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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1306 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. SCORBATTI Parte_2 C.F._2
ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, VIALE CALDARA 22;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ravenna, in data 31/08/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie C,
n. 111, dell'anno 2013; separati consensualmente con verbale in data 31/08/2018 e relativo decreto di omologa del
20/11/2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a
Ravenna, il 31 agosto 2013 iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Ravenna al n. 111, Serie C, P 2, anno 2013;
ordinare al Comune di Ravenna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
nulla sulle spese;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI 1) La figlia minore resterà affidata in via congiunta ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) Il padre starà con la figlia, salvo diversi e migliori accordi tra le parti ovvero, in futuro, accordi diretti con , previo avviso alla madre: Per_1
- a week end alternati dalle ore 10.00 del sabato (o dalla uscita da scuola), prelevandola dalla casa materna o da scuola, sino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola (o, in assenza di lezioni, riaccompagnandola dalla madre entro le ore
10.00);
- due sere infrasettimanali, di regola il martedì e il giovedì di tutte le settimane, prelevandola da casa della madre alle ore 19.00 e sino alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola (o, in assenza di lezioni, riaccompagnandola dalla madre entro le ore 10.00);
- per metà delle vacanze natalizie previste dal calendario scolastico, con alternanza dei periodi comprendenti il Natale o il Capodanno, secondo l'alternanza già in atto;
- per le vacanze di Pasqua ad anni alterni, secondo l'alternanza già in atto;
- per i ponti scolastici immediatamente antecedenti o successivi ai fine settimana di competenza;
- per tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, di regola, una a luglio e due consecutive ad agosto, con alternanza dei periodi comprendenti il ferragosto.
I genitori si impegnano a darsi comunicazione degli indirizzi e recapiti dei luoghi di villeggiatura estiva di entro il 30 aprile di ogni anno, salvo Per_1
diverso accordo in caso di viaggi itineranti
Pag. 2 di 6 3) La casa familiare sita a Vellezzo Bellini di proprietà della sig.ra Pt_1 resterà alla stessa assegnata.
4) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento in favore della madre dell'importo mensile di € 350,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025).
5) I genitori terranno a carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative a:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
Pag. 3 di 6 scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) spese per il conseguimento della patente (limitatamente alle lezioni nel numero minimo e a due tentativi di esame); d) spese di manutenzione ordinaria e bollo di veicolo acquistato previo consenso
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto di mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) L'assegno unico per i figli verrà interamente incassato dalla sig.ra Pt_1
7) Le parti si danno atto che gli accordi separativi sono stati rispettati e adempiuti, fatto salvo per il cambio di intestazione dell'autovettura FIAT 500
L, targata EW676EF, la cui proprietà le parti si impegnano, nuovamente, a trasferire entro e non oltre il 30 giugno 2025 dal sig. alla sig.ra , Pt_2 Pt_1 con spese a carico della seconda. 8) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio. Conseguentemente, gli stessi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti .
10) Entrambi i coniugi ribadiscono, inoltre, la loro autosufficienza economica e l'assenza di presupposti per l'assegnazione di assegni divorzili.”
Pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 20.11.2018 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 31/08/2018. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Ravenna il giorno 31/08/2013 (atto n.111, parte II, serie C, anno Parte_2
2013);
Pag. 5 di 6 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1306 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. SCORBATTI Parte_2 C.F._2
ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, VIALE CALDARA 22;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ravenna, in data 31/08/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie C,
n. 111, dell'anno 2013; separati consensualmente con verbale in data 31/08/2018 e relativo decreto di omologa del
20/11/2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a
Ravenna, il 31 agosto 2013 iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Ravenna al n. 111, Serie C, P 2, anno 2013;
ordinare al Comune di Ravenna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
nulla sulle spese;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI 1) La figlia minore resterà affidata in via congiunta ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) Il padre starà con la figlia, salvo diversi e migliori accordi tra le parti ovvero, in futuro, accordi diretti con , previo avviso alla madre: Per_1
- a week end alternati dalle ore 10.00 del sabato (o dalla uscita da scuola), prelevandola dalla casa materna o da scuola, sino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola (o, in assenza di lezioni, riaccompagnandola dalla madre entro le ore
10.00);
- due sere infrasettimanali, di regola il martedì e il giovedì di tutte le settimane, prelevandola da casa della madre alle ore 19.00 e sino alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola (o, in assenza di lezioni, riaccompagnandola dalla madre entro le ore 10.00);
- per metà delle vacanze natalizie previste dal calendario scolastico, con alternanza dei periodi comprendenti il Natale o il Capodanno, secondo l'alternanza già in atto;
- per le vacanze di Pasqua ad anni alterni, secondo l'alternanza già in atto;
- per i ponti scolastici immediatamente antecedenti o successivi ai fine settimana di competenza;
- per tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, di regola, una a luglio e due consecutive ad agosto, con alternanza dei periodi comprendenti il ferragosto.
I genitori si impegnano a darsi comunicazione degli indirizzi e recapiti dei luoghi di villeggiatura estiva di entro il 30 aprile di ogni anno, salvo Per_1
diverso accordo in caso di viaggi itineranti
Pag. 2 di 6 3) La casa familiare sita a Vellezzo Bellini di proprietà della sig.ra Pt_1 resterà alla stessa assegnata.
4) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento in favore della madre dell'importo mensile di € 350,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025).
5) I genitori terranno a carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative a:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
Pag. 3 di 6 scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) spese per il conseguimento della patente (limitatamente alle lezioni nel numero minimo e a due tentativi di esame); d) spese di manutenzione ordinaria e bollo di veicolo acquistato previo consenso
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto di mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) L'assegno unico per i figli verrà interamente incassato dalla sig.ra Pt_1
7) Le parti si danno atto che gli accordi separativi sono stati rispettati e adempiuti, fatto salvo per il cambio di intestazione dell'autovettura FIAT 500
L, targata EW676EF, la cui proprietà le parti si impegnano, nuovamente, a trasferire entro e non oltre il 30 giugno 2025 dal sig. alla sig.ra , Pt_2 Pt_1 con spese a carico della seconda. 8) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio. Conseguentemente, gli stessi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti .
10) Entrambi i coniugi ribadiscono, inoltre, la loro autosufficienza economica e l'assenza di presupposti per l'assegnazione di assegni divorzili.”
Pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 20.11.2018 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 31/08/2018. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Ravenna il giorno 31/08/2013 (atto n.111, parte II, serie C, anno Parte_2
2013);
Pag. 5 di 6 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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