Ordinanza collegiale 10 gennaio 2022
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03392/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05407/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5407 del 2021, proposto da
Vodafone IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Belvini, Vincenza Belvini e Lorenzo Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
Istituto Comprensivo I C Na 6 - Fava-Gioia - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Napoli, reso in relazione alla pratica Suap n. 93026890017-02082021-1748-SUAP 2486 - 93026890017 ed ivi indicato al Protocollo della comunicazione: c_f839/Comune_di_Napoli 0689294/22-09-2021, con il quale, il Comune, richiamata la propria nota prot. n. 647752 del 06.09.2021 di comunicazione motivi ostativi, ha così disposto: “si rigetta la SCIA ex art. 87 bis del D.Lgs 259/03, acquisita tramite piattaforma informatica con prot. n. 598483 del 04/08/2021 - Id. pratica Suap n. 93026890017-02082021-1748 - relativa alla modifica della stazione radio base Vodafone in via Appulo n. 10 ed alla realizzazione del nuovo impianto Tim”;
b) di ogni altro atto connesso, preordinato, e consequenziale, e comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell’Istituto Comprensivo I C Na 6 - Fava-Gioia - Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 novembre 2021 e depositato il successivo 16 dicembre, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Napoli ha rigettato la SCIA avente ad oggetto la modifica ed adeguamento tecnologico del preesistente impianto di telecomunicazioni sito in via Appulo n.10 e la condivisione dell’impianto preesistente con apparati della EL IT s.p.a. sulla stessa infrastruttura esistente.
1.1. A sostegno del ricorso, deduce un unico articolato motivo, rubricato “ violazione e falsa applicazione della legge – violazione del d.lgs. 259/2003 – violazione d.lgs. 42/2004 e s.m.i. – errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di motivazione – motivazione apparente e/o omessa – eccesso di potere – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia – arbitrarietà e sviamento ”.
2. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, resistendo al ricorso.
3. Con ordinanza 10 gennaio 2022, n.159, questo Tribunale ha accolto l’istanza della ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’istituto scolastico (non indicato, né nominativamente né comunque in modo specifico) cui fa riferimento il provvedimento impugnato, previa rimessione in termini.
4. Regolarmente intimato, si è quindi costituito in giudizio l’Istituto scolastico, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza di merito straordinario del 12 marzo 2025, il ricorso è stato mandato in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
6.1. Con il provvedimento gravato, l’amministrazione ha evidenziato che:
- il « vigente regolamento comunale, approvato con delibera n. 104 del 18/06/2003, vieta l’installazione di impianti radioelettrici ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche »;
- « la realizzazione dell’impianto Vodafone si configura comunque come una nuova installazione, pur se prevista su infrastruttura esistente, quindi non autorizzabile ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale »;
- sebbene nel « protocollo d’intesa, denominato “Buone Pratiche nel Settore della Telefonia Mobile”, in merito alla modifica di antenne installate prima dell’entrata in vigore del regolamento comunale » sia previsto che « il servizio Ambiente valuterà di autorizzare richieste di modifica, adeguamento tecnologico, condivisione di impianti esistenti, posti a meno di 50 metri da strutture sanitarie e scolastiche, installate prima dell’approvazione del regolamento comunale, che comportino comunque una minimizzazione dei campi elettromagnetici » detto Servizio riteneva in ogni caso « prioritaria la tutela della popolazione di minore età, con particolare riferimento a coloro che frequentano istituti scolastici ».
6.2. La ricorrente, con l’unico motivo supra riferito, lamenta il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento de quo , rimarcando come l’amministrazione abbia omesso di verificare “ la fattiva incompatibilità tra l’adeguamento dell’impianto in questione e l’area di intervento su cui insiste la preesistente infrastruttura di telecomunicazioni alla quale apportare le necessarie modifiche tecnologiche ”, adducendo una motivazione “ solo apparente e di stile ”, che denota la mancata considerazione della effettiva “ minimizzazione dei campi elettromagnetici assicurata a mezzo della condivisione dell’esistente infrastruttura di rlc con EL IT s.p.a. ”.
Contesta, inoltre, la qualificazione dell’intervento come nuovo impianto, omettendo “ di considerare l’unicità dell’infrastruttura di tlc in questione ”.
6.3. Il Collegio, condividendo l’orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con le sentenze 11 novembre 2024, nn.8986 e 8987, ritiene fondati i dedotti vizi di difetto di motivazione ed istruttoria.
Il diniego riferito all’installazione in coubicazione dell’impianto Vodafone viene motivato mediante richiamo all’art. 4 del Regolamento comunale che tuttavia, al comma 2, dispone che “ al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ” gli impianti di telecomunicazione “ devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati al lobo principale di irradiazione delle antenne ”: disposizione che non preclude in via assoluta la presenza dell’impianto.
Il protocollo “ Buone pratiche ”, citato nel provvedimento impugnato, proprio con riferimento alle ipotesi quali quella di specie (impianti preesistenti al Regolamento) prevede che “ il servizio Ambiente valuterà di autorizzare richieste di modifica, adeguamento tecnologico, condivisione di impianti esistenti posti a meno di 50 metri da strutture sanitarie e scolastiche, installate prima dell’approvazione del Regolamento comunale che comportino comunque una minimizzazione dei campi elettromagnetici ”.
Quanto al documento da ultimo richiamato, indicato come protocollo di intesa in merito alle modalità di “ funzionamento pro-futuro ” degli impianti realizzati precedentemente alla previsione del vincolo regolamentare, si evidenzia che al punto 1.a, in merito agli impianti realizzati a distanze inferiori a 50 metri precedentemente all’approvazione del Regolamento, dispone che “ nell’ambito di successive pianificazioni delle rispettive reti, anche ricorrendo alla condivisione di impianti, sarà valutata la possibilità di prevedere delocalizzazioni di S.R.B. poste a meno di 50 metri dalle strutture sensibili ” disponendo altresì che “ nei casi di modifica e/o adeguamento ” dell’impianto, “ qualora tecnicamente possibile ” sarebbero state apportate, a cura degli operatori, “ modifiche degli impianti esistenti […] per minimizzare l’esposizione degli edifici sensibili ”.
L’illustrato dato testuale è chiaro nel riconoscere la possibilità di mantenere e aggiornare gli impianti esistenti e prevedere condivisioni della struttura in deroga al limite di distanza (la delocalizzazione è infatti prevista come eventuale) sebbene tale possibilità sia subordinata ad una ponderazione dei contrapposti interessi, che nel caso di specie è mancata.
Manca pertanto, nella presente fattispecie, la valutazione in concreto che l’illustrata disciplina comunale prescrive.
Il diniego impugnato risulta, quindi, fondato sul solo divieto regolamentare (interpretato in senso non coerente con i contenuti del protocollo “ Buone pratiche ” che consente una lettura dello stesso meno restrittiva) che, “ avuto riguardo al particolare contesto urbano interessato all’intervento (centro cittadino di Napoli) e all’assenza di ulteriori supporti motivazionali, si traduce, se non integrato da un accertamento concreto, in un generalizzato divieto potenzialmente interessante rilevanti porzioni dell’area urbana in evidente contrasto con il quadro normativo ” (Cons. Stato nn.8986 e 8987/2024, cit.).
7. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto accolto.
8. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione del mutamento di orientamento rispetto ai precedenti di questo Tribunale, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO