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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/04/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 11385/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies terzo comma c.p.c. e 7 d. lgs. n. 164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 11385/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Maggi, presso C.F._1
la quale è elettivamente domiciliato, come da procura speciale depositata unitamente all'atto di citazione,
- parte attrice contro
CP_1
- parte convenuta contumace
pagina 1 di 15
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis,
A. in via principale e nel merito, accertata e dichiarata la sussistenza dei danni causati dal comportamento penalmente rilevante del sig. CP_1
, dichiarare la responsabilità in capo a quest'ultimo per tutti i danni
[...]
patrimoniali (nelle sue articolazioni di danno emergente e lucro cessante) procurati al sig. inerenti: PT
1) le spese mediche sostenute e documentalmente provate a causa dell'episodio del 19.06.2013 pari ad Euro 545,84
(cinquecentoquarantacinque/84);
2) il danno patrimoniale derivante:
a. dalla perdita di chances lavorative per la mancata collaborazione negli anni successivi al 2013 con la società “Residenze Anni Azzurri” corrispondente quantomeno alla somma di Euro 13,500,00 Co (tredicimilacinquecento/00) al netto della e/o alla somma che emergerà nel corso di causa;
b. dal mancato guadagno dovuto alla forzata interruzione della professione privata del per 30 (trenta) giorni lavorativi effettivi quantificabili PT
quantomeno in Euro 800,00 e/o nella somma che emergerà nel corso di causa;
e, per tale effetto, condannare il predetto convenuto al pagamento in favore del sig. delle somme di cui ai punti 1) 2) pari ad Euro 14.845,54 al PT
netto della RA e/o la diversa somma che emergerà nel corso di causa e/o altra somma meglio ritenuta dall'Ill.mo Giudice anche in via equitativa;
pagina 2 di 15 B. sempre in via principale e nel merito, sempre accertata e dichiarata la responsabilità del sig. di cui al punto A), condannare il CP_1
predetto convenuto a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al sig.
[...]
maggiorato della personalizzazione massima, a causa dell'inabilità PT temporanea e permanente rilevate pari quanto meno all'importo di Euro
26.051,00 (ventiseimilazerocinquantuno/00) valutato secondo la perizia di parte (doc. 7) e dalle ultime Tabelle del Tribunale di Milano di riferimento e/o altra somma che emergerà a seguito di Ctu nel corso del giudizio in caso di contestazione avversaria e, per tale effetto, condannare il sig. a CP_1
corrispondere al sig. la somma che emergerà in corso di causa PT
somma, questa, comunque non inferiore ad Euro 26.051,00
(ventiseimilazerocinquantuno/00) oltre personalizzazione e/o altra somma meglio ritenuta dall'Ill.mo Giudice anche in via equitativa;
C. il tutto dedotto l'importo di Euro 2.000,00 (duemila/00) ricevuto quale acconto sul maggior dovuto in sede penale nel processo R.G.N.R. 3775/2013;
D. tutte le somme che verranno accertate in corso di causa e che verranno imputate all'odierno convenuto, dovranno essere aumentate di interessi e rivalutazione dall'evento lesivo all'effettivo saldo, sempre dedotto l'importo trattenuto in acconto di cui al punto C);
E. con vittoria di spese ed esborsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario”.
pagina 3 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.12.2022, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo tra l'altro: CP_1
- che, in data 19.6.2013, mentre svolgeva l'attività di fisioterapista all'interno della Struttura “RSA Sacra Famiglia” di Genova, era stato minacciato e aggredito dal convenuto, dipendente della medesima struttura all'epoca dei fatti per cui è causa;
- di aver riportato, a causa di detta aggressione, lesioni al volto e danni permanenti al visus dell'occhio sinistro nonché a due denti;
- che, in conseguenza dell'aggressione, la società Residenze Anni Azzurri, che gestiva la RSA Sacra Famiglia, aveva inviato all'attore, in data 27.6.2013, una comunicazione di recesso anticipato;
- che, inoltre, parallelamente all'attività svolta presso la RSA Sacra
Famiglia, svolgeva la professione di fisioterapista privatamente, presso il proprio studio e tramite visite domiciliari;
che nel periodo di inabilità temporanea derivante dall'aggressione non era stato in grado svolgere l'attività in regime di libero professionista, che, all'epoca, gli avrebbe garantito un introito di circa 800,00 €;
- di aver presentato, in data 18.09.2013, querela nei confronti del convenuto;
che veniva così radicato il procedimento penale nanti il Giudice di
Pace di Genova, che si concludeva con sentenza n. 504 del 31.12.2021, ex art. 35 del D. Lgs. n. 274/2000, essendo stato ritenuto congruo dal giudice l'importo offerto di 2.000,00 €;
- che, in realtà, il predetto importo non risultava congruo a ristorare i danni effettivamente subiti, sotto il profilo sia patrimoniale sia non patrimoniale;
pagina 4 di 15 - che sotto il profilo del danno non patrimoniale, il risarcimento doveva considerare l'effettivo danno biologico subito;
sotto il profilo del danno patrimoniale, si doveva tener conto anche (i) delle spese mediche sostenute,
(ii) della perdita di chances lavorative per la mancata collaborazione negli anni successivi al recesso con la RSA, (iii) degli introiti che avrebbe ottenuto durante il periodo di inabilità temporanea dall'attività svolta privatamente.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse condannato al CP_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per i fatti di causa, dedotto l'acconto pari a € 2.000,00 già percepito in sede penale.
All'udienza del 21.3.2023 era disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, stante il mancato rispetto del termine a comparire. Alla successiva udienza del 12.9.2023, nessuno compariva per e ne veniva CP_1
dichiarata la contumacia. Erano concessi i termini perentori per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.. Assegnata la causa alla scrivente, con ordinanza del 12.1.2024, veniva disposta “l'acquisizione di copia degli atti contenuti nel fascicolo del PM e nel C.F._2
fascicolo del Giudice di pace di Genova R.G. G.D.P. Genova 22/17, definito con sentenza n. 504/2021 (dr. ), imputati e Per_1 CP_1 [...]
” e venivano ammessi i capitoli di prova orale, per Parte_1
interrogatorio formale e per testi, formulati da parte attrice nella II memoria ex art. 183 c.p.c., limitatamente ai nn. 1 e 2. Esaurita l'assunzione delle prove orali alle udienze del 6.5.2024 e 26.6.2024, era disposta CTU medico legale, con conferimento del relativo incarico al dott. Depositata la relazione in Per_2 data 22.2.2025, è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. All'esito dell'udienza del 15.4.2025, discussa la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
pagina 5 di 15 ***
2. La domanda di parte attrice è fondata nei termini che seguono.
Per quanto attiene al profilo dell'an debeatur, l'esame dei documenti e le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio dimostrano l'effettiva consumazione delle lesioni per cui è causa.
Rilevano in primo luogo le dichiarazioni confessorie del convenuto contumace, resa nel corso dell'interrogatorio formale. CP_1 comparso all'udienza del 26.6.2024, ha infatti ammesso – con le conseguenze di cui artt. 228 – 231 c.p.c. – di aver colpito al volto (“… io ho PT
sbagliato a reagire, a seguito del calcio ricevuto, dando a uno PT
schiaffo…” nella parte alta del volto), pur avendo aggiunto di essere stato prima aggredito (“… Io sono stato aggredito dal il quale mi ha dato PT un calcio al ginocchio sinistro… io ho sbagliato a reagire…”) e di ritenere che lo schiaffo non possa aver cagionato i danni fisici descritti in atti (“…Non penso che a causa del mio schiaffo possa aver riportato i danni PT
descritti nel capitolo e raffigurati nelle foto docc. 15 e 16 di parte attrice che il giudice mi rammostra. Preciso che gli ho dato uno schiaffo nella parte alta del volto, pertanto la bocca non è stata coinvolta in alcun modo…”).
