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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16517/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO BUGNONE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio.
-ricorrente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CP_1 C.F._2
RIBALDONE, presso il cui studio ha eletto domicilio.
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale di udienza del 15/04/2024.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il 05/05/2005. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 19 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/9/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa del 15/03/2024, si costituiva in giudizio la sig.ra . CP_1
pagina 1 di 3 All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., entrambe le parti comparivano con i rispettivi difensori e raggiungevano un accordo.
Con sentenza n.3232 del 31/5/2024, pubblicata in data 03/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16517/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO BUGNONE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio.
-ricorrente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CP_1 C.F._2
RIBALDONE, presso il cui studio ha eletto domicilio.
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale di udienza del 15/04/2024.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il 05/05/2005. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 19 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/9/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa del 15/03/2024, si costituiva in giudizio la sig.ra . CP_1
pagina 1 di 3 All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., entrambe le parti comparivano con i rispettivi difensori e raggiungevano un accordo.
Con sentenza n.3232 del 31/5/2024, pubblicata in data 03/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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