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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3372/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3372/2025 R.G.A.C., pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore alla via Michelangelo Lupoli n. 80, presso lo studio dell'Avv. D'ANDREA
PA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._2 procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Trento al viale della Costituzione n. 33, presso lo studio dell'Avv. ZANON WILMA (c.f.: ) e dell'Avv. GIAMMARCO C.F._3
RI (c.f.: ), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._4 in atti
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 660/2025 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17.3.2025 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2127/2025 r.g.
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e verbale di udienza del 30.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.4.2025 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 660/2025 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17.3.2025 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2127/2025 r.g. con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'opposta, della Controparte_1 somma di € 25.242,82, oltre interessi e spese della procedura, per il mancato pagamento di fatture emesse per somministrazione di energia elettrica.
A sostegno della promossa opposizione, l'opponente deduceva l'inesistenza e/o nullità dell'obbligazione contrattuale per falsità della sottoscrizione.
Assumeva, infatti, di non aver mai firmato il contratto di fornitura energetica di cui all'offerta
000139ESFMP01 con la né con alcun altro operatore del settore;
che, Controparte_1 diversamente da quanto sostenuto dalla non aveva mai avuto Controparte_1 residenza in Nepi (VT) ove era ubicato il POD di riferimento della fornitura energetica;
che non era sua la firma apposta in calce alla dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 prodotta dalla parte ricorrente in via monitoria, che disconosceva formalmente a tutti gli effetti di legge;
di aver appreso dell'esistenza del contratto di fornitura energetica a lei intestato solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
di non essere titolare della numerazione mobile attraverso cui era avvenuta la firma in OTP né dell'indirizzo mail associato;
che i documenti identificativi depositati non erano stati da lei messi a disposizione della
[...]
di non aver mai ricevuto in precedenza alcuna fattura, richiesta o sollecito di CP_1 pagamento relativo alla fornitura energetica in contestazione.
Rappresentava di aver sporto denuncia del fatto presso la stazione dei Carabinieri di
Sant'Arpino, ritenendo che dietro la vicenda vi fossero condotte costituenti reato, e di avere, successivamente alla visione dei documenti prodotti dalla ricorrente in sede monitoria, integrato la denuncia con dichiarazioni di disconoscimento del contratto, della firma fisica apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva e della casella di posta elettronica ad essa associata. Contestava, infine, alla di avere contrattualizzato il Controparte_1 rapporto di somministrazione affidandosi ad un sistema di sottoscrizione non certificato e insicuro e di aver avviato una pratica di recupero credito giudiziale senza aver neppure compulsato l'asserita debitrice nella sua effettiva residenza, evidenziando, altresì, che
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l'opposta aveva omesso di compiere attività di verifica sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Chiedeva, pertanto:“- revocare il decreto ingiuntivo n. 660/2025 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 17/03/2025 e notificato in data 26/03/2025;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti e la conseguente insussistenza del credito azionato o, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del contratto di fornitura per difetto di sottoscrizione e/o per sostituzione di persona;
- condannare la opposta alla rifusione di spese e compensi di causa.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.7.2025 si costituiva in giudizio la opposta, la quale, preso atto del disconoscimento della Controparte_1 sottoscrizione sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, della dichiarazione di estraneità di all'utenza per la quale era stato stipulato il rapporto e Parte_1 dell'effettuata denunzia all'autorità giudiziaria, dichiarava di rinunziare agli effetti del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, chiedendo la compensazione delle spese. Rilevava, infatti, che sebbene fosse rimasta vittima di un furto di identità da parte Parte_1 di terzi in danno della società venditrice era indubbio che una copia dei suoi documenti fosse stata posta in circolazione ed esibita alla controparte contrattuale. Deduceva che tale evento non poteva essere addebitato al contraente in quanto atteneva ad un onere di prudente custodia del titolare dei documenti medesimi.
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 30.10.2025 il Giudice ha disposto la decisione della causa ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
Deve innanzitutto premettersi che la dichiarazione dell'opposta di “rinunzia agli effetti del decreto ingiuntivo” con richiesta di cessazione della materia del contendere, va intesa come rinuncia alla originaria domanda introduttiva (ricorso per decreto ingiuntivo) e pertanto va qualificata come rinuncia alla domanda.
Orbene, parte opposta rinunciando alla domanda monitoria ha chiesto la compensazione delle spese di lite mentre l'opponente ha invece richiesto la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta alle spese di lite.
Orbene la rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali e va riconosciuta anche quando via sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente
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dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio. La rinuncia alla domanda rientra tra i poteri del difensore e si distingue dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
In ragione di quanto sopra deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale definizione del processo deriva dal fatto che il nostro processo è retto dal principio dispositivo della domanda e quindi la formula di cessazione della materia del contendere non integra un modo autonomo di definizione del processo ma costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.
(Cass. sez. I n. 13085 del 22/05/2008; Cass. sez. lav. n. 4531 del 10/04/2000).
Deve in ogni caso rilevarsi che la parte opponente ha espressamente richiesto la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Come è noto il regime delle spese in caso di cessazione della materia del contendere è soggetto al regime della cd. soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie, il disconoscimento operato dalla parte opponente sia del contratto che della sottoscrizione priva di effetto, in mancanza di positiva verificazione ( non richiesta dalla
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controparte), la documentazione posta a giustificazione della pretesa dell'opposta rendendo infondata la domanda .
Di conseguenza, l'opposta va condannata al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore della controparte , che si liquidano come da dispositivo, Parte_1 con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 nei valori minimi tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate, dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 660/2025 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17.3.2025 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2127/2025 r.g., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia dell'opposta;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in €. 118,50 per spese e €. 1.700,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 14.11.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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