Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01949/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B4DF1B8607 da Santex s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede della società in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/3;
nei confronti
SV SA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in relazione al Lotto 6 della " PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI "AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI" DA DESTINARSI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA " (CIG B4DF1B8607):
- della Determinazione del Direttore Generale n. 366 del 22 dicembre 2025, comunicata a Santex in pari data, di aggiudicazione del lotto a SV SA s.p.a., della proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di cui alla nota assunta agli atti con prot. SoReSa-0022835 del 22.12.2025, e della graduatoria di gara;
- di tutti gli atti e verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi in particolare, i verbali del Seggio di Gara n. 1 del 27.3.2025, n. 2 dell'8.4.2025, n. 3 del 9.4.2025, n. 4 del 10.4.2025, n. 5 del 23.4.2025, n. 6 del 28.4.2025 e n. 7 del 5.5.2025, della determinazione del Direttore generale n.140 del 5 maggio 2025 di ammissione dei concorrenti, dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 dell'8.5.2025, n. 2 del 14.5.2025, n. 3 del 15.5.2025, n. 4 del 20.5.2025, n. 5 del 22.5.2025, n. 6 del 13.6.2025, n. 7 del 25.6.2025, n. 8 del 1°.7.2025, n. 9 del 3.7.2025, n. 10 del 14.7.2025, n. 11 del 28.7.2025, n. 12 del 31.7.2025, n. 13 del 4.9.2025, n. 14 del 16.9.2025, n. 15 del 18.9.2025, n. 16 del 10.11.2025, n. 17 del 26.11.2025, e relativi allegati, nonché del subprocedimento di verifica della offerta del primo graduato, giusta verbali n.1 del 16.10.2025, n. 2 del 24.10.2025 e n. 3 del 1°.12.2025;
- in quanto occorrer possa, della lex specialis di gara e, in particolare, del bando di gara, del Disciplinare e relativi allegati, del Capitolato Tecnico e relativi allegati, e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti;
e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con SV SA s.p.a. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a. e della SV SA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. PE OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità dell’aggiudicazione disposta da So.Re.Sa. s.p.a. del lotto n. 6 dell’appalto per la fornitura ospedaliera di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza per pazienti adulti, da destinarsi alle AA.SS.LL., AA.OO. ed IRCSS della Regione Campania, per un valore di Euro € 10.517.475,00 a base d’asta e durata di 48 mesi.
2. – Ad avviso della ricorrente Santex s.p.a., che, dopo lo scorrimento della graduatoria, stante il vincolo di aggiudicazione fissato dalla legge di gara, è risultata (con il punteggio complessivo di 81,07) immediatamente alle spalle dell’aggiudicataria SV SA (punteggio di 86,06), l’aggiudicazione sarebbe viziata da errori di valutazione che inficerebbero il giudizio tecnico espresso dalla commissione con riguardo ai tre sub-criteri di seguito indicati (due di tipo quantitativo, i sub-criteri nn. 4 e 5, ed uno di tipo tabellare, il sub-criterio n. 7), afferenti alla voce B (“ caratteristiche dei prodotti ”), in relazione ai quali la stessa ricorrente ha ottenuto, in violazione degli artt. 14, 16, 18 e 22 del disciplinare e dell’All. A7, un punteggio pari a 0 (zero): sub-criterio 4: “ presenza di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive (ID:8-9-10-11-12-13-14) ”; sub-criterio 5: “ presenza del sistema di controllo degli odori (ID:8-9-10-11-12-13-14) ”; sub-criterio 7: “ indicatore di cambio (ID 3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14) ”.
3. – La So.Re.Sa. s.p.a., costituitasi in resistenza all’impugnativa, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e rivendicato la correttezza del punteggio attribuito alla ricorrente, adducendo che la medesima non avrebbe a suo tempo allegato, in violazione del Disciplinare (art. 16, pag. 41), per ciascuno dei dispositivi offerti e da valutarsi secondo i parametri a punteggio di cui innanzi, “ certificazioni e/o rapporti di prova con data non antecedente diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara sulla GUUE […]”.