Fra i testi escussi, poi, seppure nessuno abbia assistito ai fatti, la teste Tes_1
direttrice della RSA Sacra Famiglia all'epoca, ha confermato, da un
[...]
lato, che quel giorno vi era stata una colluttazione tra l'attore e il convenuto presso la struttura e, dall'altro, che era stato percosso e poi PT
trasportato via in ambulanza (“… il giorno dell'evento io ero presente in
Struttura e mi trovavo nel mio ufficio quando, mi pare di ricordare, di aver visto, improvvisamente ed in modo concitato, entrare nella mia stanza il sig.
zoppicante e in difficoltà che mi riferiva di essere stato PT
pagina 6 di 15 malmenato… Io ricordo di essere andata presso la reception per chiedere informazioni sull'accaduto; mi pare che in reception fosse presente la segretaria e mi pare di ricordare presente anche il sig. Testimone_2
. Ricordo che qualcuno mi disse “c' è stato un pò caos tra e CP_1 PT
, si sono presi … stava male ed era entrato nella mia stanza CP_1 PT
percosso. Infatti poi chiamò l'ambulanza ... Posso confermare che e CP_1 [...]
si erano scontrati era evidente che c'era stato un attrito. Ricordo che PT
era agitato come anche …”). CP_1 PT
I testi (dentista intervenuta per curare i danni agli incisivi nei Tes_3 giorni seguenti all'aggressione) e (paziente dell'attore) hanno Testimone_4
confermato l'aggressione, in quanto riferita dall'attore medesimo PT descrivendo altresì i danni ai denti ed all'occhio (in particolare, la teste Tes_3
ha confermato il certificato redatto il 12.7.2013 e prodotto sub doc. 6, mentre il teste ha ricordato l'occhio nero, aggiungendo che -a causa delle Tes_4 lesioni riportate dall'attore- avevano saltato alcune sedute di fisioterapia).
Le medesime lesioni ad occhio e denti risultano descritte nel referto di pronto soccorso del 20.6.2013 (che fa riferimento all'accesso del 19.6.2013):
“...trauma cranicofacciale con emianopsia laterale occhio sin ... riferisce trauma contusivo faccia e occhio sinistro. Lamenta amputazione dal cmpo visivo temporale di os. Os ecchimosi ed edema palpebrale... si prescrive visita neurologica, consulenza maxillo facciale. ...”.
Anche il CTU nominato in causa, dott. nella propria relazione ha Per_2
concluso, in base all'anamnesi ed alla documentazione agli atti, nonché all'esame obiettivo, che il 19.6.2013, l'attore abbia riportato: PT
trauma facciale con secondaria emianopsia temporale in OS con risparmio paracentrale, associata a difetti assoluti nei settori nasali, confermata da
pagina 7 di 15 esame campimetrico;
lesione fratturativa parziale degli elementi dentali 31 e
11. In risposta a preciso quesito sul punto, ha aggiunto che “…si può ritenere che l'evento traumatico sia causalmente correlato alla menomazione diagnosticata a carico dell'OS, in quanto soddisfa tutti i criteri medico legali del nesso di causa. Infatti, l'efficiente trauma all'OS ha causato nell'immediatezza del trauma un edema retinico con contestuale insorgenza di deficit campimetrico, la cui presenza è stata certificata nel tempo durante i controlli prodotti in atti..” (pag. 12 elaborato).
In conclusione, a seguito di una valutazione complessiva dell'istruttoria svolta, la domanda di parte attrice risulta fondata quanto all'an, sotto il profilo dell'accertata responsabilità del convenuto per le lesioni causate CP_1 all'attore.
***
3. L'avvenuta pronuncia della sentenza penale n. 504 del 31.12.2021, che -per i fatti di causa- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del convenuto anche per le lesioni di causa, per essere estinti i reati per intervenuta condotta riparatoria, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. n. 274/2000
(avendo il giudice di pace ritenuto congruo l'importo di 2.000,00 euro offerto dal convenuto medesimo), non impedisce al giudice civile -adito in questa sede- di conoscere della domanda di risarcimento integrale del danno.
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a seguito di condotte riparatorie, infatti, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno
(cfr. Cass. pen. Sez. Unite Sent., 31/07/2015, n. 33864; Cass. pen. Sez. IV
Sent., 12/01/2017, n. 1359).
pagina 8 di 15 ***
4. Passandosi alla disamina del quantum, il fatto illecito viola il diritto costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di seguito illustrati, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. fornitane dalla giurisprudenza (Cass. 17144/2006, Cass. 14302/2006 e Cass.
