TAR Napoli, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 1949
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea applicazione della lex specialis

    Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che la prescrizione del disciplinare relativa ai rapporti di prova di data non anteriore a 18 mesi dalla pubblicazione del bando era applicabile solo ai 'Requisiti funzionali' (lettera A dell'Allegato A7) e non alle 'Caratteristiche dei prodotti' (lettera B dell'Allegato A7), per cui la ricorrente aveva allegato la documentazione tecnica richiesta. Pertanto, l'assegnazione di un punteggio pari a zero è illegittima.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    Il Collegio ha respinto l'eccezione, ritenendo che la legge di gara non comportasse di per sé un disconoscimento dei punteggi e che, pertanto, la ricorrente non fosse tenuta ad impugnarla prima della lesione effettiva derivante dall'aggiudicazione.

  • Accolto
    Domanda di annullamento e aggiudicazione

    La domanda è stata accolta nei sensi di cui in motivazione, con annullamento dell'aggiudicazione.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per equivalente

    La domanda è stata respinta per assenza di allegazioni probatorie a supporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 1949
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1949
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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