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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/08/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 8 luglio 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1754/2023 R.G. vertente
fra
codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Lomio e Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lavello via Garibaldi 73, presso il di lui studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia giusta procura generale per notaio e domiciliato in Potenza presso Per_1
l'avvocatura regionale Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 16.6.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di svolgere attività lavorativa come operaio presso lo stabilimento di produzione in San Nicola di Melfi, e fino al 2018, di aver svolto attività specifica di Pt_2 preparazione impasti prodotti da forno con annesse attività di sollevamento, trasporto e caricamento farine nelle impastatrici con esposizione diretta e ripetitiva, alle polveri della farina di frumento o altri cereali e altri organismi inalate quotidianamente, per periodi prolungati;
la situazione si era via via aggravata per cui a seguito di esami e visite specialistiche, gi era stata diagnosticata in data
1.11.2018 e 12.2.2019 “insufficienza respiratoria acuta. Asma intrinseca con stato asmatico.
Ipersonnia con apnea del sonno, non specificata”; in seguito al peggioramento gli veniva diagnosticata “asma bronchiale e Osas in trattamento con CPAP. … Rinosinusopatia cronica” con intolleranza grave ad alcuni elementi presenti sul luogo di lavoro, fino alla diagnosi in data 16.6.2020 di “la sintomatologia respiratoria è prevalentemente presente durante l'attività lavorativa (spesso costringe il lavoratore ad allontanarsi dalla postazione di lavoro) e regredisce nei periodi di ferie
e/o di allontanamento dal lavoro (test arresto-ripresa positivo)…Asma bronchiale in soggetto professionalmente esposto e sensibilizzato ad alfa amilasi”. denunciata la malattia professionale all' in data 16.6.2020, veniva esclusa la malattia CP_1 professionale per mancanza del nesso causale, e il successivo ricorso amministrativo veniva rigettato dall'Istituto; Adiva pertanto il giudice del lavoro sulla base della nuova documentazione sanitaria e di consulenza tecnica di parte chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 32% con diritto alla rendita con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del 24.9.2024 ribadendo la legittimità dell'operato e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e prova per testi e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della prova per testi e della ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, dott. , con Per_2 valutazione esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso per la menomazione dell'integrità psicofisica derivata dall'attività lavorativa svolta, “ …si ritiene che la malattia denunciata dal Sig. indirizzi all'origine Parte_1 professionale, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16% (sedici per cento), con decorrenza Agosto 2024 (epoca del ricovero ospedaliero)…”.
Inoltre, non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali.
La documentazione in atti (estratto contributivo) attesta la continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa dipendente presso lo stesso datore di lavoro da epoca risalente nel tempo, e nelle stesse condizioni, per cui consegue l'accertamento della malattia professionale.
Parte ricorrente pur prendendo atto dell'esito della ctu, deduce e invoca il riconoscimento di un danno biologico maggiore anche sulla scorta di ctp attestante che la malattia professionale ha prodotto un danno biologico del 32%.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 16% come acclarato dal ctu dott. . Per_2
Ne segue quindi l'accoglimento parziale del ricorso e la condanna dell' alla CP_2 corresponsione della relativa rendita atteso il danno permanente riportato dal lavoratore a causa di malattia contratta nell'esercizio o per causa del lavoro, rendita da calcolarsi in base alla retribuzione percepita dal lavoratore e alla percentuale di danno riconosciuta, oltre alle spese e accessori come per legge.
2. In forza dell'accoglimento consegue per il principio di soccombenza la condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese di lite determinate come da protocollo dell'Ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 16.6.2023, ogni altra domanda eccezione e Parte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle patologie Parte_1 di cui risulta affetto per causa/occasione di lavoro, pari al 16%, con decorrenza dalla data del ricovero ospedaliero per aggravamento nell'agosto 2024;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa rendita, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t., al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di euro 2697,00 per spese di lite tra le parti, con distrazione in favore del difensore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Potenza, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla