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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3630/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER DEL 03/12/2025 Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale all'esito dell'udienza cartolare del 03 dicembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata da parte attrice e Parte_1 [...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “1) per le causali esposte CP_1 ovvero per ogni altra ravvisabile nel concerto dei fatti narrati, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 734/2020 del 3.7.2020 [n. 2186/2020RG] accertando e dichiarando la nullità dei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dai sigg.ri e in data 27.5.2015; 2) per l'effetto, Parte_1 CP_1 accertata e dichiarata la nullità della garanzia prestata in favore della BANCA, accertare e dichiarare in ogni caso che nessuna somma è dovuta dal sig. Parte_1
e sig.ra attesa l'inesistenza del credito azionato nei loro confronti;
3) in CP_1 subordine, senza rinunciare alle superiori eccezioni e salvo gravame, rideterminare la somma eventualmente dovuta dagli odierni opponenti accertando che nulla è dovuto a titolo di interessi in ragione della usurarietà originaria del contratto di conto corrente, e quantificare le somme già versate dalla debitrice principale ed illecitamente imputate a titolo di interessi e, per l'effetto, condannare la banca opposta alla restituzione di tali somme compensandole con l'eventuale ulteriore importo ancora dovuto dai fideiussori opponenti a titolo di restituzione del capitale;
4) in ogni caso, disporre la riduzione della somma e/o la liberazione dall'obbligo del suo pagamento in favore della opposta così come verrà quantificato in corso di causa in ordine ai fatti dedotti in giudizio e come emergeranno dalla istruttoria a farsi, anche a mezzo CTU anche avvalendosi dei poteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. 5) favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”; rilevato che parte convenuta non ha depositato note di trattazione scritta per l'odierna udienza;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa IL Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3630 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), rappresentati e difesi giusta mandato in atti dagli avv.ti C.F._2
GI RI e FA AT e con loro elettivamente domiciliati in Avellino alla Via Dante n. 50
OPPONENTI
E
– C.F. Controparte_2
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Francesco Paolo Bonito, presso lo studio del quale sito in Avellino alla Via Campane
n.18, elettivamente domicilia
OPPOSTA
NONCHE'
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, procuratrice di C.F. e numero di iscrizione al Controparte_4 Registro delle imprese di Roma appartenente al “ P.IVA_3 Controparte_5
” P. IVA del Gruppo facente parte del “
[...] P.IVA_4 [...]
, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Alessandro Parte_2
Barbaro del Foro di Messina, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi ed elettivamente domiciliata in via Lorenzo Ferrante, 126 –83100 Avellino, presso e nello studio dell'avv. Aniello Abate
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti indicati in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 734/2020, con cui il Tribunale di
Avellino ha ingiunto loro di pagare euro 32.784,10, oltre interessi e spese del monitorio in virtù del saldo a debito del contratto di conto corrente n.1113731, acceso in data Contr 28.5.2013 presso la di Torre del Greco dalla soc. , garantito Parte_3
da fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti.
Gli istanti nel proprio atto introduttivo hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la mancata prova del credito azionato in sede monitoria, nonché l'applicazione di interessi usurari. Hanno dunque chiesto in accoglimento della spiegata opposizione di revocare il decreto ingiuntivo per i motivi esposti in premessa.
Parte opposta nel costituirsi in Controparte_2
giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In data 07.06.2021 , interveniva ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria CP_3
del credito in virtù del contratto di Cessione dei Crediti individuabili in blocco ex
Legge 30 aprile 1999 n. 130, giusta cessione pubblicata in GU Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020, richiamando e facendo proprie le domande, eccezioni e difese, tutte, già svolte dalla cedente.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c., esperita la mediazione obbligatoria ed assegnati i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 3 dicembre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata mediante le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
DIRITTO
L'opposizione è infondata per i motivi che si diranno.
Quanto all'asserita nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust si osserva che la fideiussione in lite è stata sottoscritta nel 2015, pertanto in data di gran lunga successiva rispetto alla diffusione dello schema ABI oggetto del provvedimento NC di Italia n. 55/2005.
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, il provvedimento n.55/2005 della
NC d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della medesima, parte attrice è, CP_2
pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della legge n. 287/90 (cfr. Tribunale di Milano, n. 294 del 19/01/2022).
Ed invero il citato provvedimento n. 55/2005 della NC d'Italia costituisce prova privilegiata in merito esclusivamente al comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, non potendo rappresentare invece prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione, stipulata in un periodo rispetto al quale non vi sia stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza.