26972/2008).
Dall'espletata CTU è risultata a carico dell'attore (nato il PT
10.07.1975, e quindi di anni 37 anni, 11 mesi e 9 giorni all'epoca del
19.6.2013) un'inabilità temporanea parziale di 15 giorni al 75%, di 10 giorni al 50% e di 10 giorni al 25%.
Quanto al danno biologico di natura permanente, nella relazione peritale si conclude per la sussistenza, allo stato attuale, di postumi a carattere permanente di natura fisica, consistenti nella presenza di una “lesione fratturativa su 31 e 11 sui margini laterali a ds” e di un “deficit campimetrico in OS al quadrante nasale sia superiore che inferiore” (cfr. pag. 10 elaborato peritale), stimati nella misura del 6%.
Il ct.u. ha escluso che tali postumi possano incidere sull'esercizio delle abituali attività lavorative, extra-lavorative e di relazione.
Nella quantificazione del danno risarcibile si deve tener conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per la liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea. Solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza ed essere oggetto di liquidazione (cfr. Cass. civ., n. 10303/2012).
Ne segue che, nel caso di specie, sommando il periodo di inabilità temporanea pagina 9 di 15 all'età del all'epoca dei fatti, l'età per la liquidazione dei danni PT
diviene 38 anni.
Ciò posto, il danno non patrimoniale subito dall'attore viene determinato
(applicando le Tabelle di Milano del 2024) sulla base del seguente calcolo:
IP (6%) € 11.710,00, con personalizzazione al 25% per sofferenza soggettiva sul valore punto base di € 1.915,76,
ITP (15 giorni x € 130,00 al 75%) € 1.462,50,
ITP (10 gg x € 130,00 al 50%) € 650,00,
ITP (10 gg x € 130,00 al 25%) € 325,00,
Sommano € 14.147,50.
A tale proposito si osserva che:
- il danno morale soggettivo correlato all'invalidità temporanea, tenuto conto delle allegazioni agli atti, dell'offerta di prova orale e di quanto concluso dal c.t.u., è stato liquidato operando un contenuto aumento rispetto al parametro medio della tabella milanese che già lo include (la predetta tabella, presumendo, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria prevede, quanto alla invalidità temporanea, un diverso sistema di personalizzazione che dall'importo medio di € 115,00 giunge fino a € 173,00);
- la personalizzazione sul piano dinamico-relazionale non è stata riconosciuta.
A tale ultimo riguardo si fa presente che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso pagina 10 di 15 concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose
“comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. n. 14364/2019). Ne consegue che la quantificazione del risarcimento varia a seconda delle prove offerte dal danneggiato, infatti:
a. la liquidazione delle “conseguenze comuni” postula unicamente la dimostrazione della sussistenza dell'invalidità;
b. per contro, la liquidazione delle “conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito. In assenza di prova di specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice non è tenuto ad alcun aumento personalizzato.
Nel caso di specie non è dovuta alcuna personalizzazione perché non sono state allegate e provate circostanze di fatto tali da rendere il danno più grave, rispetto a quello subito da soggetti posti nello stesso stato di invalidità dell'attore (ex pluribus Cass. civ., n. 7513/2018 ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione).
pagina 11 di 15 Tali non sono i pregiudizi connessi al fatto di non poter praticare il tango, per come dedotti in causa (cfr. in proposito l'offerta di prova di cui ai capitoli 11 e
12 della II memoria). Tanto vale a maggior ragione se si considera che il c.t.u. ha escluso che i postumi permanenti accertati incidano sull'esercizio delle abituali attività non lavorative e di relazione del soggetto (pag. 11 elaborato peritale).
Tali conseguenze, in ogni caso, possono essere valorizzate a livello
“soggettivo” poiché, se pure sul piano obiettivo non dimostrino una modifica in pejus della qualità di vita sul piano relazionale, possono essere considerate sotto il profilo della lesione della sfera dell'intimo sentire.
