Articolo 5 della Legge 22 febbraio 1951, n. 64
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 febbraio 1951
Art. 5.
Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e' corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennita' pari a sei mensilita' dello stipendio goduto alla predetta data, aggiornato dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130 , e dei relativi accessori, costituiti dalla indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, dalla indennita' di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1951