Ad ogni buon conto, sempre per mera completezza espositiva, si rappresenta che, nella specie, NC d'Italia ha ritenuto lesivi della concorrenza gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).
La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla CP_2
dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, ai garanti fideiussori di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova, si ripete, non è stato comunque assolto.
Da ultimo si precisa che risulta comunque infondata la contestazione sulla "nullità totale" della fideiussione in quanto Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994 ha chiarito che "sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti": in altri termini, tale vizio colpisce solo alcune clausole di tale contratto, in specie quelle corrispondenti alle NBU che siano frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario), ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto, salvo prova contraria che deve essere fornita da chi invochi la nullità dell'intero negozio, prova che non si riscontra nel caso in esame. (cfr., sul punto, anche
Tribunale Torino sez. I, 04/02/2022, n. 437).
Neppure può considerarsi violato il disposto di cui all'art. 1957 c.c. (decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (sin da Cass. civ. n. 8839/2007 e n. 13078/2008).
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957
c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 comma 2 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n. 21867/2013; Cass., Ord. n. 28943/2017; da ultimo, Corte appello Ancona sez. I, 21/07/2022, n. 972).
La giurisprudenza prevalente, infine, esclude la vessatorietà della deroga all'art. 1957
c.c., in virtù della qualificazione come onere, e non obbligo, della condotta prescritta al creditore;
la clausola, infatti, non limita la facoltà di proporre eccezioni, ma comporta solo una rinuncia all'applicazione del termine decadenziale di sei mesi (Cass., 18 aprile
2007, n. 9245, cit., e Cass., 21 gennaio 2000, n. 675, in Foro it., 2000, I, c. 1153), come espressamente previsto all'art. 5 della fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti.
Prive di pregio risultano, altresì, le censure sollevate afferenti all'insussistenza dei requisiti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, stante la mancata produzione dell'estratto conto integrale certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., facendone scaturire la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di adeguata prova scritta.
Orbene, tale censura oltre che infondata è anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio.
La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria. Nella fase monitoria la creditrice ha prodotto il contratto conto corrente azionato in sede monitoria e sottoscritto dalle parti, l'estratto certificato ex art. 50 TUB, nonché la fideiussione prestata.
Di conseguenza, non soltanto il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso legittimamente, ma in ogni caso, deve riconoscersi che l'odierna creditrice ha assolto l'onere probatorio su questa incombente.
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c." (Cass. Ord. n. 25584/18).
Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di apertura di un rapporto di conto corrente, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali.
Sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato con la pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 13533/2001, il creditore che deduca un inadempimento da parte del debitore è tenuto alla dimostrazione, sulla base del criterio di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., del fatto costitutivo della pretesa creditoria, mentre il debitore è gravato dall'onere di dimostrare il fatto estintivo/impeditivo del credito o di una sua parte;
pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto e del titolo fonte del suo diritto, gravando sul debitore la dimostrazione circa l'avvenuto adempimento alle proprie obbligazioni.
Il Tribunale - alla luce della costante giurisprudenza della S.C. - osserva che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr.
Cass. 77/1969).
Ora, nel caso di specie, la società creditrice ha prodotto nell'odierno giudizio gli estratti conto integrali del contratto azionato in sede monitoria.
A fronte della prova del titolo su cui si fonda il diritto di credito azionato e dell'allegazione relativa al residuo dovuto, gli opponenti avrebbero dovuto provare fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell'avversa pretesa, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Da ultimo, vaghe risultano essere le doglianze in punto di usura non essendo stato precisato alcunché con riferimento al criterio di calcolo, alla formula adoperata, alla clausola negoziale, al tasso (corrispettivo o moratorio) in concreto applicato, alla misura del T.E.G.M. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Per costante giurisprudenza, infatti, “in tema di oneri di allegazione e prova, la deduzione in ordine alla usurarietà degli interessi deve avvenire attraverso
l'indicazione specifica dei tassi superiori alla soglia, con applicazione delle formule e metodologie di calcolo utilizzate per il rilievo del TEGM dalla NC di Italia” (vedi
Cassazione civile Sezioni Unite, 20/06/2018, n.16303; Cass. Sezioni Unite 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. Civ. Sent. N. 35121/2022).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato allegato, con la conseguenza che la richiesta
CTU contabile avrebbe avuto, come correttamente sostenuto dal precedente
Giudicante, finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
Alle richiamate carenze di allegazione e prova non avrebbe, a ben guardare, potuto sopperire nemmeno il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.c., atteso che al giudice è consentito ordinare l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. quando è impossibile acquisire altrimenti la prova, come nel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possesso dell'altra, ovvero in situazioni di oggettiva incertezza, al fine di integrare gli elementi istruttori in atti, non potendo invece essere ordinata d'ufficio l'esibizione di documenti di una parte o di un terzo, quando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (in tal senso cfr. Cass 38062/2021 secondo cui: “La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai senso degli artt. 210 e 421 c.p.c.,
l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c. ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” e Cass. 31251/2021 secondo cui: “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118,
119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto”).
