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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa DI GE, chiamato il procedimento iscritto al n. 11070/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1 alle ore 8.45 è presente l'avv. ARCURI FABIO in sostituzione dell'avv.
LI SI per parte ricorrente il quale conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri scritti difensivi e, in particolare contesta l'eccezione di difetto di giurisdizione ribadendo come nella presente controversia non si discute della spettanza della pensione di reversibilità, o della sua quantificazione, ma dell'irripetibilità delle somme erogate dall' per CP_1
intervenuta decadenza dall'azione di recupero.
E' pure presente per l'INPS l'avv. MICHELE ABBATE il quale insiste come in atti ed in particolare nell'eccezione di difetto di giurisdizione.
I procuratori chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.05
*********************
Successivamente, alle ore 14.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa DI GE nella causa iscritta al n° 11070/2024 R.G.L. promossa
D A
- C.F. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SI LI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via M.se di Villabianca n. 54, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
I.N.P.S. - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria
RA NO e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito pensionistico
All'udienza del 25 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
Dando lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
2 ❖ DICHIARA che non è tenuto alla restituzione del Parte_1
complessivo importo di euro 17.620,95 di cui alle comunicazioni INPS del
3.11.2021, 11.5.2023 e 23.10.2023 e per l'effetto, DA l'ente previdenziale a restituirgli quanto nelle more trattenuto a tale titolo.
❖ DA l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida complessivamente in euro 2.000,00 oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 luglio 2024 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale contestando la richiesta restitutoria comunicatagli con tre distinti provvedimenti (3.11.2021, 11.5.2023 e
23.10.2023) per il complessivo importo di euro 17.620,95 e richiamando all'uopo il combinato disposto di cui agli artt. 51 L.88/89 e 13 L.412/91 e chiedendo la restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo.
A sostegno del ricorso deduceva infatti:
• d'essere titolare della pensione ai superstiti, iscrizione n. 09337128;
• d'aver ricevuto un primo provvedimento del 3 novembre 2021, inviato a mezzo pec il 7 novembre 2021, con cui l'INPS, verificato - sulla scorta delle dichiarazioni reddituali del 2018 - di avergli erogato nell'anno 2019 l'importo non dovuto di euro 5.847,83, ne chiedeva la restituzione disponendo venisse trattenuto sul trattamento pensionistico in godimento in 40 rate mensili di euro 146,20;
• d'aver successivamente ricevuto altro provvedimento dell'11 maggio 2023, inviato a mezzo pec il 25 maggio 2023 con cui l'INPS, verificato - sulla scorta delle dichiarazioni reddituali del 2019 - di avergli erogato nell'anno 2020 l'importo non dovuto di euro 5.969,54, ne chiedeva la restituzione disponendo che venisse trattenuto sul trattamento pensionistico in godimento in 60 rate mensili di euro
49,34, differendo il recupero della somma restante (pari a euro 3.009,14) a successiva comunicazione, intervenuta il 22.8.2023;
• d'aver ricevuto ulteriore provvedimento del 23 ottobre 2023, inviato a mezzo pec il 27 ottobre 2023 con cui l'INPS, verificato - sulla scorta delle dichiarazioni reddituali del 2020 - di avergli erogato nell'anno 2021 l'importo non dovuto di euro 5.803,58, ne chiedeva la restituzione disponendo che venisse trattenuto sul
3 trattamento pensionistico in godimento in 60 rate mensili di euro 75,30, differendo il recupero della somma restante (pari a euro 1.285,58) a successiva comunicazione intervenuta il 21 marzo 2024;
• d'aver ritualmente proposto ricorso amministrativo in data 20 giugno 2023 e in data 19 novembre 2023, entrambi rimasti privi i riscontro;
• d'aver ritualmente inoltrato le dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate con la conseguenza che nessun dolo poteva essergli addebitato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'ente previdenziale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed in particolare:
1. in primis eccepiva il difetto di giurisdizione, evidenziando che: “[..] Il ricorrente percepisce pensione di reversibilità a carico della Gestione pubblica dell'INPS
(DIPENDENTI DELLO STATO -CTPS), ed adisce codesto Tribunale del Lavoro contestando le note precisate in ricorso comunicate dall'INPS per il recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla predetta pensione ai superstiti n. 09337128 per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti” la cui verifica si è basata sui redditi, diversi da quelli di pensione, dichiarati all'Agenzia delle
Entrate con il mod. 730/Redditi/CU degli anni 2018 – 2019 – 2020. Ebbene, dal momento che il trattamento per il quale è causa è a carico della Gestione
Pubblica dell'INPS (ex ) ne inferisce che codesto Tribunale difetti della CP_2 giurisdizione che invece va riconosciuta in capo alla Corte dei Conti”;
2. in ogni caso, nel merito, rivendicava la legittimità dell'operato dell' in CP_1
quanto “[..] La pensione di reversibilità de quo è stata liquidata a decorrere dal
01/05/2016, primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa
[...]
