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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 213/2025 R.g.l., riassunta a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 527/2025 pronunziata in data 27.11.2024 e depositata in Cancelleria in data 9.1.2025; avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 90 del 23.11.2021; avente ad oggetto: licenziamento;
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carnevali ed Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Parma – ricorrente in riassunzione contro
contumace – convenuta in riassunzione;
CP_1 trattata all'udienza collegiale del 23.10.2025, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. All'udienza dell'11.9.2025 nessuno è comparso, essendovi in atti la prova della notificazione alla controparte del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza.
1 Lo stesso è a dirsi in relazione all'odierna udienza, della cui fissazione le parti sono state rese edotte ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo d'appello, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5,
c.p.c., disposizione, che in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
2. Occorre dunque dichiarare estinto il giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.: dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 213/2025 R.g.l., riassunta a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 527/2025 pronunziata in data 27.11.2024 e depositata in Cancelleria in data 9.1.2025; avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 90 del 23.11.2021; avente ad oggetto: licenziamento;
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carnevali ed Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Parma – ricorrente in riassunzione contro
contumace – convenuta in riassunzione;
CP_1 trattata all'udienza collegiale del 23.10.2025, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. All'udienza dell'11.9.2025 nessuno è comparso, essendovi in atti la prova della notificazione alla controparte del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza.
1 Lo stesso è a dirsi in relazione all'odierna udienza, della cui fissazione le parti sono state rese edotte ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo d'appello, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5,
c.p.c., disposizione, che in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
2. Occorre dunque dichiarare estinto il giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.: dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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