La controinteressata SV SA s.p.a., costituitasi in giudizio, ha chiesto anch’essa la reiezione del ricorso, preliminarmente eccependone, però, la tardività, sul rilievo della mancata tempestiva impugnazione della legge di gara, nonché l’inammissibilità, per il mancato assolvimento della prova di resistenza.
4. – All’udienza pubblica dell’11.3.2026, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie e repliche, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – L’eccezione di tardività del ricorso è infondata.
Per le ragioni che saranno esposte nel prossimo paragrafo, la legge di gara non comportava affatto (e tantomeno ex se ) il disconoscimento all’interessata dei punteggi per cui è causa, e pertanto quest’ultima non era affatto tenuta ad impugnare la legge di gara, che non le recava alcuna lesione.
6. – Venendo al merito della causa, il Collegio può rifarsi in proposito alla propria recente sentenza del 19 febbraio 2026 n. 1091, che, in identica fattispecie (concernente altro lotto della stessa gara), si è già pronunciata su questione del tutto simile a quella qui controversa.
Dalle statuizioni contenute in quella sentenza non v’è invero ragione di discostarsi, attesa la sovrapponibilità delle ragioni che, nell’un caso e nell’altro, hanno condotto alla negazione all’interessata dei punteggi correlati ai tre sub-criteri sopra indicati.
Né può essere seguito, sul punto, l’asserto della controinteressata che nel caso di specie la sottrazione dei detti punteggi alla ricorrente sarebbe derivata da ulteriori ragioni, riguardanti, in tesi, la disamina delle caratteristiche dei prodotti. Di questa considerazione non v’è difatti traccia agli atti di causa, e, d’altra parte, la deduzione medesima si scontra con la difesa della So.Re.Sa. che – come detto sopra – ha giustificato la decisione della Commissione di gara sulla base della mancata allegazione, da parte della ricorrente, delle certificazioni e/o rapporti di prova con data non antecedente diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara.
Pertanto, il Collegio non può che riproporre i contenuti della pronuncia del 19 febbraio 2026 n. 1091 in funzione motivazionale anche della presente decisione, ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a., nel senso che anche questo ricorso è fondato, posto che, come dedotto da parte ricorrente, la motivazione sottesa alla contestata assegnazione di un punteggio pari a 0 per i tre sub-criteri sopra indicati riposa su un’erronea applicazione della lex specialis .
A fondamento della valutazione formante oggetto di contestazione sta la prescrizione del disciplinare (art. 16, pag. 41) che esigeva la presentazione, per ciascuno dei dispositivi offerti, di rapporti di prova di data risalente a non più di 18 mesi prima della pubblicazione del bando.
Il punto è, però, che una simile regola non era destinata a trovare applicazione al parametro “ Caratteristiche dei prodotti ”, al quale afferivano i tre sub-criteri contrassegnati dai nn. 4, 5 e 7, rispetto ai quali la ricorrente contesta l’assegnazione di altrettanti punteggi pari a 0.
La lex specialis , infatti, sul punto, era testualmente riferita alle “ certificazioni e/o rapporti di prova […] che riportino i risultati delle prove di laboratorio richieste nell’Allegato A7 ”, prove le quali erano previste, tuttavia, esclusivamente a proposito dei “ Requisiti funzionali ” (lettera A dell’Allegato A7), e non anche, invece, per le “ Caratteristiche dei prodotti ” (lettera B dell’Allegato A7), per le quali non erano previsti risultati di prove di laboratorio da attestare, anche per mancanza dei relativi parametri di riferimento, indicati invece nell’Allegato 8, richiamato solo per i “ Requisiti funzionali ”.
A conferma di tanto può notarsi che per il parametro “ Caratteristiche dei prodotti ” il cit. All. A7 (“ Parametri a punteggio ”) disponeva che “ I punteggi […] saranno attribuiti […] sulla base della documentazione tecnica (schede tecniche, studi e/o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati) e della campionatura prodotta dagli operatori economici […]”; e, analogamente, in relazione ai tre sub-criteri in contestazione (nn. 4, 5 e 7), era specificato che la “ caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati ”.