[..] Il trattamento pensionistico è stato liquidato a favore del Per_1
ricorrente, in qualità di coniuge superstite, nella misura del 60% della pensione diretta. Oltre al , beneficiario della prestazione di cui trattasi è Parte_1 altresì la figlia, , nata il [...] c.f. , in Persona_2 C.F._2
qualità di orfana maggiorenne studentessa, avente dunque diritto al 20% della pensione diretta del dante causa sino alla conclusione del corso legale di studi.
La prestazione alla figlia è stata, infatti, regolarmente erogata nel corso degli anni 2016 e 2017. In quest'ultimo anno sospesa, in quanto terminato il corso legale di studio universitario. I limiti di cumulabilità, ai sensi dell'art. 1, co. 41,
4 L. 335/1995, non trovano applicazione nei casi in cui siano titolati della pensione figli minori, studenti, inabili da soli o in concorso con il coniuge.
Successivamente alla sospensione del diritto della figlia a ricevere la pensione di reversibilità, la normativa relativa all'abbattimento di cui alla tabella F, l.
335/1995, trova nuovamente applicazione. Pertanto, a decorrere dal venir meno del diritto della contitolare, sono state effettuate delle verifiche automatizzate sulla base dei redditi percepiti dal ricorrente, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud integrati con i dati presenti nel Casellario centrale dei pensionati ed è stata accertata una situazione debitoria.[..] Nello specifico, con riferimento al primo provvedimento del 3 novembre 2021 avente ad oggetto
“verifiche reddituali - Recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione ai superstiti n. 09337128 per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti” l'Inps ha comunicato al ricorrente che in base alle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate il 21 luglio 2020, sono stati verificati i redditi che influiscono sulla misura delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati della Gestione dei dipendenti pubblici. Dalle verifiche, in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti (tabella F allegata alla legge 8 agosto
1995, n. 335), è emerso che dal 01 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 il ricorrente ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di 5.847,83 euro, calcolato al netto delle ritenute fiscali, rispetto al quale l'istituto stesso ha effettuato un recupero dalla rata di gennaio 2022, con n. 40 rate mensili di €
146,20. Il debito è stato determinato sulla base dei redditi del 2018, diversi da quelli da pensione, che ammontano a 65.010,00 euro, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2019. Con riferimento al terzo provvedimento contestato del 23 ottobre 2023 avente ad oggetto “verifiche reddituali - Recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione ai superstiti n. 09337128 per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti” l'Inps ha comunicato al ricorrente che in base alle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2022, sono stati verificati i redditi che influiscono sulla misura delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati della Gestione dei dipendenti pubblici. Dalle verifiche, in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti (tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335), è
5 emerso che dal 01 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 il ricorrente ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di 5.803,58 euro, calcolato al netto delle ritenute fiscali, rispetto al quale l'istituto stesso ha effettuato un recupero dalla rata di febbraio 2024, con n. 60 rate mensili di €
75,30. Inoltre, per la parte di debito eccedente le 60 rate (pari a euro 1285,58), il ricorrente ha ricevuto un'altra comunicazione del 21 marzo 2024 con cui veniva richiesto il pagamento in unica soluzione. Il debito è stato determinato sulla base dei redditi del 2020 diversi da quelli da pensione che ammontano a
60.441,00 euro, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod.
