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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/11/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
(CF ) Parte_4 C.F._4
(CF ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
( ) Parte_8 C.F._8
( Parte_9 C.F._9
(C.F. ) Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11
(CF Parte_12 C.F._12 agli effetti del presente atto, elett.te dom. ti in Poggibonsi, Via del Commercio 25A, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Venezia, CF: che li assiste, rappresenta e difende, in virtù C.F._13 di procura alle liti conferita in separato atto allegato all'atto di citazione ATTORI contro
(C.F. ), sito in Cervinia, Località Cielo Alto, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., Arch. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 Controparte_3 Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'avv. Daria Tkemaladze (cf
) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di C.F._14 costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Adito Tribunale, respinta ogni avversa domanda, richiesta, eccezione, deduzione e conclusione così provveda:
1) Accertare l'annullabilità e l'invalidità della delibera del 23/03/2024 relativamente a tutti gli ODG;
pagina 1 di 4 2) Annullare il deliberato per le causali di cui in premessa;
3) Condannare il al pagamento delle spese, diritti, onorari del giudizio oltre IVA e CPA CP_1 come per legge da attribuire all'avvocato antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione della documentazione versata in atti e si riserva di produrre nuovi documenti ed indicare mezzi di prova e si chiede che venga nominato CTU per valutare l'effettiva situazione del Condominio.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
Per le ragioni in atti;
In Rito e nel Merito
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario in forza della clausola arbitrale nel Regolamento del condominio con ogni conseguente pronuncia;
CP_1
Subordinatamente, accertare e dichiarare la decadenza dall'azione avversaria per violazione dei termini ex art. 1137 C.c.;
Nel merito Respingere comunque tutte le domande formulate attoree e per l'effetto assolvere il esponente da ogni richiesta proposta nei suoi confronti;
CP_1
In via Istruttoria Ammettersi la documentazione in atti, con riserva di maggiormente dedurre, produrre e capitolare nei modi e termini di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali e ferma la condanna avversaria ex art. 96 C.p.c. per i motivi di cui in atto.
Svolgimento del processo
La controversia veniva introdotta con atto di citazione notificato dagli attori in data 12.6.2024.
Con provvedimento 2.7.2024 il Tribunale fissava udienza di discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata al 17.9.2024; tale istanza veniva rigettata con provvedimento riservato.
Le parti comparivano per la trattazione all'udienza del 10.12.2024, chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori. Con provvedimento riservato del 17.12.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al 22.4.2025. Le parti depositavano memorie conclusionali e repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice impugnava la delibera condominiale del 23 marzo 2024 in relazione all'approvazione dei lavori per la fase 1 e 2 riferendo l'omessa convocazione di tutti i comproprietari, tra cui la sig.ra l'omessa allegazione della documentazione relativa ai punti 1 e 2, l'illegittima dichiarazione Pt_5 di cui al punto 1 circa la richiesta di documentazione ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura.
Il condominio si costitutiva in giudizio eccependo l'incompetenza del giudice ordinario alla luce della clausola compromissoria presente nel regolamento di condominio;
l'improcedibilità/inammissibilità per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c., l'inesistenza delle procure rilasciate dagli attori al legale in quanto rilasciate in data anteriore alla delibera impugnata, riferendo che tutti gli attori erano presenti in assemblea e che quindi non possono lamentare alcun vizio di convocazione, che non sia chiaro quale sia la documentazione relativa ai punti 1 e 2 e che comunque la documentazione non deve essere allegata all'avviso di convocazione, che la dichiarazione di cui al punto 1 si fonda su delibera pagina 2 di 4 condominiale approvata a maggioranza a cui la minoranza deve adattarsi.
Occorre, prima di tutto, esaminare l'eccezione relativa al vizio della procura alle liti dell'avv. Venezia.
Sebbene tale eccezione non sia stata richiamata in sede di conclusioni, essa è stata chiaramente sollevata dalla parte convenuta che rileva come le procure siano stata rilasciate nel corso del 2023 e siano pertanto tutte antecedenti la delibera impugnata del 23.3.3024, convocata il 22.2.2024, e che, pertanto non possano essere utilizzate per il presente giudizio, e quindi inesistenti.
