Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/03/2025, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08649/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8649 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta De Petro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, assunto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (Area IV Bis) presso l’U.T.G. di Roma, conosciuto dal ricorrente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare contrassegnata dal codice identificativo n. -OMISSIS-, ex art. 103 comma 1 D.L. 24/2020, presentata in favore del Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda pr. n. -OMISSIS---OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 luglio 2024 e depositato il 7 agosto 2024 il sig. -OMISSIS- ha impugnato, previa sospensione in via cautelare, il provvedimento con cui il -OMISSIS- dalla Prefettura di Roma-Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare (n. -OMISSIS-), presentata in suo favore dal datore di lavoro in data -OMISSIS-, ex art. 103 comma 1 D.L. 24/2020, e ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi incluso il preavviso di rigetto del -OMISSIS-.
2. Avverso il decreto prefettizio il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di legittimità:
I. Violazione degli artt. 1, 3 e 10 bis L. 241/90. Violazione del principio del giusto procedimento. L’Amministrazione, evidenzia il ricorrente, non avrebbe tenuto in alcun conto le osservazioni e la documentazione trasmesse in data -OMISSIS- in sede di preavviso di rigetto, con cui il ricorrente avrebbe attestato l’esistenza del rapporto di lavoro dal 2020 al 2022 e i contributi regolarmente versati, sicchè l’Amministrazione avrebbe potuto determinarsi diversamente qualora si fosse instaurato un effettivo contraddittorio.
II. Violazione della normativa di cui all’art. 103, comma primo, del D.L. n. 34/2020. Violazione dell’art. 5, comma 11 bis del D.lgs. 109 del 2012. Violazione degli artt. 1, 3 e 6 L. 241/90. Eccesso di potere per inosservanza della circolare del Ministero dell’Interno prot. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-. Sostiene il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe posto a fondamento del rigetto dell’istanza il parere dell’ITL che aveva rilevato l’insufficienza del reddito familiare nell’anno di imposta 2019. L’istanza sarebbe stata quindi rigettata per cause non imputabili al lavoratore, e senza considerare la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in applicazione della circolare del Ministero dell’Interno prot. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-. Inoltre, nel caso di specie, l’insufficienza del reddito si riferirebbe all’anno di imposta 2019, mentre il rapporto si è svolto negli anni dal 2020 al 2022, sicché se l’obiettivo fosse stato accertarsi che il datore di lavoro fosse in grado di sostenere “il costo” del lavoratore (e che dunque l’impegno assunto non fosse fittizio), il rigetto si sarebbe dovuto basare sull’accertamento della non sufficienza del reddito emergente dalle dichiarazioni fiscali 2021 (anno di imposta 2020), 2022 (anno di imposta 2021) e 2023 (anno di imposta 2022).
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma per resistere al ricorso, depositando documentazione relativa al procedimento di causa.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- questa Sezione ha respinto l’istanza di misure interinali avanzata da parte ricorrente. Con ordinanza n. -OMISSIS-, in riforma della citata ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente rilevando la sussistenza del periculum in mora e rinviando al merito la valutazione del fumus boni iuris del ricorso.
5. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
7. Giova premettere che l’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto una procedura per permettere la stipulazione di rapporti di lavoro dipendente, ovvero favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolare di cittadini stranieri, che siano in possesso di permesso di soggiorno diverso dal permesso per lavoro dipendente ovvero privi di permesso di soggiorno.
8. Per accedere al beneficio, tale normativa prevede specifici requisiti sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.
9. L’art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020 si riferisce, in particolare, all’assenza del requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro. Tale previsione, come previsto dalla norma stessa, è stata attuata con il D.M. 27 maggio 2020, che, all’art. 9, commi 1 e 2, stabilisce che “ 1. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi”.
10. All’art. 9, comma 4, stabilisce poi che “ la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui”.
11. Dunque, la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura, dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale.
12. Applicando dette coordinate al caso di specie, trattandosi della procedura di emersione 2020, ritiene il Collegio che correttamente l’Amministrazione abbia verificato in capo al datore di lavoro la sussistenza del requisito reddituale per l’anno 2019, di cui è stata accertata l’incapienza, avendo lo stesso maturato un reddito pari a 17.099 euro, come risulta dalle visure dell’Agenzia delle Entrate in atti.
13. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per l’integrazione del requisito reddituale l’Amministrazione non avrebbe potuto far riferimento ai contributi versati negli anni successivi all’annualità di presentazione della domanda, trattandosi appunto della procedura di emersione per il 2020.
14. Tanto considerato, in relazione alla valutazione del profilo reddituale, indispensabile per accedere alla procedura, il provvedimento dell’Amministrazione risulta scevro dai vizi dedotti.
15. Il che rende infondate anche le contestazioni di carattere procedimentale avanzate dal ricorrente lì dove afferma che ove l’Amministrazione avesse considerato la documentazione reddituale relativa agli anni di imposta successivi al 2019 depositata in sede di preavviso di rigetto, questa si sarebbe diversamente determinata. Trattasi, peraltro, di documenti depositati tardivamente, avendo parte ricorrente fornito riscontro ex art. 10 bis della legge n. 241/90 in data -OMISSIS-, ben oltre dunque il termine di 10 giorni assegnato dall’Amministrazione con il preavviso di rigetto del -OMISSIS-.
16. Parimenti infondata è la censura con cui parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione, trattandosi di carenza imputabile al datore di lavoro e non al lavoratore, avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciargli un permesso per attesa occupazione.
17. Va infatti considerato che il requisito reddituale rientra tra i requisiti indefettibili anche ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione. Ciò è confermato dalla circolare del 17 novembre 2020, versata in atti dall’Amministrazione. Essa, infatti, prevede, quale condizione per il rilascio del permesso per attesa occupazione, “ una valutazione da parte degli Sportelli Unici volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente, proprio per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno” . Il requisito reddituale è, dunque, previsto con il chiaro fine di impedire la regolarizzazione in presenza di rapporti di lavoro non sostenibili economicamente e, quindi, presuntivamente dichiarati strumentalmente al fine di permettere la regolarizzazione in assenza di effettività del rapporto di lavoro.
18. Anche la circolare dell’-OMISSIS- richiamata dal ricorrente ribadisce che la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione nel caso di mancato subentro di altro datore di lavoro è subordinata agli “ opportuni accertamenti ai fini di una valutazione volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro si sia instaurato in modo fittizio” e prescrive che, in ogni caso, sia “ necessario procedere alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato”.
19. Ciò implica che anche il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone inevitabilmente la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, primo tra i quali la disponibilità in capo al datore di lavoro del reddito minimo richiesto, elemento non soddisfatto nel caso di specie.
20. Come osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8007/2022, “ ove si ritenesse che in caso di insufficienza del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro di cui al testé citato art. 103, comma 6, dl 34/2020. Tale norma ha l’evidente funzione di prevenire elusioni e di garantire – fissando una sorta di presunzione – la sostenibilità del costo del lavoratore da parte del datore di lavoro”.
21. In definitiva, la possibilità di rilascio, nel caso in cui la procedura di emersione non possa concludersi favorevolmente, di un permesso per attesa occupazione presuppone che il mancato perfezionamento non dipenda dall’originario difetto di presupposti previsti dalla legge (tra cui, come nel caso di specie, il reddito minimo del datore di lavoro), ma da fatti successivi relativi al datore di lavoro che ha presentato la domanda e totalmente da lui dipendenti quali possono essere la forza maggiore (cfr. circolare del 24 luglio 2020) e la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. circolare del 17 novembre 2020), circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
22. Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va dunque respinto.
23. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Silvia Simone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.