Art. 2.
Qualora avverso i provvedimenti di liquidazione di cui al precedente articolo sia stato proposto il ricorso previsto dall' articolo 5, n. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora avverso i provvedimenti di liquidazione di cui al precedente articolo sia stato proposto il ricorso previsto dall' articolo 5, n. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.