Il giudice infatti, nell'interpretare la domanda, deve anche stabilire se una domanda o – come nel caso di specie – un'eccezione, sia proposta o meno;
in tale attività il giudice non deve attenersi soltanto alle conclusioni precisate dalla parte, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto ed i documenti a supporto (Cassazione – terza sezione civile - sentenza n. 4302 del 13/2/2023). Si ritiene pertanto che il convenuto intendesse sollevare l'eccezione di inesistenza della procura.
Appare evidente, dalla data apposta sulle procure prodotte in atti dall'avv. Venezia, che le stesse fossero state rilasciate per motivi diversi rispetto a quello per cui si procede nel presente giudizio.
Alla luce dell'eccezione del convenuto, l'attore aveva l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il vizio;
si ritiene infatti che, in tal caso, non operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. (come modificato dalla c.d. riforma Cartabia), prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), mentre operi, in entrambi i casi, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019). In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi (da concedersi, a seguito della riforma Cartabia, sia nel caso di nullità che di inesistenza della procura), giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile (Cass. n. 12868/2025).
Parte attrice non ha sanato in alcun modo il difetto di procura alle liti né ha replicato all'eccezione avversaria. Il difetto di rappresentanza pertanto non è stato sanato e la domanda dovrà essere dichiarata inammissibile.
Tale dichiarazione produce effetti anche in relazione alla condanna alle spese di lite in quanto, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare
l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando la procura rilasciata per l'impugnazione di altra sentenza, sul rilievo che tale vizio rende la procura radicalmente inesistente)” (Cass. n.29209/2024).
Ai sensi del DM 55/2014 e succ. modif. le spese di lite si liquidano in euro 300,00 per la fase di mediazione ed euro 3.809,00 per la fase giudiziale (con applicazione dei valori minimi dello scaglione alla luce dell'effettiva attività svolta e degli argomenti trattati), oltre esborsi, accessori e oneri di legge.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il difetto di rappresentanza dell'avv. Benedetta Venezia e per l'effetto dichiara l'inammissibilità della domanda di parte attrice.
Condanna l'avv. Benedetta Venezia a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.109,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Aosta, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
(CF ) Parte_4 C.F._4
(CF ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
( ) Parte_8 C.F._8
( Parte_9 C.F._9
(C.F. ) Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11
(CF Parte_12 C.F._12 agli effetti del presente atto, elett.te dom. ti in Poggibonsi, Via del Commercio 25A, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Venezia, CF: che li assiste, rappresenta e difende, in virtù C.F._13 di procura alle liti conferita in separato atto allegato all'atto di citazione ATTORI contro
(C.F. ), sito in Cervinia, Località Cielo Alto, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., Arch. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 Controparte_3 Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'avv. Daria Tkemaladze (cf
) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di C.F._14 costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Adito Tribunale, respinta ogni avversa domanda, richiesta, eccezione, deduzione e conclusione così provveda:
1) Accertare l'annullabilità e l'invalidità della delibera del 23/03/2024 relativamente a tutti gli ODG;
pagina 1 di 4 2) Annullare il deliberato per le causali di cui in premessa;
3) Condannare il al pagamento delle spese, diritti, onorari del giudizio oltre IVA e CPA CP_1 come per legge da attribuire all'avvocato antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione della documentazione versata in atti e si riserva di produrre nuovi documenti ed indicare mezzi di prova e si chiede che venga nominato CTU per valutare l'effettiva situazione del Condominio.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
Per le ragioni in atti;
In Rito e nel Merito
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario in forza della clausola arbitrale nel Regolamento del condominio con ogni conseguente pronuncia;
CP_1
Subordinatamente, accertare e dichiarare la decadenza dall'azione avversaria per violazione dei termini ex art. 1137 C.c.;
Nel merito Respingere comunque tutte le domande formulate attoree e per l'effetto assolvere il esponente da ogni richiesta proposta nei suoi confronti;
CP_1
In via Istruttoria Ammettersi la documentazione in atti, con riserva di maggiormente dedurre, produrre e capitolare nei modi e termini di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali e ferma la condanna avversaria ex art. 96 C.p.c. per i motivi di cui in atto.
Svolgimento del processo
La controversia veniva introdotta con atto di citazione notificato dagli attori in data 12.6.2024.
