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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del giorno
8.4.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2500/2022 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rapp.te sig. , rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 Parte_2
Armando Danilo Pecoraro ed elettivamente domiciliata in Mondragone, alla via Vittorio
Emanuele n. 214, come in atti
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.4.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2022 00000659 54 000, notificato a mezzo pec in data
24.2.2022, emesso dall' sede di Caserta, per assunto mancato pagamento di contributi CP_1 dovuti, per un importo pari € 14.169,96.
Deduceva l'intervenuta decadenza nonché l'intervenuta prescrizione del credito contributivo. Eccepiva altresì la sussistenza del vizio di motivazione dell'avviso di addebito.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese di lite. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Concludeva pertanto come in atti.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza di cui è data pubblica lettura.
In via preliminare, va rilevata la tardività della proposta opposizione agli atti esecutivi, limitatamente quindi alle doglianze concernenti i vizi formali dell'avviso di addebito
1 opposto, come la carenza di motivazione e l'eccezione di decadenza per omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico, poiché proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.. Infatti, l'avviso di addebito in oggetto è stato notificato in data 24.2.2022 ed il ricorso depositato, in data 5.4.2022, oltre il termine di 20 giorni.
Al contrario l'opposizione ex art. 615 c.p.c.per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria è sicuramente ammissibile in quanto risulta proposta nel termine di quaranta giorni, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va rilevato che, nel caso di specie, il credito contributivo portato dall'avviso di addebito opposto trova il proprio fondamento nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 1299 del 2016, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
3314/2017, con la quale è stato dichiarata l'inefficacia del licenziamento orale irrogato dalla in data 7.6.2013 alla propria dipendente , con condanna della Parte_1 Parte_3 società, odierna opponente, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento sino a quello di effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
È dunque in virtù di tale statuizione, passata in giudicato (cfr. produzione di parte resistente), che l' ha chiesto il pagamento dei contributi per cui è causa. CP_1
Dal passaggio in giudicato della sentenza discende l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
Giova richiamare, su tale questione, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021 n.6722) secondo cui “la previsione dell'art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e del D.Lgs. n. 23 del 2015, artt. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, secondo
i quali, a seguito della declaratoria d'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, costituisce fattispecie eccezionale di condanna a favore del terzo, la quale, oltre a non abbisognare della partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale (così Cass. nn. 19398 del 2014 e
8956 del 2020), non richiede nemmeno alcuna specifica domanda del lavoratore (così già
Cass. n. 1045 del 1997); qui va solamente aggiunto che, sebbene la novellazione dell'art.
18 St. lav. da parte della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, abbia lievemente mutato il tenore della disposizione originaria, sostituendo alle parole “il giudice (...) condanna il datore di lavoro (...) al versamento dei contributi” le parole “il datore di lavoro è condannato (...) al versamento dei contributi”, non si tratta di modifica idonea a mutare
l'anzidetta conclusione, sol che si pensi che, come costantemente ritenuto da questa Corte
2 di legittimità, i contributi previdenziali obbligatori partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali
(così Cass. S.U. n. 10232 del 2003), onde deve escludersi, coerentemente con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, discendendo piuttosto l'obbligo del loro pagamento dall'acclarata persistenza del rapporto di lavoro, vuoi in conseguenza della declaratoria di nullità del recesso, vuoi in dipendenza della sua ricostituzione con efficacia ex tunc, a seguito di declaratoria
d'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo (così già
Cass. nn. 1927 del 1976, 4307 del 1985, 2789 del 1987, nonchè Cass. S.U. n. 11327 del 1991
e innumerevoli successive conformi).
Vale piuttosto la pena di precisare, sulla scorta del chiarimento di Cass. S.U. n. 19665 del
2014, che la diversità della fattispecie della nullità rispetto a quella dell'illegittimità del recesso datoriale, che pure si riverbera sul regime delle sanzioni civili accessorie ai contributi, non è invece suscettibile di refluire sul termine di prescrizione dei contributi dovuti tra la data del licenziamento e quella di reintegrazione: quest'ultimo, infatti, può iniziare a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione, non essendo possibile per gli enti previdenziali rivendicare il pagamento di contributi a seguito della comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro e di cancellazione del lavoratore dal libro paga e matricola, ancorchè la legittimità del recesso sia stata contestata dal lavoratore licenziato (così Cass. S.U. n. 19665 del 2014, cit., in motivazione). Fermo restando che il passaggio in giudicato della sentenza di reintegra estenderà ai contributi il più ampio termine prescrizionale di cui all'art. 2953 c.c., essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione ult. cit. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche da parte e nei confronti di chi sia rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, salvo che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione (così già Cass. n. 3928 del 1968
e, con specifico riferimento ai contributi previdenziali, Cass. n. 2085 del 1979; più recentemente, nello stesso senso, Cass. nn. 12553 del 1993 e 16289 del 2019).”
Tanto premesso in ordine al termine di prescrizione applicabile al caso di specie, deve poi rilevarsi che i contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto sono quelli maturati dal
04/2015 al 04/2017 e quindi corrispondenti a quelli maturati, nelle more del giudizio di primo grado e di appello, tra il licenziamento e la reintegra.
3 È allora evidente che il termine di prescrizione decennale al momento della notifica dell'avviso di addebito il 24.2.2022 non è affatto decorso.
In definitiva, non risultando fondata l'eccezione di prescrizione, il ricorso va rigettato.