730/REDDITI/CU 2021. Con riferimento al secondo provvedimento del 11 maggio 2023 avente ad oggetto “verifiche reddituali - Recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione ai superstiti n. 09337128 per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti” l'Inps ha comunicato al ricorrente che in base alle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate il 5 luglio 2021, sono stati verificati i redditi che influiscono sulla misura delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati della Gestione dei dipendenti pubblici. Dalle verifiche, in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti (tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335), è emerso che dal 01 GENNAIO 2020 AL 31
DICEMBRE 2020 il ricorrente ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di 5.969,54 euro, calcolato al netto delle ritenute fiscali, rispetto al quale l'istituto stesso ha effettuato un recupero dalla rata di agosto 2023, con n.
60 rate mensili di € 49,34. Inoltre, per la parte di debito eccedente le 60 rate
(pari a euro 3.009,14 ), il ricorrente ha ricevuto un'altra comunicazione del 9 agosto 2023 con cui veniva richiesto il pagamento in unica soluzione. Il debito è stato determinato sulla base dei redditi del 2019 diversi da quelli da pensione che ammontano a 62.456,00 euro, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2020. In quest'ultimo caso il termine dell'anno successivo rispetto a quando l'Istituto è venuto a conoscenza dei dati certi per poter dare avvio alla procedura di recupero degli importi ricevuti e non dovuti non è rispettato. Tuttavia, come acclarato dalla sentenza della Corte dei Conti sopra citata emessa tra le parti in causa, secondo cui vero è che le citate Sezioni
Riunite hanno puntualizzato che l'Amministrazione dispone del termine di un
6 anno per concludere la procedura e che, entro tale termine, l'INPS deve procedere al controllo ed alla revisione dei dati acquisiti, al fine di applicare la normativa di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, tuttavia, scaduto il termine annuale, cessa la fase provvisoria della liquidazione pensionistica e il recupero è subordinato alla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario del trattamento pensionistico e titolare di reddito da lavoro dipendente;
la buona fede è esclusa, tuttavia, in caso di omessa comunicazione del venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione, nonché di qualsiasi altro evento che comporti una variazione della situazione reddituale;
che è quanto è accaduto nel caso di specie. Ragione per cui tutti gli indebito oggetto di causa devono ritenersi integralmente ripetibili[..]
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Anzitutto va premesso che in tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che «[..], il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_1
verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato».
Pertanto grava sul pensionato che chiede l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo restitutorio, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_1
7 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Sentenza Corte d'Appello di Palermo n.766/2017).
Orbene, emerge ex actis che nel giudizio de quo parte ricorrente si limita a contestare non tanto la legittimità delle somme ricevute quanto la tardività dell'azione di recupero delle suddette somme, non avendo rispettato il termine decadenziale stabilito dall'art.13 c.2 della L.n.412/1991.
Ciò premesso, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS visto che il è titolare della pensione di reversibilità a carico della Pt_1 dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) con decorrenza Pt_2
dall'1 maggio 2016.
E' certamente vero che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato all'ente previdenziale (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 22/09/2014, n.
19886; Cass. civ. Sez. Unite n. 10131 del 20/06/2012; Cass. civ. Sez. Unite
28818/2011; Cass. civ. Sez. Unite, 20/05/2010, n. 12337) viene devoluta alla Corte dei
Conti – a norma degli artt. 13 e 62 del T.U. 12.7.1934 n. 1214 – la competenza giurisdizionale delle controversie relative alla liquidazione della pensione a carico dello Stato e detta giurisdizione si fonda non solo sul contenuto pubblicistico del rapporto ma anche sul rilievo che il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici continua a gravare, in tutto o in parte, sul bilancio pubblico.
Tuttavia, specificatamente in materia di recupero di ratei pensionistici è intervenuto l'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
Ordinanza del 05/04/2023, n. 9436; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord del
18/12/2023, n. 35363; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. del 30/05/2024, n. 15148) ribadendo che «In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia
8 sugli atti di recupero di ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'“an” e/o il
“quantum” del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario».
Ritenuto, pertanto correttamente incardinato il procedimento innanzi a questo giudice, riguardando il thema decidendum solamente l'eccepita tardività dell'azione di recupero e la conseguenziale irripetibilità degli importi ricevuti (e, in parte già trattenuti), vanno effettuate alcune osservazioni.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'art. 1886 c.c. stabilisce però che «le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile».
Orbene, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
In materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
➢ Art. 80 terzo comma, R.D. 28/08/ 1924, n. 142 secondo cui «Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati».