Il punteggio per le “ caratteristiche dei prodotti ” era stato dunque collegato dalla lex specialis a quanto desumibile da “ schede tecniche, studi e/o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati ”, da tanto potendosi allora dedurre che, per attestare la presenza della singola caratteristica del prodotto, non poteva ritenersi necessaria l’allegazione di “ certificazioni e/o rapporti di prova ”, i quali, giusta la formulazione della lex specialis , costituivano, al più, solo uno dei documenti da cui poteva risultare la caratteristica tecnica richiesta.
Sul punto deve poi aggiungersi che i criteri di valutazione di cui si tratta erano diretti ad attribuire i rispettivi punteggi sulla base del numero di prodotti aventi le caratteristiche interessate (presenza di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive; presenza di un sistema di controllo degli odori; indicatore di cambio), e che la ricorrente Santex aveva allegato nelle proprie schede tecniche dei prodotti - per ciascun ID di prodotto - la presenza di ciascuna delle caratteristiche premiali in considerazione. La sussistenza dei requisiti premiali era stata attestata dalla ricorrente, inoltre, in forma di autocertificazione, e accompagnata, solo a ulteriore comprova, dalla presentazione di studi e certificati a sostegno, per l’effetto integrando i presupposti richiesti dalla lex specialis per essere ammessa a punteggio.
Tali circostanze non sono disconosciute dalla So.Re.Sa., e la loro sussistenza è desumibile dall’affermazione contenuta nella relazione della Commissione, esibita in giudizio, da cui traspare che nelle schede tecniche della ricorrente era dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
A questo punto giova difatti ricordare che la legge di gara si limitava a prevedere - non senza, peraltro, una nota di ambiguità - che la “ caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati ”, con formulazione, come risulta anche dall’inciso “ anche rilasciata da laboratori certificati ”, che lasciava comunque intendere che già un puntuale contenuto delle schede tecniche avrebbe potuto essere reputato, in fatto di “ Caratteristiche dei prodotti ”, sufficiente ad accedere ai punteggi per i quali si controverte.
Da qui l’illegittimità dell’assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) alla società ricorrente in relazione a ciascuno dei menzionati tre sub-criteri di giudizio, siccome erroneamente motivata con l’applicazione di una disposizione della lex specialis – quella che imponeva l’allegazione di rapporti di prova non anteriori a 18 mesi prima della pubblicazione del bando – in realtà inconferente, in quanto riferita ad altro parametro a punteggio (lettera A: “ Requisiti funzionali – test laboratorio obbligatori ”).
I punti disponibili per i tre criteri suindicati erano complessivamente 6 (2 punti ciascuno per i criteri sub 4, 5 e 7): da qui, ulteriormente, il superamento della cd. prova di resistenza, posto che l’ammissione a punteggio della ricorrente, a fronte di uno scarto rispetto all’aggiudicataria di 4,99 punti, la condurrebbe a sopravanzarla nella graduatoria finale.
L’aggiudicazione è pertanto anch’essa illegittima, su di essa riverberandosi il vizio che investe, in parte qua , l’operato della Commissione di gara, inficiando segnatamente il punteggio assegnato alla ricorrente e la correlativa graduatoria finale.
La domanda di annullamento veicolata dal ricorso in epigrafe merita pertanto accoglimento.
7. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente, formulata nello stesso ricorso (e non ulteriormente reiterata negli scritti difensivi successivamente depositati dalla ricorrente), il Collegio non ha contezza, sulla scorta della documentazione versata dalle parti agli atti del giudizio, dell’avvenuta stipula del contratto con la controinteressata, con conseguente non luogo a provvedere sulla relativa domanda di caducazione dell’efficacia del contratto e subingresso nel medesimo.
La domanda risarcitoria per equivalente, articolata in via subordinata, deve essere invece respinta, siccome del tutto sprovvista di allegazioni probatorie a supporto.
8, Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione del Direttore generale So.Re.Sa. n. 366 del 22 dicembre 2025.
Condanna la So.Re.Sa. e la controinteressata SV SA s.p.a. alla refusione, ciascuna nella misura di metà, delle spese e competenze di giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
PE OS, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE OS | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO