Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 10/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ubaldo Lopardi, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Antica Arischia n. 185/E;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di L'Aquila, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del provvedimento del -OMISSIS-della Questura di L’Aquila di rigetto dell’istanza di autorizzazione al porto di fucile;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente e, allo stato, sconosciuto e in ogni caso lesivo dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna la nota del -OMISSIS-della Questura di L’Aquila di conferma di precedenti rigetti di sue istanze di rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990; eccesso di potere per carente istruttoria e/o per travisamento dei fatti e/o per violazione del principio di proporzionalità ; erroneamente la Questura si sarebbe limitata a confermare i precedenti dinieghi, benché i fatti ritenuti ostativi al rilascio dell’autorizzazione risalgano a circa sei anni prima della presentazione dell’istanza del -OMISSIS- e il ricorrente non abbia riportato condanne penali (una querela sporta nei suoi confronti è stata rimessa e un procedimento penale a suo carico si è chiuso con sentenza di estinzione del reato), né ammonizioni o sottoposizione a misure di sicurezza personali, né infine è stato dichiarato delinquente abituale, per professione o per tendenza.
2. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 e dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931; eccesso di potere per carenza di motivazione : non sussisterebbero i presupposti vincolanti o valutabili discrezionalmente per negare la licenza richiesta, non essendo onere del richiedente provare la sua buona condotta come parrebbe aver ritenuto l’amministrazione nel dare atto della impossibilità “ di formulare un pieno giudizio di affidabilità per la detenzione e porto d’armi ”.
Resiste l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 12 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il provvedimento impugnato è l’ultimo dei dinieghi opposti alle richieste di autorizzazione al porto di fucile presentate dal ricorrente dal -OMISSIS-.
La più recente rispetto a quella del -OMISSIS-- (oggetto del gravato diniego) presentata il -OMISSIS-, è stata respinta con provvedimento prot. n. -OMISSIS- (non impugnato) del seguente tenore” … spiace, nuovamente comunicare che la richiesta non è suscettibile di accoglimento in quanto già in data -OMISSIS- con Provvedimento -OMISSIS- è stato notificato il rigetto del Porto di Fucile…. Tenuto conto anche delle recentissime pronunce giurisprudenziali del TAR Abruzzo che ha sentenziato che anche per comportamenti datati è sufficiente “la sporadicità e l’occasionalità” a far dubitare sull’affidabilità della persona, per il porto e la detenzione “il soggetto deve essere, da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, pienamente affidabile circa il non abuso di armi” pertanto per i comportamenti avuti si ritiene il -OMISSIS-non pienamente affidabile. Attualmente non vi sono elementi da far modificare l’orientamento, più volte espresso da quest’Ufficio, si conferma il Provvedimento a suo tempo emesso ”.
Ebbene, anche il diniego oggetto di gravame si limita, come osservato dallo stesso ricorrente a ribadire che “ non si è in grado di formulare un pieno giudizio di affidabilità per la detenzione e porto d’armi ” con conferma dei precedenti dinieghi.
Il ricorso, benché inammissibile perché rivolto ad un atto meramente confermativo, deve essere esaminato nel merito perché la questione preliminare non è stata oggetto di contraddittorio.
La censura di violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, che se fondata determinerebbe l’annullamento dell’atto impugnato, deve essere respinta.
La richiesta di autorizzazione al porto di fucile del -OMISSIS-- è chiaramente una reiterazione della precedente istanza del -OMISSIS- perché non vi sono allegati fatti nuovi.
Essa pertanto deve essere qualificata come richiesta di riesame del precedente diniego del -OMISSIS-.
Ne consegue che non vi era alcuna necessità, né l’obbligo di comunicare motivi ostativi che erano noti al ricorrente perché già palesati con il diniego del -OMISSIS- e successivamente ribaditi, senza integrazioni, nella motivazione dell’atto di conferma.
Parimenti sono infondate le altre censure che si prestano ad un esame congiunto perché logicamente connesse.
Occorre preliminarmente richiamare i fondamentali principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di autorizzazioni di polizia al porto d’armi:
- la possibilità che la legge riconosce ai privati di detenere e portare armi non è oggetto di un diritto assoluto, ma è subordinata all’accertamento di rigorosi requisiti di affidabilità del richiedente e della necessità di disporre di un’arma (Corte Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440; Consiglio di Stato, sez. III, 25/03/2019, n. 1972);
- l’amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione al porto di un’arma esercita un potere ampiamente discrezionale di valutazione dell’affidabilità del richiedente, censurabile in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza, carenza istruttoria o di motivazione (Consiglio di Stato, sez. III, 14/11/2022, n.9971);
- non è necessario, ai fini dell’esclusione dell’affidabilità del richiedente il porto d’armi, che sia intervenuta una condanna in sede penale (Consiglio di Stato, sez. III, 13/05/2022, n.3795), così come la remissione di querela per fatti di reato e la stessa riabilitazione dopo la condanna non escludono che essi possano essere considerati ostativi al rilascio dell’autorizzazione (Consiglio di Stato, sez. III, 15/11/2018, n. 5448; Consiglio di Stato, sez. III, 1/4/2015, n. 1731);
- il divieto di detenere armi anticipa, rispetto alla repressione dei reati, la soglia di tutela della sicurezza pubblica avendo dunque natura cautelare e preventiva (Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041) e pertanto il ritiro delle armi non richiede che ne sia dimostrato l’abuso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814);
- l'art. 39, r.d. n. 773 del 1931, nel prevedere che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne " non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che esso può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III 14 febbraio 2017 n. 649);
- “ la licenza di porto d'armi può essere denegata all'istante quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini, l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi " (Cons. Stato, Sez. III 10 luglio 2019 n. 4868).
Il ricorrente censura la motivazione del diniego che allega la mancanza di elementi per formulare un giudizio di piena affidabilità nell’uso delle armi, sostenendo che ciò equivarrebbe a pretendere, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, che sia l’istante a provare la sua buona condotta.
La tesi non considera però che il giudizio sull’affidabilità del ricorrente, posto alla base del provvedimento impugnato e declinato in negativo ( non si è in grado di formulare un pieno giudizio di affidabilità ), non è né irragionevole, né illogico, né immotivato, considerato che, secondo i principi sopra richiamati, il rilascio del porto d’armi, esige, per finalità eminentemente cautelari e preventive, l’accertamento –richiesto non all’istante, ma rimesso alla p.a. procedente - dell’assenza del pur minimo riscontro fattuale, anche solo indiziario, che possa far presumere il rischio di un uso improprio dell’arma.
In sostanza, per poter rilasciare il porto d’armi, l’autorità di polizia deve preliminarmente accertare la buona condotta o affidabilità del richiedente come persona che non abuserà dell’arma.
È evidente che un tale giudizio prognostico di affidabilità non può fondarsi solo sull’assenza di pregiudizi penali o sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, perché ciò non escluderebbe il pericolo di abuso dell’arma da parte di persone che, anche solo su base indiziaria, risultano autrici di condotte violente delle quali non si può escludere la reiterazione.
Per le stesse ragioni non possono certamente ritenersi irrilevanti fatti accaduti in epoca anche di molto precedente all’istanza di rilascio del porto d’armi, perché il mero trascorrere del tempo fra comportamenti violenti e l’attualità non garantisce certo che colui che ne appare l’autore non abusi della disponibilità di un’arma quale strumento di offesa.
Nel caso in decisione è dunque esente da profili di incoerenza o irragionevolezza l’apprezzamento ampiamente discrezionale che esclude la piena affidabilità del ricorrente a causa dei fatti di natura violenta per i quali egli è stato querelato, deferito all’autorità giudiziaria e ammesso alla prova in alternativa alla pena.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte resistente in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.