Più nello specifico, nella materia in esame, al cliente spetta – sì – il diritto di ottenere,
a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi, ad esempio, gli estratti conto;
ma tale diritto può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 cod. proc. civ. solo in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, e a condizione che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (v. ancora Cass. Sez. 1 n.
24641- 21, cui adde Cass. Sez. 1 n. 23861-22, Cass. Sez. 1 n. 9082-23).
Per le dette considerazioni, quindi, appare evidente l'inadeguatezza della documentazione prodotta a fondamento delle proprie pretese ad opera dell'attore, precludendo, come sopra precisato, non solo la possibilità di accoglimento della richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. effettuata per sanare una propria inattività, ma anche la possibilità che il giudicante, in assenza di una valida richiesta ex art. 119
T.U.B. (mancante in atti), potesse presumere che quanto affermato costituisse circostanza corrispondente al vero.
Nel caso di specie, peraltro, gli estratti conto integrali di cui è stata richiesta l'esibizione sono stati allegati in sede di comparsa di costituzione e risposta dalla banca convenuta.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, valutato il valore della lite e tenuto conto delle fasi espletate coì ripartite: fase di studio, introduttiva e di istruttoria in favore di e CP_7
fase decisionale, con decurtazione perché trattata secondo le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. in favore della terza intervenuta, seguono la soccombenza dell'opponente a norma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa IL Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3630/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.734/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si in € 2.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti in favore di ed euro Controparte_2
3.259,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti in favore della terza intervenuta.
Così deciso in data 03 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa IL Casale
TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER DEL 03/12/2025 Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale all'esito dell'udienza cartolare del 03 dicembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata da parte attrice e Parte_1 [...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “1) per le causali esposte CP_1 ovvero per ogni altra ravvisabile nel concerto dei fatti narrati, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 734/2020 del 3.7.2020 [n. 2186/2020RG] accertando e dichiarando la nullità dei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dai sigg.ri e in data 27.5.2015; 2) per l'effetto, Parte_1 CP_1 accertata e dichiarata la nullità della garanzia prestata in favore della BANCA, accertare e dichiarare in ogni caso che nessuna somma è dovuta dal sig. Parte_1
e sig.ra attesa l'inesistenza del credito azionato nei loro confronti;
3) in CP_1 subordine, senza rinunciare alle superiori eccezioni e salvo gravame, rideterminare la somma eventualmente dovuta dagli odierni opponenti accertando che nulla è dovuto a titolo di interessi in ragione della usurarietà originaria del contratto di conto corrente, e quantificare le somme già versate dalla debitrice principale ed illecitamente imputate a titolo di interessi e, per l'effetto, condannare la banca opposta alla restituzione di tali somme compensandole con l'eventuale ulteriore importo ancora dovuto dai fideiussori opponenti a titolo di restituzione del capitale;
4) in ogni caso, disporre la riduzione della somma e/o la liberazione dall'obbligo del suo pagamento in favore della opposta così come verrà quantificato in corso di causa in ordine ai fatti dedotti in giudizio e come emergeranno dalla istruttoria a farsi, anche a mezzo CTU anche avvalendosi dei poteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. 5) favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”; rilevato che parte convenuta non ha depositato note di trattazione scritta per l'odierna udienza;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa IL Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3630 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), rappresentati e difesi giusta mandato in atti dagli avv.ti C.F._2
GI RI e FA AT e con loro elettivamente domiciliati in Avellino alla Via Dante n. 50
OPPONENTI
E
– C.F. Controparte_2
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Francesco Paolo Bonito, presso lo studio del quale sito in Avellino alla Via Campane
n.18, elettivamente domicilia
OPPOSTA
NONCHE'
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, procuratrice di C.F. e numero di iscrizione al Controparte_4 Registro delle imprese di Roma appartenente al “ P.IVA_3 Controparte_5
” P. IVA del Gruppo facente parte del “
[...] P.IVA_4 [...]
, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Alessandro Parte_2
Barbaro del Foro di Messina, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi ed elettivamente domiciliata in via Lorenzo Ferrante, 126 –83100 Avellino, presso e nello studio dell'avv. Aniello Abate
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti indicati in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 734/2020, con cui il Tribunale di
Avellino ha ingiunto loro di pagare euro 32.784,10, oltre interessi e spese del monitorio in virtù del saldo a debito del contratto di conto corrente n.1113731, acceso in data Contr 28.5.2013 presso la di Torre del Greco dalla soc. , garantito Parte_3
da fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti.
Gli istanti nel proprio atto introduttivo hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la mancata prova del credito azionato in sede monitoria, nonché l'applicazione di interessi usurari. Hanno dunque chiesto in accoglimento della spiegata opposizione di revocare il decreto ingiuntivo per i motivi esposti in premessa.
Parte opposta nel costituirsi in Controparte_2
giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In data 07.06.2021 , interveniva ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria CP_3
del credito in virtù del contratto di Cessione dei Crediti individuabili in blocco ex
Legge 30 aprile 1999 n. 130, giusta cessione pubblicata in GU Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020, richiamando e facendo proprie le domande, eccezioni e difese, tutte, già svolte dalla cedente.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c., esperita la mediazione obbligatoria ed assegnati i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 3 dicembre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata mediante le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
DIRITTO
L'opposizione è infondata per i motivi che si diranno.
Quanto all'asserita nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust si osserva che la fideiussione in lite è stata sottoscritta nel 2015, pertanto in data di gran lunga successiva rispetto alla diffusione dello schema ABI oggetto del provvedimento NC di Italia n. 55/2005.
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, il provvedimento n.55/2005 della
NC d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della medesima, parte attrice è, CP_2
pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della legge n. 287/90 (cfr. Tribunale di Milano, n. 294 del 19/01/2022).
Ed invero il citato provvedimento n. 55/2005 della NC d'Italia costituisce prova privilegiata in merito esclusivamente al comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, non potendo rappresentare invece prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione, stipulata in un periodo rispetto al quale non vi sia stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza.
Ad ogni buon conto, sempre per mera completezza espositiva, si rappresenta che, nella specie, NC d'Italia ha ritenuto lesivi della concorrenza gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).
La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla CP_2
dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, ai garanti fideiussori di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova, si ripete, non è stato comunque assolto.
Da ultimo si precisa che risulta comunque infondata la contestazione sulla "nullità totale" della fideiussione in quanto Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994 ha chiarito che "sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti": in altri termini, tale vizio colpisce solo alcune clausole di tale contratto, in specie quelle corrispondenti alle NBU che siano frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario), ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto, salvo prova contraria che deve essere fornita da chi invochi la nullità dell'intero negozio, prova che non si riscontra nel caso in esame. (cfr., sul punto, anche
Tribunale Torino sez. I, 04/02/2022, n. 437).
Neppure può considerarsi violato il disposto di cui all'art. 1957 c.c. (decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (sin da Cass. civ. n. 8839/2007 e n. 13078/2008).
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957
c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 comma 2 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n. 21867/2013; Cass., Ord. n. 28943/2017; da ultimo, Corte appello Ancona sez. I, 21/07/2022, n. 972).
La giurisprudenza prevalente, infine, esclude la vessatorietà della deroga all'art. 1957
c.c., in virtù della qualificazione come onere, e non obbligo, della condotta prescritta al creditore;
la clausola, infatti, non limita la facoltà di proporre eccezioni, ma comporta solo una rinuncia all'applicazione del termine decadenziale di sei mesi (Cass., 18 aprile
2007, n. 9245, cit., e Cass., 21 gennaio 2000, n. 675, in Foro it., 2000, I, c. 1153), come espressamente previsto all'art. 5 della fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti.
Prive di pregio risultano, altresì, le censure sollevate afferenti all'insussistenza dei requisiti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, stante la mancata produzione dell'estratto conto integrale certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., facendone scaturire la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di adeguata prova scritta.
Orbene, tale censura oltre che infondata è anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio.
La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria. Nella fase monitoria la creditrice ha prodotto il contratto conto corrente azionato in sede monitoria e sottoscritto dalle parti, l'estratto certificato ex art. 50 TUB, nonché la fideiussione prestata.
Di conseguenza, non soltanto il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso legittimamente, ma in ogni caso, deve riconoscersi che l'odierna creditrice ha assolto l'onere probatorio su questa incombente.
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c." (Cass. Ord. n. 25584/18).
Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di apertura di un rapporto di conto corrente, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali.
Sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato con la pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 13533/2001, il creditore che deduca un inadempimento da parte del debitore è tenuto alla dimostrazione, sulla base del criterio di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., del fatto costitutivo della pretesa creditoria, mentre il debitore è gravato dall'onere di dimostrare il fatto estintivo/impeditivo del credito o di una sua parte;
pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto e del titolo fonte del suo diritto, gravando sul debitore la dimostrazione circa l'avvenuto adempimento alle proprie obbligazioni.
Il Tribunale - alla luce della costante giurisprudenza della S.C. - osserva che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr.
Cass. 77/1969).
Ora, nel caso di specie, la società creditrice ha prodotto nell'odierno giudizio gli estratti conto integrali del contratto azionato in sede monitoria.
A fronte della prova del titolo su cui si fonda il diritto di credito azionato e dell'allegazione relativa al residuo dovuto, gli opponenti avrebbero dovuto provare fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell'avversa pretesa, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Da ultimo, vaghe risultano essere le doglianze in punto di usura non essendo stato precisato alcunché con riferimento al criterio di calcolo, alla formula adoperata, alla clausola negoziale, al tasso (corrispettivo o moratorio) in concreto applicato, alla misura del T.E.G.M. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Per costante giurisprudenza, infatti, “in tema di oneri di allegazione e prova, la deduzione in ordine alla usurarietà degli interessi deve avvenire attraverso
l'indicazione specifica dei tassi superiori alla soglia, con applicazione delle formule e metodologie di calcolo utilizzate per il rilievo del TEGM dalla NC di Italia” (vedi
Cassazione civile Sezioni Unite, 20/06/2018, n.16303; Cass. Sezioni Unite 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. Civ. Sent. N. 35121/2022).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato allegato, con la conseguenza che la richiesta
CTU contabile avrebbe avuto, come correttamente sostenuto dal precedente
Giudicante, finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
Alle richiamate carenze di allegazione e prova non avrebbe, a ben guardare, potuto sopperire nemmeno il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.c., atteso che al giudice è consentito ordinare l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. quando è impossibile acquisire altrimenti la prova, come nel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possesso dell'altra, ovvero in situazioni di oggettiva incertezza, al fine di integrare gli elementi istruttori in atti, non potendo invece essere ordinata d'ufficio l'esibizione di documenti di una parte o di un terzo, quando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (in tal senso cfr. Cass 38062/2021 secondo cui: “La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai senso degli artt. 210 e 421 c.p.c.,
l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c. ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” e Cass. 31251/2021 secondo cui: “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118,
119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto”).
Più nello specifico, nella materia in esame, al cliente spetta – sì – il diritto di ottenere,
a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi, ad esempio, gli estratti conto;
ma tale diritto può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 cod. proc. civ. solo in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, e a condizione che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (v. ancora Cass. Sez. 1 n.
24641- 21, cui adde Cass. Sez. 1 n. 23861-22, Cass. Sez. 1 n. 9082-23).
Per le dette considerazioni, quindi, appare evidente l'inadeguatezza della documentazione prodotta a fondamento delle proprie pretese ad opera dell'attore, precludendo, come sopra precisato, non solo la possibilità di accoglimento della richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. effettuata per sanare una propria inattività, ma anche la possibilità che il giudicante, in assenza di una valida richiesta ex art. 119
T.U.B. (mancante in atti), potesse presumere che quanto affermato costituisse circostanza corrispondente al vero.
Nel caso di specie, peraltro, gli estratti conto integrali di cui è stata richiesta l'esibizione sono stati allegati in sede di comparsa di costituzione e risposta dalla banca convenuta.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, valutato il valore della lite e tenuto conto delle fasi espletate coì ripartite: fase di studio, introduttiva e di istruttoria in favore di e CP_7
fase decisionale, con decurtazione perché trattata secondo le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. in favore della terza intervenuta, seguono la soccombenza dell'opponente a norma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa IL Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3630/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.734/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si in € 2.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti in favore di ed euro Controparte_2
3.259,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti in favore della terza intervenuta.
Così deciso in data 03 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa IL Casale