➢ Art. 52 l. 09/03/1989, n. 88 secondo cui «1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
9 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave».
➢ Art. 13 l. 30/12/1991, n. 412 secondo cui «1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». L'art.13 della legge 412/199, pertanto, norma dichiaratamente d'interpretazione autentica dell'art. 52 della legge
88/89, ha previsto l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall'Inps, subordinando detta irripetibilità a due condizioni essenziali: 1) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la mancanza di dolo dell'interessato. Come anche la Corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n.
39/1993) le disposizioni di cui all'art. 52. comma 2 della L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Pertanto, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del
10 pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, configurando un'ipotesi di dolo, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
➢ D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (cd. decreto di semplificazioni) che, ha attenuato la rigida previsione del limite annuale (di cui all'art.13 co 2 L. 412/199) mediante la disciplina dell'art. 16 con cui è stato introdotto nell'art. 13 della 412/1991 il comma 2 bis (che testualmente prevede: «Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2
è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. »). Si tratta, tuttavia, di una disposizione speciale per gestire ritardi nell'attività di recupero che non dipendono dall'INPS, ma da fattori esterni e tale proroga presuppone necessariamente un decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze previa proposta del Presidente dell'INPS motivata da ragioni di carattere organizzativo e funzionale, come la necessità di acquisire le informazioni necessarie dall'Amministrazione finanziaria.
La ripetizione dell'indebito è, dunque, esclusa se ricorrono congiuntamente quattro condizioni (difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” - cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ordinanza,
13/10/2025, n. 27358; Cass. Civ. sez. lav. Ord. n. 5984 del 23 febbraio 2022; Cass.
Civ. sez. lav. Ord. n. 15039 del 31 maggio 2019):
1. il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
2. la comunicazione del provvedimento all'interessato;
3. l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum”
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente
11 E' di palmare evidenza, dunque, che la normativa suesposta non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dall' 1 gennaio al
31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.
Dalla lettura testuale della norma (che utilizza appunto l'avverbio “successivo” per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero e non già “entro un anno” dalla verifica) si desume, dunque, che l'art. 13, co. 2, va interpretato (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/05/2021, n. 13918;
Sentenza Corte d'appello di Palermo n. 47/2024).
Orbene, esaminata la controversia, e non potendo nel caso scrutinato trovare applicazione il comma 2 bis dell'art. 13 della 412/1991 (in mancanza di prova in tal senso da parte dell'INPS), il ricorso va accolto.
Dalla documentazione versata in atti emerge che nessun dolo è imputabile al ricorrente il quale ha provato d'aver ritualmente comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria rispettivamente:
• il 22.11.2019 per l'anno 2018,
• il 19.11.2020 per l'anno 2019,
• il 23.11.2021 per l'anno 2020
Né sul punto è condivisile la tesi dell'INPS che ha richiamato la sentenza della
Corte dei Conti n. 958/2021 (che ha rigettato il ricorso del per altra Pt_1
annualità accertandone il dolo per violazione dell'art. 86 D.P.R. 1092/1973) in quanto nella fattispecie oggi in esame l'ente previdenziale, per come dichiarato in memoria di costituzione, era a conoscenza della circostanza che la figlia non Persona_2 poteva più godere della pensione di reversibilità (tant'è che nel 2017 aveva già sospeso la prestazione pensionistica) con la conseguenza che la mancata applicazione
12 dei limiti di cumulabilità ex art. 1 co. 41, L. 335/1995 (cioè, l'abbattimento di cui alla tabella F), è solo a imputabile all' (si richiama, inoltre, Corte dei Conti, Sez. I CP_1
App., Sent. del 09/10/2025 n. 147 :«[..] Rileva, infatti, il Collegio che, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, all'obbligo di comunicazione del verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione previsto dall'art. 86, comma 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973 , “si assolve mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno successivo a quelli di maturazione” e che le verifiche sui redditi, finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità, possono essere effettuate, in assenza di specifiche comunicazioni di parte, soltanto a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (a mezzo del modello unico), l'anno successivo a quello di produzione del reddito (Sez. I
App., Sent. n. 123/2023 e n. 156/2022).[..]».
