagina 5 di 7 T.se atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Borgaro, al n. 8, parte 1, anno
2008
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. conferma l'affidamento esclusivo di alla madre, con residenza anagrafica Per_1
presso la medesima;
3. dispone che il padre possa vedere il figlio previo accordo con la madre compatibilmente con le esigenze del bambino, due fine settimana al mese dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 22.00 e 1 pomeriggio a settimana, senza pernottamento,
previa valutazione della sistemazione abitativa del signor e con comunicazione CP_1
alla madre del nuovo indirizzo di residenza. Per le vacanze estive 2 settimane anche non consecutive;
durante le vacanze di Natale per 1 settimana anche per il tramite di terza persona da rinvenire anche con l'aiuto della madre e di cui sosterrà le spese, dal 23 al 30
dicembre 1 anno e quello successivo dal 31 al 6 gennaio;
per il 2025 il periodo 23/30
dicembre il minore starà con il padre;
Pasqua ad anni alterni per tutto il periodo di vacanza scolastica, per il 2025 con la madre. L'accordo sul periodo delle vacanze estive deve avvenire entro il 31 maggio
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla signora con tutti gli arredi ivi Pt_1
esistenti;
5. conferma a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1
minore di euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico Per_1
secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
l'assegno unico spetterà interamente alla madre affidataria esclusiva così come la pensione di invalidità;
6. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano a seguire le indicazioni degli specialisti per quanto riguarda le diete e le terapie che il figlio dovrà
pagina 6 di 7 seguire;
per 1 sola volta il padre potrà individuare un biologo nutrizionista per la dieta da somministrare al figlio a sue spese ivi comprese quelle della dieta (salvo solo prodotti di normale somministrazione) che dovesse essere suggerita, se ritenuto indispensabile per la patologia di;
Per_1
7.dispone la prosecuzione di tutte le prese in carico già in atto da parte dei Servizi Sociali,
di Educativa, di Logopedia, NPI, e specialisti comportamentali
8. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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