La società ricorrente va condannata alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
c) condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_ favore dell' delle spese di lite che si liquidano in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, 8.4.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del giorno
8.4.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2500/2022 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rapp.te sig. , rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 Parte_2
Armando Danilo Pecoraro ed elettivamente domiciliata in Mondragone, alla via Vittorio
Emanuele n. 214, come in atti
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.4.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2022 00000659 54 000, notificato a mezzo pec in data
24.2.2022, emesso dall' sede di Caserta, per assunto mancato pagamento di contributi CP_1 dovuti, per un importo pari € 14.169,96.
Deduceva l'intervenuta decadenza nonché l'intervenuta prescrizione del credito contributivo. Eccepiva altresì la sussistenza del vizio di motivazione dell'avviso di addebito.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese di lite. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Concludeva pertanto come in atti.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza di cui è data pubblica lettura.
In via preliminare, va rilevata la tardività della proposta opposizione agli atti esecutivi, limitatamente quindi alle doglianze concernenti i vizi formali dell'avviso di addebito
1 opposto, come la carenza di motivazione e l'eccezione di decadenza per omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico, poiché proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.. Infatti, l'avviso di addebito in oggetto è stato notificato in data 24.2.2022 ed il ricorso depositato, in data 5.4.2022, oltre il termine di 20 giorni.
Al contrario l'opposizione ex art. 615 c.p.c.per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria è sicuramente ammissibile in quanto risulta proposta nel termine di quaranta giorni, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va rilevato che, nel caso di specie, il credito contributivo portato dall'avviso di addebito opposto trova il proprio fondamento nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 1299 del 2016, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
3314/2017, con la quale è stato dichiarata l'inefficacia del licenziamento orale irrogato dalla in data 7.6.2013 alla propria dipendente , con condanna della Parte_1 Parte_3 società, odierna opponente, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento sino a quello di effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
È dunque in virtù di tale statuizione, passata in giudicato (cfr. produzione di parte resistente), che l' ha chiesto il pagamento dei contributi per cui è causa. CP_1
Dal passaggio in giudicato della sentenza discende l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
Giova richiamare, su tale questione, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021 n.6722) secondo cui “la previsione dell'art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e del D.Lgs. n. 23 del 2015, artt. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, secondo
i quali, a seguito della declaratoria d'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, costituisce fattispecie eccezionale di condanna a favore del terzo, la quale, oltre a non abbisognare della partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale (così Cass. nn. 19398 del 2014 e
8956 del 2020), non richiede nemmeno alcuna specifica domanda del lavoratore (così già
Cass. n. 1045 del 1997); qui va solamente aggiunto che, sebbene la novellazione dell'art.
18 St. lav. da parte della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, abbia lievemente mutato il tenore della disposizione originaria, sostituendo alle parole “il giudice (...) condanna il datore di lavoro (...) al versamento dei contributi” le parole “il datore di lavoro è condannato (...) al versamento dei contributi”, non si tratta di modifica idonea a mutare
l'anzidetta conclusione, sol che si pensi che, come costantemente ritenuto da questa Corte
2 di legittimità, i contributi previdenziali obbligatori partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali
(così Cass. S.U. n. 10232 del 2003), onde deve escludersi, coerentemente con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, discendendo piuttosto l'obbligo del loro pagamento dall'acclarata persistenza del rapporto di lavoro, vuoi in conseguenza della declaratoria di nullità del recesso, vuoi in dipendenza della sua ricostituzione con efficacia ex tunc, a seguito di declaratoria
d'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo (così già
Cass. nn. 1927 del 1976, 4307 del 1985, 2789 del 1987, nonchè Cass. S.U. n. 11327 del 1991
e innumerevoli successive conformi).
Vale piuttosto la pena di precisare, sulla scorta del chiarimento di Cass. S.U. n. 19665 del
2014, che la diversità della fattispecie della nullità rispetto a quella dell'illegittimità del recesso datoriale, che pure si riverbera sul regime delle sanzioni civili accessorie ai contributi, non è invece suscettibile di refluire sul termine di prescrizione dei contributi dovuti tra la data del licenziamento e quella di reintegrazione: quest'ultimo, infatti, può iniziare a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione, non essendo possibile per gli enti previdenziali rivendicare il pagamento di contributi a seguito della comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro e di cancellazione del lavoratore dal libro paga e matricola, ancorchè la legittimità del recesso sia stata contestata dal lavoratore licenziato (così Cass. S.U. n. 19665 del 2014, cit., in motivazione). Fermo restando che il passaggio in giudicato della sentenza di reintegra estenderà ai contributi il più ampio termine prescrizionale di cui all'art. 2953 c.c., essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione ult. cit. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche da parte e nei confronti di chi sia rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, salvo che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione (così già Cass. n. 3928 del 1968
e, con specifico riferimento ai contributi previdenziali, Cass. n. 2085 del 1979; più recentemente, nello stesso senso, Cass. nn. 12553 del 1993 e 16289 del 2019).”
Tanto premesso in ordine al termine di prescrizione applicabile al caso di specie, deve poi rilevarsi che i contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto sono quelli maturati dal
04/2015 al 04/2017 e quindi corrispondenti a quelli maturati, nelle more del giudizio di primo grado e di appello, tra il licenziamento e la reintegra.
3 È allora evidente che il termine di prescrizione decennale al momento della notifica dell'avviso di addebito il 24.2.2022 non è affatto decorso.
In definitiva, non risultando fondata l'eccezione di prescrizione, il ricorso va rigettato.
La società ricorrente va condannata alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
c) condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_ favore dell' delle spese di lite che si liquidano in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, 8.4.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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