Di contro, l'INPS ha avviato l'azione di recupero rispettivamente:
• il 3.11.2021, sulla scorta della dichiarazione reddituale del 2018, delle somme versate in eccedenza nell'anno 2019,
• l'11 maggio 2023, sulla scorta della dichiarazione reddituale del 2019, delle somme versate in eccedenza nell'anno 2020,
• il 23 ottobre 2023, sulla scorta della dichiarazione reddituale del 2020, delle somme versate in eccedenza nell'anno 2021.
E' appena il caso di sottolineare che lo stesso , con la circolare del 16 CP_1
marzo 2018, n. 47 (richiamata in memoria di costituzione) riepiloga le indicazioni di diritto e di procedura in materia di indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche (cfr. punto n. 4: «Gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali trovavano originariamente la propria fonte nell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale dispone che l' deve procedere annualmente “Alla verifica delle situazione reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” L'articolo 35, commi 8 e 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi integrato la predetta disciplina per quanto concerne sia il periodo di riferimento dei redditi, sia le modalità di dichiarazione di questi ultimi. Il citato comma 10-bis (aggiunto dall'articolo 13, comma 6, lettera c) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
13 modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto, infatti, che ”Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e modalità stabiliti dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Successivamente, l'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”. [..] Da tale eterogeneità delle fonti dei dati reddituali derivano i termini per il recupero degli eventuali indebiti pensionistici, che sono di seguito distinti a seconda che il procedimento di accertamento riguardi “redditi non conosciuti” dall' ovvero “redditi CP_1
conosciuti” dall , direttamente o per il tramite dell'Amministrazione CP_1
14 finanziaria o di una Amministrazione pubblica che detiene le informazioni o conosciuti in quanto comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni. Di seguito sono meglio precisati i concetti di “redditi non conosciuti” e “redditi conosciuti”. a) “Redditi non conosciuti” sono quelli non presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto. Qualora dalla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati non conosciute, incidenti sulla misura o sul diritto delle prestazioni, vengano accertati indebiti pensionistici, gli stessi devono essere recuperati entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa da parte del pensionato la dichiarazione di dati completi. [..] b) “Redditi conosciuti”, sono quelli conosciuti direttamente o indirettamente dall'Istituto. Per i “redditi conosciuti direttamente”, consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico dell' , che siano rilevanti CP_1 ai fini del diritto o della misura di un'altra prestazione già in godimento del medesimo titolare o del coniuge, il giorno in cui l' ne ha avuto conoscenza coincide con la CP_1
data del provvedimento di liquidazione. [..] Per i “redditi conosciuti indirettamente”, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell , il giorno in cui l' medesimo ne ha avuto conoscenza CP_1 CP_1
coincide con la data di acquisizione dell'informazione in argomento. [..]»).
Va da sé, tuttavia, che la data di acquisizione dell'informazione da parte dell'INPS non può che coincidere con la data d'inserimento nell'archivio finanziario attraverso la ricezione della dichiarazione del contribuente e, quindi, indipendentemente dal momento in cui l'ente previdenziale ne prenda effettivamente cognizione in quanto l'art. 13 del d.l. n. 78 del 2010, nell'istituire il Casellario dell'Assistenza, prevede un sistema unico di strumenti di raccolta e di gestione a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato.
Diversamente opinando, inatti, si finirebbe per relegare il pensionato in un limbo indefinito rendendogli impossibile acquisire la certezza della regolarità della propria posizione pensionistica escludendolo dalla sfera di conoscibilità dei tempi di trattazione da parte dell'INPS della posizione che lo riguarda.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, sulla scorta delle superiori argomentazioni, è di palmare evidenza, che l'azione di recupero dell'indebito
15 effettuata dall'I.N.P.S. con le comunicazioni datate 3.11.2021, 11.5.2023 e
23.10.2023 deve ritenersi intempestiva in quanto l' avrebbe dovuto procedere CP_1 alla verifica entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione reddituale dal all'Amministrazione Finanziaria (22.11.2019, 19.11.2020 e Pt_1
23.11.2021) e poteva recuperare i ratei corrisposti indebitamente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a tale verifica e precisamente entro il 31/12/2020, 31/12/2021 e il
31.12.2022.
Ne consegue che la somma complessiva di euro 17.620,95 non è dovuta da e l'INPS è tenuto a restituire quanto già trattenuto a tale titolo. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei minimi tariffari e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25 novembre 2025
IL GIUDICE
DI GE
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