Con provvedimento 2.7.2024 il Tribunale fissava udienza di discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata al 17.9.2024; tale istanza veniva rigettata con provvedimento riservato.
Le parti comparivano per la trattazione all'udienza del 10.12.2024, chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori. Con provvedimento riservato del 17.12.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al 22.4.2025. Le parti depositavano memorie conclusionali e repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice impugnava la delibera condominiale del 23 marzo 2024 in relazione all'approvazione dei lavori per la fase 1 e 2 riferendo l'omessa convocazione di tutti i comproprietari, tra cui la sig.ra l'omessa allegazione della documentazione relativa ai punti 1 e 2, l'illegittima dichiarazione Pt_5 di cui al punto 1 circa la richiesta di documentazione ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura.
Il condominio si costitutiva in giudizio eccependo l'incompetenza del giudice ordinario alla luce della clausola compromissoria presente nel regolamento di condominio;
l'improcedibilità/inammissibilità per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c., l'inesistenza delle procure rilasciate dagli attori al legale in quanto rilasciate in data anteriore alla delibera impugnata, riferendo che tutti gli attori erano presenti in assemblea e che quindi non possono lamentare alcun vizio di convocazione, che non sia chiaro quale sia la documentazione relativa ai punti 1 e 2 e che comunque la documentazione non deve essere allegata all'avviso di convocazione, che la dichiarazione di cui al punto 1 si fonda su delibera pagina 2 di 4 condominiale approvata a maggioranza a cui la minoranza deve adattarsi.
Occorre, prima di tutto, esaminare l'eccezione relativa al vizio della procura alle liti dell'avv. Venezia.
Sebbene tale eccezione non sia stata richiamata in sede di conclusioni, essa è stata chiaramente sollevata dalla parte convenuta che rileva come le procure siano stata rilasciate nel corso del 2023 e siano pertanto tutte antecedenti la delibera impugnata del 23.3.3024, convocata il 22.2.2024, e che, pertanto non possano essere utilizzate per il presente giudizio, e quindi inesistenti.
Il giudice infatti, nell'interpretare la domanda, deve anche stabilire se una domanda o – come nel caso di specie – un'eccezione, sia proposta o meno;
in tale attività il giudice non deve attenersi soltanto alle conclusioni precisate dalla parte, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto ed i documenti a supporto (Cassazione – terza sezione civile - sentenza n. 4302 del 13/2/2023). Si ritiene pertanto che il convenuto intendesse sollevare l'eccezione di inesistenza della procura.
Appare evidente, dalla data apposta sulle procure prodotte in atti dall'avv. Venezia, che le stesse fossero state rilasciate per motivi diversi rispetto a quello per cui si procede nel presente giudizio.
Alla luce dell'eccezione del convenuto, l'attore aveva l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il vizio;
si ritiene infatti che, in tal caso, non operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. (come modificato dalla c.d. riforma Cartabia), prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), mentre operi, in entrambi i casi, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019). In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi (da concedersi, a seguito della riforma Cartabia, sia nel caso di nullità che di inesistenza della procura), giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile (Cass. n. 12868/2025).
Parte attrice non ha sanato in alcun modo il difetto di procura alle liti né ha replicato all'eccezione avversaria. Il difetto di rappresentanza pertanto non è stato sanato e la domanda dovrà essere dichiarata inammissibile.
Tale dichiarazione produce effetti anche in relazione alla condanna alle spese di lite in quanto, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare
l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando la procura rilasciata per l'impugnazione di altra sentenza, sul rilievo che tale vizio rende la procura radicalmente inesistente)” (Cass. n.29209/2024).
Ai sensi del DM 55/2014 e succ. modif. le spese di lite si liquidano in euro 300,00 per la fase di mediazione ed euro 3.809,00 per la fase giudiziale (con applicazione dei valori minimi dello scaglione alla luce dell'effettiva attività svolta e degli argomenti trattati), oltre esborsi, accessori e oneri di legge.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il difetto di rappresentanza dell'avv. Benedetta Venezia e per l'effetto dichiara l'inammissibilità della domanda di parte attrice.
Condanna l'avv. Benedetta Venezia a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.109,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Aosta, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
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