Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Il Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello, nel procedimento ex art. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), introdotto da UA EL con ricorso depositato in data 02.02.2025, con l'ausilio dell'OCC nominato avv. Pierfranco Carbonara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 04.03.2025; letta la relazione finale del Gestore della Crisi, depositata con atto del 15.05.2025;
Il piano presentato dai debitori, come integrato e specificato con i depositi integrativi citati, a fronte di un debito pari a € 120.378,88 prevede:
1. Il pagamento integrale delle spese sorte in occasione della presente procedura, da corrispondere all'OCC successivamente all'esecuzione del piano e che sarà determinato e liquidato a esecuzione ultimata, senza preventivo accumulo;
2. Il pagamento integrale del debito privilegiato relativo al compenso dell'Advisor dei ricorrenti;
3. Il pagamento integrale di tutti i debiti privilegiati;
4. Il pagamento del 37,35 % di tutti i debiti chirografari;
5. L'adempimento mediante il versamento della somma complessiva pari a € 52.133,44 mediante il pagamento di n. 113 rate mensili da € 460,00 ciascuna e una rata finale da € 153,44 e da distribuirsi ai creditori chirografari come da piano di riparto in atti. Successivamente all'ammissione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, avvenuta con decreto del 04.03.2025, il Gestore della crisi, in data 15.05.2025, ha depositato la relazione finale ex art. 70 CCII, da cui emerge che nel termine previsto nel decreto, è pervenuta una sola osservazione al piano, da parte del creditore che ha precisato il proprio credito in 16.033,30 Parte_1
Il debitore, per il tramite del suo advisor, ha osservato: “la comunicazione trasmessa dalla non ha natura di osservazioni ai sensi dell'art. 70 comma 3 C.C.I.I., ma è una Parte_1 semplice precisazione del credito peraltro non ammissibile, atteso che la procedura in epigrafe è stata iscritta a ruolo in data 04/02/2025, pertanto prima della notifica del decreto ingiuntivo. Lo scrivente procuratore, con nota a mezzo pec del 10/02/2025, aveva già comunicato al Gestore della crisi la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in pari data, segnalando che entrambe le posizioni poste a fondamento del riscorso, risultavano inserite nel piano di ristrutturazione dei debiti, con valutazione di assenza del merito creditizio. In tale circostanza si invitava il medesimo Gestore ad informare i procuratori costituiti per la Banca creditrice della pendenza della procedura, invitandoli a sospendere ogni azione di recupero, in attesa della pronuncia da parte del Tribunale sulla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore. […] Il credito vantato d è già Parte_1 stato inserito nel piano per l'importo complessivo di € 16.526,11, come precisato dalla creditrice nella fase istruttoria dinanzi all'OCC (v. all. 20 del ricorso) e alcun'altra somma appare ammissibile, in quanto ascrivibile ad un decreto ingiuntivo notificato successivamente all'iscrizione a ruolo della procedura in epigrafe. […] In ogni caso il creditore non si è opposto Parte_1 all'omologazione del piano di ristrutturazione del debito proposto.”
Il debitore non ha ritenuto necessaria alcuna modifica del piano.
Rilevato che il credito vantato dal creditore è stato inserito Parte_1 nella debitoria e che il credito coincide con quanto indicato nel decreto ingiuntivo oltre gli interessi e la minima differenza è imputabile alle spese di d.i. notificato dopo il deposito del ricorso per ammissione al piano di ristrutturazione.
Rilevato che nessuna osservazione al piano riguardava la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, che non è stata contestata da alcun creditore.
Ritenuto che la soddisfazione di tutti i creditori possa essere garantita dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, anche in virtù delle spese correlate all'alternativa liquidatoria.
Considerato dunque che il piano proposto consente al debitore di provvedere alla soddisfazione dei creditori nei limiti delle proprie possibilità;
P.Q.M.
Letto l'art. 70 CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da UA EL in data 02.02.2025; dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni dispone che il compenso spettante all'OCC sarà determinato e liquidato a esecuzione ultimata come previsto dall'art. 71 c. 4 CCII;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi.
Bari, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Assunta Napoliello