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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa ai numeri di RG: 8521 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Renato Parte_1
Veneruso, e domiciliata presso il suo studio legale sito in Portici alla Via A. Diaz, 3d;
OPPONENTE
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Pasquale De Stefano e Maddalena Borzacchiello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Pasquale De Stefano, sito in Casalnuovo di Napoli al Corso
Umberto I, 564;
OPPOSTO CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società ha Parte_1
proposto formale opposizione al provvedimento, munito di clausola di provvisoria esecutività, n.
2934/2018, con il quale le è stata ingiunto il pagamento di Euro 6.241,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito in via preliminare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto perché indirizzato presso un luogo non riconducibile alla medesima, il difetto di legittimazione attiva del , per avere la pretesa creditoria ad oggetto oneri riferiti a servizi non goduti, la CP_1
sopravvenuta inagibilità del locale terraneo del centro commerciale, ed ancora, la prescrizione del diritto a riscuotere i canoni in oggetto. Nel merito ha eccepito la infondatezza della domanda monitoria perché non correttamente quantificata e non corrispondente agli effettivi prospetti di cui al bilancio Ha concluso chiedendo di revocarsi la provvisoria esecutività del decreto CP_2
ingiuntivo opposto, nonché per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è altresì costituito in giudizio il condominio opposto, il quale ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Va preliminarmente confermata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rimessione in termini avanzata da parte opponente in relazione al mancato deposito delle memorie istruttorie, non essendo stata data la prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 294 c.p.c.
In via ulteriormente preliminare va disattesa la doglianza relativa al vizio di notifica del decreto opposto, e ciò in forza del principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 comma 3 c.p.c.), stante la regolare costituzione in giudizio dell'opponente. Con principio consolidato La Cassazione ha affermato che “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice” (Cass. Ord. n. 24329 del 2024) (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).
Parimenti, è infondata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva del , in CP_1
ragione dell'asserito mancato godimento di alcuni spazi condominiali.
Difatti, secondo quanto stabilito nel comma I dell'art. 1123 c.c., le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni sono distribuite tra i partecipanti in proporzione al valore economico delle rispettive unità abitative.
La natura di tale obbligazione è quindi insita nel diritto di proprietà, e prescinde dall'effettivo godimento del bene comune.
È parimenti infondata la censura riguardante la presunta prescrizione dei crediti vantati dal
, quale conseguenza della mancata notifica dei verbali assembleari cui l'opponente non CP_1
avrebbe partecipato.
Sul punto pare sufficiente precisare che il opposto ha versato in atti tutti i verbali CP_1
“contestati” con relativa raccomandata con ricevuta di ritorno e prova della ricezione delle stesse.
Infine, quanto alla censura riguardante la presunta erroneità nel calcolo degli oneri e la non corrispondenza degli stessi a quelli riportati nel bilancio condominiale, anche a voler prescindere dalla genericità dell'eccezione, si evidenzia che “L'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, ex art. 63 disp. att. c.c., è limitato alla verifica dell'esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa e non si estende alle questioni concernenti la validità della stessa” (Cass. n. 3354 del
19.2.2016).
Per l'effetto, anche tale eccezione è infondata e va disattesa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo, gi dichiarato esecutivo, va confermato.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della controversia, nonché delle difese espletate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto conferma il D.I. n.
2394/2018, già dichiarato esecutivo;
- Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano in Euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% su compenso totale), oltre IVA, e CPA.
Nola, 12.3.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa ai numeri di RG: 8521 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Renato Parte_1
Veneruso, e domiciliata presso il suo studio legale sito in Portici alla Via A. Diaz, 3d;
OPPONENTE
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Pasquale De Stefano e Maddalena Borzacchiello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Pasquale De Stefano, sito in Casalnuovo di Napoli al Corso
Umberto I, 564;
OPPOSTO CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società ha Parte_1
proposto formale opposizione al provvedimento, munito di clausola di provvisoria esecutività, n.
2934/2018, con il quale le è stata ingiunto il pagamento di Euro 6.241,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito in via preliminare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto perché indirizzato presso un luogo non riconducibile alla medesima, il difetto di legittimazione attiva del , per avere la pretesa creditoria ad oggetto oneri riferiti a servizi non goduti, la CP_1
sopravvenuta inagibilità del locale terraneo del centro commerciale, ed ancora, la prescrizione del diritto a riscuotere i canoni in oggetto. Nel merito ha eccepito la infondatezza della domanda monitoria perché non correttamente quantificata e non corrispondente agli effettivi prospetti di cui al bilancio Ha concluso chiedendo di revocarsi la provvisoria esecutività del decreto CP_2
ingiuntivo opposto, nonché per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è altresì costituito in giudizio il condominio opposto, il quale ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Va preliminarmente confermata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rimessione in termini avanzata da parte opponente in relazione al mancato deposito delle memorie istruttorie, non essendo stata data la prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 294 c.p.c.
In via ulteriormente preliminare va disattesa la doglianza relativa al vizio di notifica del decreto opposto, e ciò in forza del principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 comma 3 c.p.c.), stante la regolare costituzione in giudizio dell'opponente. Con principio consolidato La Cassazione ha affermato che “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice” (Cass. Ord. n. 24329 del 2024) (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).
Parimenti, è infondata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva del , in CP_1
ragione dell'asserito mancato godimento di alcuni spazi condominiali.
Difatti, secondo quanto stabilito nel comma I dell'art. 1123 c.c., le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni sono distribuite tra i partecipanti in proporzione al valore economico delle rispettive unità abitative.
La natura di tale obbligazione è quindi insita nel diritto di proprietà, e prescinde dall'effettivo godimento del bene comune.
È parimenti infondata la censura riguardante la presunta prescrizione dei crediti vantati dal
, quale conseguenza della mancata notifica dei verbali assembleari cui l'opponente non CP_1
avrebbe partecipato.
Sul punto pare sufficiente precisare che il opposto ha versato in atti tutti i verbali CP_1
“contestati” con relativa raccomandata con ricevuta di ritorno e prova della ricezione delle stesse.
Infine, quanto alla censura riguardante la presunta erroneità nel calcolo degli oneri e la non corrispondenza degli stessi a quelli riportati nel bilancio condominiale, anche a voler prescindere dalla genericità dell'eccezione, si evidenzia che “L'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, ex art. 63 disp. att. c.c., è limitato alla verifica dell'esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa e non si estende alle questioni concernenti la validità della stessa” (Cass. n. 3354 del
19.2.2016).
Per l'effetto, anche tale eccezione è infondata e va disattesa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo, gi dichiarato esecutivo, va confermato.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della controversia, nonché delle difese espletate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto conferma il D.I. n.
2394/2018, già dichiarato esecutivo;
- Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano in Euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% su compenso totale), oltre IVA, e CPA.
Nola, 12.3.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)