Per questa ragione, il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente, sulla base delle specifiche allegazioni, è stato liquidato mediante incremento del punto danno biologico, rispettando tuttavia la distinzione delle due componenti – danno biologico, danno morale – che vanno a determinare l'entità del danno non patrimoniale complessivo (in base alle indicazioni della
Suprema Corte di Cassazione n. 25164/2020), secondo una stima che si ritiene tenga adeguatamente conto della sofferenza e afflizione subita da parte attrice in conseguenza del sinistro.
***
5. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha riconosciuto come congrue spese mediche sostenute per un importo pari a € 95,84 e quelle future per cure odontoiatriche pari a € 450,00
Per quanto attiene al mancato guadagno che l'attore avrebbe ottenuto durante dall'attività svolta e impedita dal periodo di inabilità temporanea, parte attrice ha chiesto una liquidazione in via equitativa. In proposito, i documenti prodotti (e, in particolare, le dichiarazioni dei redditi depositate con la II
pagina 12 di 15 memoria, doc. 18) dimostrano una effettiva flessione reddituale, che -almeno in parte- può essere ascritta al periodo di inabilità successivo ai fatti di causa.
Tenuto conto di quanto precisato nelle difese finali, anche nel corso dell'udienza di discussione, valutata la flessione reddituale effettivamente risultate dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, e considerato che -pur in assenza di una incidenza della invalidità permanente sull'attività lavorativa, come accertato dal c.t.u.- è ragionevole ritenere che l'attore non abbia potuto prestare la propria attività di fisioterapista durante il periodo di inabilità temporanea (cfr. sul punto anche le dichiarazioni del teste riferite al Tes_4
differimento degli appuntamenti per le sedute), pare equo riconoscere a titolo di mancato guadagno l'importo indicato da parte attrice in 800,00 €.
Non possono invece essere riconosciute le altre poste patrimoniali di cui parte attrice chiede il risarcimento. In particolare, per quanto attiene alla lamentata perdita di chances lavorative per la mancata collaborazione negli anni successivi al recesso con la società “Residenza Anni Azzurri”, va osservato che il danno lamentato dal promana da un atto di un terzo estraneo PT
al giudizio (ossia, la società Residenze Anni Azzurri), della cui illegittimità parte attrice peraltro non si lamenta, e che nella vicenda si pone quale fattore causale sopravvenuto capace di interrompere ex art. 41, c. 2, c.p. il rapporto di causalità tra la condotta lesiva di e il pregiudizio lamentato, in assenza CP_1
di specifica ed idonea offerta di prova in senso contrario (cfr. in proposito i capp.
7-9 della II memoria, che non sono stati ammessi).
***
6. Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al
2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della pagina 13 di 15 rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali ISTAT;
gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno (Cass. civ. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (ex multis Cass. n. 10303/2012 e n. 3806/2004).
Sugli importi riconosciuti a titolo di danno patrimoniale vanno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data dei singoli esborsi al saldo.
A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
Dalle somme riconosciute a favore di parte attrice va detratto, come anche richiesto da parte attrice, quanto ha già corrisposto nel corso CP_1
del procedimento penale R.G.N.R. 3775/2013 nanti il Giudice di pace.
Gli acconti versati vanno sottratti dal credito risarcitorio maturato a titolo di danno non patrimoniale attraverso le operazioni già indicate da Cass. n.
9950/2017 e n. 6347/2014, pertanto occorre: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c')
pagina 14 di 15 sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
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7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nei limiti del decisum, in applicazione dei valori tabellari, scaglione da € 5.201,00 fino a € 26.000,00, in valori compresi fra i minimi ed i medi, tenuto conto (in assenza di nota spese) dalla natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta nella contumacia del convenuto. Anche le spese di Ctu vanno a poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di la somma pari CP_1 Parte_1
a € 14.147,50 per danno non patrimoniale, e ad € 1.345,84 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali come da parte motiva, previa deduzione dell'importo già corrisposte in sede penale, condanna a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano CP_1
in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e cpa, come per legge, oltre refusione contributo unificato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistataria. pone a carico di le spese di ctu come liquidate con decreto del CP_1
21.2.2025.
Genova, 22/04/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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